CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 12911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12911 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RA UL, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, con la quale si insiste nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il profitto conseguito dalla Ars Urbium s.r.l. corrispondente alla somma di euro 1.774.857,32. La vicenda si riferisce a condotte di creazione ed utilizzazione di crediti fiscali previsti dall'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013, conv. con modifiche dalla legge n. 90 del 2013 (c.d. "sismabonus acquisti"), con riguardo alla demolizione di fabbricati e alla ricostruzione con caratteristiche tali da assicurare un livello antisismico superiore. Secondo il Tribunale, il credito di imposta maturato, pari a diverse decine di milioni di Penale Sent. Sez. 2 Num. 12911 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/03/2026 euro, deriverebbe da false attestazioni concernenti sia la demolizione di fabbricati, in realtà risalente di oltre venti anni, e quindi precedente all’entrata in vigore del già citato art. 16, comma 1-septies, sia la realizzazione di nuovi fabbricati, non ancora avvenuta. Nell’ambito del procedimento sono stati disposti altri tre provvedimenti ablativi e quello in esame, il quarto, costituisce l’ultimo in ordine di tempo, giustificato dal prosieguo delle indagini. Il sequestro in esame è stato disposto in relazione alle contestazioni, successivamente elevate al ricorrente, per la violazione fiscale di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000 e per autoriciclaggio, descritte ai capi 6 e 7 della imputazione provvisoria. La misura è stata disposta e qualificata come diretta nei confronti della Ars Urbium s.r.l. e per equivalente sui beni di essa e, in caso di incapienza, sui beni nella disponibilità di AP AL, individuato quale amministratore di fatto.
2. Ricorre per cassazione AL AP, deducendo: 1) violazione di legge in relazione alla determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere invece che del Tribunale di Roma. Il ricorrente si duole del fatto che l’ordinanza impugnata, pur avendo riconosciuto come fattispecie più grave quella di autoriciclaggio contestata al capo 7 della rubrica provvisoria – inerente alla condotta di cessione a titolo oneroso a terzi di crediti di imposta fasulli - ha omesso l’individuazione del luogo di consumazione del reato, affermando contraddittoriamente che sarebbe verosimile che la consumazione sia avvenuta nel territorio di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ove gli indagati hanno il centro dei loro interessi. Il Tribunale ha pretermesso la valutazione dei contratti di cessione di credito prodotti dalla difesa a sostegno dell’eccezione, dai quali risulta che le cessioni contestate si sono concluse in Roma, luogo dove il cessionario Auriga Argentaria ha manifestato la volontà di acquistare il credito. Solo successivamente al perfezionamento del contratto è stato emesso l’ordine telematico di trasferimento fiscale del credito che, ad avviso del ricorrente, non riveste alcuna valenza i fini dell’individuazione del locus commissi delicti, trattandosi di un mero adempimento esecutivo del contratto stesso, peraltro avvenuto sempre in Roma, presso il domicilio fiscale delle società. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non poter individuare il luogo di consumazione del delitto di autoriciclaggio e, senza valutare i criteri sussidiari di cui all’art. 9 cod.proc.pen., ha determinato la competenzaterritoriale alla luce del meno grave reato di cui all’art. 10-quater D.lgs 74/2000; 2) violazione degli artt. 42 e 47 cod.pen. in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 316- ter cod.pen, 10-quater D. lgs 74/2000 e 648-ter.1 cod.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione solo apparente in risposta ai rilievi difensivi in punto di dolo, affermandone la sussistenza in via automatica e 2 presuntiva sulla base dell’asserita difformità oggettiva della condotta rispetto al paradigma normativo. In particolare, i giudici della cautela reale hanno pretermesso gli elementi nuovi dedotti dalla difesa nella memoria depositata in sede di riesame, intesi a dimostrare come, a fronte di un quadro normativo complesso e frammentato, l’indagato avesse operato sulla base di una plausibile interpretazione della disciplina di settore tale da escludere la coscienza e volontà della condotta fraudolenta. Inoltre, secondo il difensore, il collegio non ha tenuto adeguato conto degli atti interpretativi della Agenzia delle Entrate e della copiosa documentazione versata nel fascicolo al fine di valutare l’esistenza di un legittimo affidamento dell’indagato sulla correttezza del proprio operato;
