Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 5
Il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte interamente vittoriosa nel merito proponga una questione pregiudiziale deve essere esaminato e deciso in via prioritaria, proprio per il suo carattere pregiudiziale, a prescindere da qualsiasi delibazione della fondatezza del ricorso principale, in quanto l'interesse all'impugnazione incidentale e la sua ammissibilità derivano dalla mera proposizione del ricorso principale e non anche dall'eventuale fondatezza di quest'ultimo.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 21 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.L. n. 4 del 1983 (conv. in legge n. 52 del 1983), che prevede una sanzione amministrativa in materia di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, atteso che il divieto di pubblicità non può porsi in contrasto con l'art. 21 Cost., non essendo ricompresa nella garanzia di tutela della manifestazione del pensiero la comunicazione pubblicitaria di attività economiche. La pubblicità rientra invece nella libertà di iniziativa economica privata, che è tutelata dall'art. 41 Cost., solo in quanto non si ponga in contrasto con l'utilità sociale; ed il divieto di pubblicità dei prodotti da fumo mira a tutelare la salute della collettività.
In materia di tutela della salute pubblica contro la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, rispetto al divieto posto dalla legge n. 165 del 1962 e dal D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (conv. in legge 22 febbraio 1983, n. 52) non è necessario verificare se un determinato prodotto possa ingenerare confusione nel consumatore e trarlo in errore inducendolo all'acquisto con pregiudizio per il prodotto concorrenziale, essendo sufficiente, ai fini della applicabilità della sanzione amministrativa, che il messaggio pubblicitario abbia un effetto evocativo del prodotto da fumo.
Con riguardo al divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo - riferito al comportamento, da chiunque posto in essere, rivolto al pubblico ed idoneo a sollecitarlo all'acquisto ed al consumo dei prodotti da fumare, posto in essere sia in forme direttamente evocative di tali prodotti, sia in forme in cui l'effetto propagandistico viene conseguito con modalità indirette od occulte -, non sussiste l'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1962, n. 165 e all'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (conv. in legge 22 febbraio 1983, n. 52) allorché il mezzo pubblicitario consista nella utilizzazione di un segno originariamente distintivo del prodotto da fumo che tuttavia, nella pratica applicazione ad altro genere di bene o di servizio, abbia di fatto assunto una sua autonomia tale da risultare privo, se usato in quel contesto, di ogni potere evocativo del prodotto originario.
La tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 contro il messaggio pubblicitario ingannevole non fa venir meno la sanzione prevista dalla legge 10 aprile 1962, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (conv. nella legge 22 febbraio 1983, n. 52) per la violazione della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, essendo i due sistemi sanzionatori autonomi; ne consegue che la regola posta dall'art. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 74 del 1992, secondo cui il proprietario del mezzo con il quale il messaggio pubblicitario è diffuso è responsabile di questo solo nel caso in cui non consenta l'identificazione del committente e dell'autore dello stesso messaggio, non può essere applicata all'illecito amministrativo di violazione del divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, assoggettato alla disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 5 dispone che la sanzione venga inflitta a ciascun concorrente nella violazione, a prescindere dalla posizione e dal ruolo che egli rivesta.
Commentario • 1
- 1. Lavoro, azione di mero accertamento, prescrizione, indennità di fine rapportoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI Presidente
Dott. UGO VITRONE rel. Consigliere
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI Consigliere
Dott. MARIO ADAMO Consigliere
Dott. WALTER CELENTANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO - PREFETTURA DI MILANO, in persona del ministro in carica, elettiva mente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
AR MO EDITORE - S.p.A., in persona del legale rappresentante dott. Maurizio Costa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, n. 20, int. 11, presso l'avv. Antonio Pacifico, che unitamente all'avv. Aldo Bonomo del foro di Milano la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza del Pretore di Milano n. 3783, pubblicata il 19 dicembre 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Antonio PACIFICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 dicembre 1996 la NO DA Editore S.p.A. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano il locale Prefetto proponendo opposizione contro l'ordinanza in data 7 ottobre 1996 con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 15.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per aver effettuato pubblicità di prodotti da fumo a mezzo del periodico "Panorama" n. 1333 del 3 novembre 1991 attraverso la pubblicizzazione dell'orologio "Camel Trophy".
La ricorrente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in difetto dei presupposti di cui all'art. 2, lett. c), del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, nonché la pregiudizialità del giudizio di ingannevolezza del messaggio pubblicitario devoluto alla competente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
nel merito deduceva l'inesistenza della violazione sanzionata e, in subordine, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio, per contrasto con gli artt. 21 e 41 Cost. Con sentenza del 27 novembre - 17 dicembre 1997 il pretore adito accoglieva l'opposizione.
Respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie in esame della normativa dettata per la tutela dei consumatori, e negata pertanto ogni pregiudizialità necessaria del giudizio di ingannevolezza del messaggio pubblicitario da parte della competente Autorità Garante, il pretore richiamava i principi formulati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 6 ottobre 1995, n. 10508, ed escludeva che nella pubblicità in questione fosse ravvisabile alcun messaggio, indiretto od occulto, che potesse costituire propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo.
Osservava al riguardo che la parola "Camel" non era idonea a richiamare, di per sè sola ed in mancanza di altri elementi oggettivi, la nota marca di prodotti da fumo e che la denominazione "Camel Trophy" si era venuta differenziando dal marchio dal quale aveva tratto origine ed aveva assunto nel tempo una sua specifica individualità, identificando con immediatezza assoluta un determinato settore di gare sportive automobilistiche la cui rinomanza era tale da superare ogni collegamento tra il cuore originario del marchio e la ditta produttrice di sigarette;
ne conseguiva che l'orologio pubblicizzato con il marchio in esame evocava in modo immediato le particolari gare automobilistiche che da anni si svolgevano sotto questa denominazione, e il riferimento a prodotti da fumo, rappresentato dalla parola "Camel", era troppo labile perché potesse ritenersi la sussistenza di un indiretto effetto evocativo con riferimento a detti prodotti. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Amministrazione dell'Interno - Prefettura di Milano con un solo motivo. Resiste la DA Editore S.P.A. con contro ricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Deve quindi essere esaminato innanzi tutto il ricorso incidentale condizionato, in adesione all'orientamento interpretativo secondo cui il ricorso incidentale con il quale la parte interamente vittoriosa proponga una questione pregiudiziale dev'essere esaminato e deciso in via prioritaria proprio per il suo carattere pregiudiziale, a prescindere da qualsiasi delibazione della fondatezza del ricorso principale, in quanto l'interesse all'impugnazione incidentale e la sua ammissibilità derivano dalla mera proposizione del ricorso principale e non anche dalla sua eventuale fondatezza.
Ciò chiarito, con i primi due motivi, che per la stretta connessione delle questioni sollevate so no suscettibili di esame congiunto, la NO DA Editore S.p.A., denuncia la violazione degli artt. 2, 7 e 10, del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, e sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la legittimazione passiva di essa intimata (primo motivo) e la competenza del prefetto all'irrogazione della sanzione in contestazione (secondo motivo).
A fondamento delle dedotte censure sostiene che non avrebbe commesso il fatto sanzionato dal prefetto, poiché esso era ascrivibile invece all'impresa committente della pubblicità, la quale era agevolmente identificabile e, premesso che la violazione contestata consisterebbe in un messaggio pubblicitario ingannevole, ribadisce che il requisito dell'ingannevolezza della pubblicità non potrebbe essere ravvisato solo nella fattispecie dell'errore sulle caratteristiche del prodotto, ma si estenderebbe fino a comprendere anche quella dell'errore sulle qualità individuanti e, in definitiva, sull'identità del prodotto attraverso una sua rappresentazione fallace e decettiva che induca in errore il consumatore. E, considerato che la pubblicità indiretta costituirebbe una sottospecie della pubblicità ingannevole, il suo accertamento rientrerebbe nella competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che provvede, quando si tratta di messaggio diffuso a mezzo della stampa, alla previa acquisizione del parere del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, e ciò implicherebbe la pregiudizialità del giudizio di ingannevolezza rispetto all'accertamento e della violazione in questione. Le censure in esame, nonostante l'ampiezza del la rispettiva illustrazione, appaiono formulate al limite dell'inammissibilità poiché costituiscono so stanziale riproposizione delle questioni già sottoposte all'esame del giudice dell'opposizione, che le ha disattese con motivazione logicamente adeguata e giuridicamente corretta affermando - con statuizione che non forma oggetto di specifiche censure che la disciplina normativa invocata dalla opponente non è applicabile nella specie poiché essa è destinata alla tutela dei consumatori che in buona fede potevano essere tratti in errore sulle caratteristiche del prodotto pubblicizzato con conseguente danno economico, nonché pregiudizio per la libertà e correttezza della concorrenza, e rilevando, conseguentemente, che per l'individuazione dei soggetti passivi destinatari della sanzione amministrativa pecuniaria doveva farsi riferimento esclusivamente al D.L. 10 gennaio 1993, n. 4, convertito nella legge 22 febbraio 1983, n. 52. Le considerazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza meritano ampio consenso in quanto recentemente confortate dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, contro il messaggio pubblicitario ingannevole non fa venir meno la sanzione prevista dalla legge 10 aprile 1962, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, per la violazione del divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, essendo i due sistemi sanzionatori autonomi, con la conseguenza che la re gola posta dall'art. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 74 del 1992, secondo cui il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso è responsabile di questo solo nel caso in cui non consenta all'identificazione del committente e dell'autore del lo stesso messaggio, non può essere applicata all'illecito amministrativo di violazione del divieto di propaganda dei prodotti da fumo, assoggettato alla disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 869, il cui art. 5 dispone che la sanzione venga inflitta a ciascun concorrente nella violazione, a prescindere dalla posizione e dal ruolo che egli abbia rivestito (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1862, resa nei confronti della medesima casa editrice in riferimento alla pubblicità di viaggi organizzati denominati "Marlboro Country").
Conseguentemente non solo dev'essere ribadita la legittimazione passiva della S.p.A. DA Editore ma va confermata altresì la competenza del Prefetto all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione non ravvisandosi nella specie la pregiudizialità del giudizio di accertamento in ordine all'ingannevolezza del messaggio pubblicitario in questione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Respinti quindi i primi due motivi del ricorso incidentale condizionato, va esaminato il terzo motivo con il quale viene denunciata la falsa applicazione dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1983, n. 52, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e si sostiene che nella specie erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ravvisato una fattispecie di propaganda pubblicitaria, la quale implicherebbe la presenza di una comunicazione consistente nell'argomentazione atta a convincere, espressa tuttavia in forma pubblicitaria, e cioè ridotta ad un messaggio breve di carattere promozionale, mentre la pura e semplice raffigurazione di un prodotto, associata ad un marchio o ad altro segno distintivo, non sarebbe classificabile nell'ambito della propaganda, ma solo in quella forma marginale di pubblicità indicata con il termine di reclame, la quale non è di per sè sola sufficiente a costituire un messaggio, che consiste nella comunicazione di una notizia e non può essere punto di riferimento dei parametri di veridicità e di correttezza, con la conseguenza che essa non merita la qualificazione di propaganda pubblicitaria.
Anche il motivo in esame non è suscettibile di accoglimento poiché le argomentazioni addotte, utilmente invocabili nel quadro della tutela del consumatore e della libera concorrenza, non possono trovare applicazione in materia di tutela della salute pubblica contro la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, in quanto nella fattispecie in esame il giudice non è chiamato a verificare se un determinato prodotto possa ingenerare confusione nel consumatore e trarlo in errore inducendolo all'acquisto con pregiudizio per il prodotto concorrenziale, ma solo se un messaggio pubblicitario - che potrebbe essere stato diffuso anche con l'accordo o con il mero consenso del titolare del marchio evocato nella pubblicità di un prodotto o di un servizio del tutto diverso da quello originario, il quale potrebbe trarne un eventuale vantaggio riflesso - abbia una tale portata da integrare gli estremi della propaganda pubblicitaria vietata dei prodotti da fumo.
Con il quarto motivo si ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1983, n. 52, per contrasto con gli artt. 21 e 41 Cost. sotto il profilo che non potrebbe contestarsi la legittimità dell'uso di un marchio, registrato per una certa categoria di prodotti, per contraddistinguere prodotti di un'altra categoria. La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, poiché, come già affermato dal giudice delle leggi (Corte cost. 14 luglio 1988, n. 826, e 17 ottobre 1985, n. 231), il divieto di pubblicità non può porsi in contrasto con l'art. 21 Cost., non essendo ricomprensibile nella norma che tutela la manifestazione del pensiero la comunicazione pubblicitaria di attività economiche,- mentre la pubblicità rientra nella libertà di iniziativa economica, che è tutelata dall'art. 41 Cost. solo in quanto non si ponga in contrasto con l'utilità sociale, e il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo mira appunto alla tutela della salute della collettività, com'è del resto confermato dal rilievo secondo cui i proventi per le sanzioni pecuniarie applicate per le violazioni di detto divieto sono destinati dalla norma denunciata all'informazione e all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo (Cass. sent. n. 1862 del 2000, innanzi citata). Respinto il ricorso incidentale condizionato, va esaminato il ricorso principale con il quale la Amministrazione denuncia la violazione dell'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito nella legge 22 febbraio 1993, n. 52, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso che il marchio "Camel", nato per individuare un pro dotto da fumo, abbia perso la potenzialità di evoca re il prodotto originario nella sua utilizzazione da parte della ditta produttrice degli orologi pubblicizzati con il marchio "Camel Trophy", poiché, se così fosse, il suo uso sarebbe del tutto superfluo, negativo e controproducente per i produttori di beni diversi da i prodotti da fumo, in quanto li esporrebbe alla possibilità di incorrere nella violazione del divieto posto dalla legge alla propaganda pubblicitaria di tali prodotti;
a sostegno della sua censura richiama la giurisprudenza indicata in motivazione secondo cui la libertà di commercio di prodotti diversì da quelli da fumo non richiede necessariamente l'adozione di segni distintivi che evochino tali prodotti, con la conseguenza che l'adozione di segni che abbiano effetto evocativo, suggestivo e pubblicitario dei prodotti da fumo non è modalità necessitata della libertà di commercio, la quale subisce perciò il limite dell'adozione di segni distintivi che assumano un più o meno marcato effetto evocativo e pubblicitario dei prodotti da fumo.
La censura non merita accoglimento in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10508 del 1995, che, nel provvedere alla composizione del contrasto di giurisprudenza che era venuto a verificarsi in ordine all'interpretazione dei limiti del divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, ha stabilito che il divieto di ogni comportamento, da chiunque posto in essere, idoneo a sollecitare l'acquisto ed il consumo di prodotti da fumo sia in forme direttamente evocative di tali prodotti, sia in forme in cui l'effetto propagandistico venga conseguito con modalità indirette od occulte - incontra vari l'imiti, tra i quali quello che esclude ogni violazione di legge nei casi in cui il segno originariamente distintivo del prodotto da fumo, nella pratica applicazione ad altro genere di bene o di servizio, abbia di fatto assunto una sua autonomia tale da risultare privo, se usato in quel con testo, di ogni potere evocativo del prodotto originario, con la conseguente esclusione dell'effetto pubblicitario vietato. Il giudice dell'opposizione ha infatti escluso l'idoneità del particolare messaggio pubblicitario in contestazione ad influire sull'incremento della vendita e del consumo del prodotto da fumo all'esito di un esame globale delle circostanze con crete, pervenendo a tale conclusione in base alla considerazione che l'immagine pubblicitaria adottata per l'orologio denominato "Camel Trophy" si incentrava sulla riproduzione fotografica dell'orologio, definito "compagno di avventura" e presentato su uno sfondo in cui era raffigurato un vecchio fuoristrada impegnato in un avventuroso percorso.
Orbene l'Amministrazione ricorrente non censura specificamente la validità dell'accertamento effettuato in concreto dal pretore, ma sostiene che quand'anche ciò corrispondesse a verità, non si com prenderebbe l'interesse dei produttori di beni diversi dai prodotti da fumo ad impiegare in tutto o in parte un marchio che comunque li esporrebbe alla possibilità di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, e osserva che il riconoscimento dell'autonomia del marchio di un prodotto diverso sarebbe pur sempre frutto di ripetute violazioni della norma che proibisce la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo.
Le argomentazioni addotte appaiono capziose e non possono trovare consenso poiché si fondano sull'erroneo presupposto che l'adozione di un marchio che in teoria potrebbe evocare il ricordo di un pro dotto da fumo non abbia altra ragione ispiratrice se non quella di sfruttare l'effetto pubblicitario riflesso che al primo prodotto sia accompagnava.
La validità di tale argomentazione rimane infatti smentita dalla considerazione che, allorquando in punto di fatto sia rimasto accertato in concreto che il marchio che caratterizza un determinato prodotto diverso da quelli da fumo abbia acquistato una propria autonomia, resta escluso per ciò stesso ogni effetto evocativo del prodotto originario.
Ciò chiarito, non ha alcuna rilevanza la questione se si sia giunti a tale risultato attraverso una serie ripetuta di piccole violazioni del divieto di pubblicità sancito per il prodotto da fumo, poiché non resta impedita la repressione delle predette violazioni prima che il marchio adottato per un prodotto diverso acquisti una sua autonomia perdendo ogni capacità evocativa dell'originario prodotto da fumo.
È appena il caso di ricordare, infine, che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il marchio "Camel Trophy", diffuso da una emittente televisiva locale per far conoscere al pubblico l'attività di un'agenzia turistica che organizzava una particolare serie di viaggi così denominati, potesse configurare la propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo vietata dalla legge, ritenendo che i simboli contenuti nel messaggio pubblicitario - che coincidevano con quelli usati per propagandare l'orologio raffigurato nella pubblicità della rivista "Panorama" - ben potevano aver conseguito, insieme all'attitudine a propagandare soltanto il prodotto turistico, il distacco dal marchio delle sigarette Camel, e, conseguentemente, l'idoneità ad incitare i destinatari del messaggio pubblicitario al compimento di viaggi in terre lontane in condizioni pionieristiche e non più a fumare le anzidette sigarette (Cass. 11 luglio 1990, n. 7209, nonché Cass. 7 luglio 1999, n. 7029, con riferimento alla linea di abbigliamento "Muratti Time" e, esattamente in termini, con riferimento all'orologio in questione: Cass. 25 agosto 1999, nn. 8902, 8903 e 8905, citate dalla controricorrente). In conclusione, perciò, sia il ricorso principale che quello incidentale condizionato sono destituiti di fondamento e debbono essere respinti.
La soccombenza reciproca costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta con compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001