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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4208 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. con l'Avv. DI DOMENICO Parte_1 C.F._1
ARNALDO, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con l'Avv. BATTISTELLI Controparte_1 C.F._2
EMANUELA, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano le conclusioni come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto e con quello di comunicarsi reciprocamente ed immediatamente ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o dimora, cercando per quanto possibile di non effettuare trasferimenti oltre regione, salvo motivi di forza maggiore;
Pers 2. i minori e aranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
3. i minori manterranno la residenza presso il domicilio materno, ove saranno maggiormente collocati.
4. I coniugi hanno sottoscritto analitico piano genitoriale, che si allega e che 2 costituisce parte integrante e sostanziale del presente ricorso (all. 3);
5. il sig. come motivato e previsto nell'allegato piano genitoriale, avrà e Controparte_1 terrà con sé i minori dall'uscita di scuola nei giorni di lunedì e giovedì per tutto il giorno, compreso pernottamento. Per tale motivo sarà sua diretta cura accompagnare i minori alle attività sportive, ricreative e ludiche nei giorni di propria spettanza, provvedendo alla merenda del pomeriggio ed alla cena dei minori, secondo le loro abitudini, nonché alla colazione delle mattine successive, nei giorni di martedì e venerdì, e ad accompagnare i minori a scuola. Il padre potrà altresì trascorrere con i figli un fine settimana alternato dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, compreso pernottamento del sabato.
6. I minori trascorreranno con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, ogni anno, ma almeno 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, durante le vacanze estive da concordare con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno e comunque sulla base degli impegni lavorativi di entrambi i genitori a meno di concorde diversa organizzazione anche se improvvisa. Nei periodi di vacanze scolastiche dovuti a sospensione della frequentazione scolastica per qualsivoglia motivo non coincidente con periodi di ferie dei genitori, i medesimi, sempre nel rispetto delle statuizioni di cui al piano genitoriale, si accorderanno volta per volta, anche con l'ausilio dei nonni materni e della babysitter SI.ra (salvo successiva Persona_3 modifica/sostituzione). I minori potranno frequentare comunque centri estivi/ludoteche nel periodo estivo, presso centri individuati concordemente dai genitori che ne dovranno altresì condividere in parti uguali i relativi costi a prescindere da ogni eventuale protocollo d'intesa.
7. i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, le festività natalizie (dal 25 dicembre al 31 dicembre) o di Capodanno (dal 1 gennaio al 6 gennaio) e altresì ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
8. i minori festeggeranno il loro compleanno se possibile con entrambi i genitori o con i genitori separatamente, ad anni alterni, nelle modalità da concordare di volta in volta;
9. Le altre festività religiose e civili verranno trascorse dai minori con ciascun genitore ad anni alterni, nelle modalità da concordare di volta in volta;
10. I minori trascorreranno con la mamma la Festa della Mamma ed il di lei compleanno e con il papà, la Festa del Papà ed il di lui compleanno.
11. I genitori potranno, in ogni caso, concordare periodi di permanenza diversi da quelli sopra indicati, avendo riguardo agli interessi preminenti dei minori e NEL
COMUNE ACCORDO.
12. I genitori sono obbligati a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località.
13. Gli assegni familiari/assegno unico saranno attribuiti a beneficio della SI.ra
Parte_1
14. la SI.ra ed il SI. godendo entrambi di Parte_1 Controparte_1 redditi propri, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere le rispettive dichiarazioni dei redditi e saldi conto correnti;
pertanto, ne omettono la produzione in giudizio. 3
15. il SI. provvederà alla contribuzione al mantenimento dei Controparte_1 Pers minori e ttraverso versamento di assegno di mantenimento, dati i tempi Per_2 di permanenza presso il padre, pari ad € 300,00 (cinquecento/00) (€ 150,00 per figlio) mensile, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese su IBAN Parte_1
[...], oltre rivalutazione ISTAT annuale;
16. I coniugi derogano parzialmente al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Tivoli in data
29/10/2018, prevedendo che non siano comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti voci di spesa: a) abbigliamento;
b) spese scolastiche, comprensive di tasse per la scuola media inferiore e media superiore;
c) materiale scolastico di cancelleria;
d) mensa;
e) spese di trasporto urbano, anche eventualmente scolastico;
f) uscite didattiche e gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
g) baby sitter già esistente nell'organizzazione familiare;
h) tutte le spese mediche e medicinali. Tali voci di spesa dovranno essere poste a carico dei genitori al 50%, entro un limite massimo complessivo di € 600,00 mensili, da divedere a metà. Per tale motivo, al verificarsi delle predette necessità, ogni genitore dovrà provvedere al versamento della sua quota del 50% a favore del genitore che ha affrontato il relativo pagamento entro 10 giorni dalla richiesta pervenutagli.
17. Entrambi i genitori contribuiranno poi alle spese straordinarie dei minori nella misura del 50% ciascuno in applicazione del Protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di Tivoli in data 29/10/2018, come sopra derogato, dalle parti non in contrasto con le volontà dei ricorrenti di cui al presente ricorso ed all'allegato piano genitoriale;
18. I coniugi potranno decidere d'intesa, senza assumerne alcun obbligo, di contribuire alle spese ordinarie e straordinarie nonché quelle previste al precedente punto 16, utilizzando un conto corrente cointestato, sul quale ciascuno potrà versare una quota mensile di pari importo, che verrà di volta in volta concordata. Le somme in giacenza su tale conto potranno essere utilizzate da entrambi, per le necessità dei minori previste al punto 16, entro un limite di € 600,00/mese, e per le spese straordinarie da concordare, entro i limiti della voce di spesa necessaria per farvi fronte e/o nella diversa misura che i coniugi stabiliranno di volta in volta, secondo le contingenti necessità. 19. I coniugi al momento del matrimonio hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
20. Prima del matrimonio ed esattamente in data 11/05/2016, i sigg.ri e Parte_1
hanno acquistato l'immobile (appartamento e cantina) sito in Controparte_1
Rocca di Papa, Via Cavour 43, a partire dall'atto di acquisto, con mutuo cointestato e pagamento da conto corrente cointestato su Banca Unicredit, Filiale di
Monterotondo c/c 02008 39243 000104184632. Tali immobili sono stati concessi in locazione a terzi e con il canone ricavato dalla locazione i coniugi/comproprietari stanno provvedendo al pagamento del mutuo;
21. Dopo il matrimonio ed esattamente in data 18/10/2021, i sigg.ri e Parte_1
, come già sopra dedotto, sempre in regime patrimoniale di Controparte_1 separazione dei beni, hanno acquistato l'immobile (appartamento, box, cantina/magazzino e posto auto esterno) sito in Monterotondo (Roma), Via V. Riva n.
43. Tali immobili sono stati acquistati con anticipi versati tutti dalla SI.ra Pt_1
e dalla di lei famiglia. Gli onorari dell'architetto che ha seguito i lavori, le
[...] 4 modifiche edili, i materiali e tutti gli arredi ed ogni accessorio e pertinenza anche questi sono stati TUTTI pagati esclusivamente dalla SI.ra e dalla di lei Parte_1 famiglia. Solo a partire dall'atto di acquisto, a seguito del trasferimento della famiglia in tale appartamento e del conseguente personale utilizzo, è iniziato pagamento congiunto con accollo di mutuo cointestato, anche da parte del SI. come CP_1 detto coincidente con il personale utilizzo, attraverso conto corrente cointestato su
Cassa di Risparmio di Orvieto, Filiale di Monterotondo n. 459 1103530-9.
22. Dopo il matrimonio ed esattamente in data 26/02/2021, i sigg.ri e Parte_1
, sempre in regime patrimoniale di separazione dei beni, hanno Controparte_1 sottoscritto un PAC (piano di accumulo) con recante n. 2762974 e CP_2 con versamenti mensili e con movimentazione riferibile a conto corrente cointestato su Banca Unicredit, Filiale di Monterotondo c/c 02008 39243 000104184632.
23. Gli immobili (appartamento e cantina) in Rocca di Papa, Via Cavour 43, rimarranno nella attuale contitolarità e locati a terzi, sino alla estinzione del mutuo.
Ovviamente i coniugi potranno decidere in qualsiasi momento di venderli concedendo la reciproca prelazione;
l'eventuale ricavato della vendita a terzi, verrà suddiviso a metà tra le parti, previa estinzione del mutuo
24. Il conto corrente cointestato su Banca Unicredit, Filiale di Monterotondo c/c
02008 39243 000104184632 sul quale sono accreditati i canoni di locazione e attraverso il quale si provvede al pagamento del mutuo, rimarrà contestato sino ai futuri eventi di cui al precedente punto 23;
25. Il SI. , si impegna a cedere alla SI.ra , che accetta, Controparte_1 Parte_1 la propria quota del 50% degli immobili siti in Monterotondo (Roma), Via V. Riva n.
43 di cui al quarto punto delle premesse e al precedente punto 21 e precisamente: - appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno 15 (quindici), composto di complessivi vani catastali 5,5 (cinque virgola cinque) con annessa soffitta al piano quarto;
confinante con: vano scala, distacchi su affacci condominiali e appartamento interno 14, salvo altri. Quanto in oggetto è censito nel Catasto fabbricati del Comune di Monterotondo, correttamente intestato in ditta, al foglio 26, particella 2235 sub. 15 cat. A/2, classe 2, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale
Totale: mq. 122, Totale escluse area scoperte: mq. 101, Via Vladimiro Riva n. 43, piano: 3 4, interno: 15, edificio: A, rendita Euro 710,13; - box auto sito al piano seminterrato, distinto con il numero 17 (diciassette) composto della superficie complessiva di mq. 22 (ventidue), confinante con distacco su Via Ticino, box interno
16, box interno 18, salvo altri. Quanto in oggetto è censito nel Catasto fabbricati del
Comune di Monterotondo, correttamente intestato in ditta, al foglio 26, particella
2235 sub. 43 cat. C/6, classe 1, Consistenza 22 mq., Superficie Catastale Totale: mq.
25, Via Vladimiro Riva n. 41, piano: S1, interno: 17, edificio: A, rendita Euro 52,27;
- magazzino sito al piano seminterrato, distinto con il numero 3 (tre), composto della superficie complessiva di mq. 4 (quattro), confinante con box n. 9, box n. 10, box n.
21, salvo altri. Quanto in oggetto è censito nel Catasto fabbricati del Comune di
Monterotondo, correttamente intestato in ditta, al foglio 26, particella 2235 sub. 59 cat. C/2, classe 1, Consistenza 4 mq., Superficie Catastale Totale: mq. 5, Via
Vladimiro Riva n. 41, piano: S1, interno: 3, edificio: A, rendita Euro 5,37; - posto auto scoperto, sito al piano terra, distinto con il numero 17 (diciassette), composto della 5 superficie complessiva di mq. 12 (dodici), confinante con porzioni immobiliari distinte con i subb. 90 e 92 e spazio di manovra, salvo altri. Quanto in oggetto è censito nel
Catasto fabbricati del Comune di Monterotondo, correttamente intestato in ditta, al foglio 26, particella 2235 sub. 91 cat. C/6, classe 1, Consistenza 12 mq., Superficie
Catastale Totale: mq. 12, Via Vladimiro Riva n. 43, piano: T, interno: 17, rendita Euro
28,51. Detta cessione avviene senza previsione di alcun esborso economico da parte della sig.ra a favore del sig. in considerazione delle Pt_1 Controparte_1 circostanze di acquisto e di cui al precedente punto 21 e cioè in considerazione del fatto che tutti gli acconti/anticipi, gli onorari dell'architetto che ha seguito i lavori, le modifiche edili, i materiali, tutti gli arredi ed ogni accessorio e pertinenza sono stati tutti pagati esclusivamente dalla SI.ra e dalla di lei famiglia, e del solo Parte_1 pagamento di quota parte rateo mutuo da parte del SI. attribuibile Controparte_1 all'effettivo e reale periodo di utilizzo ed uso degli immobili dall'acquisto ad oggi. In considerazione di ciò la SI.ra si impegna a liberare totalmente, anche Parte_1 nei confronti dell'istituto bancario mutuante, che dovrà dare il relativo assenso all'accollo liberatorio, il SI. da ogni onere relativo al relativo Controparte_1 mutuo, le cui rate sono corrisposte integralmente dalla sig.ra fin da Ottobre Pt_1
2024, onde consentire più agevole “gestione” della futura vita separati. Il rogito e l'accollo liberatorio sarà perfezionato entro il mese di dicembre 2024, salvo ritardi della sentenza dichiarativa/omologativa della presente separazione, senza alcun onere a carico del SI. . Controparte_1
26. L'assetto patrimoniale, contenuto del presente accordo di separazione, con cessione della quota della proprietà della casa coniugale alla moglie, senza pagamento del relativo prezzo, è da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle crisi famigliare, raggiunto in ambito di assetto patrimoniale separativo. In relazione all'attribuzione patrimoniale, di cui sopra, verrà dunque, chiesta l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19
L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
27. Il conto corrente Banca Cassa di Risparmio di Orvieto, Filiale di Monterotondo
n. 459 1103530-9 contestato sarà estinto/cessato/chiuso senza alcun onere a carico del SI. . Controparte_1
28. Il PAC (piano di accumulo) con recante n. 2762974 è stato CP_2 chiuso/estinto con versamento sul conto cointestato su Banca Unicredit, Filiale di
Monterotondo c/c 02008 39243 000104184632 di cui sopra. Tali somme sono state già liquidate/divise al 50% tra i coniugi attraverso versamento su relativi e personali c/c per i quali rilasciano liberatoria.
29. il SI. e la SI.ra si rilasciano sin da ora reciproco Controparte_1 Parte_1 assenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti.” All'udienza del 28.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. 6
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole
(art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4208/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
e C.F. ; C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4208 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. con l'Avv. DI DOMENICO Parte_1 C.F._1
ARNALDO, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con l'Avv. BATTISTELLI Controparte_1 C.F._2
EMANUELA, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano le conclusioni come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto e con quello di comunicarsi reciprocamente ed immediatamente ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o dimora, cercando per quanto possibile di non effettuare trasferimenti oltre regione, salvo motivi di forza maggiore;
Pers 2. i minori e aranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
3. i minori manterranno la residenza presso il domicilio materno, ove saranno maggiormente collocati.
4. I coniugi hanno sottoscritto analitico piano genitoriale, che si allega e che 2 costituisce parte integrante e sostanziale del presente ricorso (all. 3);
5. il sig. come motivato e previsto nell'allegato piano genitoriale, avrà e Controparte_1 terrà con sé i minori dall'uscita di scuola nei giorni di lunedì e giovedì per tutto il giorno, compreso pernottamento. Per tale motivo sarà sua diretta cura accompagnare i minori alle attività sportive, ricreative e ludiche nei giorni di propria spettanza, provvedendo alla merenda del pomeriggio ed alla cena dei minori, secondo le loro abitudini, nonché alla colazione delle mattine successive, nei giorni di martedì e venerdì, e ad accompagnare i minori a scuola. Il padre potrà altresì trascorrere con i figli un fine settimana alternato dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, compreso pernottamento del sabato.
6. I minori trascorreranno con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, ogni anno, ma almeno 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, durante le vacanze estive da concordare con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno e comunque sulla base degli impegni lavorativi di entrambi i genitori a meno di concorde diversa organizzazione anche se improvvisa. Nei periodi di vacanze scolastiche dovuti a sospensione della frequentazione scolastica per qualsivoglia motivo non coincidente con periodi di ferie dei genitori, i medesimi, sempre nel rispetto delle statuizioni di cui al piano genitoriale, si accorderanno volta per volta, anche con l'ausilio dei nonni materni e della babysitter SI.ra (salvo successiva Persona_3 modifica/sostituzione). I minori potranno frequentare comunque centri estivi/ludoteche nel periodo estivo, presso centri individuati concordemente dai genitori che ne dovranno altresì condividere in parti uguali i relativi costi a prescindere da ogni eventuale protocollo d'intesa.
7. i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, le festività natalizie (dal 25 dicembre al 31 dicembre) o di Capodanno (dal 1 gennaio al 6 gennaio) e altresì ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
8. i minori festeggeranno il loro compleanno se possibile con entrambi i genitori o con i genitori separatamente, ad anni alterni, nelle modalità da concordare di volta in volta;
9. Le altre festività religiose e civili verranno trascorse dai minori con ciascun genitore ad anni alterni, nelle modalità da concordare di volta in volta;
10. I minori trascorreranno con la mamma la Festa della Mamma ed il di lei compleanno e con il papà, la Festa del Papà ed il di lui compleanno.
11. I genitori potranno, in ogni caso, concordare periodi di permanenza diversi da quelli sopra indicati, avendo riguardo agli interessi preminenti dei minori e NEL
COMUNE ACCORDO.
12. I genitori sono obbligati a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località.
13. Gli assegni familiari/assegno unico saranno attribuiti a beneficio della SI.ra
Parte_1
14. la SI.ra ed il SI. godendo entrambi di Parte_1 Controparte_1 redditi propri, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere le rispettive dichiarazioni dei redditi e saldi conto correnti;
pertanto, ne omettono la produzione in giudizio. 3
15. il SI. provvederà alla contribuzione al mantenimento dei Controparte_1 Pers minori e ttraverso versamento di assegno di mantenimento, dati i tempi Per_2 di permanenza presso il padre, pari ad € 300,00 (cinquecento/00) (€ 150,00 per figlio) mensile, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese su IBAN Parte_1
[...], oltre rivalutazione ISTAT annuale;
16. I coniugi derogano parzialmente al Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Tivoli in data
29/10/2018, prevedendo che non siano comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti voci di spesa: a) abbigliamento;
b) spese scolastiche, comprensive di tasse per la scuola media inferiore e media superiore;
c) materiale scolastico di cancelleria;
d) mensa;
e) spese di trasporto urbano, anche eventualmente scolastico;
f) uscite didattiche e gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
g) baby sitter già esistente nell'organizzazione familiare;
h) tutte le spese mediche e medicinali. Tali voci di spesa dovranno essere poste a carico dei genitori al 50%, entro un limite massimo complessivo di € 600,00 mensili, da divedere a metà. Per tale motivo, al verificarsi delle predette necessità, ogni genitore dovrà provvedere al versamento della sua quota del 50% a favore del genitore che ha affrontato il relativo pagamento entro 10 giorni dalla richiesta pervenutagli.
17. Entrambi i genitori contribuiranno poi alle spese straordinarie dei minori nella misura del 50% ciascuno in applicazione del Protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di Tivoli in data 29/10/2018, come sopra derogato, dalle parti non in contrasto con le volontà dei ricorrenti di cui al presente ricorso ed all'allegato piano genitoriale;
18. I coniugi potranno decidere d'intesa, senza assumerne alcun obbligo, di contribuire alle spese ordinarie e straordinarie nonché quelle previste al precedente punto 16, utilizzando un conto corrente cointestato, sul quale ciascuno potrà versare una quota mensile di pari importo, che verrà di volta in volta concordata. Le somme in giacenza su tale conto potranno essere utilizzate da entrambi, per le necessità dei minori previste al punto 16, entro un limite di € 600,00/mese, e per le spese straordinarie da concordare, entro i limiti della voce di spesa necessaria per farvi fronte e/o nella diversa misura che i coniugi stabiliranno di volta in volta, secondo le contingenti necessità. 19. I coniugi al momento del matrimonio hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
20. Prima del matrimonio ed esattamente in data 11/05/2016, i sigg.ri e Parte_1
hanno acquistato l'immobile (appartamento e cantina) sito in Controparte_1
Rocca di Papa, Via Cavour 43, a partire dall'atto di acquisto, con mutuo cointestato e pagamento da conto corrente cointestato su Banca Unicredit, Filiale di
Monterotondo c/c 02008 39243 000104184632. Tali immobili sono stati concessi in locazione a terzi e con il canone ricavato dalla locazione i coniugi/comproprietari stanno provvedendo al pagamento del mutuo;
21. Dopo il matrimonio ed esattamente in data 18/10/2021, i sigg.ri e Parte_1
, come già sopra dedotto, sempre in regime patrimoniale di Controparte_1 separazione dei beni, hanno acquistato l'immobile (appartamento, box, cantina/magazzino e posto auto esterno) sito in Monterotondo (Roma), Via V. Riva n.
43. Tali immobili sono stati acquistati con anticipi versati tutti dalla SI.ra Pt_1
e dalla di lei famiglia. Gli onorari dell'architetto che ha seguito i lavori, le
[...] 4 modifiche edili, i materiali e tutti gli arredi ed ogni accessorio e pertinenza anche questi sono stati TUTTI pagati esclusivamente dalla SI.ra e dalla di lei Parte_1 famiglia. Solo a partire dall'atto di acquisto, a seguito del trasferimento della famiglia in tale appartamento e del conseguente personale utilizzo, è iniziato pagamento congiunto con accollo di mutuo cointestato, anche da parte del SI. come CP_1 detto coincidente con il personale utilizzo, attraverso conto corrente cointestato su
Cassa di Risparmio di Orvieto, Filiale di Monterotondo n. 459 1103530-9.
22. Dopo il matrimonio ed esattamente in data 26/02/2021, i sigg.ri e Parte_1
, sempre in regime patrimoniale di separazione dei beni, hanno Controparte_1 sottoscritto un PAC (piano di accumulo) con recante n. 2762974 e CP_2 con versamenti mensili e con movimentazione riferibile a conto corrente cointestato su Banca Unicredit, Filiale di Monterotondo c/c 02008 39243 000104184632.
23. Gli immobili (appartamento e cantina) in Rocca di Papa, Via Cavour 43, rimarranno nella attuale contitolarità e locati a terzi, sino alla estinzione del mutuo.
Ovviamente i coniugi potranno decidere in qualsiasi momento di venderli concedendo la reciproca prelazione;
l'eventuale ricavato della vendita a terzi, verrà suddiviso a metà tra le parti, previa estinzione del mutuo
24. Il conto corrente cointestato su Banca Unicredit, Filiale di Monterotondo c/c
02008 39243 000104184632 sul quale sono accreditati i canoni di locazione e attraverso il quale si provvede al pagamento del mutuo, rimarrà contestato sino ai futuri eventi di cui al precedente punto 23;
25. Il SI. , si impegna a cedere alla SI.ra , che accetta, Controparte_1 Parte_1 la propria quota del 50% degli immobili siti in Monterotondo (Roma), Via V. Riva n.
43 di cui al quarto punto delle premesse e al precedente punto 21 e precisamente: - appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno 15 (quindici), composto di complessivi vani catastali 5,5 (cinque virgola cinque) con annessa soffitta al piano quarto;
confinante con: vano scala, distacchi su affacci condominiali e appartamento interno 14, salvo altri. Quanto in oggetto è censito nel Catasto fabbricati del Comune di Monterotondo, correttamente intestato in ditta, al foglio 26, particella 2235 sub. 15 cat. A/2, classe 2, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale
Totale: mq. 122, Totale escluse area scoperte: mq. 101, Via Vladimiro Riva n. 43, piano: 3 4, interno: 15, edificio: A, rendita Euro 710,13; - box auto sito al piano seminterrato, distinto con il numero 17 (diciassette) composto della superficie complessiva di mq. 22 (ventidue), confinante con distacco su Via Ticino, box interno
16, box interno 18, salvo altri. Quanto in oggetto è censito nel Catasto fabbricati del
Comune di Monterotondo, correttamente intestato in ditta, al foglio 26, particella
2235 sub. 43 cat. C/6, classe 1, Consistenza 22 mq., Superficie Catastale Totale: mq.