ha omesso l’acquisizione d’ufficio dell’interrogatorio reso dall’indagato in data 3/7/2025; ha sostenuto l’irrilevanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2857/2025, omettendo di dare conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto pertinenti le deduzioni difensive in ordine alla sussistenza nella specie di un errore scusabile;
3) violazione degli artt. 16 d.l. 63/2013; 119 e 121 d.l. 34/2020; 316 ter, 648-ter.1 cod.pen., 10-quater d.lgs 74/2000; la violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 DPR 380/2001 nonché degli artt. 16 e 16-bis TUIR;
la violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. e vizio della motivazione;
la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e il travisamento della prova per omessa valutazione di elementi decisivi forniti dalla difesa. Secondo il difensore l’ordinanza impugnata ha effettuato una ricostruzione del c.d. sismabonus acquisti, disciplinato dall’art. 16, comma 1 septies, D.L. n. 63/2013 apodittica e parziale in quanto omette di confrontarsi con la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa e fondata su specifici elementi nuovi. In particolare i giudici cautelari hanno reso una motivazione solo apparente in ordine alla possibilità di una maturazione del credito d’imposta “a step” e sulla possibilità di configurare l’inadempimento quale condizione risolutiva al cui avverarsi consegue la restituzione del beneficio, divenuto non più spettante nonostante l’originaria esistenza giuridica nonchè con riguardo all’irrilevanza del fattore temporale della demolizione e della qualificazione dell’intervento, eludendo i rilievi difensivi sulla base di un’interpretazione della legge rigida e decontestualizzata rispetto al coacervo di norme secondarie, prassi e principi contabili;
4) violazione dell’art. 321 cod.proc.pen. Il difensore deduce che l’ordinanza impugnata ha omesso la motivazione in punto di periculum in mora, desumendone la sussistenza in via automatica dall’affermata ricorrenza del fumus, senza spiegare sulla base di quali concreti elementi risulti integrato il rischio di dispersione del profitto e la necessità di adozione della misura anticipatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, di valenza assorbente, è fondato e tale era già stato ritenuto con la sentenza resa da questa Corte di legittimità nel medesimo procedimento (Sez. 2, n. 5929 del 20/01/2026), il cui contenuto viene qui condiviso e ribadito. 3 Il Tribunale cautelare ha rigettato l’eccezione difensiva adducendo che la consumazione del delitto di autoriciclaggio coincide con la comunicazione della cessione del credito, il cui inserimento telematico nel sistema dell’Agenzia delle Entrate è avvenuto in luogo ignoto. La difesa sostiene, invece, che la consumazione deve essere fatta coincidere con il contratto di cessione del credito avvenuto in Roma e oggetto di produzione documentale, costituendo l’inserimento nel sistema dei relativi dati una mera modalità esecutiva del negozio.
1.1. Al riguardo l’ordinanza impugnata non ha affrontato la questione se l’atto di cessione del credito di derivazione illecita stipulato tra le parti manifesti un contenuto decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407 – 02), determinando l’immutazione del titolare/creditore, né ha spiegato in qual modo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, finalizzata a rendere spendibile il credito stesso da parte dell’ente cessionario, si rapporti al negozio principale concorrendo alla dissimulazione. La disciplina civilistica di cui agli artt. 1260 e segg. e, in particolare, la disposizione dell’art. 1264 cod.civ., prescrive che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, sicché il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibilità, al fine di un corretto approccio all’eccezione difensiva, di trovarsi in presenza di una fattispecie a consumazione prolungata in cui il negozio stipulato dalle parti, già venuto ad esistenza ed avente attitudine decettiva, spiega piena efficacia verso i terzi e in particolare nei confronti del debitore ceduto in esito alla notifica della cessione. In proposito, questa Corte ha precisato che, ai fini della determinazione della competenza territoriale relativamente al delitto di riciclaggio, questo, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 10525 del 13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629–01; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini,Rv. 282019–01).
2. L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati sicché, assorbite le residue censure, deve disporsene l’annullamento, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di emendare le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di santa maria capua vetere competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RA UL, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, con la quale si insiste nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il profitto conseguito dalla Ars Urbium s.r.l. corrispondente alla somma di euro 1.774.857,32. La vicenda si riferisce a condotte di creazione ed utilizzazione di crediti fiscali previsti dall'art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63 del 2013, conv. con modifiche dalla legge n. 90 del 2013 (c.d. "sismabonus acquisti"), con riguardo alla demolizione di fabbricati e alla ricostruzione con caratteristiche tali da assicurare un livello antisismico superiore. Secondo il Tribunale, il credito di imposta maturato, pari a diverse decine di milioni di Penale Sent. Sez. 2 Num. 12911 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/03/2026 euro, deriverebbe da false attestazioni concernenti sia la demolizione di fabbricati, in realtà risalente di oltre venti anni, e quindi precedente all’entrata in vigore del già citato art. 16, comma 1-septies, sia la realizzazione di nuovi fabbricati, non ancora avvenuta. Nell’ambito del procedimento sono stati disposti altri tre provvedimenti ablativi e quello in esame, il quarto, costituisce l’ultimo in ordine di tempo, giustificato dal prosieguo delle indagini. Il sequestro in esame è stato disposto in relazione alle contestazioni, successivamente elevate al ricorrente, per la violazione fiscale di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000 e per autoriciclaggio, descritte ai capi 6 e 7 della imputazione provvisoria. La misura è stata disposta e qualificata come diretta nei confronti della Ars Urbium s.r.l. e per equivalente sui beni di essa e, in caso di incapienza, sui beni nella disponibilità di AP AL, individuato quale amministratore di fatto.
2. Ricorre per cassazione AL AP, deducendo: 1) violazione di legge in relazione alla determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere invece che del Tribunale di Roma. Il ricorrente si duole del fatto che l’ordinanza impugnata, pur avendo riconosciuto come fattispecie più grave quella di autoriciclaggio contestata al capo 7 della rubrica provvisoria – inerente alla condotta di cessione a titolo oneroso a terzi di crediti di imposta fasulli - ha omesso l’individuazione del luogo di consumazione del reato, affermando contraddittoriamente che sarebbe verosimile che la consumazione sia avvenuta nel territorio di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ove gli indagati hanno il centro dei loro interessi. Il Tribunale ha pretermesso la valutazione dei contratti di cessione di credito prodotti dalla difesa a sostegno dell’eccezione, dai quali risulta che le cessioni contestate si sono concluse in Roma, luogo dove il cessionario Auriga Argentaria ha manifestato la volontà di acquistare il credito. Solo successivamente al perfezionamento del contratto è stato emesso l’ordine telematico di trasferimento fiscale del credito che, ad avviso del ricorrente, non riveste alcuna valenza i fini dell’individuazione del locus commissi delicti, trattandosi di un mero adempimento esecutivo del contratto stesso, peraltro avvenuto sempre in Roma, presso il domicilio fiscale delle società. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non poter individuare il luogo di consumazione del delitto di autoriciclaggio e, senza valutare i criteri sussidiari di cui all’art. 9 cod.proc.pen., ha determinato la competenzaterritoriale alla luce del meno grave reato di cui all’art. 10-quater D.lgs 74/2000; 2) violazione degli artt. 42 e 47 cod.pen. in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 316- ter cod.pen, 10-quater D. lgs 74/2000 e 648-ter.1 cod.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione solo apparente in risposta ai rilievi difensivi in punto di dolo, affermandone la sussistenza in via automatica e 2 presuntiva sulla base dell’asserita difformità oggettiva della condotta rispetto al paradigma normativo. In particolare, i giudici della cautela reale hanno pretermesso gli elementi nuovi dedotti dalla difesa nella memoria depositata in sede di riesame, intesi a dimostrare come, a fronte di un quadro normativo complesso e frammentato, l’indagato avesse operato sulla base di una plausibile interpretazione della disciplina di settore tale da escludere la coscienza e volontà della condotta fraudolenta. Inoltre, secondo il difensore, il collegio non ha tenuto adeguato conto degli atti interpretativi della Agenzia delle Entrate e della copiosa documentazione versata nel fascicolo al fine di valutare l’esistenza di un legittimo affidamento dell’indagato sulla correttezza del proprio operato;
ha omesso l’acquisizione d’ufficio dell’interrogatorio reso dall’indagato in data 3/7/2025; ha sostenuto l’irrilevanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2857/2025, omettendo di dare conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto pertinenti le deduzioni difensive in ordine alla sussistenza nella specie di un errore scusabile;
3) violazione degli artt. 16 d.l. 63/2013; 119 e 121 d.l. 34/2020; 316 ter, 648-ter.1 cod.pen., 10-quater d.lgs 74/2000; la violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 DPR 380/2001 nonché degli artt. 16 e 16-bis TUIR;
la violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. e vizio della motivazione;
la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e il travisamento della prova per omessa valutazione di elementi decisivi forniti dalla difesa. Secondo il difensore l’ordinanza impugnata ha effettuato una ricostruzione del c.d. sismabonus acquisti, disciplinato dall’art. 16, comma 1 septies, D.L. n. 63/2013 apodittica e parziale in quanto omette di confrontarsi con la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa e fondata su specifici elementi nuovi. In particolare i giudici cautelari hanno reso una motivazione solo apparente in ordine alla possibilità di una maturazione del credito d’imposta “a step” e sulla possibilità di configurare l’inadempimento quale condizione risolutiva al cui avverarsi consegue la restituzione del beneficio, divenuto non più spettante nonostante l’originaria esistenza giuridica nonchè con riguardo all’irrilevanza del fattore temporale della demolizione e della qualificazione dell’intervento, eludendo i rilievi difensivi sulla base di un’interpretazione della legge rigida e decontestualizzata rispetto al coacervo di norme secondarie, prassi e principi contabili;
4) violazione dell’art. 321 cod.proc.pen. Il difensore deduce che l’ordinanza impugnata ha omesso la motivazione in punto di periculum in mora, desumendone la sussistenza in via automatica dall’affermata ricorrenza del fumus, senza spiegare sulla base di quali concreti elementi risulti integrato il rischio di dispersione del profitto e la necessità di adozione della misura anticipatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, di valenza assorbente, è fondato e tale era già stato ritenuto con la sentenza resa da questa Corte di legittimità nel medesimo procedimento (Sez. 2, n. 5929 del 20/01/2026), il cui contenuto viene qui condiviso e ribadito. 3 Il Tribunale cautelare ha rigettato l’eccezione difensiva adducendo che la consumazione del delitto di autoriciclaggio coincide con la comunicazione della cessione del credito, il cui inserimento telematico nel sistema dell’Agenzia delle Entrate è avvenuto in luogo ignoto. La difesa sostiene, invece, che la consumazione deve essere fatta coincidere con il contratto di cessione del credito avvenuto in Roma e oggetto di produzione documentale, costituendo l’inserimento nel sistema dei relativi dati una mera modalità esecutiva del negozio.
1.1. Al riguardo l’ordinanza impugnata non ha affrontato la questione se l’atto di cessione del credito di derivazione illecita stipulato tra le parti manifesti un contenuto decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407 – 02), determinando l’immutazione del titolare/creditore, né ha spiegato in qual modo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, finalizzata a rendere spendibile il credito stesso da parte dell’ente cessionario, si rapporti al negozio principale concorrendo alla dissimulazione. La disciplina civilistica di cui agli artt. 1260 e segg. e, in particolare, la disposizione dell’art. 1264 cod.civ., prescrive che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, sicché il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibilità, al fine di un corretto approccio all’eccezione difensiva, di trovarsi in presenza di una fattispecie a consumazione prolungata in cui il negozio stipulato dalle parti, già venuto ad esistenza ed avente attitudine decettiva, spiega piena efficacia verso i terzi e in particolare nei confronti del debitore ceduto in esito alla notifica della cessione. In proposito, questa Corte ha precisato che, ai fini della determinazione della competenza territoriale relativamente al delitto di riciclaggio, questo, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 10525 del 13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629–01; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini,Rv. 282019–01).
2. L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati sicché, assorbite le residue censure, deve disporsene l’annullamento, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di emendare le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di santa maria capua vetere competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4