Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
Non può escludersi la sussistenza del reato di cui all'art. 338, comma 5, cod. pen. allorché il custode, cui si impone l'osservanza del dovere funzionale riferito all''ufficio procedente, si allontana dal luogo della consegna del bene pignorato e in tal modo impedisce l'esecuzione adducendo a giustificazione il ritardo dell'inizio delle operazioni di vendita all'incanto. L'obbligo del custode di assicurare la sua presenza per l'esecuzione permane anche dopo il formale orario di inizio delle operazioni, quando il ritardo si prolunghi per un arco temporale rientrante nell'ordinario protrarsi dell'orario di ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/1999, n. 9421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9421 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 17/6/1999
1. Dott. Ugo CANDELA Consigliere SENTENZA
2. " IT BB " N. 1185
3. " Francesco SERPTCO " REGISTRO GENRALE
4. " Arturo CO " N. 38084/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
EO GE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 30-6-1998 con la quale veniva confermata la sentenza del Pretore di Benevento del 7-6-1996 di condanna di IM EN per il reato di cui all'art. 888 c.p.;
Vati gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. F, SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. A.G.ABBATE che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso;
O S S E R V A
Sull'appello proposto da EO GE avverso la sentenza del Pretore di Benevento del 7-6-1996 che, dichiaratolo colpevole del reato di cui all'art. 388 c.p., perché nella qualità di custode di mobili in legno di cui al verbale di pignoramento, ometteva di consegnarli all'Ufficiale Giudiziario, incaricato alla vendita, con danno di CC NA, in Benevento il 14-10-94, lo aveva condannato alla pena di lire 700.000= di multa, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 30-6-1998, confermava il giudizio I^ grado, ribadendo la sussistenza, nel fatto, degli elementi costitutivi del reato contestato.
In particolare, i giudici della Corte territoriale rilevavano che la vendita era stata fissata per il giorno 14-10-94 alle ore 9 con il prosieguo, sicché le ore 11,30 in cui si è presentato l'Ufficiale Giudiziario per l'incanto doveva ancora considerarsi orario di ufficio e l'asserita giustificazione del suo allontanamento, offerta dall'imputato, non tenuto ad aspettare "sine die", doveva ritenersi infondata, sussistendo, nella condotta del EO, il dolo generico, stante la consapevolezza della mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
L'invocata concessione delle attenuanti generiche veniva, inoltre, denegata, per i numerosi precedenti penali dell'imputato, al quale era stata inflitta una pena adeguata ex art. 133 c.p., insuscettibile, pertanto, di riduzione nella misura, peraltro già contenuta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, a motivi del gravame:
I) Violazione dell'art. 606 co.I^ lett.b) cpp. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 388 co.5^ c.p., per carenza degli elementi costitutivi del reato sotto il profilo materiale e soggettivo;
in particolare il ricorrente ha dedotto l'insussistenza da parte sua, nella qualità di custode, di violazione del dovere funzionale dell'atto d'ufficio, stante il notevole ritardo dell'ora di inizio delle operazioni d'incanto per fatto attribuibile all'Ufficio giudiziario, sicché il suo allontanamento dal luogo della consegna della cosa pignorata è irrilevante, essendo il suo dovere limitato ad effettuare tale consegna nell'ora stabilita e non già di attendere a tempo indeterminato ed incerto la disponibilità dell'Ufficiale Giudiziario;
tanto, ad avviso del ricorrente, valeva anche escludere il dolo penalmente rilevante, perché, avuto riguardo alle circostanze e modalità del fatto, l'agente non aveva la consapevolezza della speciale illiceità extrapenale della sua condotta;
2) Violazione dell'art. 606 co.I^ lett.e) cpp. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla denegata concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena, fondata esclusivamente sull'asserita ostatività dei precedenti penali dell'imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende, fissando tale misura equitativamente. Ed invero, correttamente i giudici della Corte territoriale hanno confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato ascrittogli, posto che la sussistenza di esso, ex art. 388 co. 5^ c.p. non può dirsi esclusa allorché il custode, cui si impone l'osservanza del dovere funzionale riferito all'Ufficio procedente, accampando un ritardo dell'inizio delle operazioni di vendita all'incanto delle cose pignorate, riferibile all'Ufficio procedente, si allontani dal luogo della consegna, del pignoramento, così impedendone l'esecuzione.
Infatti, allorché, come nella specie, tale ritardo debba essere comunque ricompreso in un arco temporale, cui si riferisce l'ordinario protrarsi dell'orario di ufficio e non già in quello caratterizzato da notevole ed ingiustificata perduranza, permane l'obbligo del custode di assicurare la sua presenza in loco per la consegna del pignorato, anche oltre il formale orario di inizio delle operazioni. Di qui la sussistenza del carattere di indebita condotta del custode e del dolo generico richiesto ex lege.
Parimenti infondata è la censura sub 2), avendo i giudici di merito, con richiamo esplicito alle ostative condizioni soggettive del ricorrente, raggiunto da numerosi precedenti penali, assolto l'obbligo della motivazione nell'esercizio del potere discrezionale attinente la misura del trattamento sanzionatorio, insindacabile, come tale, in sede di legittimità.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999