Decreto presidenziale 5 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03587/2026REG.PROV.COLL.
N. 03621/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3621 del 2026, proposto da NI IO, IU MP, RT RA, rappresentati e difesi dall’Avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Prefettura di Cosenza e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00803/2026;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica elettorale del giorno 7 maggio 2026 il Cons. FR DI e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Vincenza Clelia Castaldo;
Presto atto che l'avvocato Oreste Morcavallo ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1.NI IO, in qualità di candidato a sindaco per la lista Prospettiva Futura per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026 del Comune di Tortora (Cs), e IU MP e RT RA, in qualità di presentatori della medesima lista, hanno impugnato il verbale della Commissione elettorale circondariale di Paola n. 240 del 26 aprile 2026 di non approvazione della lista in esame, riportante il contrassegno: “Un cerchio delimitato da due colori blu e bianco con fondo blu, al centro la scritta PROSPETTIVA FUTURA e NI IO SINDACO, tre strisce sinuose, due bianche e una verde, sullo sfondo immagine di paesaggio, due case, campanile, sole, mare e fiume”, onde ottenerne l’annullamento con l’ammissione della lista alle elezioni de quibus, deducendo la violazione degli artt. 28 e 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1969 e del legittimo affidamento.
La Commissione elettorale non ha ammesso la lista alle elezioni in considerazione della mancata autentica delle firme dei sottoscrittori, essendo assente, sia sull’atto principale sia su quello separato, la firma del pubblico ufficiale autenticante, nonostante il deposito di una successiva dichiarazione scritta, in cui il pubblico ufficiale, dipendente dell’Amministrazione comunale, ha allegato di aver proceduto alle attività di identificazione dei presentatori, ma di aver dimenticato di apporre la propria firma per motivi collegati ad una situazione di stress e disagio lavorativo, e nonostante la immediata regolarizzazione dei due atti, contenenti le sottoscrizioni dei presentatori.
Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite. Nella sentenza si è evidenziato che le firme dei presentatori della lista devono essere autenticate da pubblico ufficiale e che l’assenza della sottoscrizione del pubblico ufficiale, forma sostanziale, indefettibile ed insostituibile, si traduce nella mancanza del nucleo essenziale dell’autenticazione e non è sanabile ex post, neppure tramite il soccorso istruttorio, configurabile solo per vizi formali. Si è precisato che il principio di autoresponsabilità impone ai delegati di verificare la completezza e regolarità della documentazione prima del deposito definitivo, per cui non assume rilevanza che l’errore sia dipeso dal funzionario dell’Amministrazione comunale. Allo stesso modo, l’obbligo del segretario comunale di emettere una ricevuta dettagliata non sposta sull’amministrazione la responsabilità di accertare che le firme dei sottoscrittori siano state autenticate.
2. Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello, deducendo l’omessa pronuncia su un motivo specifico, unitamente all’erronea applicazione degli invocati artt. 28 e 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1960 ed all’omessa valutazione dell’avvenuta regolarizzazione. Nell’appello si è invocata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 23 del 1999, sottolineando l’assenza di una imputabilità concorrente dei candidati e presentatori e l’avvenuta autentica da parte del pubblico ufficiale, che ha espletato tutte le attività necessarie relative alla identificazione dei sottoscrittori, semplicemente dimenticando di apporre la propria firma, per cui deve ammettersi la regolarizzazione.
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3.L’appello non può essere accolto, in disparte i profili relativi alla decadenza, ai sensi dell’art. 129, comma 8, lett. b, c.p.a., derivante dal mancato deposito, ai fini delle prescritte affissioni, della copia dell’atto di impugnazione presso il Tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado.
Come già evidenziato dal giudice di primo grado, la mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale esclude radicalmente l’avvenuta autenticazione delle firme dei presentatori. Difatti, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, richiamato espressamente dall’art. 14 della legge n. 53 del 1990, che si occupa delle autentiche di cui al d.P.R. n. 570 del 1960, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. L’apposizione della propria firma e del proprio timbro, da parte del pubblico ufficiale, contestualmente all’attività di identificazione del sottoscrittore, costituisce una formalità sostanziale e non può essere sostituita dalla successiva dichiarazione dello stesso pubblico ufficiale relativa alle attività espletate, posto che l’autentica è richiesta proprio al fine di realizzare la certezza giuridica ed escludere la necessità di un’attività istruttoria. Non si tratta, quindi, di un elemento formale, la cui assenza può essere regolarizzata tramite il soccorso istruttorio. In proposito occorre sottolineare che i ricorrenti, odierni appellanti, non hanno allegato di avere depositato, per errore, un documento inesatto e di averlo successivamente sostituito con quello corretto, completo sin dall’origine (e, cioè, sin dalla data del 24 aprile) dell’autentica del pubblico ufficiale, ma hanno ammesso non essere stata apposta sugli elenchi, contenenti le sottoscrizioni dei presentatori, la firma del pubblico ufficiale e, quindi, non essere state autenticate le sottoscrizioni dei presentatori della lista. Pure va evidenziato che i ricorrenti non hanno provveduto a sostituire, nei termini di legge, l’elenco dei presentatori privo delle autentiche con altro elenco completo di tali necessarie autentiche: sostituzione che avrebbe richiesto la nuova sottoscrizione dei presentatori in presenza del pubblico ufficiale ed il nuovo espletamento dell’attività di identificazione, con la contestuale apposizione della firma e del timbro, da parte del pubblico ufficiale, mentre non può consistere nell’apposizione della firma e del timbro, da parte del pubblico ufficiale, in un momento successivo a quello in cui i presentatori hanno firmato. L’autenticazione da parte del pubblico ufficiale esige l’apposizione della sua firma, che è lo strumento della sua attestazione, contestualmente all’identificazione ed alla sottoscrizione del soggetto la cui firma è autenticata: non è configurabile un’autenticazione differita, che scinda in momenti diversi l’identificazione del sottoscrittore e l’attestazione del pubblico ufficiale. Tali precisazioni comportano l’impossibilità di invocare, nel caso di specie, il soccorso istruttorio e/o l’avvenuta regolarizzazione.
Del resto, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui le invalidità relative al procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura elettorale, o che presentano le liste come delegati, non assumono un rilievo meramente formale, ma costituiscono un elemento essenziale della presentazione della lista o delle candidature (Cons. Stato, Sez. II, 25 maggio 2022, n. 4198) e che l'autenticazione non può venire meno alla sua funzione essenziale e precipua, che è quella di essere l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, come prevede l'articolo 1 comma 1 lett. i), d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che ricalca la definizione dell'articolo 2703, comma 2, c.c., per cui l'autenticazione deve essere sottoscritta dal pubblico ufficiale stesso che, con la sua firma, si assume appunto il compito e la responsabilità di attestare erga omnes che la firma è stata apposta in sua presenza, conferendo assoluta certezza alla formalità dell'autenticazione, certificando, sino a querela di falso, che la firma è stata apposta in sua presenza (Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2017, n. 2407).
Deve aggiungersi che il legittimo affidamento non può comportare il superamento delle formalità prescritte per la presentazione delle candidature, né può escludere l’onere di diligenza dei candidati e dei delegati, responsabili di verificare la correttezza ed esaustività della documentazione presentata. In particolare, l’ultimo comma dell’art. 28 del d.P.R. n. 570 del 1960 si limita a prescrivere che il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale. Ciò non assicura affatto la regolarità della documentazione, in quanto il segretario comunale è tenuto a certificare, tramite la ricevuta dettagliata che rilascia, il tempestivo deposito della documentazione, ma non anche ad effettuare un controllo ed una delibazione sulla regolarità della stessa, attività riservata agli uffici elettorali.
4.In conclusione, l’appello non può essere accolto.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
FR DI, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| FR DI | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO