Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/12/2025, n. 34174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34174 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta da:
MA RN
LAURA TRICOMI
RI IA
Presidente
Consigliere
Consigliere
MA PR
Consigliere
IT LV A. RU
Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 5247/2025 Numero sezionale 3721/2025 Numero di raccolta generale 34174/2025 Data pubblicazione 26/12/2025
Oggetto: IMMIGRAZIONE Ud.04/11/2025 PU
sul ricorso iscritto al n. 5247/2025 R.G. proposto da:
CH SE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE PIZZI
contro
-ricorrente-
MINISTERO
DELL'INTERNO, rappresentato e
difeso
AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO
-resistente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE MILANO n. 14791/2024 depositato il 17/01/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2025 dal Consigliere IT LV A. RU.
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Oscuramento disposto
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FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino tunisino, nato nel 1963, ha chiesto la protezione internazionale deducendo di essere in Italia da oltre 30 anni, per un periodo anche con regolare permesso di soggiorno, di avere lavorato "in nero" e di avere una stabile relazione sentimentale con una donna ucraina regolarmente soggiornante. Ha dedotto di non voler rientrare nel paese di origine per timore di ritorsioni da parte dei fratelli di una donna che aveva messo in stato di gravidanza. Il Tribunale di Milano ha negato la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale ed altresì respinto la domanda protezione speciale, ritenendo che le modifiche apportate all'art. 19 del D.lgs. 286/1998 (TUI) dal D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50,abbiano comportato che, nel valutare la consistenza della vita privata e familiare in Italia del richiedente asilo cui sia stata rigettata la domanda di protezione internazionale ed operare il bilanciamento di quella con il potere statuale di consentire o meno l'ingresso e la permanenza sul territorio, il giudice italiano deve rifarsi alla consolidata interpretazione che, dell'art. 8 della CEDU in relazione al fenomeno migratorio, ha dato nel tempo la Corte di Strasburgo, e non più a quella in precedenza operata dalla giurisprudenza italiana sull'art. 19 comma 1.1 terzo periodo, nel regime giuridico anteriore al D.L. n. 20/2023. In particolare, il Tribunale ritiene che rilevi la distinzione tra persone che siano titolari di un permesso di soggiorno già stato riconosciuto loro (migranti stabiliti, settled migrants), e persone che non lo siano e la cui presenza sul territorio di quello Stato è quindi da considerarsi precaria (precarious). Con riferimento a questi ultimi, il giudizio di illegittimità della medesima interferenza viene emesso solo in presenza di circostanze assolutamente eccezionali. Il Tribunale osserva, quanto al caso di specie, che la presenza del ricorrente «sul territorio nazionale, divenuta definitivamente irregolare -dopo che il primitivo ingresso irregolare era stato superato dal
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rilascio di un permesso, di cui tuttavia nulla è dato sapere- con il diniego di rinnovo di quest'ultimo nell'ottobre del 2020, è stata infatti consentita nella mera attesa del presente provvedimento, sicché egli non può essere considerato un immigrato "stabilito" secondo i criteri della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo» e che nonostante la permanenza ultratrentennale, EN CH -che pure è stato per un periodo di tempo di almeno qualche anno un soggiornante regolare, e che ha affermato di avere, in virtù di ciò, lavorato anche in regola sia in Campania che in Lombardia- non ha saputo comprovare nessuna attività lavorativa anteriore al 2024» ed ancora che «Né l'asserito legame con una cittadina ucraina, oltretutto in difetto di convivenza, può valere a radicare una vita familiare che prevalga sul diritto dello Stato italiano a regolare gli accessi e la permanenza sul proprio territorio;
in assenza di qualsiasi altro legame familiare sul territorio italiano, trovandosi tutti i parenti superstiti - per ammissione del ricorrente- ancora in Tunisia≫. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi ad un motivo. L'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Interno, non tempestivamente costituita ha depositato istanza per l'eventuale partecipazione alla discussione orale. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e il ricorrente ha depositato memoria. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025 il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso come da requisitoria scritta;
il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art.5, comma 6 D.lgs. 286/1998 in relazione all'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c., e la illegittimità del mancato riconoscimento della protezione speciale;
il difetto di motivazione e violazione di legge nonché la violazione
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dell'art.5, comma 6 D.lgs. 286/1998 in relazione all'art. 360, n. 1 e n. 5, c.p.c. per omesso/errato esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente afferma di avere depositato documentazione che comprova che egli ha sempre lavorato e afferma che la dedizione da lui mostrate per integrarsi a livello sociale e culturale nel nostro Paese andrebbe tenuta in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione speciale, circostanze che il Tribunale non ha minimamente preso in considerazione e non ha neppure ottemperato al dovere di cooperazione istruttoria. Il ricorrente deduce che nonostante le modifiche apportate all'art. 19 del TUI dal D.L. n. 20/2023 resta il diritto a un permesso di protezione speciale nei casi in cui ne ricorrano i presupposti e che nel caso di specie non poteva esservi dubbio alcuno che l'eventuale rimpatrio lo avrebbe esposto a un concreto rischio di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti oltre che alla violazione del suo diritto al rispetto della vita privata che si è costruito in Italia. Deduce che è impossibile essere presente sul territorio da quasi 35 anni senza che il rimpatrio spezzi i legami che egli ha qui instaurato, compresa la relazione sentimentale con una cittadina ucraina. Lamenta che il Tribunale non abbia valutato queste circostanze e non abbia offerto una valutazione globale della vita del richiedente asilo.
2. Il Procuratore generale osserva che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte non può dirsi che il decreto legge n. 20 del 2023 abbia abrogato l'obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale (cfr. Cass. n. 11713 del 2025, nonché Cass. n. 18551 del 2025) quanto piuttosto che, vigente l'ultima formulazione dell'art. 19 del TUI, l'interprete nel valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della cd. protezione speciale o complementare, dovrà farsi diretto riferimento ai criteri largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale
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- elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri in passato dagli arresti di questa Corte di legittimità. Nel caso in esame, osserva il Procuratore generale, la valutazione del giudice del merito non è stata compiuta alla stregua dei suddetti criteri appena specificati. Il Tribunale ha, infatti, omesso di considerare il considerevole lasso di tempo trascorso in Italia dal ricorrente, la integrazione sociale progressivamente raggiunta sul territorio nazionale e soprattutto la stabile relazione affettiva instaurata ormai da anni con una donna straniera regolarmente soggiornante in Italia, quantunque non convivente;
sempre il Tribunale, inoltre, erroneamente, non ha proceduto al necessario bilanciamento tra gli elementi di cui si è detto e la condizione in cui il ricorrente si troverebbe a vivere ove fosse costretto ad allontanarsi dall'Italia per tornare in Tunisia, suo paese di origine dal quale si è allontanato ormai stabilmente e con il quale non ha più legami effettivi stabili e continuativi nonostante la presenza di alcuni parenti.
3.- Il motivo è fondato.
Le considerazioni del Procuratore generale sono condivisibili, poiché la modifica legislativa non ha comportato di per sé la obsolescenza dei principi giurisprudenziali già elaborati in materia, né l'abbandono del meccanismo della cd. tutela multilivello, con il relativo corollario del principio di integrazione delle tutele (Corte Cost. n. 170/2013), in virtù del quale il confronto e la armonizzazione tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione, pur nel necessario bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti (Corte Cost. n.
317/2009).
3.1.-
L'ordinamento nazionale, quello comunitario quello internazionale operano su livelli diversi, con diverso grado di integrazione
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e con differenti strumenti di tutela dotati a loro volta di un diverso grado di effettività. Il fenomeno di osmosi che caratterizza la tutela multilivello dei diritti non esclude che ciascun sistema nazionale sia caratterizzato da una migliore tutela di quei diritti fondamentali che costituiscono il suo patrimonio costituzionale. Il rispetto degli obblighi internazionali non può essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa (Corte Cost. n. 264/2012). Con la precisazione che l'ordinamento non riconosce <diritti tiranni>> vale a dire diritti la cui tutela non debba essere pensata e accordata in termini di bilanciamento con tutti gli altri diritti e interessi di rilevanza costituzionale che vengono in gioco nella fattispecie.
3.2. Di conseguenza pur se è vero che (solo) la Corte EDU è investita del compito di assicurare la definitiva uniformità di applicazione mediante l'interpretazione centralizzata della Convenzione (art.32), il giudice nazionale non può esimersi dal compito di intrepretare la legge nazionale in modo costituzionalmente orientato, oltre che -nella specifica materia della immigrazione- in conformità alle norme del sistema unitario di asilo europeo (CEAS) tenendo conto, anche, ma non solo, della giurisprudenza CEDU in materia. Di contro, il giudice milanese ha reso la sua sentenza come se, in seguito alle modifiche apportate all'art. 19 del TUI, il diritto alla vita privata e familiare fosse stato espunto dalla compagine dei diritti rilevanti per l'ordinamento nazionale e rimanesse protetto esclusivamente dall'art. 8 CEDU. 4.- In ordine alle modifiche apportate dal D.L. 20/2023 come convertito in legge, si osserva quanto segue. 4.1.- Per quanto qui di interesse, rileva la modifica del terzo e del quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, in tema di protezione speciale (o complementare, talora denominata anche protezione nazionale). La norma, nella sua attuale formulazione ha soppresso il
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riferimento alla vita privata e familiare, come causa di non respingimento e prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani». 4.2. - Nella formulazione precedente a quella attuale, la disposizione dell'art. 19 del TUI era sostanzialmente autosufficiente, attraverso il riferimento esplicito al rispetto della vita privata e familiare dello straniero (da prendere in considerazione in bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale) e l'indicazione di parametri di riferimento (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale sul territorio nazionale, durata del soggiorno, esistenza di legami con il Paese di origine). Il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023, pur se ha eliminato questi paramenti di riferimento, non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, rientrante nel novero degli obblighi internazionali, come sancito dall'art. 8 della CEDU, e costituzionali. Difatti, è ancora presente, nel tessuto dell'art. 19 del TUI, pur dopo le modifiche del 2023, il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera, attraverso il richiamo espresso all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico. E, anche ove questo riferimento venisse soppresso -come lo è stato nel passato- gli obblighi internazionali e costituzionali sussisterebbero lo stesso (Corte Cost. n.194/2019). 4.3- I diritti fondamentali, riconosciuti dalla nostra Costituzione e dalle Carte sovranazionali non possono essere soppressi dal legislatore
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ordinario: e tra questi ultimi, va ricompreso il diritto alla vita privata e familiare, espressamente considerato dall'art. 8 della Convenzione EDU, ma anche proclamato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che rientra nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost. Segnatamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare costituisce un <<prerequisito di una vita dignitosa» e tale diritto è inscindibilmente «connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.» (Cass. sez. un., n. 24413 del 09/09/2021). Questa Corte ha già avuto modo di osservare, in materia, che con la norma di diritto positivo il legislatore non inserisce nella compagine dei diritti fondamentali diritti nuovi la cui tutela prima fosse preclusa. La norma può indicare le modalità con cui, ai fini dell'attuazione del divieto di respingimento, il dritto alla vita privata e familiare deve essere valutato da chi è chiamato ad applicarla e con quali altri diritti ed interessi può essere bilanciato (si veda Cass. n. 8400 del 23/03/2023, in motivazione); ma la scelta del legislatore può anche essere diversa e lasciare alla mediazione giudiziale l'elaborazione dei criteri attraverso i quali si accerta la sussistenza del diritto, le esigenze di protezione e il corretto bilanciamento con interessi e diritti diversi.
