Art. 7. Amministratore unico 1. L'amministratore unico del consorzio e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entita' di bilancio e per complessita' organizzativa. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana esprime l'intesa di cui al primo periodo su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla nomina dell'amministratore unico, scegliendolo tra i nomi compresi nella terna.
2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di tre anni e puo' essere rinnovato per due volte. Esso puo' essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:
a) in caso di mancato conseguimento degli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), imputabile all'amministratore;
b) in caso di gravi inadempienze.
3. L'incarico di amministratore unico non e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa dipendente ed e' subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.
4. Il trattamento economico dell'amministratore unico e' determinato dallo statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato, comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 149.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
6. L'amministratore unico:
a) rappresenta legalmente il consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalita' e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;
b) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) predispone il rendiconto annuale;
d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;
e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attivita' del consorzio e sugli obiettivi raggiunti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), tramite apposita relazione;
f) esercita le altre funzioni previste dallo statuto.
2. L'incarico di amministratore unico ha la durata di tre anni e puo' essere rinnovato per due volte. Esso puo' essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:
a) in caso di mancato conseguimento degli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), imputabile all'amministratore;
b) in caso di gravi inadempienze.
3. L'incarico di amministratore unico non e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa dipendente ed e' subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.
4. Il trattamento economico dell'amministratore unico e' determinato dallo statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato, comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 149.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
6. L'amministratore unico:
a) rappresenta legalmente il consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalita' e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;
b) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) predispone il rendiconto annuale;
d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;
e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attivita' del consorzio e sugli obiettivi raggiunti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), tramite apposita relazione;
f) esercita le altre funzioni previste dallo statuto.