TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 12/05/2026, n. 8804
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e sviamento di potere

    La censura è infondata poiché la circostanza che gli oneri di ripiano per le annualità 2015-2018 siano stati calcolati solo nel 2022 non rende la disciplina retroattiva, essendo il sistema del payback noto fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione di legge e principio di gerarchia delle fonti

    La censura è infondata in quanto la normativa applicata è quella vigente e la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta successivamente alle procedure di gara, ma la società ricorrente avrebbe potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di trasparenza, difetto di motivazione, errore e travisamento nella quantificazione, carenza istruttoria

    Le tabelle allegate al decreto consentono la ricostruzione delle modalità di calcolo dello scostamento e del ripiano a carico dei fornitori. Non è fondata la censura sulla difficoltà di distinguere il costo del bene dal costo del servizio, poiché il payback opera sulla sfera patrimoniale complessiva dell'impresa e non sui singoli contratti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di tipicità dell’atto amministrativo, contraddittorietà, eccesso di potere, sviamento, violazione art. 97 Cost.

    La censura non è fondata in quanto l'intesa Stato-Regioni è stata raggiunta, come risulta dal verbale della Conferenza Permanente del 28 settembre 2022.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del D.l. 19 giugno 2015, n. 78. Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento. Sviamento. Mancanza della previa intesa.

    L'intesa Stato-Regioni è stata raggiunta in data 28 settembre 2022.

  • Rigettato
    Mancato richiamo principi circolare MEF 17 marzo 2020, n. 7435. Errore e travisamento. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.

    L'esclusione dalla voce 'BA0210 - Dispositivi medici' dei dispositivi medici ad utilità pluriennale che sono iscritti nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali e che rientrano nel processo contabile dell’ammortamento riguarda profili strettamente contabili e non è determinante ai fini del meccanismo del payback.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 97, 117 Cost. e principi eurounitari.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e ponendo a carico delle imprese un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici. La Corte ha altresì escluso la violazione dell'art. 23 Cost. e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la normativa è stata ritenuta ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano del payback per violazione degli artt. 10, 11, 42 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 Protocollo I CEDU, ritenendo il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano del payback per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo rispettata la riserva di legge.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 2948 c.c. - prescrizione delle somme afferenti alle pretese creditorie azionate dalla Regione Puglia

    La giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto l'atto regionale ha carattere meramente attuativo-esecutivo e non implica discrezionalità amministrativa.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015. Violazione degli artt. 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà.

    La giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto l'atto regionale ha carattere meramente attuativo-esecutivo e non implica discrezionalità amministrativa.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del divieto di c.d. “doppia imposizione”, di cui agli artt. 67 d.P.R. n. 600/1973 e 127 d.P.R. n. 917/1986.

    La giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto l'atto regionale ha carattere meramente attuativo-esecutivo e non implica discrezionalità amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 12/05/2026, n. 8804
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8804
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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