Articolo 871 del Codice della navigazione
Articolo 870Articolo 881
Versione
21 aprile 1942
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Versione
29 maggio 2006
Art. 871.
(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).

Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile , e' determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico nazionale ((...))

In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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