Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/1999, n. 9421
CASS
Sentenza 17 giugno 1999

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Non può escludersi la sussistenza del reato di cui all'art. 338, comma 5, cod. pen. allorché il custode, cui si impone l'osservanza del dovere funzionale riferito all''ufficio procedente, si allontana dal luogo della consegna del bene pignorato e in tal modo impedisce l'esecuzione adducendo a giustificazione il ritardo dell'inizio delle operazioni di vendita all'incanto. L'obbligo del custode di assicurare la sua presenza per l'esecuzione permane anche dopo il formale orario di inizio delle operazioni, quando il ritardo si prolunghi per un arco temporale rientrante nell'ordinario protrarsi dell'orario di ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/1999, n. 9421
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9421
    Data del deposito : 17 giugno 1999

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