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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8974 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11022/2023 avente ad oggetto: subappalti
TRA
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Messina del Foro di Milano
ATTRICE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Bartolomeo Falcone del Foro di Milano
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1
Nel termine del 19.5.2025 assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
la così concludeva: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
In principale e nel merito:
- previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, condannare la società al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro CP_1
749.544,18 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo per le motivazioni esposte negli atti di causa.”…
“Tutto ciò con vittoria di spese e competenze professionali.”.
L'attrice, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
La così concludeva: CP_1
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI MILANO
- contrariis reiectis;
- In via principale: respingere tutte le domande formulate dalla attrice nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti e dichiarare che le parti hanno definito totalmente i rapporti contrattuali mediante compensazioni e transazioni e che pertanto nulla è dovuto dalla convenuta nei confronti della attrice.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui alla luce delle operazioni di compensazione e transazioni intercorse tra le parti dovesse essere accertato un credito in capo alla attrice , dichiarare che Pt_1
la è tenuta al pagamento del minor importo che sarà accertato nel CP_1 corso di causa.”…
2 “- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.”
Anche la convenuta, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la in sintesi, sul Parte_1 presupposto che la – società che aveva, poi, conferito il proprio Parte_2 ramo d'azienda avente ad oggetto la costruzione di edifici nella CP_1
– le aveva subappaltato la realizzazione di coperture di fabbricati nell'ambito di venti diversi appalti e che essa attrice in relazione a tali subappalti, pur considerando gli acconti riscossi nonché, in detrazione, il valore dei materiali forniti direttamente dalla stessa era ancora creditrice della complessiva Pt_2 somma di € 794.912,32, instava per la condanna della al CP_1
pagamento della medesima somma, oltre interessi di mora.
La costituitasi instava per il rigetto della domanda attorea, CP_1 deducendo, sempre in sintesi: a) che l'andamento dei subappalti indicati dalla come si evinceva dallo stesso contenuto dell'atto di citazione, era Pt_1
stato caratterizzato dal fatto che la su richiesta della subappaltatrice Pt_2 che si trovava in difficoltà economiche, si era fatta “carico di acquistare e sostenere il costo integrale dei materiali e degli oneri accessori connessi ad eventuali macchinari, attrezzi e servizi per la realizzazione delle coperture, con il conseguente riconoscimento” in favore “della del CP_2
corrispettivo concordato rimanente una volta detratti integralmente i costi per
i materiali e servizi suddetti”; b) che i “rapporti commerciali relativi a tutti i cantieri in essere, così instaurati e gestiti,” erano stati, poi, “definiti tra le parti” già nel primo semestre del 2020, “anche dal punto di vista economico, tramite modifiche e rivisitazione degli importi da versare, accordi verbali,
3 innumerevoli incontri e soprattutto mediante reciproche concessioni, e compensazioni tra i costi di lavorazione, i materiali impiegati acquistati direttamente da e dei servigi aggiuntivi richiesti dal cantiere sempre CP_1
sostenuti da , oltre ad altre partite aperte tra le parti per altre causali”; CP_1
c) che l'iniziativa giudiziale della rappresentava, infatti, unicamente Pt_1 la reazione al fatto che essa convenuta, per un verso, l'aveva dovuta necessariamente coinvolgere in due contenziosi (pendenti innanzi al Tribunale di Brescia ed al Tribunale di Bergamo) instaurati dalle committenti CP_3
(ora ed in relazione alla presenza di vizi nelle coperture realizzate Pt_3 Pt_4
dalla e, per altro verso, le aveva intimato lo sfratto per morosità da un Pt_1
capannone che in precedenza essa convenuta le aveva concesso in locazione.
La convenuta, inoltre, nella comparsa di costituzione e risposta, sempre al fine di contestare integralmente la domanda attorea, operava una ricostruzione contabile relativa ad ogni singolo cantiere fondata, in estrema sintesi (ma più analiticamente vi si tornerà in appresso), sul rilievo, a seconda dei casi, o dell'esistenza di accordi di contenuto diverso circa la misura del corrispettivo dovuto o dell'avvenuta prestazione in favore della subappaltatrice di materiali in misura ben maggiore rispetto a quella indicata dalla dal che Pt_1
derivava che, in relazione ad alcuni dei subappalti oggetto della domanda attorea, essa convenuta era, in realtà, creditrice nei confronti della Pt_1
Ciò premesso, la domanda attorea può dirsi fondata unicamente nei termini di cui in appresso e, pertanto, soltanto entro i medesimi termini merita accoglimento.
La decisione deve prendere le mosse dal rilievo per cui la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo la quale tutti i rapporti dedotti in lite dall'attrice sarebbero ormai “chiusi” perché definiti dalle parti, già dal primo semestre del
2020, “tramite modifiche e rivisitazione degli importi da versare, accordi
4 verbali, innumerevoli incontri e soprattutto mediante reciproche concessioni, e compensazioni” non può, in alcun modo, apprezzarsi positivamente in ragione della sua assoluta genericità, non avendo la convenuta minimamente precisato, entro i termini decadenziali di rito, in cosa esattamente consisterebbero le presunte “modifiche”, “rivisitazione di importi” e “concessioni” intervenute tra le parti, quali specifiche poste creditorie avrebbero formato oggetto di accordi di compensazione, quando sarebbero intervenuti tali non meglio precisati accordi di compensazione ovvero “accordi verbali” ed “incontri” tra le parti, ecc.
Gli stessi documenti richiamati al riguardo dalla convenuta (ci si riferisce ai due documenti sub doc. n. 6 in produzione della convenuta), poi, non possono offrire una qualsivoglia prova della presunta “chiusura” definitiva, dal punto di vista economico, dei diversi rapporti contrattuali oggetto di causa, trattandosi di mere proposte di accordi di compensazione ed, in ogni caso, aventi ad oggetto solo determinate (poche) reciproche ragioni creditorie, che, peraltro, nel lacunoso contesto allegativo di cui si è dato atto, non possono, in alcun modo, ricondursi alle pretese creditorie oggetto della domanda della Pt_1
Ciò posto, la decisione giudiziale non può, dunque, che passare dall'esame delle singole pretese creditorie portate in giudizio dalla con riferimento a Pt_1
ciascun subappalto avuto riguardo alle reciproche prospettazioni fattuali delle parti ed alle reciproche offerte di prova.
E ciò con la precisazione che la motivazione che segue, ai fini di una sua maggiore intellegibilità, verrà, appunto, redatta con separato riferimento a ciascuno dei diversi contratti intercorsi tra le parti pur nella piena consapevolezza che tale tecnica redazionale inevitabilmente comporterà molteplici ripetizioni in presenza di questioni similari.
5 I) Subappalto relativo al cantiere di Montichiari – riferimento committente
“ CP_4
In relazione a tale contratto costituisce circostanza pacifica tra le parti che le stesse hanno concordato un corrispettivo complessivo di € 60.000,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 32.164,56 di cui alle proprie fatture n.ri 36, 46 e 47 del 2019 (cfr. sub doc. n. 8 in produzione della convenuta) e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 16.063,62.
La ha, invece, controdedotto di aver direttamente fornito materiali per CP_1
il complessivo maggiore valore di € 33.610,97, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
A fronte di tale controdeduzione e produzione documentale, l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, non ha, poi, contestato che i maggiori materiali indicati dalla convenuta siano stati effettivamente forniti ed impiegati nella realizzazione dell'opera subappaltata, avendo, piuttosto, dedotto che una parte consistente di essi (e segnatamente quelli forniti dalla sarebbe stata di CP_5 esclusiva “spettanza” della subcommittente.
Tale assunto, tuttavia, non può dirsi in alcun modo dimostrato.
Premesso, infatti, che lo stesso, risolvendosi nella deduzione per cui il concordato prezzo del subappalto sarebbe riferito unicamente alla manodopera ed alla fornitura solo di una parte (non meglio precisata) dei materiali necessari a realizzare l'opera, attiene al contenuto del titolo negoziale posto a sostegno
6 della domanda attorea e conseguentemente rientra pienamente nell'onere probatorio attoreo, deve rilevarsi: a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato, espressamente e senza alcun distinguo (cfr. atto di citazione pag. 2), che il prezzo di € 60.000,00 era “comprensivo di posa e fornitura materiali”; b) che alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dal documento indicato dall'attrice quale “contratto” regolante il subappalto di cui si discute (documento inserito dall'attrice, insieme ad altri, in un'unica produzione documentale distinta nel proprio fascicolo con il numero 9), atteso che tale documento consiste semplicemente nello stralcio informe di un capitolato di lavori, con alcune annotazioni di pugno, privo di qualsivoglia sottoscrizione.
Pertanto, in definitiva, in relazione al contratto di cui si tratta, deve ritenersi che non solo nulla sia ulteriormente dovuto all'attrice ma che sussista, per converso, una posizione creditoria della convenuta per € 5.775,53 per aver versato importi maggiori rispetto al corrispettivo concordato detratti i costi dei materiali da essa direttamente forniti [€ 60.000,00 (corrispettivo pattuito) -€33.610,97 (valore dei materiali forniti) – 32.104,56 (importo corrisposto) = -5.775,53].
II) Subappalto relativo al cantiere di Desenzano del Garda – riferimento committente “Nanni R”
In relazione a tale contratto costituisce circostanza pacifica tra le parti che le stesse hanno concordato un corrispettivo complessivo di € 108.000,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 33.246,24 di cui alle proprie fatture n.ri 32 e 49 del 2019 (cfr. sub doc. n. 11 in produzione della convenuta)
e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 48.855,40.
7 La ha, invece, controdedotto di aver direttamente fornito materiali per CP_1
il complessivo maggiore valore di € 75.756,64, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
A fronte di tale controdeduzione e produzione documentale, l'attrice, anche in tal caso, entro i termini decadenziali di rito, non ha contestato che i maggiori materiali indicati dalla convenuta siano stati effettivamente forniti ed impiegati nella realizzazione dell'opera subappaltata, essendosi limitata a dedurre che una parte consistente di essi (e segnatamente quelli forniti dalla sarebbe CP_5 stata di esclusiva “spettanza” della subcommittente.
Anche con riferimento al contratto di cui ora si discute, tale assunto, tuttavia, non può dirsi dimostrato.
Ribadito che il medesimo assunto, attinendo al contenuto del titolo negoziale posto a sostegno della domanda, rientra pienamente nell'onere probatorio attoreo, deve, infatti, anche in tal caso, rilevarsi : a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo (cfr. atto di citazione pag. 2), che il prezzo di € 108.000,00 era “comprensivo di posa e fornitura materiali”; b) che alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dal documento indicato dall'attrice quale “contratto” regolante il subappalto di cui si discute (documento inserito dall'attrice, insieme ad altri, in un'unica produzione documentale distinta nel proprio fascicolo con il numero 9), atteso che lo stesso consiste, in realtà, in uno stralcio informe di un capitolato di lavori intestato “ con alcune annotazioni e cancellature di Parte_5
pugno ed una sottoscrizione illeggibile e senza alcuna spendita del nome delle società odierne parti e, che, dunque, in assenza di qualsivoglia compiuta allegazione circa le sue modalità di formazione, non può offrire alcuna prova
8 dell'esatto oggetto del contratto di subappalto di cui si discute pur certamente intercorso tra le parti.
Pertanto, in definitiva, anche in relazione al contratto ora in esame, deve ritenersi non solo che nulla sia ulteriormente dovuto all'attrice ma che sussista, per converso, una posizione creditoria della convenuta per € 1.002,88 per aver versato importi maggiori rispetto al corrispettivo concordato detratti i costi dei materiali da essa direttamente forniti [€ 108.000,00 (corrispettivo pattuito) -€
75.756,64 (valore dei materiali forniti) – 33.246,24 (importo corrisposto) = -
1.008,62].
III) Subappalto relativo al cantiere di ON RI – riferimento committente “Andriolo”
In relazione a tale subappalto costituisce circostanza pacifica tra le parti che le stesse hanno concordato un corrispettivo complessivo di € 96.000,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto di aver già ricevuto il pagamento di tale complessivo corrispettivo (fatture n.ri 34 e 35 del 2017 sub doc. n. 13 in produzione di parte convenuta).
La ha, tuttavia, invocato il pagamento di ulteriori € 17.350,00 in Pt_1
relazione alla dedotta avvenuta esecuzione di varianti richieste, in corso d'opera, dalla subcommittente.
Orbene, tale pretesa non può ritenersi fondata, dovendosi rilevare come la stessa, entro i termini decadenziali di rito, sia rimasta del tutto carente sul piano allegativo ancor prima che sul piano probatorio, non avendo l'attrice minimamente precisato né quando e con quali modalità la subcommittente le
9 avrebbe ordinato determinate varianti né in cosa esattamente consisterebbero le medesime varianti.
In tale lacunoso contesto allegativo, poi, alcun valore probatorio può attribuirsi al documento richiamato dalla al riguardo (documento inserito Pt_1 dall'attrice, insieme ad altri, in un'unica produzione documentale distinta con il numero 3), consistendo lo stesso in meri “conteggi” redatti dalla stessa attrice ed in relazione ai quali quest'ultima neppure ha dedotto che sia intervenuta una qualsivoglia accettazione da parte della Pt_2
In relazione al contratto ora in esame, deve, dunque, ritenersi che nulla sia ulteriormente dovuto all'attrice.
IV) Subappalto relativo al cantiere di Mulazzano – riferimento committente “LMC”
In relazione a tale subappalto l'attrice ha dedotto che le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 64.090,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 36.700,00 di cui alle proprie fatture n.ri 64 e 65 del 2018 e 15 e 16 del 2019 (cfr. sub doc. n. 17 in produzione della convenuta) e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 3.590,56.
La ha, invece, controdedotto: a) che il corrispettivo del subappalto CP_1 appalto era stato, in definitiva, concordato tra le parti in € 54.800,00 a seguito dell'applicazione di uno sconto del 15% circa sull'originario preventivo di €
64.090,00; b) di aver versato alla oltre agli importi di cui alle fatture Pt_1
10 64 e 65 del 2018 e 15 e 16 del 2019 indicati dalla stessa attrice, anche l'ulteriore importo di € 1.400,00 a seguito dell'emissione da parte della subappaltatrice della fattura n. 19 del 2019; c) di aver direttamente fornito materiali, non già per un valore di € 3.590,56, ma per il maggior valore di € 15.587,86, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
Ciò posto, deve, allora, in primo luogo, osservarsi come l'assunto attoreo secondo cui le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di €
64.090,00 non può dirsi in alcun modo dimostrato, dovendosi, per converso, piuttosto, ritenere provato quanto dedotto dalla convenuta e cioè che le parti, a fronte di un iniziale preventivo di € 64.090,00, si siano, in definitiva, accordate, attraverso l'applicazione di uno sconto di circa il 15% rispetto al predetto importo preventivano, per un corrispettivo di € 54.800,00.
Al riguardo deve, infatti, in primis, osservarsi come manchi del tutto la prova dell'asserito raggiungimento di un accordo sul prezzo nella misura di €
64.090,00, dovendosi rilevare che l'unico documento relativo, in tesi, alla formazione del rapporto contrattuale di cui discute rinvenibile nella produzione attorea (prodotto in atti dall'attrice, al n. 1 della propria produzione, all'interno di un unico file di ben 108 pagine contenente documenti di varia natura e richiamato genericamente nell'atto di citazione con la dicitura “affidamento lavorazioni”), consiste, in realtà, in uno stralcio informe di un elenco di lavorazioni redatto dalla stessa a beneficio della Pt_2 Controparte_6 sul quale risulta semplicemente apposta la dicitura di pugno “TOT. A CORPO
€ 64.090,00” ma privo di qualsivoglia sottoscrizione.
Deve, poi, ulteriormente rilevarsi che, come evidenziato dalla convenuta, la stessa attrice (sempre all'interno del predetto unico file di cui al n. 1 della produzione) ha prodotto in atti un documento consistente nella stampa di in una
11 email del 2.10.2018 promanante dalla indirizzata alla e Pt_1 Pt_2
recante il riepilogo di alcuni preventivi emessi in relazione a vari cantieri (ivi compreso quello di cui si discute, “LMC”) per importi sommanti € 561.830,00
a fianco dei quali risulta apposta di pugno l'indicazione “480.000,00 €” seguita
(oltre che da altre appostazioni relative ad altri cantieri) dall'indicazione della data “08/10/2018” e da due sottoscrizioni – documento questo che, in assenza, per quanto detto, dell'offerta di una diversa prova da parte dell'attrice circa l'effettivo contenuto pattizio del negozio di cui si discute, induce, appunto, a ritenere che, così come dedotto dalla convenuta, le parti con riferimento (tra gli altri, anche) al subappalto in esame si siano, in definitiva, accordate per l'applicazione di uno sconto di circa il 15% rispetto al prezzo inizialmente preventivato dalla subappaltatrice.
Quanto, poi, al valore dei materiali forniti direttamente dalla subcommittente, anche in tal caso, deve rilevarsi che l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, non ha contestato che i maggiori materiali indicati dalla convenuta siano stati effettivamente forniti ed impiegati nella realizzazione dell'opera subappaltata, essendosi limitata a dedurre che una parte consistente di essi sarebbe stata di esclusiva “spettanza” della subcommittente.
Anche con riferimento al contratto di cui ora si discute, tale assunto, tuttavia, non può dirsi dimostrato.
Ribadito (nuovamente) che il medesimo assunto, attinendo sempre al contenuto del titolo negoziale posto a sostegno della domanda, rientra pienamente nell'onere probatorio attoreo, deve, infatti, anche in tal caso, rilevarsi: a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo (cfr. atto di citazione pag. 3), che il pattuito prezzo del subappalto (da essa indicato in € 64.090,00 ma che, per quanto detto, deve ritenersi piuttosto di € 54.800,00) era “comprensivo di posa e fornitura materiali”; b) che alcuna
12 evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dal già richiamato documento indicato dall'attrice quale “contratto” regolante il subappalto di cui si discute, sia per la sua stessa natura (stralcio informe di un elenco di lavorazioni redatto dalla a beneficio della sul quale risulta apposta Pt_2 Controparte_6 la dicitura di pugno “TOT. A CORPO € 64.090,00” ma privo di qualsivoglia sottoscrizione) sia per il suo intrinseco contenuto.
Va, poi, in ultimo rilevato che l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, non ha affatto contestato di aver ricevuto anche il pagamento dell'importo indicato nella propria fattura n. 19 del 2019 (importo che la ha imputato al CP_1 subappalto di cui di discute per € 1.400,00), avendo piuttosto incentrato le proprie difese in proposito sulla dedotta circostanza per cui la somma di €
1.400,00 sarebbe estranea al corrispettivo pattuito a corpo poiché relativo a varianti.
Anche tale assunto attoreo, tuttavia, non può in alcun modo apprezzarsi positivamente, atteso che la entro i termini decadenziali di rito, non Pt_1
ha in alcun modo allegato quando, in relazione al contratto di cui si discute, le sarebbero state ordinate varianti, in cosa le stesse consisterebbero, ecc.
Orbene, alla luce di tutto quanto esposto, deve, allora, ritenersi che, in relazione al subappalto in esame, sussista sì un credito della ma di valore pari Pt_1 ad € 1.112,14 [€ 54.800,00 (corrispettivo pattuito) - € 15.587,86 (valore dei materiali forniti) – € 38.100,00 (acconti ricevuti) = € 1.112,14].
V) Subappalto relativo al cantiere di Bedizzole – riferimento committente
“ CP_7
13 In relazione a tale subappalto costituiscono circostanze pacifiche tra le parti sia che le stesse hanno originariamente concordato un corrispettivo complessivo di
€ 125.000,00 sia che la ha corrisposto la complessiva somma (al netto Pt_2 dell'IVA) di € 62.651,44 in relazione alle fatture n.ri 11 e 18 del 2018 ed alla nota di credito n. 23 del 2018 emesse dalla subappaltatrice (cfr. sub doc. n. 22 in produzione della convenuta).
La stessa attrice ha, poi, dedotto che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore, da detrarsi dal corrispettivo del subappalto, di € 52.719,16.
La ha, a sua volta, controdedotto che il valore dei materiali da essa CP_8 direttamente forniti era pari ad € 59.489,65 e non ad € 52.719,16 ed ha prodotto in atti (cfr. sub doc. n. 21 in produzione di parte convenuta) fatture di vendita di materiali emesse da terzi nei suoi confronti facenti espresso riferimento al cantiere quale luogo di consegna della merce e recanti, CP_7 appunto, in relazione alla merce ivi consegnata, il complessivo importo di €
59.489,65 oltre IVA – documenti che, ad avviso del Tribunale, avuto riguardo altresì alla genericità delle contestazioni mosse al riguardo dalla CP_9
consentono di ritenere effettivamente provato che il valore dei materiali forniti direttamente dalla subcommittente per l'esecuzione del subappalto in esame sia quello indicato dalla convenuta.
Orbene, alla luce di quanto esposto, deve, allora, ritenersi che, in relazione al subappalto in esame, sussista sì un credito della ma di valore pari ad Pt_1
€ 2.858,81 [€ 125.000,00 (corrispettivo pattuito) - € 59.489,65 (valore dei
14 materiali forniti dalla subcommittente) – € 62.651,44 (acconti ricevuti) = €
2.858,91].
VI) Subappalto relativo al cantiere di San Martino Buon Albergo – riferimento “Sottocastello”
In relazione a tale subappalto, l'attrice ha dedotto che le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 19.000,00 oltre IVA ed oltre € 3.200,00 per oneri di sicurezza e di aver ricevuto in pagamento unicamente la somma (al netto dell'IVA) di € 19.000,00 di cui alle proprie fatture n.ri 7 ed 8 del 2017
(cfr. sub doc. n. 26 in produzione della convenuta), rimanendo, pertanto, in tesi, creditrice di € 3.200,00.
La convenuta ha controdedotto che il corrispettivo pattuito era, invece, di €
19.000,00 oltre IVA omnicomprensivi.
Orbene l'assunto fattuale attoreo circa la misura del corrispettivo pattuito non può dirsi provato.
Per un verso, deve, infatti, rilevarsi che al documento dal quale l'attrice vorrebbe far discendere la prova dell'esistenza di un accordo per cui sarebbero dovuti, oltre ai pacifici € 19.000,00 più IVA, anche € 3.200,00 per oneri di sicurezza (documento sempre prodotto in atti dall'attrice, insieme a molti altri, nell'unico file distinto con il n. 1), in realtà, non può, di per sé, attribuirsi alcun valore probatorio, trattandosi di un mero preventivo da essa stessa promanante e privo di qualsivoglia sottoscrizione.
Per altro verso, deve, poi, rilevarsi che, come evidenziato dalla convenuta, la medesima attrice ha prodotto in atti (sempre nell'unico file distinto con il n. 1)
15 una comunicazione email del 9.2.2017 da essa stessa promanante nella quale, nel chiedere alla subcommittente l'“autorizzazione fatturazione cantiere
Sottocastello”, fa riferimento unicamente agli importi di € 3.800,00 per manodopera e di € 15.200,00 per fornitura materiale (totale € 19.000,00), senza alcun richiamo alla debenza di ulteriori somme a titolo di oneri per la sicurezza
– circostanza questa che, avuto riguardo anche al lunghissimo tempo trascorso tra il febbraio 2017 e la pretesa avanzata stragiudizialmente solo nel 2022, induce, appunto, a ritenere che il corrispettivo concordato tra le parti fosse unicamente quello, già corrisposto, di € 19.000,00 oltre IVA.
In relazione al contratto ora in esame deve, dunque, ritenersi che nulla sia ulteriormente dovuto all'attrice.
VII) Subappalto relativo al cantiere di Gambara – riferimento committente FF HE
In relazione a tale contratto l'attrice ha dedotto che le parti hanno concordato un corrispettivo complessivo di € 59.000,00.
Tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla convenuta e può, inoltre, dirsi provata sulla scorta del contenuto della comunicazione email del
6.9.2018 promanante dalla Modulo prodotta in atti dall'attrice (sempre nell'unico file distinto con il n. 1) nella quale, appunto, espressamente si legge:
“Confermato 59.000 € HE smaltimento, rifacimento e nuova copertura.”.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 32.500,00 di cui alle proprie fatture n.ri 35 e 36 del 2018 (cfr. sub doc. n. 29 in produzione della convenuta)
16 e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 2.025,76.
La ha, invece, controdedotto di aver direttamente fornito materiali per CP_1
il complessivo maggiore valore di € 7.854,36, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
A fronte di tale controdeduzione e produzione documentale, l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, ancora una volta, non ha, poi, contestato che i maggiori materiali indicati dalla convenuta siano stati effettivamente forniti ed impiegati nella realizzazione dell'opera subappaltata, avendo, piuttosto, dedotto che una parte consistente di essi sarebbe stata di esclusiva “spettanza” della subcommittente.
Anche con riferimento al contratto di cui ora si discute, tale assunto, tuttavia, non può dirsi dimostrato.
Ribadito (ancora una volta) che il medesimo assunto, attinendo al contenuto del titolo negoziale posto a sostegno della domanda, rientra pienamente nell'onere probatorio attoreo, deve, infatti, anche con riferimento al subappalto in esame, rilevarsi: a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo (cfr. atto di citazione pag. 4), che il pattuito prezzo di € 59.000,00 era “comprensivo di posa e fornitura materiali”;
b) che alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dall'unico documento prodotto in atti dall'attrice al riguardo (sempre all'interno dell'unico file distinto con il n. 1), atteso che lo stesso consiste nell'offerta formulata dalla alla propria cliente finale (IN HE) ed ha ad oggetto, Pt_2 comunque, l'intera opera di rimozione della copertura esistente e realizzazione della nuova senza alcun distinguo quanto ai materiali da impiegarsi.
17 Alla luce di quanto esposto, deve, allora, ritenersi che, in relazione al subappalto in esame, sussista sì un credito della ma di valore pari ad € 18.645,64 Pt_1
[€ 59.000,00 (corrispettivo pattuito) - € 7.854,36 (valore dei materiali forniti dalla subcommittente) – € 32.500,00 (acconti ricevuti) = € 18.645,64].
VIII) Subappalto relativo al cantiere di San Martino in Strada – riferimento committente “Nordepositi”
In relazione a tale subappalto l'attrice ha dedotto che le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 45.790,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 27.823,79 di cui alle proprie fatture n.ri 50 e 52 del 2018 (cfr. sub doc. n. 33 in produzione della convenuta)
e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 11.269,94.
La ha, invece, controdedotto: a) che il corrispettivo del subappalto CP_1 appalto era stato, in definitiva, concordato in € 39.150,00 a seguito dell'applicazione di uno sconto del 15% circa sull'originario preventivo di €
45.790,00; b) di aver direttamente fornito materiali, non già per un valore di €
11.269,94, ma per il maggior valore di € 13.017,18, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
Ciò posto, anche con riferimento al contratto di cui si discute, deve, allora, in primo luogo, osservarsi come l'assunto attoreo secondo cui le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 45.790,00 non può dirsi in alcun modo dimostrato, dovendosi, per converso, piuttosto, ritenere provato quanto dedotto
18 dalla convenuta e cioè che le parti, a fronte di un iniziale preventivo di €
45.790,00, si siano, in definitiva, accordate, attraverso l'applicazione di uno sconto di circa il 15% rispetto al predetto importo preventivano, per un corrispettivo di € 39.150,00.
Ed, invero, va osservato innanzitutto come manchi del tutto la prova dell'asserito raggiungimento di un accordo sul prezzo nella misura di €
45.790,00, atteso che l'unico documento relativo al rapporto contrattuale di cui discute prodotto in atti dall'attrice (in una ad altri nella produzione distinta con il n. 9) consiste, in realtà, nello stralcio di un documento contrattuale intervenuto tra la e la Nordepositi sul quale risulta Parte_5 semplicemente apposta la dicitura di pugno “TOT. A CORPO € 45.790,00 +
IVA” senza alcuna sottoscrizione riferibile alle odierne parti posta a conferma di tale appostazione.
