Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 1421
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Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    Il ricorrente è stato posto nella condizione di poter comprendere l'iter logico giuridico seguito dall'Ufficio, nonché i termini dell'an e del quantum della pretesa.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per assenza del parere del Ministero per lo sviluppo economico

    Alla Agenzia competono le attività di accertamento in ordine all'esistenza dei crediti di imposta utilizzati in compensazione; né può dirsi che l'Ufficio debba ritenersi obbligato a richiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo economico, posto che l'art. 8 comma 2 del D.M. 27/05/2015 prevede la mera facoltà di chiedere al competente Ministero un parere tecnico.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo

    Le garanzie statutarie previste dall'art. 12 co. 7 operano in fase di accesso, ispezione e verifica nei locali dell'impresa, concludendosi tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte; diversamente è sufficiente per l'instaurazione del contraddittorio la richiesta di documenti effettuata ai sensi dell'articolo 32 Dpr n. 600/1973; la redazione, quindi, di un p.v.c. non è necessaria quando il contraddittorio avviene in altre forme, come, ad esempio, la richiesta documentale.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione delle sanzioni

    Nel caso in esame, il credito mancava dei presupposti costitutivi in quanto la società ricorrente non aveva effettuato alcun investimento rientrante nella casistica delle spese qualificabili come ricerca e sviluppo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 1421
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1421
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo