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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1724/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO FRANCESCO, Presidente e Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7508/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYSIPPN00152/2024 ADD COM. REG. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYSIPPN00152/2024 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato con il ricorso in epigrafe l'intimazione di pagamento ricevuta in data 27 maggio 2024 nella sola parte in cui gli si ingiunge il pagamento della somma di euro 21.423,33 a titolo di sanzioni.
Il ricorrente puntualizza che l'intimazione in esame è successiva a un precedente avviso di accertamento
Irpef dell'anno 2013 che è stato dallo stesso impugnato con separato ricorso, in atto definito con sentenza di rigetto del 3 aprile 2024. Precisando che tale sentenza non è ancora passata in giudicato, ed essendovi anzi l'intenzione di ricorrere in appello, il ricorrente sostiene che non avrebbero potuto essere portate in riscossione le sanzioni indicate nella impugnata intimazione, dato che l'art. 68 del D. Lgs. 546/92 prevede
- dopo la sentenza di primo grado - la possibilità di riscuotere esclusivamente il tributo e gli interessi, nella misura di 2/3; ma non anche le sanzioni.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle entrate ha chiesto il rigetto del ricorso difendendo la correttezza del proprio operato. In particolare ha rilevato che: (i) le sanzioni complessivamente irrogate al ricorrente con l'avviso di accertamento ammontavano ad euro 32.135; (ii) tale misura è stata confermata all'esito del giudizio di primo grado;
(iii) con l'intimazione in esame è stato chiesto il versamento dei 2/3 delle sanzioni, ammontante ad euro 21.423,33; (iv) tale pretesa è legittima in quanto applicativa del combinato disposto dell'art. 68 del
D. Lgs. 546/92 e 19, co. 1, del D. Lgs. 472/1997.
A seguito dell'esame dell'istanza cautelare formulata dal ricorrente, questa Sezione ha emesso l'ordinanza n. 373/2025 con la quale ha respinto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per insussistenza dei presupposti di legge, ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della predetta fase.
Di seguito, nessuna ulteriore memoria è stata prodotta dalle parti.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è infondato.
Invero, l'Agenzia delle entrate ha fatto corretta applicazione della normativa che disciplina la riscossione a seguito della pronuncia di primo grado. In particolare, l'art. 68 del D. Lgs. 546/92 consente la riscossione del tributo e degli interessi, nella misura di due terzi, dopo la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso. Questo precetto va coordinato con l'art. 19 del D. Lgs. 472/97 (rubricato: esecuzione delle sanzioni) in base al quale “In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Deve quindi concludersi che, alla luce del combinato disposto delle due richiamate norme, dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso è consentita la riscossione, nella misura di 2/3, del tributo, degli interessi, ed anche delle sanzioni. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame. Pertanto il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo tenendo conto di quelle già oggetto della pronuncia cautelare, che devono ritenersi comunque confermate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali - ulteriori rispetto a quelle già liquidate con l'ordinanza cautelare - che si determinao in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO FRANCESCO, Presidente e Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7508/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYSIPPN00152/2024 ADD COM. REG. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYSIPPN00152/2024 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato con il ricorso in epigrafe l'intimazione di pagamento ricevuta in data 27 maggio 2024 nella sola parte in cui gli si ingiunge il pagamento della somma di euro 21.423,33 a titolo di sanzioni.
Il ricorrente puntualizza che l'intimazione in esame è successiva a un precedente avviso di accertamento
Irpef dell'anno 2013 che è stato dallo stesso impugnato con separato ricorso, in atto definito con sentenza di rigetto del 3 aprile 2024. Precisando che tale sentenza non è ancora passata in giudicato, ed essendovi anzi l'intenzione di ricorrere in appello, il ricorrente sostiene che non avrebbero potuto essere portate in riscossione le sanzioni indicate nella impugnata intimazione, dato che l'art. 68 del D. Lgs. 546/92 prevede
- dopo la sentenza di primo grado - la possibilità di riscuotere esclusivamente il tributo e gli interessi, nella misura di 2/3; ma non anche le sanzioni.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle entrate ha chiesto il rigetto del ricorso difendendo la correttezza del proprio operato. In particolare ha rilevato che: (i) le sanzioni complessivamente irrogate al ricorrente con l'avviso di accertamento ammontavano ad euro 32.135; (ii) tale misura è stata confermata all'esito del giudizio di primo grado;
(iii) con l'intimazione in esame è stato chiesto il versamento dei 2/3 delle sanzioni, ammontante ad euro 21.423,33; (iv) tale pretesa è legittima in quanto applicativa del combinato disposto dell'art. 68 del
D. Lgs. 546/92 e 19, co. 1, del D. Lgs. 472/1997.
A seguito dell'esame dell'istanza cautelare formulata dal ricorrente, questa Sezione ha emesso l'ordinanza n. 373/2025 con la quale ha respinto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per insussistenza dei presupposti di legge, ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della predetta fase.
Di seguito, nessuna ulteriore memoria è stata prodotta dalle parti.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è infondato.
Invero, l'Agenzia delle entrate ha fatto corretta applicazione della normativa che disciplina la riscossione a seguito della pronuncia di primo grado. In particolare, l'art. 68 del D. Lgs. 546/92 consente la riscossione del tributo e degli interessi, nella misura di due terzi, dopo la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso. Questo precetto va coordinato con l'art. 19 del D. Lgs. 472/97 (rubricato: esecuzione delle sanzioni) in base al quale “In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Deve quindi concludersi che, alla luce del combinato disposto delle due richiamate norme, dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso è consentita la riscossione, nella misura di 2/3, del tributo, degli interessi, ed anche delle sanzioni. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame. Pertanto il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo tenendo conto di quelle già oggetto della pronuncia cautelare, che devono ritenersi comunque confermate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali - ulteriori rispetto a quelle già liquidate con l'ordinanza cautelare - che si determinao in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.