Art. 2.
Per i biglietti d'ingresso, da istituirsi per il pagamento della tassa di cui all'articolo 1 e per la relativa contabilita', si osservano le norme vigenti per l'accesso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichita' dello Stato, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 e successive disposizioni.
Per i biglietti d'ingresso, da istituirsi per il pagamento della tassa di cui all'articolo 1 e per la relativa contabilita', si osservano le norme vigenti per l'accesso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichita' dello Stato, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 e successive disposizioni.