Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2014, n. 31124
CASS
Sentenza 18 marzo 2014

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non costituisce prova della sua impossibilità a versare l'assegno dovuto, sia perché il beneficio è previsto anche per chi percepisca un reddito non simbolico, sia perché il provvedimento di ammissione non può considerarsi un'attestazione ufficiale dello stato di impossidenza, essendo basato sulla mera autocertificazione dell'interessato ed essendo quindi suscettibile di revoca, all'esito dei successivi controlli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2014, n. 31124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31124
    Data del deposito : 18 marzo 2014

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