Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5657/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
DEBORA DI NERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via L. Repaci n. 16, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ALESSIO Parte_2 C.F._2
ANDREAZZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
Vespucci n. 287, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno. Il Sig. si impegna a procedere al cambio di residenza Parte_1 Part immediatamente dopo la firma della presente separazione in modo che la possa accedere a tutte le agevolazioni che le sono al momento precluse a causa dell'elevato reddito di famiglia. Un ulteriore Part ritardo, superiore ad un mese, comporterebbe per la un grave danno economico.
2) I figli minori e sono affidati in modo condiviso Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza
1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
3) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_1 tenere con sé i figli due giorni a settimana, preventivamente concordati con la madre, con possibilità di pernottamento. I figli trascorreranno il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, con l'uno o con l'altro genitore a settimane alterne.
Durante le Festività Natalizie, Pasquali e per le ulteriori Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, nel periodo che si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno, comunicandosi altresì i rispettivi eventuali luoghi di vacanza. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli, nel rispetto delle esigenze di genitori e figli stessi.
Il sig. si impegna, nei giorni in cui i figli saranno sotto la sua responsabilità, ad Parte_1 occuparsi anche dei trasporti da e verso scuola e le altre varie attività pomeridiane di sport, svago o studio degli stessi.
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori e la complessiva somma di euro 500,00 entro Per_1 Per_2 il 05 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato, codice
IBAN:_IT6W03066924888100000006859.
5) Alla Sig.ra in quanto genitore collocatario verranno corrisposti gli assegni Parte_2 familiari come per legge.
6) Nei rispettivi periodi di convivenza con i figli, i ricorrenti provvederanno direttamente al mantenimento degli stessi.
7) I genitori si suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli, da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07/10/2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione dei figli;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Lezioni private (ripetizioni); Stages e corsi di lingua, di musica (ed
2 acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.): in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato. Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
8) I genitori consentono all'espatrio dei loro figli per motivi scolastici o turistici, prestando sin d'ora il loro assenso per il rilascio della Carta di Identità e/o passaporto.
9) La casa familiare, di proprietà dei genitori del Sig. sita in Camaiore (LU), Parte_1 via Selvette n. 21, sarà assegnata alla Sig.ra che continuerà a viverci con i figli Parte_2 Part minori e almeno fino a fine 2026 (momento in cui la Sig.ra dovrebbe Per_2 Per_1 entrare di ruolo nel suo lavoro di insegnante). Part
10) Successivamente la Sig.ra unicamente per spirito di liberalità e per non creare conflitto,
(nonché dare la possibilità ai proprietari di mettere a reddito l'immobile) nel momento in cui si stabilizzerà da un punto di vista lavorativo e quando ci saranno le condizioni - e comunque non oltre il 2026 - cercherà, per se stessa e per i due figli minori, una nuova sistemazione in affitto per la quale Part il Sig. corrisponderà una somma che dovrà essere concordata con la Sig.ra Parte_1 una volta che verrà cercata e, auspicabilmente, trovata una nuova sistemazione, a titolo di contributo Part per la locazione (si fa fin da subito presente però che la Sig.ra avrà comunque bisogno di un immobile di pari livello a quello lasciato - nell'attuale zona di residenza anche per non allontanare i figli dalle proprie abitudini - con tre stanze da letto, una per lei e una per ciascun figlio, ad oggi in età adolescenziale).
3 11) Il pagamento delle utenze domestiche della casa familiare, nel periodo in cui è assegnata alla
Sig.ra sarà a carico della Sig.ra che si occuperà anche di Parte_2 Parte_2 effettuare tutte le volture del caso.
12) I ricorrenti dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
13) Spese legali interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 28/9/2019, dal quale sono nati i due figli (nata Per_1 il 4/9/2010) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 28/9/2019, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 117, Parte 2,
Serie C, dell'Anno 2019, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
4 Così deciso in Lucca, il 12/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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