Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non costituisce prova della sua impossibilità a versare l'assegno dovuto, sia perché il beneficio è previsto anche per chi percepisca un reddito non simbolico, sia perché il provvedimento di ammissione non può considerarsi un'attestazione ufficiale dello stato di impossidenza, essendo basato sulla mera autocertificazione dell'interessato ed essendo quindi suscettibile di revoca, all'esito dei successivi controlli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2014, n. 31124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31124 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/03/2014
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 330
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 39015/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.N.M. , nato a (SS) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, n. 5 del 17/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza del 17/01/2013 con la quale la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza di condanna resa il 27/06/2011, nei confronti di B.N.M. , dal Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano. L'imputazione si riferisce ad un delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, dal quale sarebbe derivata per la moglie e i due figli minori del B. una mancanza dei necessari mezzi di sussistenza. L'odierno ricorrente, in effetti, non avrebbe mai versato alla ex moglie l'assegno mensile posto a suo carico, fissato nel gennaio 2006 con riguardo ad un importo di 400,00 Euro. Apprezzando gli argomenti proposti con l'appello, la Corte territoriale ha escluso anzitutto la denunciata violazione del principio di ne bis in idem, in relazione ad una sentenza di condanna, all'epoca non ancora irrevocabile, per lo stesso delitto di cui all'art. 570 c.p.: il procedimento in questione aveva avuto riguardo, infatti, a condotte tenute in epoca anteriore e prossima al 9/12/2005, mentre l'odierno giudizio attiene a comportamenti analoghi, compresi fra l'(SS) .
In secondo luogo, i Giudici dell'appello hanno ritenuto privo di efficacia l'argomento opposto dal B. all'accusa, e cioè il proprio stato di indigenza, che sarebbe comprovato dall'ammissione al patrocinio per i non abbienti e dall'assenza di redditi documentati, ed acuito dalla necessità di mantenere la sua nuova e numerosa famiglia. La Corte ha osservato che, ove non simulata (con le connesse implicazioni sul piano fiscale), l'indigenza dell'imputato avrebbe dovuto indurlo a chiedere una riduzione dei suoi obblighi, restando comunque ingiustificabile la pura e semplice omissione di ogni versamento. Non avrebbe rilievo, d'altra parte la constatazione che la moglie separata ed i figli del B. abbiano potuto sopravvivere, grazie all'aiuto di familiari o ad una attività intrapresa dalla donna. V'è infine da segnalare un riferimento ai precedenti dell'interessato, che sarebbe stato irrevocabilmente condannato anche per il delitto di maltrattamenti in famiglia.
2. Ricorre personalmente il B. , reiterando in primo luogo la denuncia di bis in idem, sul presupposto che la prima sentenza di condanna, i cui estremi ha puntualmente indicato, avrebbe avuto riguardo ad un condotta protrattasi tra il 25/03/2002 ed il 4/02/2010, od al più terminata il 12/06/2009, data della deposizione dibattimentale della moglie, nel corso della quale era stata da questa confermata l'omissione di ogni e qualsiasi versamento da parte del coniuge.
Con un motivo ulteriore e comprensivo, il ricorrente denuncia violazione della legge sostanziale (artt. 45 e 570 c.p.) e vizio della motivazione, non avendo la Corte territoriale illustrato il valore probante delle prove d'accusa e le ragioni della ritenuta inattendibilità delle prove a discarico.
Sarebbe anzitutto valorizzata una condanna per maltrattamenti insussistente, e non documentata dal certificato penale dell'interessato. Mere illazioni sarebbero state compiute circa la disponibilità di redditi sottratti al fisco, mentre la sentenza non avrebbe neppure preso in considerazione l'attuale situazione familiare dell'imputato, che gli avrebbe impedito in termini di forza maggiore qualunque contributo alle esigenze della ex moglie e dei figli.
La Corte territoriale avrebbe ignorato arbitrariamente la circostanza che l'ex moglie del B. sarebbe attualmente persona benestante. Sostiene il ricorrente che, ai fini della contestazione del reato previsto all'art. 570 c.p., comma 2, il giudice deve provare non solo l'omesso versamento dell'assegno stabilito dal giudice, ma anche la conseguente carenza dei mezzi di sussistenza per i familiari, il loro effettivo stato di bisogno.
Nel quadro cognitivo anzidetto, la Corte avrebbe quanto meno dovuto applicare la regola di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in base a motivi in parte generici, in parte diversi da quelli consentiti (cioè pertinenti al fatto), in parte manifestamente infondati. Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che la Corte, valutate le circostanze del caso concreto, stima di quantificare in 1.000,00 Euro.
2. Infondato è l'assunto, già correttamente disatteso dai Giudici del merito, che il B. sarebbe stato condannato per un reato del quale era già stata chiamato a rispondere nell'ambito di un diverso procedimento, definito con sentenza irrevocabile di condanna. È in atti la sentenza deliberata dal Tribunale di Bolzano - Sezione distaccata di Merano, in data 4/02/2010, per i reati di inosservanza dei provvedimenti del giudice, violazione degli obblighi di assistenza familiare, molestie, disturbo del riposo e delle occupazioni altrui. In particolare il fatto qualificato ex art. 570 c.p., comma 2, si riferiva all'omesso versamento in favore della ex moglie, da parte del B. , delle somme necessarie per il mantenimento dei figli minori.
Il ricorrente assume che la contestazione dovrebbe intendersi estesa fino alla data della sentenza in base ad un passaggio della motivazione del provvedimento, ove si riporta l'indicazione testimoniale della persona offesa secondo la quale, "fino ad oggi", il B. (storicamente sottrattosi ai suoi doveri) non aveva versato il dovuto. L'affermazione riportata dal Tribunale ben può attenere al contegno complessivamente tenuto dall'odierno ricorrente, e dunque può in parte riguardare la condotta post delictum.
Sembra ovvio, d'altra parte, che la contestazione fosse stata "chiusa" in concomitanza con la querela, tanto che, per il periodo successivo (quello cioè che oggi interessa), vi era stata nuova querela. I Giudici del merito attestano che l'imputazione elevata dal pubblico ministero (non completamente riprodotta, in effetti, nell'intestazione della sentenza già irrevocabile) indicava in Merano il luogo di commissione del fatto, datandolo ad "epoca anteriore e prossima al (SS) ", e la conferma viene ad esempio dalla iscrizione del casellario giudiziale, ove è annotata la sentenza della Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, confermativa del provvedimento de quo, in rapporto ad una condanna così precisata: "art. 570 c.p., comma 2, n. 2, commesso dal (SS) ".
In queste condizioni la pretesa difensiva di dedurre dal passaggio descrittivo già sopra indicato una diversa delimitazione del fatto contestato e ritenuto non pare accoglibile.
3. Erronea nei suoi presupposti di fatto la censura secondo cui la Corte territoriale avrebbe valorizzato un precedente penale inesistente, e cioè una condanna per maltrattamenti in famiglia. Il certificato cui sopra si alludeva reca, quale prima iscrizione, quella relativa alla sentenza del Tribunale di Bolzano - Sezione distaccata di Merano, in data (SS) , con la quale l'odierno ricorrente era stato irrevocabilmente condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 572 c.p., per fatti commessi tra il (SS) .
4. Non è erronea l'affermazione di principio che la Corte territoriale ha compiuto circa la (mancanza di) prova che B. si sarebbe trovato nella impossibilità di effettuare le prestazioni economiche cui era chiamato, a prescindere dalle illazioni sulla disponibilità di redditi sottratti all'imposizione tributaria. Una condizione di assoluta impossibilità ad adempiere, specie in casi come quello di specie, ove l'omissione si è protratta negli anni senza il minimo segno di buona volontà da parte dell'interessato, non può essere desunta dal mero dato dell'intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Questa infatti, per un verso, è prevista anche per soggetti che dispongano di un reddito non meramente simbolico, sebbene ovviamente piuttosto contenuto. Soprattutto, il provvedimento si basa sulla mera autocertificazione dell'interessato, salvi i controlli successivi, e non può quindi essere presentato come una forma di certificazione ufficiale di impossidenza.
D'altra parte si ammette comunemente, in giurisprudenza, che spetta all'obbligato di allegare la propria impossibilità ad adempiere, indicando elementi tali da consentire al giudice un'indagine in proposito (ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 7372 del 29/01/2013, rv. 254515; Sez. 6. Sez. 6, Sentenza n. 5751 del 14/12/2010, rv. 249339). La stessa effettiva indisponibilità di mezzi non gioverebbe all'interessato, poiché dovrebbe anche risultare una seria sua attivazione al fine di ottemperare ai doveri di assistenza economica verso i figli ed il coniuge, e dunque che lo stesso interessato non sia riuscito a conseguire dei redditi pur avendo usato, in proposito, ogni possibile diligenza (ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 11696 del 03/03/2011, rv. 249655). La doglianza del B. è dunque particolarmente inefficace, considerando che pare non abbia mai pagato (o comunque pagato in misura significativa) un minimo contributo per il mantenimento dei figli, e che non risulta mai aver chiesto ai competenti Giudici civili una riduzione dell'assegno previsto a suo carico. Correttamente dunque, e con motivazione congrua, la Corte territoriale ha escluso la sua pretesa di liberarsi stabilmente ed unilateralmente dei propri doveri familiari, penalmente sanzionati, in base al mero enunciato della disponibilità di redditi bassi e della necessità, genericamente prospettata, di mantenere altre persone.
Ciò che si rileva, naturalmente, anche con riguardo alla dovuta dimostrazione del dolo punibile.
5. Chiaramente infondata, infine, anche la censura riferita all'omessa dimostrazione che i familiari del B. sarebbero rimasti privi di mezzi di sussistenza per effetto del suo comportamento. È principio acquisito che, "in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non è escluso dall'intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all'inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza" (Sez. 6, Sentenza n. 40823 del 21/03/2012, rv. 254168; Sez. 6, Sentenza n. 2736 del 13/11/2008, rv. 242854). Ciò che comporta nel caso di figli minori, salvo il caso che questi dispongano in proprio di mezzi adeguati al proprio sostentamento (ad esempio per lasciti ereditari, rendite finanziarie, ecc.), l'irrilevanza in senso liberatorio del fatto che, pur omettendo il genitore obbligato il versamento della somma dovuta per il mantenimento dei figli, i bisogni di costoro siano fronteggiati dall'altro genitore o dall'intervento di terzi, compresi i servizi sociali (ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 8912 del 04/02/2011, rv. 249639).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2014