Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2025, proposto da
Banca Sistema S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Buccheri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via XX Settembre, 45;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 768/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa, non opposto dalla parte debitrice e divenuto definitivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Buccheri;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso l’Istituto di credito in epigrafe ha lamentato la mancata esecuzione di quanto disposto dal decreto ingiuntivo n. 768/2024 del Tribunale di Siracusa, non opposto e divenuto definitivo.
2. Con successiva memoria del 9 ottobre 2025 parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto un pagamento parziale riferito alla sola sorte capitale e agli interessi, mancando ancora il versamento completo di quanto dovuto dall’Amministrazione comunale resistente a titolo di risarcimento ex art. 6 (pagati € 849,99 a fronte dei € 2.320,00 previsti), oltre al pagamento delle spese processuali del rito monitorio e di altri accessori (spese per estratto documentazione notarile e spese di registrazione del decreto ingiuntivo).
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale resistente che ha precisato di aver corrisposto alla parte ricorrente, in data 24 gennaio 2025 (Determina n. 23), quanto chiesto dalla medesima banca con comunicazione inviata alla medesima p.a. dopo la notifica del decreto ingiuntivo (importo complessivo di €16.022,95 a fronte degli €16.157,27 previsti dal d.i.), facendo affidamento sulla correttezza dei calcoli di controparte.
Tuttavia, solo il giorno 8 ottobre 2025 parte ricorrente notificava e depositava, in pari data, l’odierno ricorso in ottemperanza, dapprima lamentando l’integrale non esecuzione del decreto, salvo, il giorno dopo, dare atto di aver già ricevuto il pagamento dell’intera somma erroneamente chiesta in precedenza alla parte debitrice (inferiore a quella stabilito al termine del rito monitorio).
Ricevuta tale comunicazione, l’Ente comunale, riscontrata l’esattezza della richiesta di parte ricorrente per la parte residua del credito vantato, provvedeva al pagamento di quanto ancora dovuto con mandato di pagamento n. 2235 del 23 dicembre 2025.
Stante la situazione pocanzi riepilogata, il Comune resistente ha chiesto la definizione del giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di controparte per violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
Secondo la prospettazione comunale, invero, nessun giudizio di ottemperanza sarebbe mai stato attivato laddove la Banca, avvedutasi di aver chiesto un pagamento inferiore di quanto spettante alla luce del decreto ingiuntivo di cui sopra, avesse messo a conoscenza di tale circostanza il Comune, che avrebbe pagato quanto dovuto, come poi fatto in corso di causa, evitando il giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
5. Alla luce della memoria dell’Amministrazione locale resistente va dichiarata cessata la materia del contendere.
6. Per quanto concerne, invece, la statuizione sulle spese processuali la domanda della parte pubblica non può essere accolta.
La definizione del giudizio ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., come nel caso in esame, non esime il giudice dalla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 26 del codice di rito amministrativo che, tuttavia, deve avvenire secondo il principio della soccombenza “virtuale”, salvo motivata decisione di compensazione delle spese di lite.
Il principio richiamato consiste nell’esaminare il ricorso per constatare se, al netto dell’adempimento sopravvenuto della parte resistente, esso sarebbe stato ritenuto meritevole di accoglimento o meno.
Orbene, nel caso in esame emerge come la Banca ricorrente, seppur a seguito di un suo errore di calcolo nella richiesta della somma dovuta in via stragiudiziale al Comune, al momento della proposizione del gravame non avesse ancora ottenuto l’integrale pagamento di quanto stabilito dal decreto ingiuntivo azionato in questa sede di ottemperanza.
In tal senso, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto in parte qua dal Collegio, tenuto conto che l’adempimento, o meno, della prestazione dovuta dalla parte debitrice avrebbe dovuto essere verificato alla luce di quanto stabilito dal titolo giudiziale azionato e non di quanto eventualmente chiesto in peius in via stragiudiziale dalla controparte e ciò alla luce dello scopo del giudizio dell’ottemperanza davanti al g.a. che consiste nella verifica dell’esatto e integrale adempimento delle obbligazioni poste a carico della p.a. (solo) dal giudicato, stabilendo le opportune misure per rendere effettiva l’esecuzione.
Tanto chiarito, pur non potendosi accogliere l’istanza della parte pubblica per la condanna al pagamento delle spese processuali di controparte, il Collegio ritiene che, alla luce del comportamento complessivo delle parti e delle peculiarità dei fatti di causa, sussistano valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
AN RO, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | RO TO |
IL SEGRETARIO