Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 67665 AI SENSI DEL D.F.R. 26/4/1986 N. 131 TAS. ALL. B N.
5 - MATERIA TRIBUTARIA IN 024 10 / 03 RPEF - Acu DEL OPOL ITAL NO LA CORTE SUPREMT DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N, 1809/2000 Cron. 5483 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. Presidente Rep. Dott. Mario Cicala Dott. Eugenio Amari Consigliere Ud. 17,06,2002 Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Nino Fico Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere URTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 67665 N. sul ricorso proposto dal signor EL GI, rappresentato e difeno dagli avvocati Gianfranco Gaffuri ed Enrico Romanelli, in forza della delega scritta in calce all'atto, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria 5, presso l'avvocato Enrico Romanelli,
- ricorrente -
contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, e contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette della Spezia, in persona del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12; M 2761 - controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 10 novembre 1998, n. 136, depositata il 2 dicembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 17 giugno 2002 dal Cons, Achille Meloncelli;
uditi, per il ricorrente, gli avvocati Gianfranco Gaffuri ed Enrico Romanelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 13 gennaio 2000 il signor EL AM notifica al Ministro delle finanze e all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette della Spezia un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 10 novembre 1998, n. 136, depositata il 2 dicembre 1998, che ha rigettato l'appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado della Spezia n. 379/01/95, che aveva respinto il suo ricorso contro l'avviso di accertamento n. 5651001702, in tema di irpef 1987. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - l'Ufficio delle imposte dirette della Spezia adotta nei confronti del signor EL GI l'avviso di accertamento n. 5651001702, con il quale recupera ad imposizione le somme percepite a titolo di contributo per la differenza di canone di affitto;
- il ricorso del contribuente rigettato dalla Commissione tributaria di primo grado della Spezia con sentenza 13 febbraio 1995, n. 379; 2 l'appello del contribuente è, poi, rigettato con la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova 10 novembre 1998, n. 136, ora impugnata per cassazione.
1.3. L'impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova è così motivata: il concetto di retribuzione imponibile è più ampio di quello discendente dall'art. 46 DPR 29 settembre 1973, n. 597, che definisce reddito di lavoro dipendente è come quello derivante dal solo lavoro prestato;
infatti, si devono ritenere assoggettabili alle imposte anche quei redditi che derivino, più in generale, da erogazioni che, pur non essendo funzionalmente correlate alla prestazione lavorativa, traggano comunque titolo, in corrispondenza di specifici istituti legali 0 convenzionali, da un rapporto di lavoro dipendente (vedasi l'art. 46.1 DPR 22 dicembre 1986, n. 917).
2.1. Il ricorso del signor EL GI, integrato con memoria, è sostenuto con quattro motivi di impugnazione.
2.2. ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata, con le conseguenti statuizioni di legge, anche in ordine alle spese. 31 II Ministro delle finanze resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia rigettato perché esso è inammissibile e infondato, con l'adozione delle consequenziali statuizioni di legge, anche in ordine alle spese. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 cpc, la violazione e la falsa applicazione degli art. 23 e 64 DPR 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 67 dello stesso atto normativo, omessa o inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia.
4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che sia nel giudizio di primo grado sia in quello di grado superiore egli ha denunciato preliminarmente l'inesistenza di un'obbligazione tributaria propria del sostituito, qual è il lavoratore dipendente, per somme corrisposte dal sostituto, qual è il datore di lavoro, e da questo non assoggettate, solo in ipotesi illegittimamente, alla ritenuta fiscale d'acconto. Pertanto, tutti gli atti riguardanti la dichiarazione, ì versamenti diretti dei tributi e gli accertamenti sarebbero compiuti esclusivamente da e nei confronti del sostituto d'imposta, mentre il sostituito sarebbe e dovrebbe rimanere estraneo a questo complesso di adempimenti e di attività. Per effetto di tali principi l'attività di accertamento si porrebbe in contrasto con le norme legislative indicate in epigrafe. La Commissione tributaria regionale non avrebbe considerato questa doglianza e avrebbe, pertanto, violato l'art. 112 cpc.
