Sentenza 26 gennaio 2004
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- 1. Intimazione di sfratto: e’ valida la notifica eseguita a mezzo pec?Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 ottobre 2017
La questione è sorta con l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'art. 149 bis cpc secondo il quale “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”. Sul punto all'interno della giurisprudenza di merito si sono formati due orientamenti, mentre non si registrano al momento decisioni da parte della Corte di Cassazione. Secondo il primo orientamento, la notifica dell'atto di intimazione di sfratto a mezzo pec non è paragonabile alla notifica “in mani proprie” e quindi, una volta eseguita la notifica a mezzo pec, qualora l'intimato non dovesse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GETI SDF GIÀ GETI SS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 224/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 17/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato LA PORTA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Amministrazione delle Finanze ha impugnato, nei confronti della soc. GE.TI. s.d.f., la sentenza depositata il 17 feb. 98, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva accolto il ricorso della GE.TI. avverso l'avviso di rettifica IVA per il 1984. Il ricorrente lamenta l'insufficiente, contraddittoria motivazione dell'impugnata decisione, che si basa su sentenze penali di assoluzioni riguardanti fatture emesse nel 1985 e 1986 e quindi estranee alla controversia Tributaria "de qua".
La soc. GE.TI. non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si osserva che il ricorrente non ha prodotto la cartolina di ritorno attestante l'avvenuta notifica del ricorso a mezzo posta;
notifica che pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, è da considerarsi non eseguita. La conseguente inapplicabilità del disposto di cui al 1^ co. dell'art. 291 c.p.c., impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004