Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 483
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza e nullità dell'atto per emissione oltre i termini di legge

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento impugnata costituisca il prosieguo dell'attività di riscossione frazionata del tributo, iniziata con l'iscrizione di una parte dell'importo al momento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento. Pertanto, ogni contestazione, anche in ordine alla prescrizione, non è pertinente poiché si tratta di esecuzione di pronunce giurisdizionali, soggette a prescrizione decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 483
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 483
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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