25, Via Vladimiro Riva n. 41, piano: S1, interno: 17, edificio: A, rendita Euro 52,27;
- magazzino sito al piano seminterrato, distinto con il numero 3 (tre), composto della superficie complessiva di mq. 4 (quattro), confinante con box n. 9, box n. 10, box n.
21, salvo altri. Quanto in oggetto è censito nel Catasto fabbricati del Comune di
Monterotondo, correttamente intestato in ditta, al foglio 26, particella 2235 sub. 59 cat. C/2, classe 1, Consistenza 4 mq., Superficie Catastale Totale: mq. 5, Via
Vladimiro Riva n. 41, piano: S1, interno: 3, edificio: A, rendita Euro 5,37; - posto auto scoperto, sito al piano terra, distinto con il numero 17 (diciassette), composto della 5 superficie complessiva di mq. 12 (dodici), confinante con porzioni immobiliari distinte con i subb. 90 e 92 e spazio di manovra, salvo altri. Quanto in oggetto è censito nel
Catasto fabbricati del Comune di Monterotondo, correttamente intestato in ditta, al foglio 26, particella 2235 sub. 91 cat. C/6, classe 1, Consistenza 12 mq., Superficie
Catastale Totale: mq. 12, Via Vladimiro Riva n. 43, piano: T, interno: 17, rendita Euro
28,51. Detta cessione avviene senza previsione di alcun esborso economico da parte della sig.ra a favore del sig. in considerazione delle Pt_1 Controparte_1 circostanze di acquisto e di cui al precedente punto 21 e cioè in considerazione del fatto che tutti gli acconti/anticipi, gli onorari dell'architetto che ha seguito i lavori, le modifiche edili, i materiali, tutti gli arredi ed ogni accessorio e pertinenza sono stati tutti pagati esclusivamente dalla SI.ra e dalla di lei famiglia, e del solo Parte_1 pagamento di quota parte rateo mutuo da parte del SI. attribuibile Controparte_1 all'effettivo e reale periodo di utilizzo ed uso degli immobili dall'acquisto ad oggi. In considerazione di ciò la SI.ra si impegna a liberare totalmente, anche Parte_1 nei confronti dell'istituto bancario mutuante, che dovrà dare il relativo assenso all'accollo liberatorio, il SI. da ogni onere relativo al relativo Controparte_1 mutuo, le cui rate sono corrisposte integralmente dalla sig.ra fin da Ottobre Pt_1
2024, onde consentire più agevole “gestione” della futura vita separati. Il rogito e l'accollo liberatorio sarà perfezionato entro il mese di dicembre 2024, salvo ritardi della sentenza dichiarativa/omologativa della presente separazione, senza alcun onere a carico del SI. . Controparte_1
26. L'assetto patrimoniale, contenuto del presente accordo di separazione, con cessione della quota della proprietà della casa coniugale alla moglie, senza pagamento del relativo prezzo, è da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle crisi famigliare, raggiunto in ambito di assetto patrimoniale separativo. In relazione all'attribuzione patrimoniale, di cui sopra, verrà dunque, chiesta l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19
L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
27. Il conto corrente Banca Cassa di Risparmio di Orvieto, Filiale di Monterotondo
n. 459 1103530-9 contestato sarà estinto/cessato/chiuso senza alcun onere a carico del SI. . Controparte_1
28. Il PAC (piano di accumulo) con recante n. 2762974 è stato CP_2 chiuso/estinto con versamento sul conto cointestato su Banca Unicredit, Filiale di
Monterotondo c/c 02008 39243 000104184632 di cui sopra. Tali somme sono state già liquidate/divise al 50% tra i coniugi attraverso versamento su relativi e personali c/c per i quali rilasciano liberatoria.
29. il SI. e la SI.ra si rilasciano sin da ora reciproco Controparte_1 Parte_1 assenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti.” All'udienza del 28.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. 6
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole
(art 473-bis.4 c.p.c.).
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4208/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
e C.F. ; C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai