CASS
Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2023, n. 50250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50250 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UC AM, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2023 del G.i.p. del Tribunale di Rimini letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di UC AM ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Rimini ha applicato all'imputato la pena concordata di 4 anni e 4 mesi di reclusione e 12 mila euro di multa per i reati riuniti di cui agli art. 73, comma 1, e 73 comma 4, d.P.R. n. 309 del 90 e ha contestualmente disposto la confisca del denaro in sequestro, limitatamente all'importo di 13.200 euro, con restituzione della residua somma di 30 mila euro. Con l'unico motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 240, 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 90 nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 50250 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 22/11/2023 Il giudice si sarebbe limitato a considerare quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio circa il suo stato di disoccupazione, senza esaminare la documentazione prodotta dalla difesa (ricevute di vincite al lotto, dichiarazioni dei redditi e del datore di lavoro), attestante lo svolgimento di attività lavorativa sia all'epoca dei fatti che negli anni precedenti e la disponibilità di risorse lecite, tanto da poter partecipare ad un'asta per acquistare un immobile. Il giudice non avrebbe tenuto conto anche dell'attività di lavoro svolta dalla moglie dell'imputato e, pur non avendo certezze sulla provenienza delle somme di denaro, le avrebbe contraddittoriamente considerate provento di attività di cessione e, comunque, sproporzionate rispetto alla capacità reddituale dell'imputato in assenza di ogni rapporto di pertinenzialità con il reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) ammesso il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, sia personali ,che patrimoniali, che non . ...2.4.jt-4-13 , =tu/L 'Le iit,r-t hanno formato oggetto di accordo tra le parti, bkai.~...‘. infond ( ato. A differenza di quan—t tata[323533 non è riscontrabile alcuna erronea applicazione della legge, atteso che nei casi di detenzione illecita di sostanza stupefacente è sempre consentita la confisca "obbligatoria" del denaro ai sensi dell'art. 85 bis, D.P.R. 309/90, che richiama l'art. 240 bis cod. pen., ad eccezione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248). Nel caso di specie, non ricorrendo l'ipotesi lieve, ben poteva essere disposta la misura di cui all'art. 240 bis cod. pen/ con la conseguenza che la confisca della somma di danaro è legittima. Inoltre, il giudice con motivazione lineare, non contraddittoria né manifestamente illogica ha giustificato il dissequestro della somma di 30 mila euro, in quanto documentato provento della vendita di un immobile in Albania, e la confisca della somma di 13.200 euro per la ravvisata sproporzione tra l'entità della somma e la capacità reddituale dell'imputato, desunta dallo stato di disoccupazione dichiarato dal UC nel corso dell'interrogatorio, dalla modestia dello stipendio di 700 euro mensili percepito come calciatore semiprofessionista, dal modestissimo guadagno della moglie rispetto alle esigenze del nucleo familiare, composto da moglie e una figlia„d(alle spese di affitto da sostenere, incompatibili con la disponibilità della somma in contanti rinvenuta. Risulta, quindi, motivata la ritenuta inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato e consentita la valutazione di incongruenza patrimoniale, anche a fronte della contestazione di mera detenzione di sostanze stupefacenti (nella specie nell'ordine di oltre 1 kg di cocaina e di oltre 9 kg di marijuana), dalla natura del reato contestato, rientrante tra quelli assistiti da presunzione relativa di accumulazione illecita, che, in presenza del duplice presupposto della sproporzione e della mancanza di giustificazione della provenienza lecita del _.— denarokrergBente la confiscakRja4)13, non essendo richiesto alcun nesso di pertinenzialità tra bene e reato. La confisca è stata, quindi, correttamente disposta ex art. 240 bis cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240 cod. pen., nonostante il riferimento all'attività di cessione contenuto in motivazione, fondatamente utilizzato dal giudicante per rimarcare la mancanza di prova di provenienza lecita del denaro e l'accertata dedizione dell'imputato ad attività illecita, notoriamente connotata da alta reddittività. Non essendo necessario verificare che il denaro confiscato costituisca profitto del reato, dunque, vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, la motivazione offerta dalla sentenza è corretta in diritto ed esente da vizi logici. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di UC AM ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Rimini ha applicato all'imputato la pena concordata di 4 anni e 4 mesi di reclusione e 12 mila euro di multa per i reati riuniti di cui agli art. 73, comma 1, e 73 comma 4, d.P.R. n. 309 del 90 e ha contestualmente disposto la confisca del denaro in sequestro, limitatamente all'importo di 13.200 euro, con restituzione della residua somma di 30 mila euro. Con l'unico motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 240, 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 90 nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 50250 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 22/11/2023 Il giudice si sarebbe limitato a considerare quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio circa il suo stato di disoccupazione, senza esaminare la documentazione prodotta dalla difesa (ricevute di vincite al lotto, dichiarazioni dei redditi e del datore di lavoro), attestante lo svolgimento di attività lavorativa sia all'epoca dei fatti che negli anni precedenti e la disponibilità di risorse lecite, tanto da poter partecipare ad un'asta per acquistare un immobile. Il giudice non avrebbe tenuto conto anche dell'attività di lavoro svolta dalla moglie dell'imputato e, pur non avendo certezze sulla provenienza delle somme di denaro, le avrebbe contraddittoriamente considerate provento di attività di cessione e, comunque, sproporzionate rispetto alla capacità reddituale dell'imputato in assenza di ogni rapporto di pertinenzialità con il reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) ammesso il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, sia personali ,che patrimoniali, che non . ...2.4.jt-4-13 , =tu/L 'Le iit,r-t hanno formato oggetto di accordo tra le parti, bkai.~...‘. infond ( ato. A differenza di quan—t tata[323533 non è riscontrabile alcuna erronea applicazione della legge, atteso che nei casi di detenzione illecita di sostanza stupefacente è sempre consentita la confisca "obbligatoria" del denaro ai sensi dell'art. 85 bis, D.P.R. 309/90, che richiama l'art. 240 bis cod. pen., ad eccezione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248). Nel caso di specie, non ricorrendo l'ipotesi lieve, ben poteva essere disposta la misura di cui all'art. 240 bis cod. pen/ con la conseguenza che la confisca della somma di danaro è legittima. Inoltre, il giudice con motivazione lineare, non contraddittoria né manifestamente illogica ha giustificato il dissequestro della somma di 30 mila euro, in quanto documentato provento della vendita di un immobile in Albania, e la confisca della somma di 13.200 euro per la ravvisata sproporzione tra l'entità della somma e la capacità reddituale dell'imputato, desunta dallo stato di disoccupazione dichiarato dal UC nel corso dell'interrogatorio, dalla modestia dello stipendio di 700 euro mensili percepito come calciatore semiprofessionista, dal modestissimo guadagno della moglie rispetto alle esigenze del nucleo familiare, composto da moglie e una figlia„d(alle spese di affitto da sostenere, incompatibili con la disponibilità della somma in contanti rinvenuta. Risulta, quindi, motivata la ritenuta inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato e consentita la valutazione di incongruenza patrimoniale, anche a fronte della contestazione di mera detenzione di sostanze stupefacenti (nella specie nell'ordine di oltre 1 kg di cocaina e di oltre 9 kg di marijuana), dalla natura del reato contestato, rientrante tra quelli assistiti da presunzione relativa di accumulazione illecita, che, in presenza del duplice presupposto della sproporzione e della mancanza di giustificazione della provenienza lecita del _.— denarokrergBente la confiscakRja4)13, non essendo richiesto alcun nesso di pertinenzialità tra bene e reato. La confisca è stata, quindi, correttamente disposta ex art. 240 bis cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240 cod. pen., nonostante il riferimento all'attività di cessione contenuto in motivazione, fondatamente utilizzato dal giudicante per rimarcare la mancanza di prova di provenienza lecita del denaro e l'accertata dedizione dell'imputato ad attività illecita, notoriamente connotata da alta reddittività. Non essendo necessario verificare che il denaro confiscato costituisca profitto del reato, dunque, vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, la motivazione offerta dalla sentenza è corretta in diritto ed esente da vizi logici. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente