CASS
Sentenza 13 novembre 2023
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2023, n. 45638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45638 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IL NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 45638 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/10/2023 4 Ritenuto in fatto EL LE TO ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15 marzo 2023, che ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., pronunciata nei suoi confronti in primo grado. Egli ha dedotto un unico motivo d'impugnazione, relativo alla invocata nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per non avere, la Corte territoriale, provveduto a previamente comunicare telematicannente al suo difensore le conclusioni scritte del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.L'art. 23 del d.I.149/2020, rubricato "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID19" - poi divenuto art. 23 bis del dl. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella I. n. 176 del 2020, tuttora applicabile ai gravami d'appello proposti entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'art.94 comma 2 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022 - dispone al primo comma che "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza", secondo quanto previsto dal quarto comma. Al secondo comma è stabilito che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...), ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137". La sequenza procedimentale, dunque, prevede che fissata l'udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti, in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il 1 Il Presidente 4 termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. Come risulta dal testo del provvedimento impugnato e dalla lettura del verbale di udienza del 15 marzo 2023, il difensore dell'imputato ha richiesto la trattazione orale del giudizio di appello ed il Procuratore Generale e la difesa hanno formulato le proprie conclusioni, oralmente, nel corso dell'udienza citata. Nessuna comunicazione scritta avrebbe pertanto dovuto precedere tale segmento processuale. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi evidenti profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/10/2023 Il consiglie e estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 45638 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/10/2023 4 Ritenuto in fatto EL LE TO ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15 marzo 2023, che ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., pronunciata nei suoi confronti in primo grado. Egli ha dedotto un unico motivo d'impugnazione, relativo alla invocata nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per non avere, la Corte territoriale, provveduto a previamente comunicare telematicannente al suo difensore le conclusioni scritte del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.L'art. 23 del d.I.149/2020, rubricato "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID19" - poi divenuto art. 23 bis del dl. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella I. n. 176 del 2020, tuttora applicabile ai gravami d'appello proposti entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'art.94 comma 2 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022 - dispone al primo comma che "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza", secondo quanto previsto dal quarto comma. Al secondo comma è stabilito che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...), ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137". La sequenza procedimentale, dunque, prevede che fissata l'udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti, in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il 1 Il Presidente 4 termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. Come risulta dal testo del provvedimento impugnato e dalla lettura del verbale di udienza del 15 marzo 2023, il difensore dell'imputato ha richiesto la trattazione orale del giudizio di appello ed il Procuratore Generale e la difesa hanno formulato le proprie conclusioni, oralmente, nel corso dell'udienza citata. Nessuna comunicazione scritta avrebbe pertanto dovuto precedere tale segmento processuale. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi evidenti profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/10/2023 Il consiglie e estensore