Come già avvenuto in relazione al precedente punto IV), deve, poi, ulteriormente rilevarsi che la stessa attrice (all'interno dell'unico file di cui al n. 1 della sua produzione) ha prodotto in atti un documento consistente nella stampa di in una email del 2.10.2018 promanante dalla indirizzata Pt_1
alla e recante il riepilogo di alcuni preventivi da essa emessi in Pt_2
relazione a vari cantieri (ivi compreso quello di cui ora si discute,
“NORDEPOSITI”) per importi sommanti € 561.830,00 a fianco dei quali risulta apposta di pugno l'indicazione “480.000,00 €” seguita (oltre che da altre appostazioni relative ad altri cantieri) dall'indicazione della data “08/10/2018”
e da due sottoscrizioni – documento questo che, in assenza, per quanto detto, dell'offerta di una diversa prova da parte dell'attrice circa l'effettivo contenuto pattizio del negozio di cui si discute, induce, appunto, a ritenere che, così come dedotto dalla convenuta, le parti con riferimento (tra gli altri, anche) al subappalto in esame si siano, in definitiva, accordate per l'applicazione di uno
19 sconto di circa il 15% rispetto al prezzo inizialmente preventivato dalla subappaltatrice.
Quanto, poi, al valore dei materiali forniti direttamente dalla subcommittente, anche in tal caso, deve rilevarsi che l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, non ha contestato che i maggiori materiali indicati dalla convenuta siano stati effettivamente forniti ed impiegati nella realizzazione dell'opera subappaltata, essendosi limitata a dedurre che una parte consistente di essi sarebbe stata di esclusiva “spettanza” della CP_1
Anche con riferimento al contratto di cui ora si discute tale assunto, tuttavia, non può dirsi dimostrato, dovendosi, anche in tal caso, rilevare: a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo
(cfr. atto di citazione pag. 4), che il pattuito prezzo del subappalto (da essa indicato in € 45.790,00 ma che, per quanto detto, deve ritenersi piuttosto di €
39.150,00) era “comprensivo di posa e fornitura materiali”; b) che alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dal già richiamato documento indicato sia per la sua stessa cennata natura (stralcio di un documento contrattuale intervenuto tra la prefabbricati e la Nordepositi sul quale Pt_5 risulta semplicemente apposta la dicitura di pugno “TOT. A CORPO €
45.790,00 + IVA” senza alcuna sottoscrizione riferibile alle odierne parti posta a conferma di tale appostazione) sia per il suo intrinseco contenuto.
Pertanto, in definitiva, in relazione al contratto ora in esame, deve ritenersi non solo che nulla sia ulteriormente dovuto all'attrice ma che sussista, per converso, una posizione creditoria della convenuta per € 1.690,97 per aver versato importi maggiori rispetto al corrispettivo concordato detratti i costi dei materiali da essa direttamente forniti [€ 39.150,00 (corrispettivo pattuito) - € 13.017,18 (valore dei materiali forniti) – € 27.823,79 (importo corrisposto) = - € 1.690,97].
20 IX) Subappalto relativo al cantiere di Palazzolo sull'Oglio – riferimento committente “Area Elle”
In relazione a tale contratto l'attrice ha dedotto che le parti hanno concordato un corrispettivo complessivo di € 18.400,00 oltre IVA.
Tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla convenuta e può, inoltre, dirsi provata sulla scorta del contenuto delle due schede contrattuali sottoscritte prodotte in atti dall'attrice (sempre nell'unico file distinto con il n.
1) prevedenti appunto un compenso di € 15.100,00 oltre IVA quanto alla fornitura dei materiali e di € 3.300,00 oltre IVA quanto alla manodopera.
Costituisce, poi, circostanza pacifica tra le parti che la ha corrisposto Pt_2 all'attrice (al netto dell'IVA) la minor somma di € 18.000,00 sulle scorta delle fatture n.ri 79 del 2017 e 26 del 2018 emesse dalla (cfr. sud doc. n. 36 Pt_1
in produzione di parte convenuta).
Deve, pertanto, effettivamente ritenersi che, in relazione al subappalto in esame, la sia rimasta creditrice dell'importo di € 400,00. Pt_1
X) Subappalto relativo al cantiere di Cremona – riferimento committente
“Bossoni”
In relazione a tale subappalto costituisce circostanza pacifica tra le parti che le stesse hanno originariamente concordato un corrispettivo complessivo di €
420.000,00.
21 La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, facendo riferimento alle proprie fatture n.ri 6 e 15 del 2018 ed alla propria nota di credito n. 22 del 2018 (cfr. sub doc. n. 2 in produzione attorea nonché sub doc.ti n.ri 42 e 40 in produzione di parte convenuta), di aver ricevuto in pagamento, al netto dell'IVA, la somma di € 13.694,88 e, per altro verso, che la subcommitente aveva essa stessa anticipato materiali aventi valori complessivi di € 171.305,12 (cfr. atto di citazione) e di € 45.368,14 (cfr. memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. attorea).
La ha, invece, controdedotto: a) di aver direttamente fornito materiali CP_1 per il maggior complessivo valore di € 230.868,60, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta;
b) di aver corrisposto, al netto dell'IVA, l'importo complessivo di € 185.000,00 di cui alle fatture 6 e 15 del 2018 emesse dalla c) di aver ulteriormente corrisposto, sempre al Pt_1 netto dell'IVA, l'importo di € 115.000,00 di cui alla precedente fattura n. 82 del
2017 in precedenza pure emessa dalla in relazione al cantiere Pt_1
“Bossoni” (cfr. doc. n. 44 in produzione di parte convenuta),
La ha, poi, ulteriormente dedotto: a) che, nell'ambito dell'esecuzione CP_1
del subappalto di cui si discute, in data 24.10.2018, durante le operazioni di saldatura della guaina bituminosa da parte di un operaio della si era Pt_1
verificato un incendio che era stato domato solo dopo ore dai Vigili del Fuoco intervenuti;
b) che, a seguito di tanto, si era sobbarcata costi, per verifica ed emenda dei danni verificatisi e per riacquisito di materiali, per complessivi €
70.354,11.
Ciò posto, deve, allora, osservarsi quanto segue.
In primo luogo, quanto alla somma effettivamente corrisposta dalla convenuta in relazione alle fatture n. 6 e 15 del 2018 emesse dalla la stessa, Pt_1
concordemente alle deduzioni attoree, non può che quantificarsi, al netto
22 dell'IVA, in € 13.694,88 pari agli importi indicati nelle predette fatture meno l'importo indicato nella nota di credito n. 22 del 2018 pure emessa dalla subappaltrice, essendo sufficiente osservare al riguardo che la convenuta, che, pur avendo essa stessa richiamato la menzionata nota di credito n. 22, ha, tuttavia, fatto riferimento al pagamento degli importi indicati nelle fatture 6 e
15 (€ 185.000,00 complessivi) senza sottrarre quello indicato nella medesima nota di credito (€ 171.305,21), non ha offerto al processo alcuna prova di tale pagamento per il maggior importo di € 185.000,00.
Deve, invece, ritenersi che, in relazione al subappalto ora in esame, la Pt_2
abbia effettivamente corrisposto alla anche l'ulteriore somma di € Pt_1
115.000,00 di cui alla precedente fattura n. 82 del 2017 emessa dalla subappaltatrice.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che l'attrice non ha contestato né di aver effettivamente emesso la fattura n. 82 del 2017 così come prodotta in atti dalla convenuta quale documento n. 44 e cioè con riferimento al contratto di subappalto di cui ora si discute (riferimento “Bossoni”) né di aver effettivamente ricevuto l'importo ivi indicato da parte della avendo, Pt_2 piuttosto, dedotto che, tuttavia, il riferimento al cantiere “Bossoni” contenuto nella predetta fattura sarebbe stato, in realtà, erroneo e che, pertanto, su richiesta della stessa aveva riemesso la medesima fattura n. 82 facendo CP_1 riferimento al diverso cantiere di “Montichiari rif. ” estraneo alle Pt_4
pretese da essa avanzate in giudizio.
Tale assunto, che si risolve nella deduzione del fatto che un pagamento pacificamente eseguito dal debitore per una determinata causale andrebbe, in realtà, imputato ad altro debito, non può, tuttavia, ritenersi dimostrato.
23 Premesso, infatti, che la mera “riemissione” della fattura n. 82 con diversa causale da parte della non può, di per sé, assumere alcun valore Pt_1
probatorio al riguardo, deve rilevarsi, per un verso, che la circostanza secondo cui sarebbe stata la stessa subcommittente a richiedere la “rettifica” della predetta fattura è rimasta, entro i termini decadenziali di rito, su di un piano di assoluta genericità, non avendo l'attrice minimamente allegato quando e con quali modalità tale richiesta sarebbe avvenuta e, per altro verso, che l'attrice non ha minimanente offerto al processo una qualsivoglia ricostruzione contabile dei rapporti relativi al subappalto ” (estraneo alla domanda giudiziale Pt_4
attorea) dalla quale avrebbe potuto inferirsi che il pagamento di cui si tratta andasse effettivamente imputato ad un diverso debito della relativo a Pt_2
tale diverso subappalto.
Quanto, poi, alla questione relativa al valore dei materiali messi a disposizione direttamente dalla subcommittente per realizzare l'opera, lo stesso deve effettivamente individuarsi nella somma di € 230.868,60 indicata dalla convenuta, atteso che la (che ha, invero, essa stessa indicato il valore Pt_1 dei materiali forniti dalla in complessivi € 216.673,26, pari ad € Pt_2
171.305,12 più € 45.368,14) non ha mosso alcuna specifica contestazione rispetto ai documenti giustificativi offerti in produzione al riguardo dalla convenuta (cfr. sub doc. 41 in produzione della convenuta), essendosi limitata unicamente a genericamente dedurre l'inverosimiglianza di tale esborso ma è da notare, in senso contrario, che le parti avevano esse stesse inizialmente concordato quale prezzo dei materiali che avrebbe dovuto fornire integralmente la l'importo, ancora maggiore, di € 362.000,00. Pt_1
In relazione al controcredito risarcitorio addotto dalla convenuta con riferimento alla vicenda dell'incendio, va, poi, rilevato che la entro i Pt_1 termini decadenziali di rito, non ha minimamente contestato né che l'incendio sia effettivamente avvenuto né che lo stesso sia stato determinato dalle
24 lavorazioni di saldatura del manto bituminoso che in quel momento stava eseguendo né che la per emendare (in parte) i danni prodotti Pt_2 dall'incendio, ha sborsato la complessiva somma di € 70.354,11, avendo piuttosto incentrato le proprie difese sulla circostanza secondo cui “A seguito dell'incendio venne regolarmente aperto il sinistro;
la compagnia assicurativa liquidava il danno ristorando degli esborsi sostenuti”. CP_1
Circostanza quest'ultima che, tuttavia, si appalesa del tutto generica, e conseguentemente del tutto indimostrata, ove sol si consideri che la Pt_1
neppure ha indicato quale compagnia assicuratrice avrebbe indennizzato la ed in relazione a quale polizza assicurativa. CP_1
Nella ricostruzione del dave/avere tra le parti deve, dunque, positivamente considerarsi anche il controcredito risarcitorio addotto dalla CP_1
Pertanto, in definitiva, in relazione al contratto ora in esame, deve ritenersi non solo che nulla sia ulteriormente dovuto all'attrice ma che sussista, per converso, una posizione creditoria della convenuta per € 9.917,59 per aver versato importi maggiori rispetto al corrispettivo concordato detratti i costi dei materiali da essa direttamente forniti ed il predetto controcredito risarcitorio [€ 420.000,00
(corrispettivo pattuito) - € 230.868,60 (valore dei materiali forniti) – €
70.354,11 (controcredito risarcitorio) - € 128.694,88 (importo corrisposto) = -
€ 9.917,59].
XI) Subappalto relativo al cantiere di – riferimento committente Pt_6
“Euromet”
In relazione a tale subappalto l'attrice ha dedotto che le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 154.800,00.
25 La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 67.200,00 di cui alle proprie fatture n.ri 62 e 63 del 2018 ed 89 e 90 del 2019 (cfr. sub doc. n. 50 in produzione della convenuta) e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 13.375,34.
La ha, invece, controdedotto: a) che il corrispettivo del subappalto CP_1 appalto era stato, in definitiva, concordato in € 132.150,00 a seguito dell'applicazione di uno sconto del 15% circa sull'originario preventivo di €
154.800,00; b) di aver direttamente fornito materiali, non già per un valore di €
13.375,34, ma per il ben maggior valore di € 73.601,13, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
Ciò posto, anche con riferimento al contratto di cui si discute, deve, allora, in primo luogo, osservarsi come l'assunto attoreo secondo cui le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 154.800,00 non può dirsi in alcun modo dimostrato, dovendosi, per converso, piuttosto, ritenere provato quanto dedotto dalla convenuta e cioè che le parti, a fronte di un iniziale preventivo di €
154.800,00, si siano, in definitiva, accordate, attraverso l'applicazione di uno sconto di circa il 15% rispetto al predetto importo preventivano, per un corrispettivo di € 132.150,00.
Va, al riguardo, in primo luogo, osservato come manchi del tutto la prova dell'asserito raggiungimento di un accordo sul prezzo nella misura di €
154.800,00, atteso che l'unico documento relativo al rapporto contrattuale di cui discute prodotto in atti dall'attrice (all'interno del più volte richiamato unico file distinto con il n. 1) consiste, in realtà, in un mero preventivo trasmesso alla a mezzo mail, in data 24.7.2018. Pt_2
26 Analogamente a quanto già detto ai precedenti punti IV) ed VIII), deve, poi, ulteriormente rilevarsi che la stessa attrice (all'interno dell'unico file di cui al n. 1 della sua produzione) ha prodotto in atti un documento consistente nella stampa di in una email del 2.10.2018 promanante dalla indirizzata Pt_1
alla e recante il riepilogo di alcuni preventivi da essa emessi in Pt_2
relazione a vari cantieri (ivi compreso quello di cui ora si discute,
“EUROMET”) per importi sommanti € 561.830,00 a fianco dei quali risulta apposta di pugno l'indicazione “480.000,00 €” seguita (oltre che da altre appostazioni relative ad altri cantieri) dall'indicazione della data “08/10/2018”
e da due sottoscrizioni – documento questo che, in assenza, per quanto detto, dell'offerta di una diversa prova da parte dell'attrice circa l'effettivo contenuto pattizio del negozio di cui si discute, induce, appunto, a ritenere che, così come dedotto dalla convenuta, le parti con riferimento (tra gli altri, anche) al subappalto in esame si siano, in definitiva, accordate per l'applicazione di uno sconto di circa il 15% rispetto al prezzo inizialmente preventivato dalla subappaltatrice.
Quanto, poi, al valore dei materiali forniti direttamente dalla subcommittente, devesi, ancora una volta, rilevare che l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, non ha contestato che i maggiori materiali indicati dalla convenuta siano stati effettivamente forniti ed impiegati nella realizzazione dell'opera subappaltata, essendosi limitata a dedurre che una parte consistente di essi non sarebbe stata di esclusiva “spettanza” della subcommittente.
Anche con riferimento al contratto di cui ora si discute, tale assunto, tuttavia, non può dirsi dimostrato, dovendosi, ancora una volta, rilevare: a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo
(cfr. atto di citazione pag. 5), che il pattuito prezzo del subappalto (da essa indicato in € 154.800,00 ma che, per quanto detto, deve ritenersi piuttosto di €
27 132.150,00) era “comprensivo di posa e fornitura materiali”; b) che alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dal già richiamato preventivo inviato alla il 24.7.2018. Pt_2
Pertanto, in definitiva, in relazione al contratto ora in esame, deve ritenersi non solo che nulla sia ulteriormente dovuto all'attrice ma che sussista, per converso, una posizione creditoria della convenuta per € 8.651,13 per aver versato importi maggiori rispetto al corrispettivo concordato detratti i costi dei materiali da essa direttamente forniti [€ 132.150,00 (corrispettivo pattuito) - € 73.601,13 (valore dei materiali forniti) - € 67.200,00 (importo corrisposto) = - € 8.651,13].
XII) Subappalto relativo al cantiere di Castelnuovo del Garda – riferimento committente “ ” CP_3
In relazione a tale subappalto è pacifico tra le parti sia che il corrispettivo sia stato originariamente pattuito in € 48.260,30 sia che tale importo sia già stato corrisposto dalla subcommittente.
L'attrice agisce per il pagamento dell'ulteriore corrispettivo, quantificato in €
32.799,88, relativo a varianti commissionate dalla subcommittente.
La costituendosi in giudizio, non ha specificamente contestato né CP_1
l'effettiva esecuzione di tali varianti né la misura del corrispettivo aggiuntivo spettante alla subappaltatrice in relazione alle stesse (circostanze che, in ogni caso, trovano pieno riscontro nella comunicazione email del 28.5.2028 promanante dalla prodotta in atti dall'attrice sub doc. n. 4), avendo, Pt_2
piuttosto, per un verso, dedotto di aver già corrisposto al riguardo alla
[...]
l'importo di € 28.100,00 in relazione alla fattura n. 8 del 2018, da questa CP_2 emessa per il maggior importo di € 55.000,00 anche in relazione a lavori extra eseguiti in altri cantieri, e, per altro verso, sollevato, in relazione al residuo
28 dovuto, “l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” in ragione delle
“multiple contestazioni” avanzate “dalla committente principale”… “con riguardo alla presenza di copiose infiltrazioni sulla copertura” e della pendenza al riguardo, innanzi al Tribunale di Brescia, di un contenzioso con la medesima committente principale (già ed ora , nel quale era CP_3 Pt_3
stata, peraltro, già coinvolta, quale terza chiamata, la stessa Pt_1
Ciò posto, ritiene il Tribunale che mentre il fatto estintivo del pagamento dell'importo di € 28.100,00 debba ritenersi sussistente non si possa, per converso, ritenere fondata l'eccezione di inesatto adempimento proposta dalla convenuta nel presente giudizio.
Quanto al primo aspetto, deve, infatti, rilevarsi che la che non ha Pt_1 contestato di aver ricevuto l'intero importo di cui alla propria fattura n. 8 del
2018, al riguardo, si è limitata del tutto genericamente a dedurre che la stessa sarebbe interamente relativa “a lavorazioni extra riferibili ad altri cantieri così come da specifica comunicazione trasmessa dal legale rappresentante della
senza, tuttavia, minimamente indicare quali sarebbero questi CP_1
“altri cantieri” e senza offrire alcun concreto riferimento in relazione all'adombrata e non meglio specificata “comunicazione” promanante dalla controparte, di guisa che non può ritenersi specificamente contestata l'avvenuta imputazione da parte della debitrice del pagamento di € 28.100,00 al corrispettivo delle varianti relative al subappalto ora in esame.
Quanto all'eccezione sollevata dalla convenuta in relazione alla dedotta presenza di vizi nell'opera subappaltata, deve, invece, in primo luogo, rilevarsi che se la pacifica esistenza di un'azione proposta dalla committente principale nei confronti della in relazione alla presenza di vizi nell'opera da questa CP_1
realizzata che involgerebbero anche la porzione di opera subappaltata alla
[...]
fa certamente sorgere l'interesse della stessa a far valere la CP_2 CP_1
29 garanzia per i vizi nei confronti della propria subappaltatrice sia in via d'azione
(e tanto la ha già fatto nel cennato giudizio bresciano) che in via CP_1
d'eccezione, tanto non comporta, di per sé, la fondatezza di tale medesima eccezione e conseguentemente l'idoneità della stessa a paralizzare la pretesa creditoria avanzata dall'odierna attrice nel presente giudizio.
Ed, allora, con riferimento all'eccezione in parola così come proposta nel presente giudizio, non può non rilevarsi che la non ha minimamente CP_1
concretato in cosa esattamente consisterebbero i vizi denunciati dalla committente principale con riferimento alla porzione di opera subappaltata alla né ha, comunque, offerto alcun elemento di prova in ordine Pt_1 all'effettiva sussistenza degli stessi ed alla loro riferibilità causale all'attività edilizia dell'odierna attrice.
Pertanto, con salvezza di quello che sarà l'esito del richiamato giudizio bresciano, nel presente giudizio, l'eccezione in parola deve essere respinta.
Alla luce di quanto esposto, deve, allora, ritenersi che, in relazione al subappalto in esame, sussista sì un credito della ma di valore pari ad € 4.699,88 Pt_1
[€ 32.798,88 (corrispettivo per varianti) - € 28.100,00 (acconti ricevuti) = €
4.699,88].
XIII) Subappalto relativo al cantiere di AR – riferimento committente “ Controparte_10
In relazione a tale subappalto costituisce circostanza pacifica tra le parti che le stesse hanno originariamente concordato un corrispettivo di € 172.950,00.
L'attrice ha dedotto che le sono state, poi, commissionate dalla subcommittente delle varianti, il corrispettivo delle quali era stato quantificato in € 33.950,00.
30 Sempre la stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 58.960,00 di cui alle proprie fatture n.ri 73 e 92 del 2019 (cfr. sub doc. n. 54 in produzione della convenuta) e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 112.207,27.
La costituendosi in giudizio, non ha specificamente contestato né di CP_1 aver effettivamente ordinato le varianti addotte dall'attrice né la misura del corrispettivo aggiuntivo spettante alla subappaltatrice in relazione alle stesse.
Tali circostanze trovano, poi, in ogni caso, pieno riscontro nello scambio di email intervenuto tra le parti al riguardo di cui al documento n. 4 in produzione attorea.
La ha, invece, controdedotto di aver direttamente fornito materiali non CP_1 già per un valore di € 112.207,27 ma per il complessivo maggiore valore di €
130.080,09, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
A fronte di tale controdeduzione e produzione documentale, l'attrice, ancora una volta, entro i termini decadenziali di rito, non ha contestato che i maggiori materiali indicati dalla convenuta siano stati effettivamente forniti ed impiegati nella realizzazione dell'opera subappaltata, essendosi limitata a dedurre che una parte di essi non sarebbero stati di sua “competenza”.
Anche con riferimento al contratto di cui ora si discute, tale assunto, tuttavia, non può dirsi dimostrato, dovendosi, anche in questo caso, rilevare : a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo (cfr. atto di citazione pag. 6), che il prezzo del subappalto di €
31 172.950,00 era “comprensivo di posa e fornitura materiali”; b) che alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dai documenti prodotti in atti dall'attrice con riferimento al contratto ora in esame.
Alla luce di quanto esposto, deve, allora, ritenersi che, in relazione al subappalto in esame, sussista sì un credito della ma di valore pari ad € 17.859,91 Pt_1
[€ 172.950,00 (corrispettivo pattuito) + 33.950,00 (corrispettivo per varianti) –
130.080,09 (valore materiali forniti dalla subcommittente) - € 58.960,00
(acconti ricevuti) = € 17.859,91].
XIV) Subappalto relativo al cantiere di Ghedi – riferimento committente
“CBG”
In relazione a tale subappalto l'attrice ha dedotto che le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 51.000,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 19.943,32 di cui alla propria fattura n.ri 96 del 2019 (cfr. sub doc. n. 59 in produzione della convenuta) e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 19.321,24.
La ha, invece, controdedotto: a) che il corrispettivo del subappalto CP_1 appalto era stato, in realtà, concordato in € 39.250,00; b) di aver direttamente fornito materiali, non già per un valore di € 19.321,24, ma per il maggior valore di € 22.597,13, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
32 Ciò posto, anche con riferimento al contratto di cui si discute, deve, allora, in primo luogo, osservarsi come l'assunto attoreo secondo cui le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 51.000,00 non può dirsi in alcun modo dimostrato, dovendosi, per converso, piuttosto, ritenere provato che tale corrispettivo sia stato concordato in € 39.250,00.
Va, al riguardo, in primo luogo, osservato come manchi del tutto la prova dell'asserito raggiungimento di un accordo sul prezzo nella misura di €
51.000,00, atteso che gli unici documenti relativi al rapporto contrattuale di cui discute prodotti in atti dall'attrice (all'interno del più volte richiamato unico file distinto con il n. 1) consistono, in realtà: a) in uno stralcio informe di un capitolato di lavori intestato “ con alcune annotazioni Parte_5
e con l'indicazione di pugno “TOTALE A CORPO € 51.000,00” ma privo di qualsivoglia sottoscrizione in segno di accettazione;
b) in una scheda contrattuale recante sì una sottoscrizione in nome e per conto della ma Pt_2
nella quale, tuttavia, l'indicazione dell'importo del corrispettivo risulta del tutto cancellata.
Per converso, la convenuta ha prodotto in atti una comunicazione email del
16.4.2020 promanante dalla stessa alla quale è allegato un Pt_1
“conteggio” in cui il corrispettivo relativo al subappalto di cui si discute (da cui detrarre il valore dei materiali forniti direttamente dalla subcommittente) è, appunto, inequivocabilmente indicato nell'importo di € 39.250,00.
E ciò con la precisazione che all'email ed al “conteggio” appena richiamati deve attribuirsi pieno valore probatorio, atteso che i rilievi avanzati dall'attrice, secondo i quali tale “conteggio” conterrebbe importi arbitrariamente elaborati dalla e di cui quest'ultima avrebbe “preteso” l'inserimento “per Pt_2 proprie esigenze di reportistica di redditività”, si appalesano come assolutamente generici e sono rimasti, comunque, del tutto indimostrati.
33 Quanto, poi, al valore dei materiali forniti direttamente dalla subcommittente, devesi, ancora una volta, rilevare che l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, non ha contestato che i maggiori materiali indicati dalla convenuta siano stati effettivamente forniti ed impiegati nella realizzazione dell'opera subappaltata, essendosi limitata a dedurre che una parte consistente di essi sarebbe stata di esclusiva “spettanza” della subcommittente.
Anche con riferimento al contratto di cui ora si discute tale assunto, tuttavia, non può dirsi dimostrato, dovendosi, ancora una volta, rilevare: a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo
(cfr. atto di citazione pag. 7), che il pattuito prezzo del subappalto (da essa indicato in € 51.000,00 ma che, per quanto detto, deve ritenersi piuttosto di €
39.250,00) era “comprensivo di posa e fornitura materiali”; b) che alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dalla su richiamata documentazione offerta in produzione dall'attrice in relazione al subappalto di cui ora di discute.
Pertanto, in definitiva, in relazione al contratto ora in esame, deve ritenersi non solo che nulla sia ulteriormente dovuto all'attrice ma che sussista, per converso, una posizione creditoria della convenuta per € 3.290,45 per aver versato importi maggiori rispetto al corrispettivo concordato detratti i costi dei materiali da essa direttamente forniti [€ 39.250,00 (corrispettivo pattuito) - € 22.597,13 (valore dei materiali forniti) - € 19.943,32 (importo corrisposto) = - € 3.290,45].
XV) Subappalto relativo al cantiere di Calvisano – riferimento committente “Agritech”
34 In relazione a tale subappalto l'attrice ha dedotto che le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 35.000,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 10.000,00 di cui alla propria fattura n. 68 del 2019 (cfr. sub doc. n. 62 in produzione della convenuta).
La ha, invece, controdedotto: a) che il corrispettivo del subappalto CP_1 appalto era stato, in realtà, concordato in € 32.000,00; b) di aver essa direttamente fornito, per l'esecuzione del subappalto, materiali per un valore di
€ 21.534,19, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
Ciò posto, anche con riferimento al contratto di cui si discute, deve, allora, in primo luogo, osservarsi come l'assunto attoreo secondo cui le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 35.000,00 non può dirsi in alcun modo dimostrato, dovendosi, per converso, piuttosto, ritenere provato che tale corrispettivo sia stato concordato in € 32.000,00.
Va, al riguardo, in primo luogo, osservato come manchi del tutto la prova dell'asserito raggiungimento di un accordo sul prezzo nella misura di €
35.000,00, atteso che gli unici documenti relativi al rapporto contrattuale di cui discute prodotti in atti dall'attrice (all'interno del più volte richiamato unico file distinto con il n. 1) consistono, in realtà: a) in una scheda contrattuale sottoscritta avente ad oggetto la sola manodopera e priva di qualsivoglia indicazione di prezzo;
b) nello stralcio informe di un documento contrattuale intervenuto tra la e la sul quale risultano Parte_5 Pt_2 semplicemente aggiunte di pugno varie indicazioni di prezzo “57.050,00”,
“39.000,00” e “35.000,00”.
35 Per converso, nel “conteggio” allegato alla già richiamata comunicazione email del 16.4.2020 promanante dalla stessa (documenti sul cui valore Pt_1
probatorio si è già detto) il corrispettivo relativo al subappalto di cui si discute
(da cui detrarre il valore dei materiali forniti direttamente dalla subcommittente)
è, appunto, inequivocabilmente indicato nell'importo di € 32.000,00.
Quanto, poi, ai materiali forniti direttamente dalla subcommittente (che, in parte, peraltro, sono indicati anche nel richiamato “conteggio” redatto dalla subappaltatrice), devesi, rilevare che l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, ha contestato unicamente l'esborso di € 12.108,00 relativo a materiali acquistati presso la e sempre in relazione al solo profilo secondo cui si CP_5 tratterebbe di materiali di “esclusiva spettanza” della subcommittente.
Anche con riferimento al contratto di cui ora si discute, tale assunto, tuttavia, non può dirsi dimostrato, dovendosi, anche in tal caso, rilevare che dalla documentazione su richiamata offerta in produzione dall'attrice in relazione al subappalto di cui ora di discute non si evince, in alcun modo, che il prezzo originariamente concordato dalle parti a corpo per la realizzazione dell'opera
(per quanto detto, pari ad € 32.000,00) sia stato definito in relazione, oltre che alla manodopera, ad una parte soltanto dei materiali necessari a realizzare l'opera stessa.
Alla luce quanto esposto, deve, allora, ritenersi che, in relazione al subappalto in esame, sussista sì un credito della ma di valore pari ad € 465,81 [€ Pt_1
32.000,00 (corrispettivo pattuito) – 21.534,19 (valore materiali forniti dalla subcommittente) - € 10.000,00 (acconto ricevuto) = € 465,81].
XVI) Subappalto relativo al cantiere di Soresina – riferimento committente
“GDN”
36 In relazione a tale subappalto l'attrice ha dedotto che le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 157.650,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 80.094,19 di cui alle proprie fatture n.ri 60 e 61 del 2018 ed 17, 18 ed 88 del 2019 (cfr. sub doc. n. 68 in produzione della convenuta) e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 17.033,55.
La ha, invece, controdedotto: a) che il corrispettivo del subappalto CP_1
appalto era stato, in definitiva, concordato in € 134.700,00 a seguito dell'applicazione di uno sconto del 15% circa sull'originario preventivo di €
157.600,00; b) di aver direttamente fornito materiali, non già per un valore di €
17.033,55, ma per il ben maggior valore di € 60.207,56, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
Ciò posto, anche con riferimento al contratto di cui si discute, deve, allora, in primo luogo, osservarsi come l'assunto attoreo secondo cui le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 157.650,00 non può dirsi in alcun modo dimostrato, dovendosi, per converso, piuttosto, ritenere provato quanto dedotto dalla convenuta e cioè che le parti, a fronte di un iniziale preventivo di €
157.650,00, si siano, in definitiva, accordate, attraverso l'applicazione di uno sconto di circa il 15% rispetto al predetto importo preventivano, per un corrispettivo di € 134.700,00.
Va, al riguardo, in primo luogo, osservato come manchi del tutto la prova dell'asserito raggiungimento di un accordo sul prezzo nella misura di €
157.650,00, atteso che l'unico documento relativo al rapporto contrattuale di cui discute prodotto in atti dall'attrice (all'interno del più volte richiamato unico
37 file distinto con il n. 1) consiste, in realtà, nello stralcio informe di un documento contrattuale intervenuto tra la e la committente GDN sul Pt_2 quale risulta semplicemente aggiunta di pugno la dicitura “TOTALE A CORPO
€ 157.650,00”.
Analogamente a quanto già detto ai precedenti punti IV), VIII) ed XI), deve, poi, ulteriormente rilevarsi che la stessa attrice (all'interno dell'unico file di cui al n. 1 della sua produzione) ha prodotto in atti un documento consistente nella stampa di in una email del 2.10.2018 promanante dalla indirizzata Pt_1
alla e recante il riepilogo di alcuni preventivi da essa emessi in Pt_2
relazione a vari cantieri (ivi compreso quello di cui ora si discute, “GDN”) per importi sommanti € 561.830,00 a fianco dei quali risulta apposta di pugno l'indicazione “480.000,00 €” seguita (oltre che da altre appostazioni relative ad altri cantieri) dall'indicazione della data “08/10/2018” e da due sottoscrizioni – documento questo che, in assenza, per quanto detto, dell'offerta di una diversa prova da parte dell'attrice circa l'effettivo contenuto pattizio del negozio di cui si discute, induce, appunto, a ritenere che, così come dedotto dalla convenuta, le parti con riferimento (tra gli altri, anche) al subappalto in esame si siano, in definitiva, accordate per l'applicazione di uno sconto di circa il 15% rispetto al prezzo inizialmente preventivato dalla subappaltatrice.
Quanto, poi, al valore dei materiali forniti direttamente dalla subcommittente, devesi, ancora una volta, rilevare che l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, non ha contestato che i maggiori materiali indicati dalla convenuta siano stati effettivamente forniti ed impiegati nella realizzazione dell'opera subappaltata, essendosi limitata a dedurre che quelli acquistati dalla CP_5 sarebbero stati di esclusiva “spettanza” della subcommittente.
Anche con riferimento al contratto di cui ora si discute tale assunto, tuttavia, non può dirsi dimostrato, dovendosi, ancora una volta, rilevare: a) che la stessa
38 attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo
(cfr. atto di citazione pag. 7), che il pattuito prezzo del subappalto (da essa indicato in € 157.650,00 ma che, per quanto detto, deve ritenersi piuttosto di €
134.700,00) era “comprensivo di posa e fornitura materiali”; b) che alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dal su richiamato documento offerto in produzione dall'attrice (stralcio informe di un documento contrattuale intervenuto tra la e la committente GDN sul quale risulta Pt_2 semplicemente aggiunta di pugno la dicitura “TOTALE A CORPO €
157.650,00) sia per la sua intrinseca natura sia per il suo effettivo contenuto.
Pertanto, in definitiva, in relazione al contratto ora in esame, deve ritenersi non solo che nulla sia ulteriormente dovuto all'attrice ma che sussista, per converso, una posizione creditoria della convenuta per € 5.601,75 per aver versato importi maggiori rispetto al corrispettivo concordato detratti i costi dei materiali da essa direttamente forniti [€ 134.700,00 (corrispettivo pattuito) - € 60.207,56 (valore dei materiali forniti) - € 80.094,19 (importo corrisposto) = - € 5.601,75].
XVII) Subappalto relativo al cantiere di Castel OF – riferimento committente “Cappellari”
In relazione a tale subappalto l'attrice ha dedotto che le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 60.680,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 20.850,00 di cui alle proprie fatture n.ri 67 e 91 del 2019 (cfr. sub doc. n. 73 in produzione della convenuta)
e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 7.736,58.
39 La ha, invece, controdedotto: a) che il corrispettivo del subappalto CP_1 appalto era stato, in realtà, concordato in € 55.000,00; b) di aver direttamente fornito materiali, non già per un valore di € 7.736,58, ma per il ben maggior valore di € 28.517,83, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
Ciò posto, anche con riferimento al contratto di cui si discute, deve, allora, in primo luogo, osservarsi come l'assunto attoreo secondo cui le parti avrebbero concordato un corrispettivo a corpo di € 60.800,00 non può dirsi in alcun modo dimostrato, dovendosi, per converso, piuttosto, ritenere provato che tale corrispettivo sia stato concordato in € 55.000,00.
Va, al riguardo, in primo luogo, osservato come manchi del tutto la prova dell'asserito raggiungimento di un accordo sul prezzo nella misura di €
60.800,00, atteso che l'unico documento relativo al rapporto contrattuale di cui discute prodotto in atti dall'attrice (all'interno del più volte richiamato unico file distinto con il n. 1) consiste, in realtà, nello stralcio informe di un capitolato di lavori intestato “ con alcune annotazioni e con Parte_5
l'indicazione di pugno “TOTALE A CORPO € 60.680,00” ma privo di qualsivoglia sottoscrizione in segno di accettazione.
Per converso, analogamente a quanto osservato ai precedenti punti XIV) e XV), nel “conteggio” allegato alla già più volte richiamata comunicazione email del
16.4.2020 promanante dalla stessa (documenti sul cui valore Pt_1
probatorio si è già detto) il corrispettivo relativo al subappalto di cui si discute
(da cui detrarre il valore dei materiali forniti direttamente dalla subcommittente)
è, appunto, inequivocabilmente indicato nell'importo di € 55.000,00.
40 Quanto, poi, ai materiali forniti direttamente dalla subcommittente, devesi, rilevare che l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, ha contestato unicamente l'esborso di € 21.065,36 relativo a materiali acquistati presso la e sempre unicamente in relazione al solo profilo secondo cui si CP_5 tratterebbe di materiali di esclusiva “spettanza” della subcommittente.
Ciò posto, deve allora rilevarsi, per un verso, come il valore dei materiali indicato dalla risulti, in realtà, nella sua quasi totalità (€ 28.301,58) CP_1 dallo stesso appena richiamato “conteggio” promanante dalla stessa Pt_1
nel quale, peraltro, è espressamente inserita anche la fattura emessa dalla fornitrice e, per altro verso, che, in ogni caso, sulla scorta del richiamato CP_5 documento offerto in produzione dall'attrice in relazione al subappalto di cui ora si discute (stralcio informe di un capitolato di lavori intestato “
[...]
con alcune annotazioni e con l'indicazione di pugno “TOTALE Parte_5
A CORPO € 60.680,00” ma privo di qualsivoglia sottoscrizione in segno di accettazione) non può affatto ritenersi che il prezzo dell'opera (per quanto detto, in realtà, di € 55.000,00) sia stato concordato tra le parti in relazione, oltre che alla manodopera, ad una parte soltanto dei materiali necessari a realizzare l'opera stessa.
Alla luce quanto esposto, deve, allora, ritenersi che, in relazione al subappalto in esame, sussista sì un credito della ma di valore pari ad € 5.632,17 Pt_1
[€ 55.000,00 (corrispettivo pattuito) - € 28.517,83 (valore dei materiali forniti)
- € 20.850,00 (importo corrisposto) = € 5.632,17].
