Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5307 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
I) S N L I L N E 9 ID 3 8 N 6 O 7 O 8 B 1 - 1 UBBLICA ITALIANA I -1 1 6 LA CORTE SUPRE05307/ 03 6 '1 IN NOME DEL ( 'N E 4 * Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO PRELLO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 10735/00 COLARUSSO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo Cron.11745 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.21/11/02 Dott. Sergio -Consigliere DEL CORE ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: FOTO OTTICA MODERNA DI D'ES EL DITTA, in persona del legale suo rappresentante pro tempore D'ES EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA R NATALE, difesa dall'avvocato ROBERTO LAGHI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OPTICOLOR DITTA, in persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore sig. OR IG, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DIGIONE 1,2002 1524 presso 10 studio dell'avvocato ROBERTO ALBANESE, -1- difeso dall'avvocato MARIANO FIORE, giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 525/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 08/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito 1'Avvocato Roberto ALBANESE per delega --- dell'Avv.FIORE Mariano depositata in udienza, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata, notificata il 31.3.2000, il Giudice di Pace di Bari ha respinto l'opposizione la decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Ufficio a richiesta della TT TI nei confronti delle TT Foto Ottica Moderna di D'LE AN per la fornitura di materiale ottico. Il giudice ha ritenuto non provata l'eccezione di adempimento proposta dall'opponente e, quanto all'eccezione di prescrizione, ha ritenuto applicabile alla specie quella col termine decennale non ancora decorso. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la TT Foto Ottica Moderna di D'LE AN con quattro motivi. La TT TI resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge sostenendo l'applicabilità alla specie della prescrizione quinquennale e non decennale trattandosi di 'mero credito" ed adducendo la impossibilità di provare il pagamento delle merce, spedita in contrassegno, a cagione delle complicate formalità delle burocrazia postale. inDeduce, inoltre ( secondo motivo), carenza di motivazione ordine alla prova del credito e (terzo motivo) omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia avendo il giudice ignorato la stessa documentazione contabile prodotta dalla controparte in sede monitoria da cui poteva rilevarsi la spedizione in contrassegno della merce. Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 384 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione in ordine alle fatture emesse dal venditore, da un lato ritenute probanti quanto alla fornitura della merce e, d'altro canto, ritenute non attendibili quanto alle modalità della spedizione. Il ricorso non merita accoglimento. La sentenza impugnata è stata emessa dal giudice di pace su causa di valore inferiore a duemilioni di lire e, quindi, essa, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche in menzione in tal senso e quand' anche il mancanza di espressa а norme di legge, deve giudice abbia fatto riferimento equità e,considerarsi pronunciata secondo come tale, è impugnabile per cassazione nei soli casi di violazione di legge processuale, di principi costituzionali 0 di norme comunitarie sovraordinate quelle dell'ordinamento nazionale ovvero nel caso di assoluta mancanza di motivazione 0, quando la motivazione che sorregge la sentenza sia meramente apparente o affetta da vizi e contraddizioni talmente insanabili che rendano impossibile la identificazione della ratio decidendi. Non sono deducibili in sede di ricorso per cassazione la violazione di norme di diritto sostanziale né, ovviamente, quei vizi già normalmente esulanti dai limiti assegnati al giudizio legittimità secondo il dettato di cui all'art. 360 c.p.c. Ebbene, la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata e supportata da argomentazioni che, seppure stringate, non presentano vizi logici ° contraddizioni tali da macroscopiche di motivazione mancante meramente indurre ad un giudizio apparente. Per converso la sola censura portata dal quarto motivo non attiene a violazione di norme sostanziali e merita un rapido esame non essendo, come le altre, inammissibile per genericità, роса chiarezza ( come la prescrizione del "mero credito"), pura assiomaticità di contenuto. In essa si denunzia una presunta, insanabile contraddizione logica della motivazione nei termini sopra enunciati. Ebbene, tale contraddizione non sussiste né in linea di principio né in concreto. Ed, invero, nel caso di giudizio di merito conseguente ad opposizione a decreto ingiuntivo, la critica fatta alla valutazione della prova operata dal giudice in tale giudizio non può, in linea di principio, essere producente ed utile far ravvisare un vizio logico di motivazione per il solo fatto che essa segnala una contraddizione con la valutazione della stessa prova fatta dal giudice in sede monitoria, atteso che j. due momenti valutativi (della prova) sono del tutto autonomi rispetto ai presupposti di fondatezza nel merito della pretesa azionata e delle (a) eccezioni (e), e ben potendo, quindi, in sede di merito, essere ritenuta insufficiente quella prova che in sede monitoria ha consentito la emissione del decreto ingiuntivo, senza che la ritenersisentenza che decide il merito possa, per ciò solo, logicamente viziata, dovendosi la contraddizione logica rinvenire nel testo del provvedimento impugnato e non nella comparazione di esso con altro provvedimento reso in una fase diversa. Tutto ciò a prescindere dal rilievo che, nel concreto, il giudice censurato si è limitato a dire, nell'ambito di un apprezzamento di puro merito e, come tale incensurabile in sede di legittimità, che le fatture recanti la dicitura "contrassegno" ( indici di pagamento non erano sicuramente probanti poiché resistitealla consegna spedizione della merce ( con semplici dalle ricevute di raccomandate). Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro605,00 di cui evro 600 (seicento) per onorario. Così deciso in Roma addi 21 novembre 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. pones Pension Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE The IL CANCELLIERE C1 Fe b ienia DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 APR 2003 Roma IL CAIX Fran