Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2001, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
LIRE 031 62 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITAI 0076512 LA CORT Oggetto Risoluzione per SEZIONE TERZA CIVILE inadempimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 13519/98 Dott. Manfredo GROSSI Presidente - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Cron. 6568 Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Rep. 1932 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 24/10/00 Dott. Michele LO PIANO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia suctio IL SOLE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 2000. " -5 MAR 2001 IN UC, elettivamente domiciliata in ROMA VLE il IL CANCELLIERE G MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PASCUCCI, difesa dall'avvocato STEFANO BACIGA, giusta 3000 CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente contro 00678778 LI NA IN PR NQ TITOLARE MUSICA DISCHI, elettivamente domiciliata in ROMA VLE VILLA PAMPHILI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 59, presso lo studio dell'avvocato SALAFIA ANTONIO, che Richiesta copia studio dal Sig. SALAFIA la difende unitamente all'avvocato DEL GIUDICE UMBERTO, per diritti sele 2000 giusta delega in atti;
25.501 IL CANCELLIERE 1682 controricorrente avverso la sentenza n. 2512/97 del Tribunale di VERONA, emessa il 21/11/97, depositata il 19/12/97; RG.120/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato UMBERTO DEL GIUDICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4.9.1996, UC IN intimava a IA Fasoli sfratto per morosità in rela- zione al pagamento dei canoni per i mesi di giugno, lu- glio ed agosto 1996 e la citava contestualmente per la convalida davanti al Pretore di Verona. L'intimata si opponeva alla convalida deducendo di aver sanato la morosità. Il pretore non ordinava il rilascio ed il giudizio proseguiva per l'esame del merito. Con sentenza dell'11.4.1997, il pretore risolveva il contratto in virtù della clausola risolutiva espres- sa in esso prevista. Pronunciando sull'appello della Fasoli, al quale aveva resistito la IN, il Tribunale di Verona, con sentenza del 19.12.1997, lo accoglieva e per 2 l'effetto rigettava la domanda. Considerava il tribuna- le che l'accettazione dei canoni da parte della loca- trice il 7.10.1996 precludeva a quest'ultima la facoltà di invocare, per la prima volta, la clausola risolutiva con la memoria depositata, dopo il mutamento del rito, il 31.1.1997. Avverso la sentenza la IN ha proposto ricor- so per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso la Fasoli. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i due motivi, tra loro intimamente connessi, deduce la ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto di locazione in virtù della clausola risolutiva espressa fosse stata proposta per la prima volta con la memoria autorizzata dopo il mutamento del rito conseguente all'opposizione alla convalida da parte dell'intimata; sostiene che già l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 4.9.1996 implicava la volontà della loca- trice di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
afferma, conclusivamente, che erroneamente il tribunale ha ritenuto preclusiva della facoltà di avvalersi della clausola la sanatoria della morosità avvenuta il 7.10.1996. 3 2. Le censure sono infondate.
2.1. In grado di appello era sorta questione circa l'anteriorità o meno della sanatoria della morosità ri- spetto all'esercizio della facoltà della locatrice di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il tribunale, nel risolvere la questione, ha rite- nuto che la domanda di risoluzione del contratto in virtù della clausola era stata proposta per la prima volta con la memoria depositata il 31.1.1997, dopo il mutamento del rito, così implicitamente escludendo che nell'intimazione di sfratto per morosità fosse già com- presa la volontà di avvalersi della clausola. E la decisione è esatta, poiché, per costante giu- risprudenza di questa S.C., lo sfratto per morosità im- plica la domanda di risoluzione, ma non l'invocazione della eventuale clausola risolutiva espressa, che deve essere specificamente richiamata (sent. n. 919/81; n. 5869/82).
2.2. Posta la suindicata premessa, ha ancora affer- mato il tribunale che l'accettazione dei canoni da par- te della locatrice, il 7.10.1996, precludeva a quest'ultima la facoltà di invocare, per la prima vol- ta, la clausola risolutiva con la memoria depositata, dopo il mutamento del rito, il 31.1.1997. Ed anche tale decisione è esatta, atteso che questa 4 S.C. ha avuto modo di precisare che l'accettazione del- la prestazione tardivamente eseguita impedisce al cre- ditore di far valere la clausola risolutiva espressa adducendo quella specifica violazione (sent. n. 11825/92).
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in £.169.200... oltre £. 2.000.000 40000 (due milioni) per onorari. 290000 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 24.10.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE mill Jossi ) . ) . 4 e i 2 r e S A M O R CANCELLIERE C1 E T Giovanni Giambattista A R T N E Depocitate in Cancelleria 5 MAR 2001- CANCELLI CI UFFICIO 5