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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1853/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Leg Rap Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00019/2024 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante, impugnava l'intimazione di pagamento n. TDYIPRD00019/2024, notificata in data 11.03.2024, relativa all'Avviso di Accertamento n.
TDY03T200269-14, anno d'mposta 2010.
Deduceva che le imposte e gli interessi dovuti venivano richiesti a seguito della sentenza n. 798/01/17, divenuta definitiva il 04/04/2017, con riguardo all'avviso di accertamento n. TDY03T200269-14 per l'anno
2010.
A sostegno della propria difesa, assumeva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto lo stesso era stato emesso in violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 25 comma 1 lettera c) del dpr n.602 del 1973 e dell'articolo 29 comma 1 lettera e) del dl n.78 del 2010.
Rilevava, quindi, che l'atto impugnato era affetto da decadenza nullità poichè emesso dopo lo spirare del termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, per mancanza di opposizione in data 04.04.2017, giusta Sentenza n. 798/01/17 della CTR di Catanzaro, depositata in data 06.11.2017.
Chiedeva, quindi, dichiarare nullo l'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva Agenzia Entrate e deduceva:
- che a seguito dell'impugnazione di detto avviso erano stati iscritti a ruolo 1/3 degli ammontari corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, con relativi interessi e che tale importo era stato oggetto di rateizzazione con l'Agente della Riscossione e, ad oggi, risultava quasi completamente riscosso;
-che la società aveva proposto appello avverso la predetta decisione e che la Commisione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 798/01/2017;
- che, divenuta definitiva la sentenza, esso Ufficio aveva inviato l'intimazione per il residuo ammontare, determinato nella sentenza.
Evidenziava che le norme richiamate dalla società ricorrente con riguardo alla decadenza dal potere impositivo stabilivano tempi e modalità di notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione a fronte di accertamenti esecutivi divenuti definitivi per effetto della mancata opposizione del contribuente, mentre nel caso di specie si trattava di pronuce giurisdizionali, il cui termine di prescrizione era decennale.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Osserva la Corte che l'intimazione di pagamento n. TDY IPRD00077/2023 discende dall' avviso di accertamento n. TDY03T200269-2014, avviso che la società Ricorrente _1 SpA ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro che, all'esito del giudizio, rigettava il ricorso e confermava l' avviso di accertamento.
La società proponeva appello avverso la predetta decisione con ricorso iscritto al NRG n. 2559/2015 e, all'esito, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n. 798/01/2017 depositata in data 04/04/2017, così decideva: "La Commissione... dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate Accerta, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione......."
Pertanto, ai sensi dell'art. 68 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, lo scrivente Ufficio inviava I'Intimazione di pagamento oggi impugnata, onde recuperare il credito erariale residuo.
Nel caso di specie, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata costituisce il mero prosieguo dell'attività di riscossione frazionata del tributo erariale, iniziata con l'iscrizione del primo terzo al momento dell'impugnazione dell'Avviso di Accertamento.
Pertanto, ogni contestazione anche in ordine all'intervenuta prescrizione del credito, non è pertinente atteso che, nel caso di specie, si verte in materia di esecuzione di pronunce giurisdizionali, il cui termine di prescrizione è, notoriamente, decennale.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro
1.673,00 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Catanzaro il 27 febbraio 2025
Il Presidente Relatore
AT TT
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1853/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Leg Rap Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00019/2024 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante, impugnava l'intimazione di pagamento n. TDYIPRD00019/2024, notificata in data 11.03.2024, relativa all'Avviso di Accertamento n.
TDY03T200269-14, anno d'mposta 2010.
Deduceva che le imposte e gli interessi dovuti venivano richiesti a seguito della sentenza n. 798/01/17, divenuta definitiva il 04/04/2017, con riguardo all'avviso di accertamento n. TDY03T200269-14 per l'anno
2010.
A sostegno della propria difesa, assumeva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto lo stesso era stato emesso in violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 25 comma 1 lettera c) del dpr n.602 del 1973 e dell'articolo 29 comma 1 lettera e) del dl n.78 del 2010.
Rilevava, quindi, che l'atto impugnato era affetto da decadenza nullità poichè emesso dopo lo spirare del termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, per mancanza di opposizione in data 04.04.2017, giusta Sentenza n. 798/01/17 della CTR di Catanzaro, depositata in data 06.11.2017.
Chiedeva, quindi, dichiarare nullo l'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva Agenzia Entrate e deduceva:
- che a seguito dell'impugnazione di detto avviso erano stati iscritti a ruolo 1/3 degli ammontari corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, con relativi interessi e che tale importo era stato oggetto di rateizzazione con l'Agente della Riscossione e, ad oggi, risultava quasi completamente riscosso;
-che la società aveva proposto appello avverso la predetta decisione e che la Commisione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 798/01/2017;
- che, divenuta definitiva la sentenza, esso Ufficio aveva inviato l'intimazione per il residuo ammontare, determinato nella sentenza.
Evidenziava che le norme richiamate dalla società ricorrente con riguardo alla decadenza dal potere impositivo stabilivano tempi e modalità di notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione a fronte di accertamenti esecutivi divenuti definitivi per effetto della mancata opposizione del contribuente, mentre nel caso di specie si trattava di pronuce giurisdizionali, il cui termine di prescrizione era decennale.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Osserva la Corte che l'intimazione di pagamento n. TDY IPRD00077/2023 discende dall' avviso di accertamento n. TDY03T200269-2014, avviso che la società Ricorrente _1 SpA ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro che, all'esito del giudizio, rigettava il ricorso e confermava l' avviso di accertamento.
La società proponeva appello avverso la predetta decisione con ricorso iscritto al NRG n. 2559/2015 e, all'esito, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n. 798/01/2017 depositata in data 04/04/2017, così decideva: "La Commissione... dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate Accerta, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione......."
Pertanto, ai sensi dell'art. 68 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, lo scrivente Ufficio inviava I'Intimazione di pagamento oggi impugnata, onde recuperare il credito erariale residuo.
Nel caso di specie, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata costituisce il mero prosieguo dell'attività di riscossione frazionata del tributo erariale, iniziata con l'iscrizione del primo terzo al momento dell'impugnazione dell'Avviso di Accertamento.
Pertanto, ogni contestazione anche in ordine all'intervenuta prescrizione del credito, non è pertinente atteso che, nel caso di specie, si verte in materia di esecuzione di pronunce giurisdizionali, il cui termine di prescrizione è, notoriamente, decennale.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro
1.673,00 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Catanzaro il 27 febbraio 2025
Il Presidente Relatore
AT TT