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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 368/22 R.G..
È comparsa, per l'attore, l'avv. Mariacarmen PUCCIANO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente l'attrice personalmente.
È comparso, per la società convenuta, l'avv. Fabrizio ALESSI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Rileva che non è stato esperito il procedimento di mediazione delegata e che la richiesta dell'amministratore giudiziario origina dalle esigenze e dalle tempistiche correlate all'amministrazione stessa.
È comparsa, per la terza chiamata, l'avv. Valeria L'AMBROSA per delega dell'avv.
Carmelo MICELI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 368 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Messina, Via Cottone, n. 1, domiciliata in Messina, Viale San Martino, n. 146, presso lo studio dell'avv. Mariacarmen PUCCIANO che la rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
P. IVA in persona dell'Amministratore Giudiziario pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, avv. Carlo Nucita, con sede legale in Messina, elettivamente domiciliata in
Messina, via Pietro Castelli, n. 43, presso lo studio dell'avv. Fabrizio ALESSI che la rappresenta e difende CONVENUTA
E
P. Iva in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, domiciliato per la carica presso la sede corrente in Bologna, via Stalingrado, n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo MICELI ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore pec Email_1
TERZA CHIAMATA avente per OGGETTO: domanda di riduzione del prezzo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
2 TRIBUNALE di MESSINA MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti della finalizzata ad ottenere l'accertamento del
[...] Controparte_1
diritto dell'attrice ad ottenere una riduzione del corrispettivo versato per l'acquisto di due unità immobiliari ricadenti nel complesso edilizio denominato “Crystal Residence”, sito in
Via Cottone n. 1, Gazzi, Messina, giusto atto a firma del Notaio del 16.03.2011, e Per_1
la conseguente condanna della società convenuta al pagamento della somma corrispondente alla predetta riduzione, nonché la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata finalizzata ad essere garantita e Controparte_2
manlevata in caso di soccombenza in giudizio.
Preliminarmente va chiarito che la richiesta di rinvio articolata dal procuratore della convenuta in data 26.02.2025 è stata rigettata in ragione del fatto che, comunque, la sentenza in rito non avrebbe potuto incidere negativamente sulle possibilità delle parti di trovare un accordo al fine di risolvere la questione.
Nel giudizio in esame va dichiarata l'improcedibilità.
L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/10, nella formulazione vigente dal 1.07.2018 applicabile ratione temporis a questo procedimento, prevede “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la media- zione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Orbene, con ordinanza del 08.02.2024, ritualmente comunicata alle parti in pari data, il Tribunale ha disposto la mediazione delegata rinviando all'udienza del 20.11.2024 per la verifica dell'adempimento; l'udienza del 20.11.2024 è stata rinviata d'ufficio per 3 TRIBUNALE di MESSINA indisponibilità del magistrato ed alla successiva udienza del 29.01.2025 nessuna delle parti ha dimostrato l'avveramento della condizione di procedibilità talché ne discende la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione del fatto che nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio attivandosi al fine di consentire l'avveramento della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1
della terza chiamata Controparte_2
1) dichiara l'improcedibilità del giudizio promosso da Parte_1
nei confronti della e della terza chiamata
[...] Controparte_1 Controparte_2
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.02.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
4
Il giorno 28 del mese di Febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 368/22 R.G..
È comparsa, per l'attore, l'avv. Mariacarmen PUCCIANO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente l'attrice personalmente.
È comparso, per la società convenuta, l'avv. Fabrizio ALESSI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Rileva che non è stato esperito il procedimento di mediazione delegata e che la richiesta dell'amministratore giudiziario origina dalle esigenze e dalle tempistiche correlate all'amministrazione stessa.
È comparsa, per la terza chiamata, l'avv. Valeria L'AMBROSA per delega dell'avv.
Carmelo MICELI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 368 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Messina, Via Cottone, n. 1, domiciliata in Messina, Viale San Martino, n. 146, presso lo studio dell'avv. Mariacarmen PUCCIANO che la rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
P. IVA in persona dell'Amministratore Giudiziario pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, avv. Carlo Nucita, con sede legale in Messina, elettivamente domiciliata in
Messina, via Pietro Castelli, n. 43, presso lo studio dell'avv. Fabrizio ALESSI che la rappresenta e difende CONVENUTA
E
P. Iva in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, domiciliato per la carica presso la sede corrente in Bologna, via Stalingrado, n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo MICELI ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore pec Email_1
TERZA CHIAMATA avente per OGGETTO: domanda di riduzione del prezzo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
2 TRIBUNALE di MESSINA MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti della finalizzata ad ottenere l'accertamento del
[...] Controparte_1
diritto dell'attrice ad ottenere una riduzione del corrispettivo versato per l'acquisto di due unità immobiliari ricadenti nel complesso edilizio denominato “Crystal Residence”, sito in
Via Cottone n. 1, Gazzi, Messina, giusto atto a firma del Notaio del 16.03.2011, e Per_1
la conseguente condanna della società convenuta al pagamento della somma corrispondente alla predetta riduzione, nonché la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata finalizzata ad essere garantita e Controparte_2
manlevata in caso di soccombenza in giudizio.
Preliminarmente va chiarito che la richiesta di rinvio articolata dal procuratore della convenuta in data 26.02.2025 è stata rigettata in ragione del fatto che, comunque, la sentenza in rito non avrebbe potuto incidere negativamente sulle possibilità delle parti di trovare un accordo al fine di risolvere la questione.
Nel giudizio in esame va dichiarata l'improcedibilità.
L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/10, nella formulazione vigente dal 1.07.2018 applicabile ratione temporis a questo procedimento, prevede “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la media- zione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Orbene, con ordinanza del 08.02.2024, ritualmente comunicata alle parti in pari data, il Tribunale ha disposto la mediazione delegata rinviando all'udienza del 20.11.2024 per la verifica dell'adempimento; l'udienza del 20.11.2024 è stata rinviata d'ufficio per 3 TRIBUNALE di MESSINA indisponibilità del magistrato ed alla successiva udienza del 29.01.2025 nessuna delle parti ha dimostrato l'avveramento della condizione di procedibilità talché ne discende la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione del fatto che nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio attivandosi al fine di consentire l'avveramento della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1
della terza chiamata Controparte_2
1) dichiara l'improcedibilità del giudizio promosso da Parte_1
nei confronti della e della terza chiamata
[...] Controparte_1 Controparte_2
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.02.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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