Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2023, proposto da
Comune di Curno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Robaldo e Pietro Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione RD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Diana Della Vedova e Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
Italferr S.p.A., Provincia di Bergamo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 10 del 22 dicembre 2022 e dei relativi allegati, con cui la Commissaria straordinaria di RFI, dott.ssa Vera Fiorani, ha approvato il progetto definitivo del “Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello-Fase 1”, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 e del progetto medesimo;
- di ogni altro atto, preordinato presupposto e/o comunque connesso, con particolare riferimento alle “Relazioni istruttorie” allo stato non note e poste alla base dell'approvazione del progetto definitivo del “Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello-Fase 1”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Regione RD e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. RT SA ON, viste le note di passaggio in decisione depositate da tutte le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 20 febbraio 2023 e ritualmente depositato, il Comune di Curno ha impugnato l’ordinanza n. 10 del 22 dicembre 2022 (con i relativi allegati), con cui la Commissaria straordinaria di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha approvato il progetto definitivo del “Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo- Montello- Fase 1” , ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019.
1.2. Il Comune ricorrente, che è sede di localizzazione dell’opera in questione e che ha partecipato al procedimento di approvazione del progetto definitivo presentando osservazioni critiche (a differenza di tutte le altre amministrazioni locali coinvolte, che si sono pronunciate positivamente), ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato sulla base di nove motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si è costituita in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del TAR IA in favore del TAR Lazio sede di Roma, vertendo la controversia su provvedimenti afferenti ad un’opera finanziata con fondi PNRR e come tali produttivi di effetti sull’intero territorio nazionale; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
2.2. In giudizio si è costituita anche Regione RD, coinvolta nel procedimento amministrativo e interessata alla realizzazione del progetto, replicando con memoria difensiva alla sola censura di cui al motivo I.2) di parte ricorrente, l’unica a coinvolgere direttamente provvedimenti regionali, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.
2.3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pure evocato in giudizio, si è costituito con atto di mero stile.
2.4. In corso di causa, sono stati disposti alcuni rinvii dell’udienza di merito su istanza congiunta delle parti, le quali hanno rappresentato la concreta intenzione di pervenire ad una soluzione condivisa della controversia. In effetti, nelle more del giudizio, è stato approvato il progetto esecutivo di “parte A”, con deliberazione n. RFI.DINO.MI/161 del 2 agosto 2024, nell’ambito del quale sono state recepite gran parte delle osservazioni critiche formulate dal Comune di Curno in seno al procedimento, rimanendo ancora in sospeso sostanzialmente soltanto la questione relativa al sottopasso di via Roma, anch’esso, peraltro in via di risoluzione consensuale.
2.5. Da ultimo, con atto depositato il 5 maggio 2026, il Comune di Curno ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dal momento che in data 4 maggio 2026 è stato sottoscritto un accordo tra il Comune stesso ed R.F.I. S.p.A., nel quale sono state recepite le principali esigenze rappresentate dall’amministrazione comunale; ha chiesto quindi la declaratoria di improcedibilità del ricorso a spese compensate tra le parti.
2.6. Analoga istanza è stata depositata in pari data dalla difesa di R.F.I.
2.7. All’udienza pubblica del 6 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3.2. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ON, Presidente
RT SA ON, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RT SA ON | MA ON |
IL SEGRETARIO