Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' DIRITTI RE B ICA TA IAN0 1 6 1 1 /0 1 CIE D L PO DO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto CG073257 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANTOJANNI Presidente R.G.N. 5625/99 Dott. Marino Donato D'ANGELO Consigliere Cron. 3370 Dott. Bruno PUTATURO DONATI- Consigliere Rep.Dott. Mario Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Ud.06/07/00 - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Corrado GUGLIELMUCCI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. S EN TENZA per diritti L.6000. 5 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA LIKE 3000 V.LE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA D'ALESSIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSCANO GIUSEPPE MARIA, giusta CG408287 delega in atti;
CG408288 - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IA SP, in persona del legale rappresentante pro UFFICIO COPIE Richiesta copia studio tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE dal Sig. I MATI TRE MADONNE 8, rappresentato e difeso dall'avvocato per diritti L. il 5:201 2000 MARAZZA MAURIZIO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE controricorrente 3447 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 12529/98 del Tribunale di ROMA, UFFICIO COPIE Rilasciate copia legale depositata il 30/06/98 R.G.N. 7543/96; наван al Sig.. udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti 2004 111-5-FEB. AL CANCELLIERE udienza del 06/07/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato TOSCANO;
CORTE SUPHEMA DI CASSAZIONE_ UFFICIO COPIE udito l'Avvocato MARAZZA;
Rilasciata copia legate al Sig TOSCANO udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore pet diritti L. Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il 20 FEB. 2001 IL CANCELLIERS rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. SAVING per diritti L. Coll.... 15 MAR 2001. IL CANCELLIERE CANCELLERIA AU609405 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 22/2/96 la IA SP proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata condannata a reintegrare nel posto di lavoro RS TO ed a corrispondergli le retribuzioni dalla data di cessazione del rapporto e fino alla data della sentenza e conveniva lo stesso RS dinanzi al Tribunale di Roma. Il ricorrente contestava: a) l'errore del RE nel riconoscere l'illegittimità del licenziamento del RS (pur avendo il primo giudice riconosciuto che lo stesso non aveva esercitato il diritto di opzione per lavorare fino a 62 anni e avendo, invece, il dipendente raggiunto i requisiti per godere del trattamento pensionistico e quindi perduto il diritto alla stabilità); b) la violazione l'art. 731 del cod. nav. (nel testo modificato con l'art. 3 della L. n. 213 del 1983) che imponeva di tenere conto dei criteri fissati dalla Convenzione di Chicago nell'elaborazione dei regolamenti relativi alle licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, con conseguente illegittimità del DPR n. 279 del 1992; c) la violazione dell'art. 4 lett. b) della L. n. 859 del 1965 e l'incompatibilità delle disposizioni relative all'opzione con il sistema previdenziale del personale navigante. Il RS contrastava l'appello e ne chiedeva il rigetto, ma il Tribunale, con sentenza del 16/1 - 30/6/98, l'accoglieva rigettando la domanda proposta con l'atto introduttivo. Precisava, in punto di fatto, il giudice del riesame che con 1 lettera 2/2/93 l'IA aveva comunicato al RS che il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 914 del cod. nav., doveva intendersi risolto al 4/12/93, data di compimento del 60° anno di età, "con conseguente impossibilità di utilizzo della sua prestazione sugli AA/MM sociali"; in ogni caso, alla detta data il rapporto doveva intendersi risolto per il raggiungimento del limite massimo di età per l'iscrizione, nell'ambito della speciale forma assicurativa obbligatoria, e per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Il RS, col ricorso in primo grado, aveva contestato la legittimità del licenziamento per essere stato elevato a 65 anni il limite di età per lo svolgimento delle attività di volo con DPR n. 279 del 1992; inoltre, avendo egli optato per la prosecuzione del rapporto, deduceva che era applicabile nei suoi confronti l'art. 6, comma I, L. n. 407 del 1990,pur avendo raggiunto il massimo di contribuzione utile a fini pensionistici;
in via gradata eccepiva la illegittimità del licenziamento, perché intimato con preavviso scadente il giorno di compimento del 60° anno di età, mentre la possibilità per il datore di intimare il recesso ad nutum insorgeva solo nel momento in cui il lavoratore avesse raggiunto l'età pensionabile ed in via ancor più subordinata chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla indennità di preavviso. In punto di diritto precisava il Tribunale che l'art. 1 lett. a) del DPR n. 279/92 era stato annullato con sentenza del 2 Consiglio di Stato n. 577 del 10/4/97, nella parte in cui modificava il limite di età per i piloti impiegati nei servivi di trasporto pubblico, già disciplinato dall'art. 9, comma II lett. a), del DPR n. 566 del 1988, che tornava così in vigore, riportando il limite al 60° anno di età. Incontestato era il presupposto di fatto che il RS esercitava l'attività di pilota in servizio aereo di linea e quindi lo stesso, dopo il compimento dei sessanta anni, non poteva più essere adibito alle sue mansioni, con la conseguenza che l'IA non poteva più mantenerlo in servizio. Con le note di udienza del 3/10/97 il RS aveva allegato che la reviviscenza dei precedenti limiti di età non impediva il suo mantenimento in servizio, stante la possibilità di impiego, dopo il compimento del 60° anno, in voli non commerciali, istruzionali e addestrativi, oppure come terzo pilota negli equipaggi rinforzati per voli a lungo raggio. Queste allegazioni, però, erano a) tardive, rispetto all'oggetto della lite come definito alla stregua del ricorso in primo grado (nel quale il diritto al mantenimento in servizio era prospettato solo in relazione all'elevazione limite di età ai sensi del DPR n. 297 del 1992), b) ed anche generiche, mancando qualunque “deduzione sulle effettive possibilità utilizzative e sul possesso nel RS dei requisiti eventualmente all'uopo richiesti”. Da ciò derivava la legittimità del recesso intimato integrale rigetto delladall'IA con conseguente 3 originaria domanda ed assorbimento degli altri motivi di gravame. La risoluzione di diritto del rapporto di lavoro (prevista dall'art. 914 cod. nav. nel caso in cui "il lavoratore è interdetto dal titolo professionale e dallo esercizio della professione aeronautica" e confermata dall'art. 9 DPR n. 566/88) impediva la prosecuzione della prestazione lavorativa ed era perciò incompatibile con la previsione di un periodo di preavviso, che comportava il diritto alla prosecuzione del rapporto per il periodo prefissato. Anche questa domanda doveva essere disattesa, così come doveva essere rigettata l'opposta domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata, per difetto di certezza in ordine all'an e quantum debeatur. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il RS, fondato su due motivi. Resiste con controricorso l'IA. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione delle leggi n. 859/65, 484/73, 480/88, 407/90, del D. leg.vo n. 503/92 e della L. n.421/92, nonché nullità della sentenza e del procedimento, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che i CCNL per i piloti di linea non fissavano limiti di età per l'attività lavorativa, 4 agganciandosi, sulla "previdenza", alle leggi n. 859/65, 484/73 e 480/88: quest'ultima aveva in effetti determinato il limite per l'iscrizione del personale di volo in anni 60, ma lo stesso non era, applicabile all'istante, in quanto l'ultimo comma dell'art. 1 (che modifica l'art. 4 della L. n. 859/65) prevedeva espressamente che continuavano ad essere "iscritti al fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge". Dalla lettura di questa norme quindi emergeva che nessun limite di età era previsto per coloro che fossero iscritti al fondo in data anteriore alla entrata in vigore della L. 480/88, e cioè al 27/11/88. In ogni caso, la normativa valevole per il regime previdenziale era distinta da quella applicabile al rapporto di lavoro ed alla sua cessazione. Il regime di stabilità reale (art. 2119 c.c., L. 604/66 e 300/70) non veniva meno per il lavoratore che ✓ aaveva compiuto i 60 anni, purché avesse optato per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 6 L. 407/90, così come modificato dal D. L.gvo n. 503/92, che all'art. 1, comma 2°, aveva elevato il diritto di opzione fino a 65 anni, per questioni attinenti al contenimento della spesa pubblica;
stabilità reale che è stata estesa al personale navigante con za della Corte Costituzionale n. 41 del 31/1/91 e che, nel S cas di esercizio del diritto di opzione, non veniva meno al compimento del 60° anno, a norma dell'art. 6 della L. n. 108 del 1990, ma proseguiva anche dopo, senza sostanziali 5 modificazioni. Il raggiungimento dell'età pensionabile anche per il personale navigante, ormai equiparato al personale ordinario in virtù di pronunce del Giudice delle leggi, non determinava in ogni caso la risoluzione automatica del rapporto, ma solo il ripristino del potere di recesso “ad nutum” da parte del datore di lavoro e sempre che non fosse stata esercitata l'opzione prevista dall'art. 6 della L. n. 407/90 anche per le gestioni sostitutive, quale è il Fondo Volo. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione del DPR n. 566 del 18/11/88, nonché dei principi in tema di jus novarum in appello, nullità della sentenza e del procedimento, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che l'art. 9 del suddetto DPR n. 566, modificato col DPR n. 279 del 27/3/92 ed ulteriormente modificato con la decisione del Consiglio di Stato n. 577 del 1997, prevedeva che le attività professionali previste dalla licenza potessero essere svolte fino all'età di 65 anni, ad eccezio dei servizi di trasporto, di linea e non di linea, dell'attività di istruzione di volo acrobatico, di collaudo e di istruzione di paracadutismo, che potevano, invece, essere svolte fino al 60° anno di età. La sentenza del Consiglio di Stato aveva ridimensionato l'ultrattività dell'abilitazione, "limitandola in Costanza all'attività di terzo pilota e di pilota istruttore”. 6 Secondo l'art. 9 del DPR n. 566/88 "le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del 65 anno di età", che diventava così il limite ordinario, ridotto poi a 60 anni per determinate attività. Il Tribunale aveva, invece, invertito i termini del problema, affermando il principio contrario che il termine ordinario fosse quello di 60 anni, elevato poi a 65 per certe attività; il ricorrente quindi poteva svolgere l'attività di terzo pilota o pilota istruttore. Non poteva essere prospetta una illegittimità del DPR n. 279/92, pur essendo stato lo stesso annullato dal Consiglio di Stato nella parte in cui modificava l'art. 9 ne ona violazione della Convenzione di Chicago, che non conteneva il divieto assoluto di rilascio delle licenze agli ultrasessantenni, ma consentiva le diverse discipline statali. La decisione del Consiglio di Stato non poteva investire la legge, ma solo la norma regolamentare. Illegittimo era “l'iter decidendi adottato dal Tribunale, tenuto conto che è inammissibile in appello, in quanto costituente domanda nuova, il mutamento della causa petendi, ancorché determinato dal sopravvenire di un decreto ministeriale, posto che lo jus superveniens suscettibile di incidere sui rapporti giuridici in corso può essere costituito solo da una norma di rango primario ...non da un atto amministrativo quale un decreto ministeriale, né tanto meno da una decisione degli organi amministrativi .>" 7 (Cass. n. 3984 del 7/5/97). La decisione impugnata era illegittima, perché, dopo avere recepito le decisioni del Consiglio di Stato, aveva ritenuto "tardive" e "precluse" le deduzioni sul punto del ricorrente: o il Tribunale riteneva improponibile lo jus superveniens, oppure doveva aprire il contraddittorio ad entrambe le parti. Il ricorso è infondato. I due motivi vanno trattati congiuntamente, perché strettamente connessi. Sulla specifica questione posta dal ricorso questa Corte ha già avuto modo di intervenire, con la sentenza n. 7297 del 24/7/98. statuendo che, con riferimento allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, ove il pilota al compimento del sessantesimo anno non abbia ancora maturato i requisiti pensionistici, il suo rapporto prosegue con lo stesso regime di stabilità, reale o obbligatoria, in precedenza applicabile e il datore di lavoro è onerato di rinvenire nell'organizzazione aziendale mansioni compatitili con la ridotta abilitazione del pilota: Ove invece il pilota ultrassessantenne abbia maturato i requisiti pensionistici, può esercitare l'opzione, (ex art. L. n. 54 del 1982 e 6 L. n. 407 del 1990) per la prosecuzione del rapporto solo sul presupposto che le mansioni corrispondenti alla qualifica possano ancora essere legittimamente svolte pur dopo 1 riduzione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pilota 8 per il compimento del 60° anno di età (ai sensi dell'art. 9 comma II, lett. a) DPR n. 566 del 1988, in relazione ad art. 1 DPR n. 279 del 1992, come modificato dalla Sent. del Consiglio di Stato n. 577 del 1997); norma che va letta nel senso che -fermo restando il limite di età di sessanta anni nel caso di attività di volo svolta con un solo pilota a bordo- il limite è differito a 65 anni unicamente se per il servizio di trasporto aereo, di linea e non di linea, sia prescritto l'impiego di più di un pilota, purché il comandante e il copilota abbiano meno di 60 anni. Da ciò consegue che se le mansioni corrispondenti alla qualifica non possono più essere svolte per mancanza di idonea abilitazione, stante la riduzione di contenuto di quest'ultima al momento del compimento del 60° anno di età, il rapporto diventa liberamente rescindibile. In applicazione di questo principio, dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare e che fa invece proprio, l'impugnazione deve essere rigettata, per la ragione essenziale che il RS ha maturato, al compimento del 60° anno, i requisiti pensionistici e non ha esercitato il diritto di opzione: la prima circostanza è incontestata, la seconda non più contestabile, perché a) il RE ha riconosciuto che il : RS non ha esercitato il diritto di opzione onde protrarre il rapporto di lavoro fino a 62 anni;
b) l'IA ha fondato la sua impugnazione in appello anche su tale circostanza;
c) il RS non ha prodotto sul punto nemmeno appellp 9 (1) incidentale, limitandosi a contestare genericamente la domanda e a dedurre che in virtù del DPR n. 279/92 l'attività di volo poteva essere protratta fino al 65° anno di età. La questione relativa al mancato esercizio della opzione, non essendo stata proposta in appello, non può essere riproposta in questa sede, neanche implicitamente come in realtà fa il ricorrente laddove rivendica il suo diritto alla stabilità reale del rapporto anche oltre il sessantesimo anno di età, sempre che “venga esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, di cui all'art. 6 della L. n. 54/82", in relazione ad art. 6 L. n. 407/90; opzione che il ricorrente non ha esercitato nei termini prescritti. Questa considerazione assorbe tutte le censure proposte in ricorso, che deve perciò essere rigettato. Le spese seguono la こ (1) 12, communque la richiamato la precedente deduzione ex mi. 345 c.p.c.- soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in £37.000, oltre a £ 4.000.000 per onorario. Roma 6 luglio 2000 } IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE . I . Мотогонь D A , S S O L A 3 L T 1 3 , O . 3 B A Phill T 5 S I R E D . P 'A S N A L I T L N S 3 E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA G 7 O D - O P I 8 S Depositata in Cancelleria - M A I 1 N D 1 E A E S , D oggi, 5 FEB. 2001 E I O E A G R T T G O N S E I E T IL ABORATORE L S G IT E E R CANCELLERIA R A I L D L 10 E D