Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2822
CASS
Sentenza 27 febbraio 2001

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Il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte interamente vittoriosa nel merito proponga una questione pregiudiziale deve essere esaminato e deciso in via prioritaria, proprio per il suo carattere pregiudiziale, a prescindere da qualsiasi delibazione della fondatezza del ricorso principale, in quanto l'interesse all'impugnazione incidentale e la sua ammissibilità derivano dalla mera proposizione del ricorso principale e non anche dall'eventuale fondatezza di quest'ultimo.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 21 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.L. n. 4 del 1983 (conv. in legge n. 52 del 1983), che prevede una sanzione amministrativa in materia di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, atteso che il divieto di pubblicità non può porsi in contrasto con l'art. 21 Cost., non essendo ricompresa nella garanzia di tutela della manifestazione del pensiero la comunicazione pubblicitaria di attività economiche. La pubblicità rientra invece nella libertà di iniziativa economica privata, che è tutelata dall'art. 41 Cost., solo in quanto non si ponga in contrasto con l'utilità sociale; ed il divieto di pubblicità dei prodotti da fumo mira a tutelare la salute della collettività.

In materia di tutela della salute pubblica contro la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, rispetto al divieto posto dalla legge n. 165 del 1962 e dal D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (conv. in legge 22 febbraio 1983, n. 52) non è necessario verificare se un determinato prodotto possa ingenerare confusione nel consumatore e trarlo in errore inducendolo all'acquisto con pregiudizio per il prodotto concorrenziale, essendo sufficiente, ai fini della applicabilità della sanzione amministrativa, che il messaggio pubblicitario abbia un effetto evocativo del prodotto da fumo.

Con riguardo al divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo - riferito al comportamento, da chiunque posto in essere, rivolto al pubblico ed idoneo a sollecitarlo all'acquisto ed al consumo dei prodotti da fumare, posto in essere sia in forme direttamente evocative di tali prodotti, sia in forme in cui l'effetto propagandistico viene conseguito con modalità indirette od occulte -, non sussiste l'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1962, n. 165 e all'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (conv. in legge 22 febbraio 1983, n. 52) allorché il mezzo pubblicitario consista nella utilizzazione di un segno originariamente distintivo del prodotto da fumo che tuttavia, nella pratica applicazione ad altro genere di bene o di servizio, abbia di fatto assunto una sua autonomia tale da risultare privo, se usato in quel contesto, di ogni potere evocativo del prodotto originario.

La tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 contro il messaggio pubblicitario ingannevole non fa venir meno la sanzione prevista dalla legge 10 aprile 1962, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (conv. nella legge 22 febbraio 1983, n. 52) per la violazione della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, essendo i due sistemi sanzionatori autonomi; ne consegue che la regola posta dall'art. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 74 del 1992, secondo cui il proprietario del mezzo con il quale il messaggio pubblicitario è diffuso è responsabile di questo solo nel caso in cui non consenta l'identificazione del committente e dell'autore dello stesso messaggio, non può essere applicata all'illecito amministrativo di violazione del divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, assoggettato alla disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 5 dispone che la sanzione venga inflitta a ciascun concorrente nella violazione, a prescindere dalla posizione e dal ruolo che egli rivesta.

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  • 1Lavoro, azione di mero accertamento, prescrizione, indennità di fine rapportoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2822
Data del deposito : 27 febbraio 2001

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