XVIII) Subappalto relativo al cantiere di San Polo di Torrile – riferimento committente “Stabili”
41 In relazione a tale contratto costituisce circostanza pacifica tra le parti che le stesse hanno concordato un corrispettivo complessivo di € 51.700,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento dell'importo di € 10.00,00 di cui alle propria fattura n. 6 del 2020 (cfr. doc n.
77 in produzione di parte convenuta) e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di €
23.814,56.
La ha, invece, controdedotto di aver direttamente fornito materiali per CP_1 il complessivo maggiore valore di € 42.585,64, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
A fronte di tale controdeduzione e produzione, l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, ha, poi, contestato i soli esborsi di cui alle fatture emesse dal fornitore e sempre in relazione al solo profilo secondo cui si CP_11 tratterebbe di materiali di esclusiva “spettanza” della subcommittente.
Tale ultimo assunto, tuttavia, anche in tal caso, non può dirsi in alcun modo dimostrato.
Ribadito, infatti, (ancora una volta) che il medesimo assunto, risolvendosi nella deduzione per cui il concordato prezzo del subappalto sarebbe riferito unicamente alla manodopera ed alla fornitura solo di una parte (non meglio precisata) di materiali, attiene al contenuto del titolo negoziale posto a sostegno della domanda e rientra pienamente nell'onere probatorio attoreo, deve rilevarsi: a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo (cfr. atto di citazione pag. 8), che il prezzo di € 51.700,00 era “comprensivo di posa e fornitura materiali”; b) che
42 alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dal documento indicato dall'attrice quale “contratto” regolante il subappalto di cui si discute
(documento inserito dall'attrice sempre nell'unico file distinto nella produzione con il n. 1), atteso che lo stesso consiste semplicemente nello stralcio informe di un capitolato di lavori intestato “ sul quale risulta Parte_5 apposta la dicitura “TOTALE A CORPO € 56.752,00” senza alcuna sottoscrizione in segno di accettazione.
Pertanto, in definitiva, in relazione al contratto ora in esame, considerato altresì che risulta ex actis (cfr. doc. n. 78 in produzione della convenuta) che l'attrice ha emesso una fattura di saldo (la n. 23 del 2020) ad importo “zero”, deve ritenersi non solo che nulla sia ulteriormente dovuto all'attrice ma che sussista, per converso, una posizione creditoria della convenuta per € 885,64 per aver versato importi maggiori rispetto al corrispettivo concordato detratti i costi dei materiali da essa direttamente forniti [€ 51.700,00 (corrispettivo pattuito) - €
42.585,64 (valore dei materiali forniti) - € 10.000,00 (importo corrisposto) = -
€ 885,64].
XIX) Subappalto relativo al cantiere di Mantova – riferimento committente “ ” CP_3
In relazione a tale contratto costituisce circostanza pacifica tra le parti che le stesse hanno concordato un corrispettivo complessivo di € 182.000,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento del complessivo importo (al netto dell'IVA) di € 91.300,00 di cui alle proprie fatture n.ri 94 del 2019 e 2 e 7 del 2020 (cfr. doc n. 80 in produzione di parte convenuta) e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 40.066,97.
43 La ha, invece, controdedotto di aver direttamente fornito materiali per CP_1 il complessivo maggiore valore di € 83.671,36, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
A fronte di tale controdeduzione, l'attrice, poi, entro i termini decadenziali di rito, non ha contestato che i maggiori materiali indicati dalla convenuta siano stati effettivamente forniti ed impiegati nella realizzazione dell'opera subappaltata, essendosi limitata a dedurre che una parte di essi (e segnatamente quelli forniti dalla ditta sarebbe stata di esclusiva “spettanza” della CP_5
subcommittente.
Ancora una volta, deve, tuttavia, rilevarsi che tale assunto attoreo non può dirsi dimostrato, atteso: a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo (cfr. atto di citazione pag. 9), che il pattuito prezzo di € 182.000 era “comprensivo di posa e fornitura materiali”;
b) che alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dal documento indicato dall'attrice quale “contratto” regolante il subappalto di cui si discute
(documento inserito dall'attrice, insieme ad altri, in un'unica produzione documentale distinta nel proprio fascicolo con il numero 9) sia perché lo stesso consiste, in realtà, nello stralcio di un documento contrattuale intervenuto tra
“ e “ prefabbricati” con alcune annotazioni di Controparte_12 Pt_5
pugno e senza alcuna sottoscrizione riferibile alle odierne parti sia per il suo intrinseco contenuto.
Alla luce quanto esposto, deve, allora, ritenersi che, in relazione al subappalto in esame, sussista sì un credito della ma di valore pari ad € 7.028,64 Pt_1
[€ 182.000,00 (corrispettivo pattuito) – 83.671,36 (valore materiali forniti dalla subcommittente) - € 91.300,00 (acconti ricevuti) = € 7.028,64].
44 XX) Subappalto relativo al cantiere di Castrezzato – riferimento committente “Conveco”
In relazione a tale contratto costituisce circostanza pacifica tra le parti che le stesse hanno concordato un corrispettivo complessivo di € 139.500,00.
La stessa attrice ha, poi, dedotto, per un verso, di aver già ricevuto il pagamento dell'importo (al netto dell'IVA) di € 23.000,00 di cui alle propria fattura n. 86 del 2019 (cfr. doc n. 84 in produzione di parte convenuta) e, per altro verso, che la subcommittente aveva essa direttamente fornito materiali per il complessivo valore di € 14.837,07.
La ha, invece, controdedotto di aver direttamente fornito materiali per CP_1 il complessivo maggiore valore di € 56.013,88, documentando la circostanza mediante la produzione delle fatture emesse dai vari fornitori recanti espresso riferimento al cantiere di cui si tratta.
A fronte di tale controdeduzione e produzione documentale, l'attrice, entro i termini decadenziali di rito, ha, poi, contestato i soli esborsi di cui alle fatture emesse dal fornitore e sempre in relazione al solo profilo secondo cui si CP_5 tratterebbe di materiali di esclusiva “spettanza” della subcommittente.
Ancora una volta, deve, tuttavia, rilevarsi che tale assunto attoreo non può dirsi dimostrato, atteso: a) che la stessa attrice ha, in realtà, inizialmente allegato espressamente, e senza alcun distinguo (cfr. atto di citazione pag. 9), che il pattuito prezzo di € 139.500,00 era “comprensivo di posa e fornitura materiali”; b) che alcuna evidenza dell'assunto in parola può ricavarsi dai documenti prodotti in atti dall'attrice (sempre all'interno dell'unico file distinto con il n. 1) in relazione al subappalto di cui si discute e ciò sia per la loro natura
45 (trattasi, infatti, di una scheda contrattuale sottoscritta dalla
[...]
e dalla e di un di un capitolato di lavori intestato Parte_5 Pt_2
“ sul quale risulta semplicemente apposta di pugno la Parte_5 dicitura “TOTALE A CORPO € 139.500,00” senza alcuna sottoscrizione) sia,
e soprattutto, per l'intrinseco contenuto degli stessi.
Alla luce quanto esposto, deve, allora, ritenersi che, in relazione al subappalto in esame, sussista sì un credito della ma di valore pari ad € 60.486,12 Pt_1
[€ 139.500,00 (corrispettivo pattuito) – 56.013,88 (valore materiali forniti dalla subcommittente) - € 23.000,00 (acconto ricevuto) = € 60.486,12].
Compensazione – conclusioni
Le rispettive poste creditorie e controcreditorie sopra accertate devono formare oggetto di compensazione parziale.
Al di là del richiamo operato dalla convenuta ad una già avvenuta “chiusura” di tutti i rapporti oggetto di lite anche attraverso reciproche compensazioni che, per quanto sopra detto, non può dirsi fondato, risulta, infatti, evidente che la laddove, costituendosi in giudizio, ha dedotto, al fine di contrastare la CP_1 domanda attorea, l'esistenza, con riferimento a taluni dei subappalti, di proprie ragioni creditorie, ha inteso eccepire, anche nel presente giudizio, la compensazione.
Pertanto, considerato che da quanto accertato ai precedenti punti IV), V), VII),
IX), XII), XIII), XV), XVII), XIX) e XX) risulta una complessiva posizione creditoria della per € 119.189,12 e da quanto accertato ai precedenti Pt_1
punti I), II), VIII), X), XI), XIV), XVI) e XVIII) risulta una complessiva posizione controcreditoria della per € 36.815,94, operata la CP_1
46 compensazione, in definitiva, risulta un credito complessivo della per Pt_1
€ 82.373,18 – somma che, peraltro, ai fini dell'emittenda condanna della convenuta, non si ritiene debba essere maggiorata dell'IVA, trattandosi di corrispettivi per prestazioni rese in subappalto soggette al regime fiscale del cd. reverse charge.
La MO va, pertanto, condannata al pagamento, in favore della Pt_1 della medesima somma di € 82.373,18, oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs.
231/2002 dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Nell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente ridotta (circa un decimo) rispetto al domandato e, soprattutto, il rigetto di specifici punti nei quali la domanda stessa era articolata, si ravvisa una situazione di reciproca parziale soccombenza che induce all'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la CP_1 al pagamento, in favore della della somma di € 82.373,18, Parte_1
oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano addì 23.11.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
47 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'attrice, invero, in relazione alla produzione documentale della di cui si discute si è limitata ad osservare CP_1 quanto segue: “La riferibilità/congruità dei materiali aggiuntivi acquistati da parte convenuta fa sorgere non poche perplessità sull'effettiva correlazione tra quanto necessario e quanto comprato”.