Articolo 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 ottobre 1942
Art. 3. Istituzione delle sezioni urbanistiche compartimentali.

Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri urbanisti del Genio civile.

Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attivita' urbanistica nella rispettiva circoscrizione.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente