Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 39/2023 R.G., vertente TRA
, ,. CF , con sede Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu, CF , in C.F._1 forza di procura generale alle liti in data 21.07.2015, a rogito del notaio in Persona_1 Roma, pec t, con domicilio eletto ai fini Email_1 della presente causa presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria Via D. Romeo Pt_2 n. 15 appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 03.08.2021 innanzi al Tribunale di Locri, Controparte_1 esponeva di essere venuto a conoscenza, a seguito di un accesso presso gli uffici dell'ente di riscossione, al fine di avvalersi della definizione agevolata dei crediti tributari, dell'esistenza a suo carico di ruoli per i quali erano state emesse i seguenti avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi IVS: - avviso di addebito n. 39420120000960844, asseritamente notificato in data 21.05.2012, recante un ammontare pari ad euro 4.566,67; - avviso di addebito n. 39420120003798657, asseritamente notificato in data 14.01.2013, recante un ammontare pari ad euro 2.361,93; avviso di addebito n. 39420130000374119, asseritamente notificato in data 12.04.2013, recante un ammontare pari ad euro 1.212,69; avviso di addebito n. 39420140000436265, asseritamente notificato in data 29.05.2014, recante un ammontare pari ad euro 2.473,48; avviso di addebito n. 39420140002037077, asseritamente notificato in data 10.10.2014, recante un ammontare pari ad euro 2.419,86;
avviso di addebito n. 39420140003712289, asseritamente notificato in data 21.01.2015, recante un ammontare pari ad euro 2.444,05; avviso di addebito n. 39420150000936630, asseritamente notificato in data 28.10.2015, recante un ammontare pari ad euro 2.392,90. Avverso i suddetti avvisi il ricorrente eccepiva la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione del credito considerati gli anni di riferimento e l'inesistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Dava atto altresì di aver avviato, preliminarmente all'azione giudiziaria, una richiesta di sgravio del preteso credito in data 01/07/2021, rimasta inevasa. Chiedeva che il Tribunale dichiarasse la prescrizione del credito e la nullità degli avvisi e dei relativi ruoli impugnati. Si costituiva l , che eccepiva altresì la carenza di agire ex art. 100cpc e chiedeva Pt_2 il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto evidenziano la regolarità della notifica e la tardività dell'azione.
Restava contumace l' . Controparte_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 971/22 pubblicata in data 11.11.2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “Dichiara la nullità degli avvisi di addebito, di cui in motivazione, e dei ruoli sottesi per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati e dagli stessi portati;
condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di € 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitosi dichiaratosi antistatario”. Il Tribunale, preliminarmente, evidenziava che il ricorrente aveva tentato in via amministrativa la risoluzione della vertenza deducendo le proprie eccezioni (inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione) senza alcun esito divenendo così necessario il ricorso al giudice per la tutela dei propri diritti. Sicché andava confermata la sussistenza di interesse ad agire finalizzata a verificare la validità della notifica degli avvisi di addebito, in vista dell'accertamento della sussistenza o meno dei crediti azionati. Confermava che dai documenti prodotti dal resistente risultava che gli atti impugnati era stati, senza contestazione alcuna, notificati nelle date indicate e non vi erano stati ulteriori atti interruttivi. Affermava che il ricorrente, eccependo la prescrizione, aveva inteso formulare un'opposizione all'esecuzione ed al debitore dei contributi era sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorreva in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivevano in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr. Cass S.U. 23397/2016) Pertanto, posta l'inesistenza di atti interruttivi tra la data di notifica degli avvisi e l'introduzione del ricorso e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 3
9 l. n 335 del 1995, i crediti oggetto degli atti opposti dovevano dichiararsi estinti per prescrizione. Le spese, in applicazione del principio della soccombenza, andavano poste a carico dei resistenti in solido.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' , che affermava la non impugnabilità Pt_2 dell'estratto ruolo, richiamato che lo stesso ricorrente una tale impugnazione aveva proposto, avendo premesso di essere venuto a conoscenza degli avvisi di addebito per la prima volta a seguito della consegna dell'estratto di ruolo da lui richiesto all' CP_3
territorialmente competente.
[...] Impugnava la sentenza nella parte in cui aveva qualificato la domanda proposta come opposizione ad esecuzione, affermandone l'erroneità posto che, non essendoci alcuna
“esecuzione” minacciata o intrapresa, ma soltanto la richiesta di un estratto di ruolo ed il relativo doveroso conseguimento, non poteva sussistere alcuna “opposizione all'esecuzione”. Non sussistendo esecuzione forzata, mancava l'interesse ad agire, posto che non sussisteva alcuna aggressione ai beni del ricorrente La controparte aveva depositato istanza di sgravio, ma essa non ingenerava l'interesse ad agire, come affermato da Cass. Civ. Sez. VI n. 13347/2020 e Cass. Civ. Sez. III n. 21257 del 2020, che il diniego di accoglimento di tale istanza non aveva alcuna rilevanza per ciò che concerne l'effettiva sussistenza dell'interesse ad agire ed in questo senso si era pronunciata anche Cass. Civ. Sez. VI 14.02.2022 n. 4772. La sentenza era altresì errata per non aver applicato le disposizioni contenuta nella L. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 146/2021, che all'art. 3 bis, che aveva modificato l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, e prevedendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, né ricorreva l'ipotesi di pregiudizio, contemplata nel medesimo articolo, che sarebbe potuto derivare al ricorrente dalla limitazione all'impugnabilità del ruolo. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza.
Con ordinanza del 28.09.2023 veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_1 di , appellati non costituiti, benché regolarmente citati. Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello proposto dall' è fondato. Pt_2
Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. 4
In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5. Ciò posto, è fondato il motivo di appello con cui è stata affermata l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, posto che non era stata avviata alcuna esecuzione forzata e non ne era stato neanche minacciato l'avvio. Lo stesso ricorrente aveva, infatti, affermato di aver proposto la sua azione a seguito dell'estratto di ruolo e delle relative risultanze. L'estratto di ruolo, tuttavia, non è un atto esecutivo/e/o un atto impositivo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria de Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente 5
notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Non essendoci procedura esecutiva avviata, la domanda non avrebbe potuto qualificarsi come opposizione all'esecuzione, avuto riguardo all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. Ancora, ove la domanda potesse esser qualificata come domanda di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, essa necessiterebbe di essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, l'appello proposto da è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso Pt_2 proposto da va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. Controparte_1 La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_2 Controparte_1 Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. 971/2022 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata in
[...] data 11.11.2022, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti