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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2025, n. 40838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40838 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino che aveva condannato ER DI per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione ER DI, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, Penale Sent. Sez. 6 Num. 40838 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 25/11/2025 articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 341-bis cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto provata la presenza di più persone senza esporre le ragioni del suo convincimento. La Corte si è limitata ad affermare che parte delle espressioni oltraggiose oggetto di contestazione erano state proferite da DI, in quel momento all'interno della sua cella, all'indirizzo dell'assistente capo SA mentre altri detenuti stavano transitando nel corridoio antistante per recarsi al passeggio e che altre frasi oltraggiose erano state successivamente pronunciate ad alta voce così da essere udibili dagli altri detenuti nelle celle, senza rispondere alle doglianze formulate con l'atto di appello in ordine al difetto di prova proprio di tali circostanze. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare in ordine all'applicazione della recidiva, limitandosi ad affermare che DI è gravato da precedenti penali, senza procedere alla doverosa analisi delle circostanze del caso concreto e alla verifica del legame eventualmente esistente tra le pregresse condotte delittuose e quella sottoposta alla sua valutazione. 3. Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalle sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d. doppia conforme: per tutte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) emerge che il requisito della presenza di più persone è stata ritenuta provata, con motivazione tutt'altro che illogica o contraddittoria, sulla base, in particolare, delle testimonianze rese dagli assistenti di polizia penitenziaria SA e GA. Il primo, destinatario delle offese, ha affermato di avere percepito le frasi oltraggiose proferite dall'imputato dall'interno della sua cella nel momento in cui si stava occupando del passaggio, nel corridoio antistante, degli altri detenuti, posti dunque in posizione tale da poter ascoltare le parole pronunciate in quel momento da DI;
d'altro canto, proprio a tale circostanza di 2 fatto risulta logicamente collegato il comportamento dell'imputato, che aveva proferito le offese oggetto di contestazione all'indirizzo di SA contestandogli di avere aperto la cella a tutti tranne che di lui. Il GA, intervenuto insieme ad altri colleghi nell'immediatezza a causa del comportamento dell'imputato, ha confermato la presenza di altri detenuti nelle celle contigue, ad una distanza tale da poter certamente percepire le ulteriori frasi offensive rivolte, con tono di voce elevato, all'indirizzo del collega. Le argomentazioni poste a base del ricorso, tutte basate sulla valorizzazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non appaiono idonee a scalfire la valenza dimostrativa logica delle argomentazioni dei giudici di merito, le cui conclusioni sono del tutto coerenti con i principi espressi in tema di oltraggio a pubblico ufficiale dalla giurisprudenza di legittimità. Si è infatti affermato che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è necessaria la prova della presenza di più persone estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, Sentenza n. 6604 del 18/01/2022) e che, una volta acquisita tale prova, è sufficiente a far ritenere integrato il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466-01). 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. L'impugnata sentenza, disattendendo la specifica doglianza formulata nell'atto di appello, incentrata, tra l'altro, sull'epoca remota di commissione dell'ultimo reato, ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di non escludere la contestata recidiva valorizzando, a tal fine, le date di irrevocabilità delle pregresse sentenze di condanna, poste in correlazione con l'epoca di commissione del reato oggetto di giudizio, affermando, al contempo, l'irrilevanza della data di effettiva commissione dei reati per cui era intervenuta condanna, in ragione dei periodi di detenzione subiti dall'imputato,. Si tratta di conclusione non condivisibile. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il riconoscimento e l'applicazione della recidiva postulano la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere 3 concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664-01). L'applicazione della recidiva impone, dunque, un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati preg ressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044-01). A tale accertamento è correlato uno specifico obbligo motivazionale, che non può esaurirsi nella mera descrizione dell'esistenza di precedenti penali o nella valutazione della gravità dei fatti e dell'arco temporale della loro realizzazione, dovendosi, invece, dare conto del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, Rv. 284425-01). Di tali principi non ha tenuto conto l'impugnata sentenza che ha fondato il giudizio di esclusione della recidiva sulla mera elencazione delle condanne intervenute, peraltro erroneamente attribuendo valore recessivo all'epoca di commissione dei reati oggetto di condanna rispetto alla data di irrevocabilità delle relative sentenze. 4. Per completezza di analisi va aggiunto che quando, come nel caso di specie, al riconoscimento della recidiva non è seguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, sussiste l'interesse concreto ad impugnare posto che, in tal caso, l'esclusione della recidiva comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti (Sez. 6, Sentenza n. 12692 del 30/01/2024, Rv. 286191-01). 5. Sulla base di quanto osservato, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 25/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino che aveva condannato ER DI per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione ER DI, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, Penale Sent. Sez. 6 Num. 40838 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 25/11/2025 articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 341-bis cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto provata la presenza di più persone senza esporre le ragioni del suo convincimento. La Corte si è limitata ad affermare che parte delle espressioni oltraggiose oggetto di contestazione erano state proferite da DI, in quel momento all'interno della sua cella, all'indirizzo dell'assistente capo SA mentre altri detenuti stavano transitando nel corridoio antistante per recarsi al passeggio e che altre frasi oltraggiose erano state successivamente pronunciate ad alta voce così da essere udibili dagli altri detenuti nelle celle, senza rispondere alle doglianze formulate con l'atto di appello in ordine al difetto di prova proprio di tali circostanze. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare in ordine all'applicazione della recidiva, limitandosi ad affermare che DI è gravato da precedenti penali, senza procedere alla doverosa analisi delle circostanze del caso concreto e alla verifica del legame eventualmente esistente tra le pregresse condotte delittuose e quella sottoposta alla sua valutazione. 3. Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalle sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d. doppia conforme: per tutte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) emerge che il requisito della presenza di più persone è stata ritenuta provata, con motivazione tutt'altro che illogica o contraddittoria, sulla base, in particolare, delle testimonianze rese dagli assistenti di polizia penitenziaria SA e GA. Il primo, destinatario delle offese, ha affermato di avere percepito le frasi oltraggiose proferite dall'imputato dall'interno della sua cella nel momento in cui si stava occupando del passaggio, nel corridoio antistante, degli altri detenuti, posti dunque in posizione tale da poter ascoltare le parole pronunciate in quel momento da DI;
d'altro canto, proprio a tale circostanza di 2 fatto risulta logicamente collegato il comportamento dell'imputato, che aveva proferito le offese oggetto di contestazione all'indirizzo di SA contestandogli di avere aperto la cella a tutti tranne che di lui. Il GA, intervenuto insieme ad altri colleghi nell'immediatezza a causa del comportamento dell'imputato, ha confermato la presenza di altri detenuti nelle celle contigue, ad una distanza tale da poter certamente percepire le ulteriori frasi offensive rivolte, con tono di voce elevato, all'indirizzo del collega. Le argomentazioni poste a base del ricorso, tutte basate sulla valorizzazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non appaiono idonee a scalfire la valenza dimostrativa logica delle argomentazioni dei giudici di merito, le cui conclusioni sono del tutto coerenti con i principi espressi in tema di oltraggio a pubblico ufficiale dalla giurisprudenza di legittimità. Si è infatti affermato che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è necessaria la prova della presenza di più persone estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, Sentenza n. 6604 del 18/01/2022) e che, una volta acquisita tale prova, è sufficiente a far ritenere integrato il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466-01). 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. L'impugnata sentenza, disattendendo la specifica doglianza formulata nell'atto di appello, incentrata, tra l'altro, sull'epoca remota di commissione dell'ultimo reato, ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di non escludere la contestata recidiva valorizzando, a tal fine, le date di irrevocabilità delle pregresse sentenze di condanna, poste in correlazione con l'epoca di commissione del reato oggetto di giudizio, affermando, al contempo, l'irrilevanza della data di effettiva commissione dei reati per cui era intervenuta condanna, in ragione dei periodi di detenzione subiti dall'imputato,. Si tratta di conclusione non condivisibile. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il riconoscimento e l'applicazione della recidiva postulano la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere 3 concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664-01). L'applicazione della recidiva impone, dunque, un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati preg ressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044-01). A tale accertamento è correlato uno specifico obbligo motivazionale, che non può esaurirsi nella mera descrizione dell'esistenza di precedenti penali o nella valutazione della gravità dei fatti e dell'arco temporale della loro realizzazione, dovendosi, invece, dare conto del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, Rv. 284425-01). Di tali principi non ha tenuto conto l'impugnata sentenza che ha fondato il giudizio di esclusione della recidiva sulla mera elencazione delle condanne intervenute, peraltro erroneamente attribuendo valore recessivo all'epoca di commissione dei reati oggetto di condanna rispetto alla data di irrevocabilità delle relative sentenze. 4. Per completezza di analisi va aggiunto che quando, come nel caso di specie, al riconoscimento della recidiva non è seguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, sussiste l'interesse concreto ad impugnare posto che, in tal caso, l'esclusione della recidiva comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti (Sez. 6, Sentenza n. 12692 del 30/01/2024, Rv. 286191-01). 5. Sulla base di quanto osservato, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 25/11/2025