-
4.4.- Inoltre, deve tenersi presente che per giurisprudenza consolidata, la protezione complementare di cui all'art. 5 comma 6 del TUI pur nelle modifiche legislative che si sono succedute nel tempo- si collega al diritto di asilo costituzionale, di cui all'art. 10, terzo comma, Cost., oltre che alla protezione complementare che la normativa europea consente agli Stati membri di riconoscere anche per motivi umanitari o caritatevoli- alle persone che non possono rivendicare lo status di rifugiato e neppure beneficiare della protezione sussidiaria (art. 6 comma 4 Direttiva 2008/115/CE). Il diritto d'asilo costituzionale contenuto nell'art. 10, terzo comma, Cost. è infatti attuato dal sistema euro-unitario della
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protezione internazionale unitamente alle misure di protezione nazionale e le situazioni giuridiche soggettive che sostanziano il diritto alla protezione internazionale e nazionale hanno natura di diritti autodeterminati (si vedano: Cass., sez. un., 11/12/2018, n. 32177 e n. 32044; Cass. sez. un. 13/11/2019, n. 29459, n. 29460 e n. 29461; Cass. sez. un 9/9/2021, n. 24413; Cass. Sez. un. n. 935 del 15/1/2025; Cass., Sez. I, 22/10/2025, n. 28104). 5.- La questione che qui si pone, in via preliminare, è verificare se, dopo la modifica normativa di cui si è detto, l'estensione del diritto corrispondente venga ad essere determinato non più entro i limiti disegnati dalla giurisprudenza di legittimità interna, ma secondo quelli, più stringenti, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che distingue fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (settled migrants), e stranieri non stabiliti, cioè presenti sul territorio nazionale irregolarmente (non-settled migrants) ovvero genericamente precari (precarious) in quanto presenti sul territorio nazionale in virtù di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo.
più
della
5.1. L'ormai consolidato principio della tutela multilivello, di cui si è detto al punto 3, consente di escludere la correttezza della interpretazione data dal Tribunale di Milano. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è in primo luogo uno dei diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione e non entra nell'ordinamento nazionale solo per effetto della sottoscrizione della Carta di Roma nonché giurisprudenza della Corte EDU. Inoltre, deve considerarsi che diversamente dalla Carta di Nizza il cui art. 18 garantisce in modo espresso il diritto di asilo nella Convenzione EDU non viene sancito espressamente tale diritto, che trova invece una protezione ampia nella Costituzione, nel già citato art. 10. Nel sistema CEDU il migrante non è tutelato in quanto tale, ma in quanto persona cui sono attribuiti diritti, tra
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Numero sezionale 3721/2025 Numero di raccolta generale 34174/2025 Data pubblicazione 26/12/2025 UE e in quello
cui quello alla vita privata e familiare. Nel sistema nazionale il migrante è tutelato anche con riferimento al diritto di asilo, sussistendone i presupposti. La valutazione del giudice nazionale deve quindi essere di ampia portata e tenere conto del complessivo assetto dei diritti costituzionali riconosciuti allo straniero. Il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato in conformità al principio secondo cui la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell'osmosi tra gli stessi, secondo una logica di "et et", non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco. 5.2.- Questa Corte, decidendo in pari data sul rinvio pregiudiziale sollevato ex art 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Venezia, prospettante la medesima questione, ha affermato che la rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di
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accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro (Cass. 10/11/2025, n. 29593).
6. Per effetto della modifica legislativa cambiano le modalità di accertamento del diritto alla protezione complementare dal momento che la norma, come prima si diceva, non è più autosufficiente. La modifica legislativa incide esclusivamente sulla individuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessario bilanciamento degli interessi in gioco. Il sistema perde, infatti, i tratti di tipicità normativa che era venuto ad
assumere.
6.1. Da ciò consegue che l'interprete dovrà, d'ora innanzi, nell'ambito di una interpretazione sistemica, ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza e rinvenire nei criteri largamente sovrapponibili, e soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti di questa Corte di legittimità, le orme da seguire per riempire di contenuto la formula elastica che egli deve applicare (Cass. n. 18557 dell'8/7/2025; Cass. n. 18551 dell'8/7/2025), senza considerare ostativa riconoscimento della protezione speciale la circostanza che il migrante sia presente sul territorio nazionale in virtù di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo.
al
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Non si richiede un percorso interamente compiuto, occorrono però segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa: la tutela della vita privata o familiare non comporta in modo automatico ed assoluto il diritto dello straniero che ne faccia richiesta ad ottenere una forma di protezione o a restare sul territorio nazionale. Il sistema richiede una valutazione di proporzionalità nel caso concreto, e che si valuti se l'allontanamento dal territorio nazionale possa di costituire fonte di vulnerabilità, considerando non soltanto le condizioni personali del soggetto e il percorso di integrazione che egli abbia intrapreso sul territorio nazionale, ma anche quali siano le condizioni del paese di origine, nell'ambito di un giudizio comparativo che tenga conto di tutti i diritti fondamentali che vengono in rilievo.
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7.- Il giudizio reso dal Tribunale di Milano è quindi erroneo per diverse ragioni. In primo luogo, perché trae dalla modifica normativa considerazioni che come sopra detto- sono erronee e su di esse fonda il provvedimento di rigetto. Inoltre, considera il soggetto alla stregua di un precario, presente sul territorio nazionale solo in ragione della richiesta di asilo, senza attribuire rilievo a elementi importanti quali il lunghissimo soggiorno (35 anni) in Italia, l'esistenza di un pregresso permesso di soggiorno di cui il ricorrente aveva chiesto il rinnovo che gli è stato negato, la relazione sentimentale duratura con una persona regolarmente soggiornante;
e non effettua alcuna comparazione tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la vita privata qui consolidata e le condizioni di vita nel paese di origine, limitandosi a dare atto che il richiedente nel paese di origine ha i suoi parenti superstiti, ma senza verificare se effettivamente dopo la morte del padre ha mantenuto contatti con i fratelli e le sorelle sufficienti a fondare un legame effettivo. Così facendo ha condotto un giudizio atomistico, senza considerare il caso complessivamente e senza valutare se l'allontanamento dal territorio
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nazionale esponga effettivamente il richiedente ad una violazione dei suoi diritti fondamentali. Inoltre, la motivazione è affetta da insanabile
contraddittorietà
laddove il Tribunale afferma che la documentazione prodotta non consente di fare luce su cosa il ricorrente abbia fatto sul territorio nazionale, ma al tempo stesso dà atto che egli era titolare di patente di guida rinnovata nel 2020, definitivamente scaduta nel luglio 2022, che nel 2013-2015 si era rivolto ad un medico per talune patologie, che nel 2013 aveva avuto la residenza in una cittadina italiana (Mariano comense) che nel 2024 aveva lavorato nell'edilizia, che parla italiano;
tutti indizi questi del fatto che nel corso degli anni egli ha conseguito una integrazione sociale ed anche lavorativa sebbene irregolare. E' stata inoltre erroneamente ritenuta irrilevante la circostanza che egli ha un legame sentimentale da nove anni con una cittadina ucraina, (attestato da una dichiarazione scritta di cui il Tribunale non afferma la falsità) valorizzando il difetto di convivenza. Deve qui ricordarsi che rileva, anche in difetto di coabitazione, la sussistenza tra due persone di un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale proprio del matrimonio (Cass. n. 3645/2023; Cass. 20641/2023; Cass. n. 15843/2023) e che anche in assenza di convivenza possono esistere legami sufficienti per configurare una vita familiare (Corte Edu, 27/10/1994, Kroon e altri c. Paesi Bassi;
Vallianatos e altri c. Grecia, Grande Camera, 7 novembre 2013); che in ogni caso la stabile relazione sentimentale è una parte della vita privata di un individuo. I suddetti principi sono stati applicati da questa Corte anche in tema di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. n. 34096 del 12/11/2021). Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Milano in diversa in
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 5247/2025 Numero sezionale 3721/2025 Numero di raccolta generale 34174/2025 Data pubblicazione 26/12/2025
diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Consigliere
IT LV A. RU
Il Presidente MA RN
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