Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 2
Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360 n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
La confessione resa in giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale proposto nei confronti della società assicuratrice e del conducente del veicolo la confessione resa da quest'ultimo è liberamente apprezzata, ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, cod. civ., dal giudice, che può altresì liberamente apprezzare il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio sfavorevoli in danno della società assicuratrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA AO - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EI NZ, elettivamente domiciliato in Roma, piazza S. Saturnino n. 5, presso l'avv. Giuseppe Camboni che lo difende unitamente all'avv. Giuseppe Podda, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NUOVA TIRRENA DI ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI s.p.a., quale cessionaria della SIDA in liquidazione coatta amministrativa, in nome della CONSAP s.p.a., gestione autonoma Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale Beniamino Tortora, in forza di procura speciale notaio Sammartano del 17 settembre 1998, elettivamente domiciliato in Roma, via Mario Fascetti n. 58, presso l'avv. Nicola Nucaro, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
IA AO;
- intimato -
avverso la sentenza del tribunale di Cagliari n. 1540/00 del 9 marzo - 10 luglio 2000 (R.G. 3895/97);
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 10 novembre 1995 EI NZ conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di RB IA AO, il Commissario liquidatore della SIDA (già assicuratrice della responsabilità civile dello stesso IA) nonché la NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI s.p.a., quale rappresentante dell'INA - Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione dell'urto tra l'autovettura Fiat Croma di sua proprietà e dallo stesso condotta e la Fiat 127 del IA il quale aveva riconosciuto la propria responsabilità in ordine al sinistro, sottoscrivendo il modulo di constatazione amichevole.
Costituitasi in giudizio esclusivamente la Nuova Tirrena questa eccepiva di avere effettuato accertamenti alla luce dei quali aveva escluso che il sinistro si fosse mai verificato, contestando il contenuto del modulo di constatazione atteso che da questo emergevano circostanze incompatibili con la versione dello scontro. Evidenziava, ancora, la Nuova Tirrena, da un lato, che l'attore non aveva posto tempestivamente a disposizione la sua vettura per la verifica dei danni e che quando il proprio perito aveva potuto esaminarla la stessa era già stata riparata, senza che i pezzi sostituiti venissero conservati, dall'altro, che il valore di mercato del veicolo rendeva antieconomiche le riparazioni di cui si asseriva l'avvenuta esecuzione.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice di pace accoglieva la domanda attrice, atteso che la compagnia assicuratrice non aveva fornito la prova contraria rispetto alle risultanze del modulo di constatazione amichevole e che la consulenza tecnica d'ufficio espletata consentiva di ricostruire plausibilmente il sinistro nei termini dedotti dall'attore.
Gravata tale pronunzia dalla Nuova Tirreni Assicurazioni s.p.a. e costituitosi in giudizio esclusivamente il EI resistendo al proposto appello, il tribunale di Cagliari con sentenza 9 marzo - 10 luglio 2000, in totale riforma della decisione del primo giudice, ha rigettato ogni domanda proposta dal EI condannando lo stesso al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, con atto 19 settembre 2001, EI NZ.
Resiste, con controricorso, la NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI s.p.a., quale cessionaria della SIDA in liquidazione coatta amministrativa, in nome della CONSAP s.p.a., gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva EI NZ ha proposto il presente giudizio, nei confronti di IA AO e della Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del primo in ordine ad un sinistro stradale verificatosi il 17 giugno 1993 e condannare entrambi i convenuti al risarcimento dei danni patiti in esito a tale sinistro, verificatosi per fatto e colpa esclusiva del IA come dallo stesso riconosciuto in sede di sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modificazioni in l. 26 febbraio 1977, n. 39.
I giudici del merito hanno rigettato la domanda attrice avendo accertato che "dagli atti emergono circostanze presuntive tali da indurre a ritenere positivamente che il sinistro in questione non si sia mai verificato".
2. Il EI censura la ricordata pronunzia, con due motivi:
- con il primo il ricorrente lamenta, in particolare, "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 39 del 26 febbraio 1977 nonché degli artt. 2798, 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", atteso che i giudici del merito non hanno tenuto presente che il verbale di constatazione amichevole perché sottoscritto da tutte le parti costituisce una presunzione legale iuris tantum superabile solo con la prova contraria da parte dell'assicuratore e che la mancata comparizione del IA a rendere il deferito interrogatorio formale rappresentava una prova anche nei confronti dell'assicuratore con conseguente applicabilità dell'art. 2733 c.c.;
- con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ancora, "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)" atteso che gli elementi in atti sono suscettibili di essere interpretati anche in termini opposti rispetto a quelli ritenuti dai giudici del merito e, cioè, che la collisione tra i due veicoli si è verificata proprio con le modalità descritte nel verbale di constatazione amichevole.
3. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
3.1. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 5, comma 2, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, in l. 26 febbraio 1977, n. 39 (secondo cui, in particolare, "quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso"), la stessa non sussiste.
Solo in via di ipotesi, infatti (quale argomentazione ad abundantiam) i giudici del merito hanno affermato che la disposizione sopra richiamata può - in tesi - interpretarsi nel senso che la sottoscrizione del modulo di amichevole constatazione non costituisce, di per sè, prova anche del verificarsi dell'incidente, per cui ove il suo materiale accadimento sia contestato dalla compagnia assicuratrice è onere di chi si assuma danneggiato di fornire la dimostrazione del fatto (prova non data nel caso concreto).
In realtà, nella seconda parte, centrale, della loro pronunzia, i giudici del merito, in conformità del resto a quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, hanno affermato che "la compagnia assicuratrice, in caso di sottoscrizione del modulo di constatazione da parte del suo assicurato è onerata della prova negativa anche con riguardo al verificarsi del fatto materiale, in virtù di una presunzione di veridicità dell'intero contenuto confessorio proveniente dal proprio assicurato" (giungendo, poi, alla conclusione che nella specie detta presunzione era stata superata).
3.2. Correttamente, inoltre, i giudici del merito non hanno tratto elementi di giudizio a sostegno degli assunti di parte ora ricorrente per la mancata comparizione del IA a rendere il deferitogli interrogatorio.
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c, della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice del merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c, con la conseguenza che l'esercizio negativo di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità ne' per violazione di legge, ne' per vizio di motivazione. (Cfr. Cass. 5 novembre 2001, n. 13635;
Cass. 18 ottobre 2001, n. 12750, nonché Cass. 2 aprile 2001, n. 4800). Nella specie, inoltre, i giudici del merito hanno ampiamente indicato i motivi in forza dei quali dal comportamento del IA "unito al fatto che il convenuto ha fatto pervenire un telegramma in cui comunicava la sua impossibilità non altrimenti documentata di comparire all'udienza induce a sospettare che egli abbia voluto sottrarsi a contestazioni che potevano essere per lui gravemente imbarazzanti" e parte ricorrente non censura in alcun modo tali rilievi.
3.3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che in tema di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli, la richiesta di condanna, in solido, del responsabile del sinistro e del suo assicuratore si sostanzia nella proposizione (cumulativa), da parte del danneggiato, di due diverse azioni, l'una volta all'affermazione di una responsabilità aquiliana, ex art. 2054 c.c., l'altra di tipo diretto, giusto disposto dell'art. 18 1. n.
990 del 1969.
Deriva, da quanto precede, la nascita di una fattispecie di litisconsorzio dalla natura meramente processuale tra assicuratore e responsabile del danno, così che la confessione giudiziale resa da quest'ultimo, fornita di efficacia probatoria "piena" contro il suo autore, deve essere, invece, valutata, nei confronti dell'assicuratore, a norma dell'art. 2733 c.c. (e, cioè, liberamente apprezzata dal giudice alla luce degli altri elementi di prova emersi nel corso del processo) (Cass. 12 febbraio 1998, n. 1471). Pacifico quanto precede e non controverso, ancora, che la confessione resa in giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti (Cass. 23 aprile 2001, n. 5973), è palese che esattamente i giudici del merito non hanno tratto elementi di giudizio sfavorevoli agli assunti della NUOVA TIRRENA dal comportamento extra processuale e processuale del suo assicurato. Specie tenuto presente che i giudici hanno evidenziato come sia emerso in causa, attraverso la produzione degli atti di un diverso giudizio "che in una successiva occasione il IA ha dichiarato sottoscrivendo con certo FIGUS un altro modulo di constatazione amichevole di avere provocato un sinistro con successivo incendio della vettura antagonista, mentre questa si era in realtà incendiata in altra occasione per effetto di comportamento doloso di terzi: con ciò mostrando di non essere alieno dal tenere comportamenti illeciti per lucrare (o far lucrare) ingiustificati risarcimenti".
3.4. Quanto al secondo motivo si osserva che i giudici del merito hanno interpretato le molteplici, univoche risultanze di causa, giungendo a ricostruire queste nel senso che in realtà, in linea di fatto, nessun sinistro si è realizzato tra la vettura del IA e quella del EI con le modalità descritte nel verbale di constatazione amichevole in atti e che, pertanto, la NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONE s.p.a. aveva dato la prova, sulla stessa incombente, della non veridicità del detto verbale.
Certo quanto sopra è palese la inammissibilità della deduzione in esame con la quale il ricorrente, cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, che non è una giudizio di merito di terzo grado, sollecita - da parte di questa Corte regolatrice - una nuova, diversa lettura, di quelle risultanze già esaminate in sede di merito.
4.4. In particolare, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa del ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - deve ulteriormente ribadirsi che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. (In questo senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che il ricorrente - come sopra anticipato - lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa.
4. Risultato manifestamente infondato il proposto ricorso in conclusione deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della controricorrente NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI s.p.a. liquidate come in dispositivo. Nulla, quanto alle spese, nei rapporti con l'intimato non costituito IA AO.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorse;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI s.p.a., liquidate in euro 100,00, oltre euro 1000.00 per onorari;
nulla sulle spese, nei rapporti tra il ricorrente e l'intimato non costituito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2003