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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1421/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE EN, Presidente
LE AN, OR
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4519/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Banca_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF5CRMD00517 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21409/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 Ricorrente_2, nella sua qualità di l.r. della società “ Banca_1 sas di Ricorrente_2”, ha impugnato l'atto di recupero prot. TF5CRMD00517 emesso dalla Agenzia Entrate D.P.2 Napoli, notificato il 13.12.2024, avente ad oggetto il disconoscimento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2018 e compensato dalla società nell'anno
2019.
Il ricorrente eccepito la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, attesa la mancata valutazione delle prove da esso prodotte e la mancata indicazione del motivi per cui il credito si ritiene inesistente;
l'eccesso di potere derivante dalla assenza del parere del Ministero per lo sviluppo economico;
la violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo;
la illegittima applicazione delle sanzioni attesa l'assoluta incertezza della materia trattata. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto del 10.4.2025 si è costituita Agenzia Entrate D.P.2 Napoli, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il controllo dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo utilizzati dalla società ricorrente è stato attivato con invito ex art. 32 D.P.R. 600/73 e art. 51 D.P.R. 633/72; in particolare, la società è stata invitata a produrre tutta la documentazione utile a riscontrare l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza delle spese sostenute relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte. L'Ufficio, dall'esame della documentazione prodotta, ha rilevato che il progetto non costituiva attività di ricerca e sviluppo rilevante ai fini del credito d'imposta; in particolare l'attività ha avuto ad oggetto lo “studio dei fenomeni osservabili su impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani”. Il progetto conteneva una dissertazione sulla raccolta differenziata in Italia e sulla gestione dei rifiuti, applicato al processo produttivo dei cementifici. La società ricorrente, inoltre, aveva presentato gli esiti di una indagine di mercato alla quale avevano presumibilmente partecipato i lavoratori, ma dalla quale non era stato possibile individuare l'oggetto e la pertinenza dell'attività, nonché il fine ed i risultati cui era pervenuta l'attività di raccolta dei dati. Le attività di ricerca e sviluppo, pertanto, non erano volte alla acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni;
infatti il progetto, avente ad oggetto lo studio dei fenomeni osservabili su impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani, trattava un argomento del tutto inconferente con l'attività d'impresa esercitata dalla società
(trasporto di merci su strada). Inoltre esso costituiva solo uno studio teorico di un fenomeno applicato ad un settore (quello cementizio) completamente estraneo all'attività d'impresa. Inoltre il dossier risultava palesemente copiato da una tesi di laurea del Politecnico di Milano, risalente all'anno 2014, intitolata
“Analisi modellistica di impianti di trattamento meccanico biologico per rifiuti solidi urbani”.
Da cui la conclusione che il progetto era stato predisposto solo al fine di ottenere indebitamente un credito d'imposta; la società ricorrente non aveva sostenuto alcun costo per attività di ricerca e sviluppo, dal momento che non era possibile, dall'esame della documentazione esibita, capire quale era l'attività di ricerca effettivamente svolta, l'attinenza della stessa con l'attività d'impresa, il risultato ottenuto ed il contributo reso dai dipendenti.
In relazione alla eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, va detto che il ricorrente è stato posto nella condizione di poter comprendere l'iter logico giuridico seguito dall'Ufficio, nonché i termini dell'an e del quantum della pretesa.
Per quanto riguarda la eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per eccesso di potere, va detto che alla Agenzia competono le attività di accertamento in ordine alla esistenza dei crediti di imposta utilizzati in compensazione;
né può dirsi che l'Ufficio debba ritenersi obbligato a richiedere un parere tecnico al
Ministero dello Sviluppo economico, posto che l'art. 8 comma 2 del D.M. 27/05/2015 prevede la mera facoltà di chiedere al competente Ministero un parere tecnico.
In relazione alla applicazione delle sanzioni il legislatore ha operato una distinzione tra la fattispecie del credito d'imposta “non spettante” e la fattispecie del credito d'imposta “inesistente”; in detta seconda ipotesi l'articolo 13 comma 5 D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione che va dal 100 al 200% dei crediti indebitamente compensati. Nel caso in esame, come detto, il credito mancava dei presupposti costituitivi in quanto la società ricorrente non aveva effettuato alcun investimento rientrante nella casistica delle spese qualificabili come ricerca e sviluppo.
Sulla eccezione di violazione dell'articolo 12 comma 7 legge n. 212/2000, va detto che la Corte di
Cassazione da tempo ha stabilito che le garanzie statutarie previste dall'art. 12 co. 7 operano in fase di accesso, ispezione e verifica nei locali dell'impresa, concludendosi tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte;
diversamente è sufficiente per l'instaurazione del contraddittorio la richiesta di documenti effettuata ai sensi dell'articolo 32 Dpr n.
600/1973; la redazione, quindi, di un p.v.c. non è necessaria quando il contraddittorio avviene in altre forme, come, ad esempio, la richiesta documentale.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre oneri accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate
D.P.2 Napoli, che liquida in euro 3.000,00 oltre oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025 Il OR Il Presidente
CO FF NZ PA NT
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE EN, Presidente
LE AN, OR
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4519/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Banca_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF5CRMD00517 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21409/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 Ricorrente_2, nella sua qualità di l.r. della società “ Banca_1 sas di Ricorrente_2”, ha impugnato l'atto di recupero prot. TF5CRMD00517 emesso dalla Agenzia Entrate D.P.2 Napoli, notificato il 13.12.2024, avente ad oggetto il disconoscimento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2018 e compensato dalla società nell'anno
2019.
Il ricorrente eccepito la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, attesa la mancata valutazione delle prove da esso prodotte e la mancata indicazione del motivi per cui il credito si ritiene inesistente;
l'eccesso di potere derivante dalla assenza del parere del Ministero per lo sviluppo economico;
la violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo;
la illegittima applicazione delle sanzioni attesa l'assoluta incertezza della materia trattata. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto del 10.4.2025 si è costituita Agenzia Entrate D.P.2 Napoli, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il controllo dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo utilizzati dalla società ricorrente è stato attivato con invito ex art. 32 D.P.R. 600/73 e art. 51 D.P.R. 633/72; in particolare, la società è stata invitata a produrre tutta la documentazione utile a riscontrare l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza delle spese sostenute relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte. L'Ufficio, dall'esame della documentazione prodotta, ha rilevato che il progetto non costituiva attività di ricerca e sviluppo rilevante ai fini del credito d'imposta; in particolare l'attività ha avuto ad oggetto lo “studio dei fenomeni osservabili su impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani”. Il progetto conteneva una dissertazione sulla raccolta differenziata in Italia e sulla gestione dei rifiuti, applicato al processo produttivo dei cementifici. La società ricorrente, inoltre, aveva presentato gli esiti di una indagine di mercato alla quale avevano presumibilmente partecipato i lavoratori, ma dalla quale non era stato possibile individuare l'oggetto e la pertinenza dell'attività, nonché il fine ed i risultati cui era pervenuta l'attività di raccolta dei dati. Le attività di ricerca e sviluppo, pertanto, non erano volte alla acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni;
infatti il progetto, avente ad oggetto lo studio dei fenomeni osservabili su impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani, trattava un argomento del tutto inconferente con l'attività d'impresa esercitata dalla società
(trasporto di merci su strada). Inoltre esso costituiva solo uno studio teorico di un fenomeno applicato ad un settore (quello cementizio) completamente estraneo all'attività d'impresa. Inoltre il dossier risultava palesemente copiato da una tesi di laurea del Politecnico di Milano, risalente all'anno 2014, intitolata
“Analisi modellistica di impianti di trattamento meccanico biologico per rifiuti solidi urbani”.
Da cui la conclusione che il progetto era stato predisposto solo al fine di ottenere indebitamente un credito d'imposta; la società ricorrente non aveva sostenuto alcun costo per attività di ricerca e sviluppo, dal momento che non era possibile, dall'esame della documentazione esibita, capire quale era l'attività di ricerca effettivamente svolta, l'attinenza della stessa con l'attività d'impresa, il risultato ottenuto ed il contributo reso dai dipendenti.
In relazione alla eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, va detto che il ricorrente è stato posto nella condizione di poter comprendere l'iter logico giuridico seguito dall'Ufficio, nonché i termini dell'an e del quantum della pretesa.
Per quanto riguarda la eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per eccesso di potere, va detto che alla Agenzia competono le attività di accertamento in ordine alla esistenza dei crediti di imposta utilizzati in compensazione;
né può dirsi che l'Ufficio debba ritenersi obbligato a richiedere un parere tecnico al
Ministero dello Sviluppo economico, posto che l'art. 8 comma 2 del D.M. 27/05/2015 prevede la mera facoltà di chiedere al competente Ministero un parere tecnico.
In relazione alla applicazione delle sanzioni il legislatore ha operato una distinzione tra la fattispecie del credito d'imposta “non spettante” e la fattispecie del credito d'imposta “inesistente”; in detta seconda ipotesi l'articolo 13 comma 5 D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione che va dal 100 al 200% dei crediti indebitamente compensati. Nel caso in esame, come detto, il credito mancava dei presupposti costituitivi in quanto la società ricorrente non aveva effettuato alcun investimento rientrante nella casistica delle spese qualificabili come ricerca e sviluppo.
Sulla eccezione di violazione dell'articolo 12 comma 7 legge n. 212/2000, va detto che la Corte di
Cassazione da tempo ha stabilito che le garanzie statutarie previste dall'art. 12 co. 7 operano in fase di accesso, ispezione e verifica nei locali dell'impresa, concludendosi tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte;
diversamente è sufficiente per l'instaurazione del contraddittorio la richiesta di documenti effettuata ai sensi dell'articolo 32 Dpr n.
600/1973; la redazione, quindi, di un p.v.c. non è necessaria quando il contraddittorio avviene in altre forme, come, ad esempio, la richiesta documentale.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre oneri accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate
D.P.2 Napoli, che liquida in euro 3.000,00 oltre oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025 Il OR Il Presidente
CO FF NZ PA NT