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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Bari, alla Via Melo da Bari 166, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Vittorio Nardelli, rappresentante e difensore per procura alle liti allegata all'atto di citazione notificato.
-attrice opponente –
E
con domicilio eletto in Roma, alla Via Santa Costanza n. 39, Controparte_1 presso lo Studio dell'Avv. Davide Perrotta, procuratore e difensore per procura in calce al ricorso monitorio.
- convenuta opposta–
OGGETTO: Altri contratti atipici.
Conclusioni come da verbale del 15/11/2024
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere parzialmente accolta.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che le parti, all'art.7 del contratto in esame, hanno indicato come foro competente il foro di Roma. Inoltre, diversamente da quanto eccepito da parte opposta, non era necessario che la previsione contenuta in clausola fosse ritualmente sottoscritta, nelle forme sancite dall'art. 1341 c.c. poiché la disciplina dell'art. 1341 co.2 non è applicabile al contratto frutto di una specifica negoziazione tra le parti.
Soccorrono in tal senso i chiari principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come “ai contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per l'effetto di trattative tra le parti” (Cass. Civ. n. 5971/19).
Va pure respinta l'eccezione di tardività delle memorie ex art. 183 c.p.c. di parte attrice non potendosi condividere l'opinione per cui quando i termini sono differiti il dies a quo debba essere computato nei termini.
Invero il principio su cui si fonda tale opinione è palesemente fallace ove si tenga mente alla circostanza che laddove fosse escluso dal termine il dies a quo secondo il dettato di cui all'art. 155 c.p.c. le parti godrebbero di un giorno in più, in quanto utilizzabile per intero, con la conseguenza che in tal modo si andrebbe a prorogare un termine perentorio che non è nella disponibilità delle parti o del giudice. In sostanza, seguendo il predetto orientamento, poiché con il differimento del termine le parti possono godere per intero del dies a quo allora onde evitare di modificare il termine perentorio questo andrebbe computato.
Ora non si comprende perché con il termine differito le parti godrebbero del solo dies a quo in più e non dell'intero differimento disposto dal giudice.
A seguire la teoria predetta le parti godrebbero non di un solo giorno in più ma di tutti i giorni dalla data del giorno in cui il termine avrebbe dovuto decorrere e sino alla decorrenza con proroga del termine non di un giorno solo di molti altri. Invero la questione è mal posta.
Come noto il processo procede a seguito di rinvii e termini mentre le more processuali non possono andare ad incidere sul meccanismo di computo dei termini che non può essere diverso da quello espressamente indicato dalla norma di riferimento.
Diversamente opinando si dovrebbe propendere per la non differibilità della decorrenza dei termini in assoluto poiché in tal caso sarebbe il differimento per l'intero periodo a costituire diposizione da parte del giudice di un termine perentorio e non il solo dies a quo.
Tale eccezione deve pertanto essere disattesa.
Nel merito, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa, oltre che nel procedimento monitorio, anche in sede di opposizione: non potendo il giudicante limitare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso che ci occupa, il credito è conseguente all'incarico conferito dall'odierna opponente alla società
di svolgere a favore di parte opposta attività di consulenza ed assistenza aziendale per la CP_1 predisposizione di tutti gli elaborati tecnici e di due diligence a supporto delle negoziazioni che la stessa avrebbe condotto con il sistema finanziario, così come risulta dall'art. 1 del contratto sottoscritto tra CP_2 le parti. (all. n. 1 fascicolo monitorio). Come confermato dalla stessa opponente, in data 31 gennaio 2020 hanno sottoscritto il contratto avente come oggetto l'incarico di consulenza ed assistenza aziendale, prevedendo come corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico una commissione a successo pari del 2% della nuova finanza ottenuta (art. 3 del contratto in esame).
Più in particolare, le attività previste dall'incarico avevano ad oggetto:
Co
- Preparazione di elaborati tecnici, business plan, esami di flusso e sintesi di che permettano alla mandante l'autonoma ricerca di nuova finanza presso primarie istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.
- Predisposizione dell'info-memo e di tutta la documentazione amministrativa necessaria per permettere agli istituti di credito e società finanziarie di valutare l'operato economico della mandante.
- Relazioni con gli istituti di credito e/o società finanziarie e assistenza nelle negoziazioni.
Non è contestato tra le parti (essendo suffragato da prova documentale) l'incarico da parte di a Pt_1
. CP_1
Sull'effettivo espletamento dell'incarico parte opposta ha depositato la manifestazione di interesse della società , il contratto di mediazione creditizia con la società (all. 3 CP_4 Controparte_5 fascicolo monitorio) con lo scopo di concludere un'operazione di cartolarizzazione per la cessione dei crediti per un importo totale di euro 279.785,55 oltre che l'atto di adesione al programma e cessione del portafoglio iniziale tra (all. D). Pt_1 CP_6
Della ulteriore attività espletata da vi è prova nei docc. E4 ed E5 allegati alla memoria n.1 ex art. CP_1
183 n.2 oltre che in tutta la copiosa documentazione depositata, dalla quale emerge, lo svolgimento di numerose attività in merito allo svolgimento dell'incarico (bilanci degli ultimi tre esercizi, DURC, documento relativo alle informazioni nell'archivio della centrale dei rischi).
In merito all'eccezione di parte opponente secondo la quale il contratto non ha avrebbe alcun seguito e nessuna operazione di cessione crediti o di cartolarizzazione sarebbe stata mai effettuata o agevolata, si osserva che il contratto sottoscritto tra le parti costituisce obbligazione di mezzi, non di risultati così come anche chiarito all'art.1 del contratto (“ si precisa che le obbligazioni assunte dalla consulente sono da considerarsi obbligazioni di mezzi”); inoltre le prestazioni svolte prima della formalizzazione del contratto non sono state contestate.
Di conseguenza, avendo parte opposta sottoscritto contratto di mediazione con la Controparte_5 avente come oggetto un importo di euro 279.785,55, è creditrice per una somma pari al 2%
[...] CP_1 del predetto importo, pari ad euro 6826,86 e non della somma di euro 24.400,00 dal momento che l'importo di euro 1.101.338,10 è indicato solo nella manifestazione di interesse allegata e non nel contratto poi sottoscritto tra e Pt_1 Controparte_5
Alla luce di tutto ciò l'opposizione può essere solo parzialmente accolta.
Va revocato l'opposto decreto ma la parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di €. 6826.86 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Considerata la natura delle parti e la circostanza che in ragione della reciproca soccombenza, deve ritenersi equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] così provvede Controparte_1
1.- Accoglie parzialmente l'opposizione è per l'effetto revoca l'opposto decreto.
2.- Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta di euro 6.826,86, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Respinge ogni altra domanda.
2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 26/03/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Bari, alla Via Melo da Bari 166, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Vittorio Nardelli, rappresentante e difensore per procura alle liti allegata all'atto di citazione notificato.
-attrice opponente –
E
con domicilio eletto in Roma, alla Via Santa Costanza n. 39, Controparte_1 presso lo Studio dell'Avv. Davide Perrotta, procuratore e difensore per procura in calce al ricorso monitorio.
- convenuta opposta–
OGGETTO: Altri contratti atipici.
Conclusioni come da verbale del 15/11/2024
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere parzialmente accolta.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che le parti, all'art.7 del contratto in esame, hanno indicato come foro competente il foro di Roma. Inoltre, diversamente da quanto eccepito da parte opposta, non era necessario che la previsione contenuta in clausola fosse ritualmente sottoscritta, nelle forme sancite dall'art. 1341 c.c. poiché la disciplina dell'art. 1341 co.2 non è applicabile al contratto frutto di una specifica negoziazione tra le parti.
Soccorrono in tal senso i chiari principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come “ai contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per l'effetto di trattative tra le parti” (Cass. Civ. n. 5971/19).
Va pure respinta l'eccezione di tardività delle memorie ex art. 183 c.p.c. di parte attrice non potendosi condividere l'opinione per cui quando i termini sono differiti il dies a quo debba essere computato nei termini.
Invero il principio su cui si fonda tale opinione è palesemente fallace ove si tenga mente alla circostanza che laddove fosse escluso dal termine il dies a quo secondo il dettato di cui all'art. 155 c.p.c. le parti godrebbero di un giorno in più, in quanto utilizzabile per intero, con la conseguenza che in tal modo si andrebbe a prorogare un termine perentorio che non è nella disponibilità delle parti o del giudice. In sostanza, seguendo il predetto orientamento, poiché con il differimento del termine le parti possono godere per intero del dies a quo allora onde evitare di modificare il termine perentorio questo andrebbe computato.
Ora non si comprende perché con il termine differito le parti godrebbero del solo dies a quo in più e non dell'intero differimento disposto dal giudice.
A seguire la teoria predetta le parti godrebbero non di un solo giorno in più ma di tutti i giorni dalla data del giorno in cui il termine avrebbe dovuto decorrere e sino alla decorrenza con proroga del termine non di un giorno solo di molti altri. Invero la questione è mal posta.
Come noto il processo procede a seguito di rinvii e termini mentre le more processuali non possono andare ad incidere sul meccanismo di computo dei termini che non può essere diverso da quello espressamente indicato dalla norma di riferimento.
Diversamente opinando si dovrebbe propendere per la non differibilità della decorrenza dei termini in assoluto poiché in tal caso sarebbe il differimento per l'intero periodo a costituire diposizione da parte del giudice di un termine perentorio e non il solo dies a quo.
Tale eccezione deve pertanto essere disattesa.
Nel merito, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa, oltre che nel procedimento monitorio, anche in sede di opposizione: non potendo il giudicante limitare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso che ci occupa, il credito è conseguente all'incarico conferito dall'odierna opponente alla società
di svolgere a favore di parte opposta attività di consulenza ed assistenza aziendale per la CP_1 predisposizione di tutti gli elaborati tecnici e di due diligence a supporto delle negoziazioni che la stessa avrebbe condotto con il sistema finanziario, così come risulta dall'art. 1 del contratto sottoscritto tra CP_2 le parti. (all. n. 1 fascicolo monitorio). Come confermato dalla stessa opponente, in data 31 gennaio 2020 hanno sottoscritto il contratto avente come oggetto l'incarico di consulenza ed assistenza aziendale, prevedendo come corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico una commissione a successo pari del 2% della nuova finanza ottenuta (art. 3 del contratto in esame).
Più in particolare, le attività previste dall'incarico avevano ad oggetto:
Co
- Preparazione di elaborati tecnici, business plan, esami di flusso e sintesi di che permettano alla mandante l'autonoma ricerca di nuova finanza presso primarie istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.
- Predisposizione dell'info-memo e di tutta la documentazione amministrativa necessaria per permettere agli istituti di credito e società finanziarie di valutare l'operato economico della mandante.
- Relazioni con gli istituti di credito e/o società finanziarie e assistenza nelle negoziazioni.
Non è contestato tra le parti (essendo suffragato da prova documentale) l'incarico da parte di a Pt_1
. CP_1
Sull'effettivo espletamento dell'incarico parte opposta ha depositato la manifestazione di interesse della società , il contratto di mediazione creditizia con la società (all. 3 CP_4 Controparte_5 fascicolo monitorio) con lo scopo di concludere un'operazione di cartolarizzazione per la cessione dei crediti per un importo totale di euro 279.785,55 oltre che l'atto di adesione al programma e cessione del portafoglio iniziale tra (all. D). Pt_1 CP_6
Della ulteriore attività espletata da vi è prova nei docc. E4 ed E5 allegati alla memoria n.1 ex art. CP_1
183 n.2 oltre che in tutta la copiosa documentazione depositata, dalla quale emerge, lo svolgimento di numerose attività in merito allo svolgimento dell'incarico (bilanci degli ultimi tre esercizi, DURC, documento relativo alle informazioni nell'archivio della centrale dei rischi).
In merito all'eccezione di parte opponente secondo la quale il contratto non ha avrebbe alcun seguito e nessuna operazione di cessione crediti o di cartolarizzazione sarebbe stata mai effettuata o agevolata, si osserva che il contratto sottoscritto tra le parti costituisce obbligazione di mezzi, non di risultati così come anche chiarito all'art.1 del contratto (“ si precisa che le obbligazioni assunte dalla consulente sono da considerarsi obbligazioni di mezzi”); inoltre le prestazioni svolte prima della formalizzazione del contratto non sono state contestate.
Di conseguenza, avendo parte opposta sottoscritto contratto di mediazione con la Controparte_5 avente come oggetto un importo di euro 279.785,55, è creditrice per una somma pari al 2%
[...] CP_1 del predetto importo, pari ad euro 6826,86 e non della somma di euro 24.400,00 dal momento che l'importo di euro 1.101.338,10 è indicato solo nella manifestazione di interesse allegata e non nel contratto poi sottoscritto tra e Pt_1 Controparte_5
Alla luce di tutto ciò l'opposizione può essere solo parzialmente accolta.
Va revocato l'opposto decreto ma la parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di €. 6826.86 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Considerata la natura delle parti e la circostanza che in ragione della reciproca soccombenza, deve ritenersi equa l'integrale compensazione delle spese di lite.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] così provvede Controparte_1
1.- Accoglie parzialmente l'opposizione è per l'effetto revoca l'opposto decreto.
2.- Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta di euro 6.826,86, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Respinge ogni altra domanda.
2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 26/03/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari