Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 15650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15650 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere UC CA;
lette le conclusioni del del Sostituto Procuratore Generale, Francesca Ceroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Antonio Mencobello, che ha chiesto annullarsi l’impugnato decreto della Corte di appello. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 14 luglio 2023, nei confronti di ES OM venivano applicate misure di prevenzione personali e patrimoniali e, per quanto qui rileva, veniva disposta la confisca del compendio aziendale (inclusi dei beni mobili registrati e dei beni immobili) della BAT GG s.n.c. di AZ RO & C., società formalmente costituita da AZ RO e a AN LA, operante nel settore del noleggio di apparecchi e congegni automatici (slot machines e giochi leciti, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.). In particolare, l’ES è stato ritenuto portatore di pericolosità qualificata quale indiziato di appartenenza alla ‘ndrangheta, con riferimento alla locale di Volpiano. Nel provvedimento di primo grado si è ricostruito il percorso imprenditoriale Penale Sent. Sez. 5 Num. 15650 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE NO Data Udienza: 08/04/2026 2 della detta società, muovendo dalla pregressa attività svolta, come impresa individuale, da PA AU, poi trasformata, nel mutato contesto regolatorio del settore, nella detta s.n.c. Secondo il Tribunale, tuttavia, era, in realtà, PA UC, il soggetto che, in concreto, assumeva le decisioni essenziali, mentre la AZ, legale rappresentante della società, si sarebbe limitata ad eseguirne le direttive. Il decreto valorizzava, al riguardo, una serie di conversazioni intercettate concernenti annotazioni di prestiti, gestione di bonifici, indicazioni sui pagamenti, interlocuzioni con la banca in ordine a finanziamenti per l’acquisto di capannoni, controllo delle spese aziendali e dei rapporti con il commercialista, desumendone che il “reale dominus di tutta l’operazione” fosse PA UC. Quanto ad ES OM, il Tribunale ne sottolineava il collegamento con il medesimo settore economico, anche alla luce della sua posizione nel procedimento “Minotauro”, e descriveva il rapporto con la BAT GG nei termini di una stabile operatività commerciale: il proposto veniva indicato come soggetto che si occupava del collocamento delle macchine presso gli esercenti e della gestione dei rapporti con questi ultimi, ricevendo dalla società plurimi flussi economici. Tali flussi, tuttavia, non venivano letti come la fisiologica remunerazione di un’attività di mediazione o procacciamento, ma come il risultato di fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti e, quindi, come indice di una sistematica distrazione di risorse sociali a vantaggio di ES. Nello stesso quadro veniva richiamato il rapporto con la ASD OS, associazione sportiva riferibile al proposto, a cui, secondo il Tribunale, sarebbero confluite somme provenienti dalla BAT GG. La detta società, così come gli altri terzi interessati, interveniva nel procedimento di prevenzione contestando la domanda ablativa e chiedendo la restituzione dei beni, sostenendo, tra l’altro, la liceità dell’attività svolta e la natura soltanto commerciale dei rapporti con l’ES. Il Tribunale, nondimeno, riteneva che il quadro così ricostruito consentisse di qualificare la società quale impresa mafiosa e la sua riconducibilità sostanziale al proposto, disponendone la confisca integrale. 2. Investita dell’impugnazione, la Corte di appello di Torino, con decreto del 4 settembre 2024, revocava sia la misura personale, nei riguardi dell’ES, sia la misura patrimoniale concernente la BAT GG. In tale provvedimento, pur non negandosi la stabile attività lavorativa di ES in favore della società e pur dandosi atto che egli vi prestava la propria opera occupandosi di collocare le macchinette presso i vari esercenti e di dirimere le controversie con i gestori, si escludeva che vi fosse prova di una vera e propria gestione in capo al medesimo, valorizzandosi in particolare l’assenza di investimenti diretti di capitali personali 3 nella società. 3. Adita dal Procuratore Generale, questa Corte, con sentenza del 6 dicembre 2024, ha annullato con rinvio tale ultimo decreto quanto alla revoca della misura personale e di quella patrimoniale inerente la detta società. Quanto a quest’ultima, ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale fosse sostanzialmente assertiva e non desse conto dell’esatto itinerario logico che l’aveva condotta all’esito restitutorio. In particolare, la sentenza rescindente individuava come punto decisivo del tutto trascurato dal giudice di appello il possibile ruolo di socio d’opera rivestito da ES nella BAT GG, reputandolo astrattamente coerente con l’imponente flusso di denaro uscito dalle casse della società e pervenuto nella disponibilità del proposto anche mediante l’emissione di false fatture. 4. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Torino, con decreto n. 2 del 13 novembre 2025, ha nuovamente disposto la revoca della misura personale nei confronti di ES, per mancanza di attualità della pericolosità, ma ha confermato la confisca della BAT GG e dell’intero compendio aziendale. La Corte territoriale ha ribadito che la stessa dovesse qualificarsi come impresa mafiosa, ritenendo che l’intestazione in capo alla AZ e all’altra socia fosse fittizia, essendo l’intera società nella disponibilità sostanziale dell’ES, qualificato come reale dominus e socio d’opera occulto. A fondamento di tale conclusione il decreto poneva, essenzialmente, la forte ingerenza del proposto nella gestione, l’esistenza di flussi di denaro dalla società ad ES per importi ingenti, frutto di false fatturazioni, il collegamento con la ASD OS e la complessiva connotazione mafiosa del contesto imprenditoriale di riferimento. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la AZ RO, quale socia e legale rappresentante della BAT GG s.n.c., con un unico motivo, con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca della società e dell’intero compendio aziendale, deducendo che la Corte territoriale, pur richiamando il principio secondo cui la confisca di prevenzione di beni formalmente intestati a terzi diversi da coniuge, figli o conviventi richiedesse la dimostrazione del carattere fittizio dell’intestazione e dell’effettiva disponibilità del bene in capo al proposto, ne avrebbe fatto applicazione solo apparente, desumendo la fittizietà combinando alcuni fattori non significativi (la qualificazione di impresa mafiosa, l’ingerenza dell’ES sulla gestione societaria, la contiguità del PA ai circuiti mafiosi, le ingenti somme passate dalla società al proposto e poi alla OS), senza compiere la necessaria 4 analisi dei tipici indici dell’interposizione. La ricorrente sottolinea, in particolare, che non sarebbero stati individuati atti simulati o schemi fiduciari tra ES e la AZ, che non risulterebbe che il prezzo di acquisto dei beni sociali sia stato in realtà pagato dal proposto o provenga da sue risorse occulte, che non emergerebbero poteri formali di ES sui conti o sugli organi sociali, né trasferimenti di beni o partecipazioni correlati all’aggravarsi delle sue vicende giudiziarie. Aggiunge che il decreto di rinvio non si sarebbe realmente confrontato con i parametri civilistici della società di fatto richiamati dalla sentenza rescindente, poiché non avrebbe chiarito in che cosa sarebbe consistita la messa in comune di mezzi, attività e risultati, né l’esistenza di una stabile comunanza di utili e perdite, e avrebbe finito per sovrapporre, con un ragionamento circolare, il tema della mala gestio delle risorse societarie e la loro destinazione all’ES con quello, distinto, della titolarità sostanziale del compendio aziendale. La difesa insiste, altresì, sulla genesi storica della società come prosecuzione, nel nuovo quadro normativo del settore, della pregressa impresa individuale riferibile a PA AU, e sulla posizione di ES quale mero collaboratore commerciale remunerato con una provvigione del 2% sugli incassi delle macchine da gioco, evidenziando, infine, che la confisca aveva colpito l’intero compendio, senza verificare se, ed in quale misura, ciascuno di essi fosse frutto o reimpiego di capitali illeciti. 6. Con motivi aggiunti, depositati dall'avv. Antonio Mencobello nell'interesse della società rappresentata dalla AZ, si articolano due censure collegate tra loro. 6.1. In primo luogo, si deduce la violazione di legge per inosservanza del mandato rescindente e motivazione apparente. La difesa lamenta che la Corte di appello abbia disatteso il perimetro imposto dalla precedente pronuncia della Cassazione, che aveva chiesto di accertare, secondo i parametri civilistici, la sussistenza della qualifica di "socio d'opera (occulto)" in capo all’ES, riutilizzando gli stessi elementi fattuali già ritenuti inidonei a dimostrare l'esistenza di atti gestori. 6.2. Con una secondo censura aggiunta, ci si duole della violazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. 159/2011 per motivazione apparente, lamentando l'assertività della motivazione sul ruolo dominicale dell’ES, ribadendo come i giudici dell'appello avessero desunto la disponibilità dell'impresa in capo al proposto unicamente dagli imponenti flussi di denaro erogatigli dalla società de qua, senza accertare la qualità di socio d'opera dell’ES o di suoi atti gestori. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, per alcuni profili, inammissibile. 2. È noto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazioni di legge, ex art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011: sicché non è possibile proporre ricorso per vizi motivazionali (illogicità manifesta, contraddittorietà o carenze di motivazione), salvo non siano tali da integrare motivazione inesistente o meramente apparente (così Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, che, in motivazione, ha ribadito che non costituisce motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
così pure, ex multis, Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282539-01). Per potersi parlare di motivazione meramente apparente è necessario che si ometta del tutto il confronto con un elemento da solo potenzialmente decisivo in senso difforme (Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282539-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284-01): in definitiva, di oggettiva valenza superiore rispetto a quelli considerati nel provvedimento censurato. E negli stessi limiti può denunciarsi il travisamento delle prove, laddove si correli a circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi, per l’appunto, in una motivazione apparente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117-01). 3. Nella specie, per contro, è evidente che non si adduca, da parte ricorrente, alcun elemento di tal fatta, mirandosi a una rivalutazione inammissibile, in questa sede, del materiale istruttorio, sulla base di censure o del tutto generiche o, comunque, inidonee a scardinare, con superiore valenza logica e probatoria, i dati su cui il provvedimento impugnato si basa. 3.1. Con riguardo alle doglianze, articolate sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti, inerenti al preteso vizio di motivazione, alla dedotta circolarità argomentativa e alla violazione del mandato rescindente ex art. 627 cod. proc. pen., deve rilevarsi che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, si è puntualmente uniformata al dictum della Suprema Corte. La sentenza rescindente aveva demandato al giudice di merito di approfondire l'eventuale ruolo di socio d'opera o occulto rivestito da ES OM all'interno della BAT GG s.n.c., valutando la coerenza di tale ruolo con l'imponente flusso di denaro uscito dalle casse sociali e pervenuto nella disponibilità del proposto. 6 Il decreto impugnato ha colmato la precedente lacuna motivazionale con un'analisi logica e aderente alle risultanze processuali, esente dal denunciato vizio di apparenza. I giudici del rinvio hanno correttamente desunto la disponibilità sostanziale dell'impresa in capo al proposto – e, di riflesso, la natura fittizia dell'intestazione formale – rifiutando automatismi e valorizzando, invece, indici sintomatici precisi e concordanti. In particolare, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento: a) sulla condotta meramente esecutiva della AZ, che seguiva pedissequamente le direttive altrui;
b) sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES OM classe '88, cugino del proposto, ritenuto credibile in sede giurisdizionale, che aveva indicato l'ES quale "reale dominus" della compagine;
c) sugli imponenti flussi di denaro (centinaia di migliaia di euro in un solo quinquennio) diretti al proposto e a sua moglie;
d) sulla dissimulazione di detti pagamenti tramite false fatturazioni per prestazioni in realtà espletate da dipendenti di tale società, fatte figurare fittiziamente come eseguite da ditte individuali riferibili al proposto e/o alla moglie;
e) sulla distrazione di risorse sociali per finanziare attività personali dell'ES, quale la A.S.D. CROSSFIT. Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, dunque, il provvedimento impugnato non desume la qualifica di socio occulto dell’ES dal solo ingente flusso di denaro a favore dell’ES o di persone o enti a lui vicini, ma anche da altri elementi rilevanti (quali le parole del detto collaboratore di giustizia e la necessità di giustificare le uscite con fatture fittizie). Ad ogni modo, anche solo considerando i detti flussi finanziari, sarebbe comunque infondato in diritto il tentativo di derubricare gli stessi a mere provvigioni per mediazione commerciale (laddove tali pagamenti, come detto, neppure erano formalmente fatturati in tal modo, senza – come pure rimarcano i giudici di merito – alcuna spiegazione di tanto da parte delle difese). Invero, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei parametri sintomatici della società di fatto e della compartecipazione occulta. La sistematica percezione di ingenti somme, del tutto incompatibile con un fisiologico rapporto di agenzia, unita al potere di distrarre capitali della società per finalità estranee all'oggetto sociale, costituiscono elementi di fatto che integrano appieno la condivisione degli utili e la messa in comune di attività tipiche del socio occulto o d'opera (in tal senso Cass. Sez. 1 civile, 13/05/1997, n. 4187, Rv. 504259-01, laddove valorizza, a tal fine, anche la partecipazione agli utili). 3.2. Ne consegue l'infondatezza anche della censura relativa alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. mossa con i motivi aggiunti, avendo la Corte d'appello argomentato in maniera non apparente proprio su quegli indici rivelatori di un potere dominicale incompatibile con la veste di mero collaboratore esterno. 3.3. Priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa alla dedotta aporia logica 7 derivante dalla coesistenza tra la figura di PA UC e quella di ES. Il decreto impugnato ha congruamente chiarito che la disponibilità della società in capo al proposto era al più "limitata dal concorrente potere gestorio" del PA. Tale cogestione di fatto non elide, ma anzi rafforza, l'impianto accusatorio, trattandosi di soggetti parimenti condannati per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., operanti in un settore di interesse strategico per la compagine mafiosa, il che conferma la piena fittizietà dell'intestazione a terzi. 3.4. È infine infondato il motivo di ricorso inerente alla mancata individualizzazione dei singoli cespiti confiscati e al difetto di proporzionalità nell'estensione della misura ablatoria. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, allorquando una società venga qualificata come "impresa mafiosa" – in quanto non solo partecipata occultamente da esponenti del sodalizio, ma strutturalmente asservita agli scopi e alle dinamiche della consorteria criminale, come nel caso della BAT GG s.n.c., attinta da interdittiva antimafia nel 2020, come evidenziato dal decreto di primo grado – la confisca di prevenzione deve logicamente e necessariamente colpire l'intero compendio aziendale. In tali casi, l'azienda nel suo complesso si atteggia a strumento operativo dell'organizzazione, rendendo assorbita e irrilevante l'indagine analitica (e la pretesa ablazione selettiva) sulla lecita provenienza della singola provvista utilizzata per l'acquisto dei singoli beni mobili o immobili alla stessa intestati (in tal senso, ad esempio, Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259871- 01 e Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462-01). 4. In definitiva, in presenza di tale apparato fattuale, le censure della ricorrente finiscono con il sollecitare non la verifica, consentita in questa sede, su una motivazione inesistente o meramente apparente, ma una diversa lettura del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità, tanto più nella presente materia, posto che la decisione impugnata non risulta affatto costruita dai giudici di merito in modo così singolare da potersi dire «del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito da trasfondersi, per l’appunto, in una motivazione apparente» (così, ancora, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). 5. Al rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti consegue, ai sensi di legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UC CA LU PI