4.3. Il motivo è infondato. Nel caso di specie il datore di lavoro è tenuto in luogo del lavoratore al pagamento dell'imposta a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa attraverso la ritenuta (art. 23 e 64 DPR 29 settembre 1973, n. 600). Sul datore di lavoro, che è sostituto d'imposta, grava un'autonoma obbligazione tributaria, il cui contenuto di specie consiste, quantitativamente, nel vincolo a versare quella parte dell'imposta che è ritenuta a titolo di acconto a carico del lavoratore. Per costui, invece, l'obbligazione tributaria avrà un contenuto di specie, la cui quantità sarà determinata in sede di dichiarazione del reddito complessivo al termine delle operazioni di liquidazione. In rapporti السلام obbligatori tributari così strutturati e così collegati l'intervento del sostituto non altera la posizione del sostituito, che continua ad essere vincolato dall'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, perché essi concorrono a formare la quantità dell'oggetto dell'imposta cui viene commisurata la quantità del suo contenuto, la quale verrà diminuita della ritenuta effettuata dal datore di lavoro. Pertanto, se, come accade nel caso di specie, la ritenuta non sia stata operata dal datore di lavoro sostituto di imposta, è il lavoratore dipendente, percettore del reddito, che ha l'obbligo di dichiarare i redditi, sui quali non è stato effettuato il parziale anticipato prelievo, facendoli rientrare nell'oggetto dell'imposta. Qualora, poi, si realizzasse di fatto una duplicazione del prelievo, al contribuente è dato in via preventiva di opporsi alla sua attuazione e, in via successiva, di agire per la ripetizione dell'indebito.
5.1. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 48.1 DPR 29 settembre 1973, n. 597, e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, motivazione omessa o insufficiente su un punto decisivo della controversia. 5.2. 1 ricorrente sostiene, in proposito, che alla controversia in esame non potrebbe applicarsi il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, perché il rapporto giuridico controverso riguarda il periodo di imposta 1987. Comunque, la tesi della Commissione tributaria regionale, secondo la quale l'indennizzo, corrisposto al funzionario trasferito per compensario dei maggiori costi locativi, concorrerebbe a formare reddito di lavoro dipendente, contrasterebbe sia con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sia con il DPR 29 settembre 1973, n. 597, perché il concetto fiscale di reddito non potrebbe mai comprendere somme che abbiano lo scopo di compensare un danno, alla cui produzione il soggetto danneggiato è totalmente estraneo e perché la natura reintegratoria di un danno emergente sarebbe ravvisabile nell'indennizzo per maggiori canoni di locazione. La Commissione tributaria regionale, trascurando di considerare la stessa natura giuridica del reddito imponibile, non avrebbe adeguatamente e correttamente motivato la sua decisione.
5.3. Il motivo è infondato, perché non è condivisibile la tesi del contribuente secondo la quale il contributo per la differenza del canone di locazione avrebbe natura risarcitoria di un danno emergente. Intanto, la natura risarcitoria di un pagamento presuppone che esso sia effettuato come conseguenza di un illecito, contrattuale od extracontrattuale, mentre la differenza del canone di locazione per trasferimento del dipendente è pagata in adempimento di un obbligo contrattuale. La liceità del presupposto della sua corresponsione è, poi confermata anche dal fatto che la clausola del contratto collettivo di lavoro che la prevede la qualifica come contributo e non come indennità o indennizzo o risarcimento. Inoltre, la somma percepita come contributo per la differenza del canone di locazione non si sottrae all'imposizione, perché essa è dovuta in quanto non si presuppone alcuna specie di danno ex art. 1223 cc. E la mancanza di qualsiasi danno deriva dal fatto che tale contributo ha la natura di compenso per prestazione lavorativa. Invero, le somme pagate dal datore di lavoro per la differenza del canone di locazione sopportata dal dipendente سالم a seguito del trasferimento hanno natura di maggiore compenso monetario per il vantaggio più elevato che il datore di lavoro ritrae dalla prestazione del dipendente modificata nelle sue modalità spaziali. Esse trovano nel rapporto di lavoro dipendente la loro causa, non una mera occasione, tant'è vero che il loro titolo risiede nel contratto di lavoro e, spesso, sotto forma di clausola generale. Inoltre, i canone di locazione è senza dubbio una spesa che ordinariamente il dipendente deve affrontare per soddisfare il bisogno di abitazione suo e della sua famiglia, restando cosi escluso che si tratti di un esborso che egli sostiene nell'interesse esclusiva dell'impresa e come anticipazione di un costo aziendale. Trattandosi, dunque, di spesa diretta a creare le condizioni necessarie perché il lavoratore possa erogare la sua prestazione e possa, quindi, produrre reddito di lavoro dipendente, le somme che gli vengano corrispettivamente versate dal datore di lavoro a sostegno, totale o parziale, proprio di tale spesa, costituiscono una componente della retribuzione ai sensi dell'art. 48.1 DPR 29 settembre 1973, n. 597. sostanzialmente confermato dall'art. 48.1 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui ll reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo di imposta in dipendenza del lavoro prestato...>
6.1. Con il terzo motivo di impugnazione del ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 e dell'art. 12 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 6.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avrebbe completamente rinnovato l'ordinamento лы 7 delle sanzioni amministrative tributarie. Egli invoca, conseguentemente, l'applicazione delle norme sopravvenute a lui più favorevoli.
6.3. motivo è inammissibile. Infatti, non è invocabile dalle parti per la prima volta nel giudizio di legittimità lo ius superveniens, quando la nuova normativa era già in vigore prima che fosse adottata la sentenza di appello Nel caso di specie la sentenza di appello è stata adottata il 10 novembre 1998, dopo che, il 1° aprile 1988, in base all'art. 30 DLgs 18 dicembre 1997, n. 472, tale atto normativo era entrato in vigore. Sul punto si è, dunque, formato il giudicato e, poiché con il ricorso per cassazione non si possono proporre questioni nuove rispetto al precedente grado di giudizio, il relativo motivo è inammissibile.
7.1. Nella sua memoria il ricorrente oppone, poi, ai sensi dell'art. 1306.2 cc, la sentenza della Corte di cassazione 14 dicembre 1999, n. 14006, che, decidendo una controversia di contenuto identico a quello qui in esame, tra il datore di lavoro e l'Amministrazione finanziaria, avrebbe affermato l'intassabilità del contributo per il maggior canone di locazione.
7.2. motivo è inammissibile anzitutto perché l'eccezione di giudicato esterno, e la connessa richiesta di estensione ex art. 1306.2 cc, non può esser avanzata nel giudizio di legittimità, nel quale è preclusa la possibilità di produrre documenti che non riguardino la mullità della sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso e del controricorso (art. 372.1 cpc). Né tale eccezione può essere rilevata d'ufficio, perché Festensione, ex art. 1306.2 cc. degli effetti di una sentenza passata in giudicato nei confronti del condebitore è una deroga ai principi che regolano i limiti soggettivi del giudicato ed è oggetto di un diritto potestativo sostanziale. سلا م X 8. Per le considerazioni esposte il ricorso dev'essere rigettato. 9.
Considerato che
l'orientamento di questa Corte in tema di imponibilità del contributo per differenza canone di locazione è stato, nel recente passato (Corte di cassazione 3 dicembre 1999, n. 13486), diverso da quello qui seguito, il quale si è andato consolidando a partire dal 2000 (Corte di cassazione 18 febbraio 2000, n. 1842), sussistono giusti motivi perché le spese processuali relative al giudizio di cassazione siano compensate tra le parti.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2002. Il Presidente та relatore ed estensore. Meloncelli IL CANCELLIERE C Amaldo Casane,Приков DEPOSITATO IN GAND ERIA 18 FER 2003. Oggi IL CANCELLIERI 01 Amaige CasanoТоль