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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 68/24 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilita' aquiliana, riservata per la decisione all' udienza del
28/10/25 ex art. 189 cpc, vertente tra:
Parte_1 , rappresentata e difesa dall' avv. Carmen Carlucci per mandato in atti
ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Francesco Guido e Rossella Farnelli per mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Patrizia Spagnolo per mandato in atti
ER CH ED [...]
Controparte_3
ER CH CONTUMACE
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1, qui da intendersi riportate e trascritte
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies, ritualmente notificato, la Pt_1 traeva in lite l' CP 4 innanzi all' intestato Ufficio, rappresentando che il proprio immobile, sito in Ginosa, via Marone, 34, ebbe ad essere interessato da copiosa infiltrazione I acque, per serie fenomenologica riconducibile al mancato completamento dei lavori relativi allo spostamento di un contatore dell' CP che, peraltro, veniva Con sanzionata dal locale Comando di PP in data 9/6/15 per infrazione di cui all' art. 21 CdS,
,
provvedendosi, in seguito, al ripristino dei luoghi da parte della societa' convenuta. Assunto di aver subito gravi danni riconducibili all' illecito contegno della esecutrice di tali opere, cui, pertanto, ne ascriveva esclusiva responsabilita' secondo lo schema aggravato ex art. 2051 c.c., in conformita' a quanto accertato dal CTU dell' ATP espletata ante causam (che aveva provveduto anche a quantificare il danno complessivo in € 12115,85), lamentato che la responsabile, quantunque compulsata anche mediante invito alla negoziazione assistita, non avesse inteso riscontrare la richiesta, ne chiedeva conforme condanna, oltre accessori, salva la somma di giustizia, vinte le spese, comprese quelle dell' ATP.
La pretesa veniva avversata dalla resistente, che, in limine, si dichiarava difettante di legittimazione passiva, sostenendo che il danno fosse derivato dai lavori di manutenzione delle reti fognarie eseguiti dalla societa' CP_2 giusta convenzione d' appalto intercorsa, le cui pattuizioni prevedevano '
anche l'assunzione di ogni responsabilita' dell' appaltatore per eventuali danni causati a terzi nell' esecuzione delle opere conferite.
Nel merito, negava fondatezza alla pretesa risarcitoria, assunta come difettante di ogni dimostrazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana (compresi il danno, il fatto storico ed il nesso causale tra evento e danno), eccependo anche il fortuito accidentale da fatto proprio del danneggiato, gradatamente in termini di concorso colposo nella sua verificazione.
Su tale elaborati difensivi, concludeva, previo differimento della prima udienza per la chiamata in causa del terzo, per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva in proprio capo, gradatamente per il rigetto dell' infondata domanda, ed in via ulteriormente subordinata, in caso di denegato accoglimento, per l'accertamento della responsabilita' in capo alla terza chiamata, in ogni caso per la sua condanna a manlevare CP da ogni pregiudizio derivantele dall' eventuale condanna, fermo, in ogni caso, l'accertamento di responsabilita' concorrente in capo al danneggiato, vinte le spese in capo a chi soccombente.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva anche la CP_2 che, premettendo che la tipologia dei lavori da cui sarebbe derivata la serie dannosa sarebbero stati sub appaltati alla CP_3
[...] eccepiva, egualmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di danno non derivante da lavori svolti in proprio, quanto proprio dalla peraltro tenuta ta a risponderne anche a titolo di garanzia contrattuale, in ragione delle regole convenzionali intercorse tra le societa' consociate.
Sostenuta, nel merito, l' infondatezza della domanda, ascrivendo, in caso di accoglimento, la responsabilita' esclusiva dell' CP , in quanto le condutture da cui si sarebbe sprigionato il danno farebbero parte del di cui gestore e custode, ex art. 2051 c.c., sarebbe proprio la societa' appaltante, concludeva previa adozione degli incombenti necessari per la chiamata in causa dell' indicata terza, per la declaratoria di proprio difetto di legittimazione, con conseguente estromissione CP dal giudizio, gradatamente per la declaratoria di responsabilita' in capo alla o alla CP e, in via ulteriormente gradata, per la pronuncia di manleva a carico della detta terza, nei limiti ridotti per effetto del concorso colposo accertato ex art. 1227 c.c. in capo allo stesso danneggiato, vinte le spese.
Sebbene ritualmente evocata in lite, nessuno si costituiva per la terza chiamata CP_3 , per cui, previo mutamento di rito da sommario ad ordienario, istruita come in atti, la causa, veniva rimessa a decisione ex art. 189 cpc sulle rassegnate conclusioni.
MOTIVI In primis va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla difesa convenuta e omologamente dalla terza chiamata CP_2 noto che la legittimazione passiva ad causam non e' altro che l' astratta coincidenza tra il soggetto vocato in lite con chi, avuto riguardo alla rappresentazione causale attorea e secondo la fattispecie applicabile al rapporto giuridico dalla stessa scaturente, sia destinatario degli effetti della domanda (Cass. 9678/03), a nulla rilevando, ai fini dell' accertamento della ricorrenza della condizione dell' azione, che il convenuto sia il concreto titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che e' questione diversa, concernente il merito (10551/03), di modo che la "legitimatio" va ravvisata per il solo fatto dell' affermazione di titolarita' del diritto leso (rispetto all' attore) e dall' attribuzione dell' obbligo di rispondere della stessa (15177/02).
Applicando il principio al caso in esame, la legittimazione della convenuta deve opinarsi sussistere per il semplice fatto che l'attore l' ha indicata quale soggetto tenuto alla rifusione perche' responsabile dei danni subiti per il fatto illecito ascritto, mentre, come evincibile ex actis, l' eccezione di difetto dell' azione, nella sua concreta essenza processuale, configura una contestazione impeditiva mirata ad escludere un fattore costitutivo della domanda, integrato dalla propria estraneita' al fatto costitutivo omissivo (assunto come attribuibile a terzi), quindi (dato implicitamente presupposto) tenuto a rispondervi solo chi ebbe ad eseguire direttamente l'opera, che integra una chiara eccezione meritoria che va, di conseguenza, riqualificata in termini e trattata in sede opportuna. CP_2Stessa situazione si verifica nei confronti della sussistendo (anche) la sua legittimazione passiva quale effetto dell' attribuzione ad essa di responsabilita' del fatto dannoso, secondo chiaro elaborato difensivo formulato dalla CP che l'ha individuata quale soggetto che effettivamente ebbe a realizzare i lavori in esame.
Cio' prelude all' esigenza di valutare esattamente la posizione assunta dai terzi chiamati (in successione) nel presente giudizio, rilevato che, avuto riguardo alle difese svolte dalla prima resistente,
CP_2 e' indicata quale effettiva responsabile del danno, in quanto prodottosi nel contesto realizzativo di opere in appalto dalla medesima direttamente eseguite, riversando, in tal modo, il medesimo titolo causale (responsabilita' da fatto illecito per mancato completamento dei lavori, presupposto che la cosa incidente sulla produzione dannosa sarebbe in custodia di essa) nei confronti della chiamata, in una rappresentazione che, individuando un terzo responsabile del danno contro il convenuto avanzato, determinerebbe l' investitura del terzo di convenuto "aggiunto", unitamente a quello formalmente e sostanzialmente gia' tale, trattandosi di individuare il vero responsabile in un contesto accertativo sostanzialmente unico (Cass. 8811/03), anche senza domanda esplicita dell' attore, senza che il giudice incorra in un vizio di ultrapetizione (13165/07).
terza chiamata dalla CP_2Lo stesso va argomentato nei confronti della Controparte_3 sulle stesse basi processuali esplicitate dall' CP nei suoi confronti (date, esattamente, dalla negazione di aver eseguito l'opera la cui anomalia determino' la serie dannosa), che, dunque, a sua, volta, deve assumere la posizione sostanziale di convenuta.
Rimane ferma ed esaminabile, in ogni caso, la domanda di manleva intentata dalla convenuta principale sulle basi contrattuali dell' intercorso appalto, rilevato che la convenzione intercorsa contiene esplicita previsione di assunzione di garanzia dell' appaltatrice per eventuali danni procurati a terzi nell'espletamento delle opere commissionate, con la conseguenza che, nel caso, tale domanda va aggiunta in via alternativa a quella di riversamento del titolo causale sulla terza, ferma la potenzialita' assorbente di quest' ultima, ove accerta la sua fondatezza, ipotesi che invero, precluderebbe l'esame di quella garantistica (propria), in posizione di chiara dipendenza all' eventuale mancato accoglimento della prima. Lo stesso va argomentato in ordine ai rapporti tra la prima e la seconda chiamata in causa, essendo evidente che la CP_2 ha riversato il titolo causale, a sua volta, sulla CP_3 anche avanzando la domanda di garanzia contrattuale, fondata sulle previsioni di manleva contenute nell' intercorsa convenzione di sub appalto.
In tal modo, l'eccezione di difetto di legittimazione, come riqualificata, determina l' esigenza di indagare sul soggetto effettivo responsabile in relazione ai dati concretamente emersi in sede istruttoria, avuto riguardo alle contrapposte difese sul punto specifico.
Sempre in chiave accertativa delle responsabilita' ascritte, non puo' revocarsi in dubbio che la domanda, di chiara indole aquiliana (peraltro esplicitata in termini anche dall' attore), va collocata nella fattispecie aggravata di cui all'art. 2051 c.c.
Ne deriva che, a termini dello schema che caratterizza la fattispecie in esame, spetta all' attore dimostrare che il danno derivi dalla cosa in custodia, la sua esistenza ontologica ed il nesso causale tra i due elementi, mentre, secondo il regime di parziale inversione degli oneri probatori che qualifica l' istituto, e' onere del resistente-custode dare compiuta dimostrazione del fattore esimente, ovvero del cosiddetto "fortuito" (imprevedibile, inevitabile, irresistibile, fatto del terzo o fatto proprio del danneggiato), che, recidendo il nesso causale tra la cosa e l'evento, e' evenienza idonea a mandarlo esente da ogni addebito.
Esaminando, dunque, le emergenze deduttivo-istruttorie, risulta che le parti resistenti (nei termini enucleati) non hanno inteso contestare gli aspetti fenomenici della vicenda se non genericamente
(negandosi la ricorrenza del fatto deterministico, del danno e della riconducibilita' causale dello stesso alla cosa).
Anche sul fatto costitutivo "erronea/incompleta esecuzione dell' opera" le parti resistenti non hanno inteso prendere una specifica posizione, pur negandolo genericamente, ma la cui effettiva verificazione pare in ogni caso ampiamente suffragata dall' istruttoria espletata, mentre la CTU svolta ante causam e qui incontestatamente acquisita quale mezzo istruttorio utilizzabile quale fonte di convincimento ed a tutte le parti opponibile, pare aver fatto definitiva chiarezza sugli aspetti dinamico- eziologici della vicenda.
I testi escussi indicati dalla parte ricorrente, Tes_1 e Tes_2 ebbero a confermare, con deposizione lineare ed esente contraddizioni significativamente incidenti in negativis sul piano dell' attendibilita', i fatti costitutivi relativi alle evidenze fenomenologiche della serie dannosa, in particolare riferendo come, in effetti, in occasione dei lavori di che trattasi, l' immobile della ricorrente si presentava invaso da infiltrazioni di liquidi, interessandone le strutture murarie interne, riconoscendo le foto che tanto rappresentavano, precisando che i lavori fossero in corso mentre si manifestavano tali fenomenologie.
I fatti come ricostruiti dai testi venivano confermati dall' altra teste, l' omonima Testimone_3 in modalita' precise e concordanti.
Le dichiarazioni degli informatori sono da opinarsi coerenti ed in linea con gli accertamenti compiuti dal CTU, il quale, con elaborato congruo ed ampiamente motivato, dimostrando di aver compreso esattamente le esigenze di indagine trasfuse nei quesiti proposti, previa compiuta descrizione dei luoghi, accertata la presenza dei fenomeni infiltrativi e delle relative conseguenze in conformita' dei rilievi precedentemente compiuti dal CT di parte (che costituisce la base dannosa lamentata), affermava che il fenomeno infiltrativo fosse eziologicamente riconducibile, in effetti, ai lavori realizzati nell'agosto 2015 da parte di azienda terza incaricata dall' CP motivandone con ragionamento logico elaborato sulla base delle caratteristiche in loco riscontrate, quantificando i costi di pristino in €
11370,35.
Su tali basi, devono ritenersi provate la causali rappresentate a sostegno della domanda, quali la serie Cont deterministica in atto, e la sua riconducibilita' ai lavori realizzati (per conto) dell' e la verificazione della fenomenologia dannosa, come lamentata in atti e compiutamente descritta nella relazione peritale.
Le parti resistenti, a fronte di tale dimostrazione (sufficiente a configurare la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie aggravata ex art. 2051 c.c.), non hanno, pur tenute, dato prova del fattore esimente, ivi compresa la asserita' responsabilita', totale o parziale, dell' attrice, nei cui confronti non e' emerso alcun elemento idoneo a fondarne il coinvolgimento nella serie dannosa, nemmeno in termini parziari.
Cio' non esaurisce i temi di indagine, dovendosi procedere con l' accertamento del responsabile, avuto riguardo alle emergenze contrattuali, alle deduzioni difensive e tenuto conto della mancata resa dell' inerpello da parte della CP_3
In merito emerge chiaro che i lavori non furono realizzati direttamente dalla CP come ampiamente emerso in corso di giudizio, tenuto conto che la CP_2 cui ne' e' attribuita la responsabilita' (quale effettiva esecutrice dell' opera), non ha mai inteso negare di averli ricevuti in appalto dal gestore del S.I.I., sebbene, pare altrettanto chiaro, la terza chiamata abbia negato ogni addebito, riversando il titolo causale in capo alla a sua volta sostenuta come effettiva
,
realizzatrice dei lavori di che trattasi in regime di sub appalto, giusta attestazione documentale offerta in visione in fascicolo di parte, contenente anche la clausola di manleva per i danni a terzi.
Su tali basi, ritenuta l'eccezione e la domanda trasversale di accertamento di responsabilita' del terzo chiamato (in successione) di certa ammissibilita', pare che le relative ragioni siano esaustivamente provate, considerato:
CP non abbia mai contestato in sede processuale (anche di ATP, come incontestatamente
. che la affermato dalla difesa della CP_2 ) di essere stata l' effettiva realizzatrice dei lavori conferiti in Cont appalto dalla alla CP_2 e da questa subappaltati proprio alla secondo dato risultante dall' allegato n. 5 della produzione documentale della terza chiamata, da cui emerge che la tipologia dell' opera che innesco' la serie dannosa rientrasse nei compiti conferiti alla medesima;
. infine, che, non essendo comparsa la societa' a rendere l' interrogatorio formale deferito sul punto specifico, devono considerarsi acquisiti virtualmente i fatti come veri, avuto riguardo alle concomitanti emergenze sopra meglio enucleate, giusta applicazione dell' art. 232 cpc, rilevata al rituale notifica dell' ordinanza ammissiva, ordinata ai sensi degli art. 291 segg. cpc alla parte contumace.
Invero, i fini della individuazione del custode, in chiave accertativa della responsabilita' secondo i criteri di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., rileva la custodia effettiva della cosa (e non, come impropriamente alluso dalla CP_2 chi ne abbia la responsabilita' formale), spettante, indubbiamente, a chi al momento gestiva il cantiere, sicche', pare irricevibile anche l' ulteriore eccezione di difetto della condizione dell' azione, formulata sempre dalla terzo chiamata CP_2 ove la attribuisce all' CP quale titpolare del S.I.I.
Cio' esclude fondatezza anche ai rilievi difensivi attorei, nella parte in cui insistono (vedasi memorie conclusionali) sulla attribuzione di responsabilita' della CP dimentichi, evidentemente, che la domanda e' postulata ai sensi dell' art. 2051 c.c., che, come gia' argomentato, comporta la responsabilita' di chi abbia la custodia effettiva della cosa originante il danno, che integra un requisito gia' escluso in capo alla convenuta.
La domanda va, quindi, accolta nei soli confronti della Controparte_3 accertata come effettiva esecutrice dei lavori sulla cosa che determino' l' origine della relativa fenomenologia, con rigetto della pretesa nei confronti delle altre parti, assorbite le gradate domande formulate tra le parti chiamate a resistere, in quanto gradatamente formulate all' eventuale rigetto della prima.
Il danno va quantificato sempre attingendo agli accertamenti peritali, che lo determinavano nell' importo di 11370,35 (quali costi per il pristino delle strutture ammalorate), che, ragguagliata al valore di acquisto al momento del deposito della perizia ATP, va rivalutato da tale momento sino alla presente definizione, e maggiorato degli interessi al tasso legale, da computarsi sulla sorte devalutata alla data dell' accadimento dannoso (risalente al 9/6/25, data della effettiva scoperta del danno e delle sue causali), e da li' decorrenti sino ad effettivo soddisfo, oltre ad € 250,00, pari all' importo sborsato quale al CTU (documentato in atti), maggiorabile dei soli interessi al tasso di legge dall' esborso sino ad affettivo soddisfo.
Pe mera completezza, va disattesa la domanda di estromissione avanzata dalla terza chiamata, non essendosi perfezionati i presupposti previsti dall' art. 108 cpc.
Le spese seguono soccombenza, comprese quelle dell' ATP, e vanno liquidate in dispositivo secondo i criteri tariffari, mentre, avuto riguardo alla parziale soccombenza dei due resistenti costituiti
(esattamente nella parte in cui si opponevano all' accoglimento della domanda, negandone le causali in fatto ed in diritto), possono essere compensate nei confronti di questi, cosi' come nei rapporti interni tra essi, ed anche nei rapporti con la terza societa' ritenuta responsabile.
PQM
Il Tribunale, come costituito, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria avanzata dalla
Pt 1 nei confronti della estesa processualmente nei confronti della terza chiamata, CP CP_2 e Controparte_7 respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni rifusorie per quanto di giustizia, dichiara la Controparte_8 tenuta, e, per l'effetto, la condanna, al pagamento di € 11620,35 in favore dell' attrice, oltre accessori come da parte motiva, a titolo risarcitorio da responsabilita' aquiliana;
rigetta la pretesa nei confronti della CP_9 e di CP_2 dichiarando assorbite le domende di garanzia contrattuale avanzate reciprocamente;
. rigetta l'istanza di estromissione avanzata dalla terza chiamata;
. condanna la CP_10 CP 3 al pagamento delle spese di lite in favore dell' attrice, che si liquidano in € 4885,00 (compensive di quelle dell' ATP) di cui € 275,00 per borsuali esenti, oltre RSG al 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attore con le altre parti, nonche' tra tutte le altre parti del giudizio.
Cosi, deciso, Taranto, 25/11/25
IL GU A. UR
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 68/24 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilita' aquiliana, riservata per la decisione all' udienza del
28/10/25 ex art. 189 cpc, vertente tra:
Parte_1 , rappresentata e difesa dall' avv. Carmen Carlucci per mandato in atti
ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Francesco Guido e Rossella Farnelli per mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Patrizia Spagnolo per mandato in atti
ER CH ED [...]
Controparte_3
ER CH CONTUMACE
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1, qui da intendersi riportate e trascritte
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies, ritualmente notificato, la Pt_1 traeva in lite l' CP 4 innanzi all' intestato Ufficio, rappresentando che il proprio immobile, sito in Ginosa, via Marone, 34, ebbe ad essere interessato da copiosa infiltrazione I acque, per serie fenomenologica riconducibile al mancato completamento dei lavori relativi allo spostamento di un contatore dell' CP che, peraltro, veniva Con sanzionata dal locale Comando di PP in data 9/6/15 per infrazione di cui all' art. 21 CdS,
,
provvedendosi, in seguito, al ripristino dei luoghi da parte della societa' convenuta. Assunto di aver subito gravi danni riconducibili all' illecito contegno della esecutrice di tali opere, cui, pertanto, ne ascriveva esclusiva responsabilita' secondo lo schema aggravato ex art. 2051 c.c., in conformita' a quanto accertato dal CTU dell' ATP espletata ante causam (che aveva provveduto anche a quantificare il danno complessivo in € 12115,85), lamentato che la responsabile, quantunque compulsata anche mediante invito alla negoziazione assistita, non avesse inteso riscontrare la richiesta, ne chiedeva conforme condanna, oltre accessori, salva la somma di giustizia, vinte le spese, comprese quelle dell' ATP.
La pretesa veniva avversata dalla resistente, che, in limine, si dichiarava difettante di legittimazione passiva, sostenendo che il danno fosse derivato dai lavori di manutenzione delle reti fognarie eseguiti dalla societa' CP_2 giusta convenzione d' appalto intercorsa, le cui pattuizioni prevedevano '
anche l'assunzione di ogni responsabilita' dell' appaltatore per eventuali danni causati a terzi nell' esecuzione delle opere conferite.
Nel merito, negava fondatezza alla pretesa risarcitoria, assunta come difettante di ogni dimostrazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana (compresi il danno, il fatto storico ed il nesso causale tra evento e danno), eccependo anche il fortuito accidentale da fatto proprio del danneggiato, gradatamente in termini di concorso colposo nella sua verificazione.
Su tale elaborati difensivi, concludeva, previo differimento della prima udienza per la chiamata in causa del terzo, per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva in proprio capo, gradatamente per il rigetto dell' infondata domanda, ed in via ulteriormente subordinata, in caso di denegato accoglimento, per l'accertamento della responsabilita' in capo alla terza chiamata, in ogni caso per la sua condanna a manlevare CP da ogni pregiudizio derivantele dall' eventuale condanna, fermo, in ogni caso, l'accertamento di responsabilita' concorrente in capo al danneggiato, vinte le spese in capo a chi soccombente.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva anche la CP_2 che, premettendo che la tipologia dei lavori da cui sarebbe derivata la serie dannosa sarebbero stati sub appaltati alla CP_3
[...] eccepiva, egualmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di danno non derivante da lavori svolti in proprio, quanto proprio dalla peraltro tenuta ta a risponderne anche a titolo di garanzia contrattuale, in ragione delle regole convenzionali intercorse tra le societa' consociate.
Sostenuta, nel merito, l' infondatezza della domanda, ascrivendo, in caso di accoglimento, la responsabilita' esclusiva dell' CP , in quanto le condutture da cui si sarebbe sprigionato il danno farebbero parte del di cui gestore e custode, ex art. 2051 c.c., sarebbe proprio la societa' appaltante, concludeva previa adozione degli incombenti necessari per la chiamata in causa dell' indicata terza, per la declaratoria di proprio difetto di legittimazione, con conseguente estromissione CP dal giudizio, gradatamente per la declaratoria di responsabilita' in capo alla o alla CP e, in via ulteriormente gradata, per la pronuncia di manleva a carico della detta terza, nei limiti ridotti per effetto del concorso colposo accertato ex art. 1227 c.c. in capo allo stesso danneggiato, vinte le spese.
Sebbene ritualmente evocata in lite, nessuno si costituiva per la terza chiamata CP_3 , per cui, previo mutamento di rito da sommario ad ordienario, istruita come in atti, la causa, veniva rimessa a decisione ex art. 189 cpc sulle rassegnate conclusioni.
MOTIVI In primis va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla difesa convenuta e omologamente dalla terza chiamata CP_2 noto che la legittimazione passiva ad causam non e' altro che l' astratta coincidenza tra il soggetto vocato in lite con chi, avuto riguardo alla rappresentazione causale attorea e secondo la fattispecie applicabile al rapporto giuridico dalla stessa scaturente, sia destinatario degli effetti della domanda (Cass. 9678/03), a nulla rilevando, ai fini dell' accertamento della ricorrenza della condizione dell' azione, che il convenuto sia il concreto titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che e' questione diversa, concernente il merito (10551/03), di modo che la "legitimatio" va ravvisata per il solo fatto dell' affermazione di titolarita' del diritto leso (rispetto all' attore) e dall' attribuzione dell' obbligo di rispondere della stessa (15177/02).
Applicando il principio al caso in esame, la legittimazione della convenuta deve opinarsi sussistere per il semplice fatto che l'attore l' ha indicata quale soggetto tenuto alla rifusione perche' responsabile dei danni subiti per il fatto illecito ascritto, mentre, come evincibile ex actis, l' eccezione di difetto dell' azione, nella sua concreta essenza processuale, configura una contestazione impeditiva mirata ad escludere un fattore costitutivo della domanda, integrato dalla propria estraneita' al fatto costitutivo omissivo (assunto come attribuibile a terzi), quindi (dato implicitamente presupposto) tenuto a rispondervi solo chi ebbe ad eseguire direttamente l'opera, che integra una chiara eccezione meritoria che va, di conseguenza, riqualificata in termini e trattata in sede opportuna. CP_2Stessa situazione si verifica nei confronti della sussistendo (anche) la sua legittimazione passiva quale effetto dell' attribuzione ad essa di responsabilita' del fatto dannoso, secondo chiaro elaborato difensivo formulato dalla CP che l'ha individuata quale soggetto che effettivamente ebbe a realizzare i lavori in esame.
Cio' prelude all' esigenza di valutare esattamente la posizione assunta dai terzi chiamati (in successione) nel presente giudizio, rilevato che, avuto riguardo alle difese svolte dalla prima resistente,
CP_2 e' indicata quale effettiva responsabile del danno, in quanto prodottosi nel contesto realizzativo di opere in appalto dalla medesima direttamente eseguite, riversando, in tal modo, il medesimo titolo causale (responsabilita' da fatto illecito per mancato completamento dei lavori, presupposto che la cosa incidente sulla produzione dannosa sarebbe in custodia di essa) nei confronti della chiamata, in una rappresentazione che, individuando un terzo responsabile del danno contro il convenuto avanzato, determinerebbe l' investitura del terzo di convenuto "aggiunto", unitamente a quello formalmente e sostanzialmente gia' tale, trattandosi di individuare il vero responsabile in un contesto accertativo sostanzialmente unico (Cass. 8811/03), anche senza domanda esplicita dell' attore, senza che il giudice incorra in un vizio di ultrapetizione (13165/07).
terza chiamata dalla CP_2Lo stesso va argomentato nei confronti della Controparte_3 sulle stesse basi processuali esplicitate dall' CP nei suoi confronti (date, esattamente, dalla negazione di aver eseguito l'opera la cui anomalia determino' la serie dannosa), che, dunque, a sua, volta, deve assumere la posizione sostanziale di convenuta.
Rimane ferma ed esaminabile, in ogni caso, la domanda di manleva intentata dalla convenuta principale sulle basi contrattuali dell' intercorso appalto, rilevato che la convenzione intercorsa contiene esplicita previsione di assunzione di garanzia dell' appaltatrice per eventuali danni procurati a terzi nell'espletamento delle opere commissionate, con la conseguenza che, nel caso, tale domanda va aggiunta in via alternativa a quella di riversamento del titolo causale sulla terza, ferma la potenzialita' assorbente di quest' ultima, ove accerta la sua fondatezza, ipotesi che invero, precluderebbe l'esame di quella garantistica (propria), in posizione di chiara dipendenza all' eventuale mancato accoglimento della prima. Lo stesso va argomentato in ordine ai rapporti tra la prima e la seconda chiamata in causa, essendo evidente che la CP_2 ha riversato il titolo causale, a sua volta, sulla CP_3 anche avanzando la domanda di garanzia contrattuale, fondata sulle previsioni di manleva contenute nell' intercorsa convenzione di sub appalto.
In tal modo, l'eccezione di difetto di legittimazione, come riqualificata, determina l' esigenza di indagare sul soggetto effettivo responsabile in relazione ai dati concretamente emersi in sede istruttoria, avuto riguardo alle contrapposte difese sul punto specifico.
Sempre in chiave accertativa delle responsabilita' ascritte, non puo' revocarsi in dubbio che la domanda, di chiara indole aquiliana (peraltro esplicitata in termini anche dall' attore), va collocata nella fattispecie aggravata di cui all'art. 2051 c.c.
Ne deriva che, a termini dello schema che caratterizza la fattispecie in esame, spetta all' attore dimostrare che il danno derivi dalla cosa in custodia, la sua esistenza ontologica ed il nesso causale tra i due elementi, mentre, secondo il regime di parziale inversione degli oneri probatori che qualifica l' istituto, e' onere del resistente-custode dare compiuta dimostrazione del fattore esimente, ovvero del cosiddetto "fortuito" (imprevedibile, inevitabile, irresistibile, fatto del terzo o fatto proprio del danneggiato), che, recidendo il nesso causale tra la cosa e l'evento, e' evenienza idonea a mandarlo esente da ogni addebito.
Esaminando, dunque, le emergenze deduttivo-istruttorie, risulta che le parti resistenti (nei termini enucleati) non hanno inteso contestare gli aspetti fenomenici della vicenda se non genericamente
(negandosi la ricorrenza del fatto deterministico, del danno e della riconducibilita' causale dello stesso alla cosa).
Anche sul fatto costitutivo "erronea/incompleta esecuzione dell' opera" le parti resistenti non hanno inteso prendere una specifica posizione, pur negandolo genericamente, ma la cui effettiva verificazione pare in ogni caso ampiamente suffragata dall' istruttoria espletata, mentre la CTU svolta ante causam e qui incontestatamente acquisita quale mezzo istruttorio utilizzabile quale fonte di convincimento ed a tutte le parti opponibile, pare aver fatto definitiva chiarezza sugli aspetti dinamico- eziologici della vicenda.
I testi escussi indicati dalla parte ricorrente, Tes_1 e Tes_2 ebbero a confermare, con deposizione lineare ed esente contraddizioni significativamente incidenti in negativis sul piano dell' attendibilita', i fatti costitutivi relativi alle evidenze fenomenologiche della serie dannosa, in particolare riferendo come, in effetti, in occasione dei lavori di che trattasi, l' immobile della ricorrente si presentava invaso da infiltrazioni di liquidi, interessandone le strutture murarie interne, riconoscendo le foto che tanto rappresentavano, precisando che i lavori fossero in corso mentre si manifestavano tali fenomenologie.
I fatti come ricostruiti dai testi venivano confermati dall' altra teste, l' omonima Testimone_3 in modalita' precise e concordanti.
Le dichiarazioni degli informatori sono da opinarsi coerenti ed in linea con gli accertamenti compiuti dal CTU, il quale, con elaborato congruo ed ampiamente motivato, dimostrando di aver compreso esattamente le esigenze di indagine trasfuse nei quesiti proposti, previa compiuta descrizione dei luoghi, accertata la presenza dei fenomeni infiltrativi e delle relative conseguenze in conformita' dei rilievi precedentemente compiuti dal CT di parte (che costituisce la base dannosa lamentata), affermava che il fenomeno infiltrativo fosse eziologicamente riconducibile, in effetti, ai lavori realizzati nell'agosto 2015 da parte di azienda terza incaricata dall' CP motivandone con ragionamento logico elaborato sulla base delle caratteristiche in loco riscontrate, quantificando i costi di pristino in €
11370,35.
Su tali basi, devono ritenersi provate la causali rappresentate a sostegno della domanda, quali la serie Cont deterministica in atto, e la sua riconducibilita' ai lavori realizzati (per conto) dell' e la verificazione della fenomenologia dannosa, come lamentata in atti e compiutamente descritta nella relazione peritale.
Le parti resistenti, a fronte di tale dimostrazione (sufficiente a configurare la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie aggravata ex art. 2051 c.c.), non hanno, pur tenute, dato prova del fattore esimente, ivi compresa la asserita' responsabilita', totale o parziale, dell' attrice, nei cui confronti non e' emerso alcun elemento idoneo a fondarne il coinvolgimento nella serie dannosa, nemmeno in termini parziari.
Cio' non esaurisce i temi di indagine, dovendosi procedere con l' accertamento del responsabile, avuto riguardo alle emergenze contrattuali, alle deduzioni difensive e tenuto conto della mancata resa dell' inerpello da parte della CP_3
In merito emerge chiaro che i lavori non furono realizzati direttamente dalla CP come ampiamente emerso in corso di giudizio, tenuto conto che la CP_2 cui ne' e' attribuita la responsabilita' (quale effettiva esecutrice dell' opera), non ha mai inteso negare di averli ricevuti in appalto dal gestore del S.I.I., sebbene, pare altrettanto chiaro, la terza chiamata abbia negato ogni addebito, riversando il titolo causale in capo alla a sua volta sostenuta come effettiva
,
realizzatrice dei lavori di che trattasi in regime di sub appalto, giusta attestazione documentale offerta in visione in fascicolo di parte, contenente anche la clausola di manleva per i danni a terzi.
Su tali basi, ritenuta l'eccezione e la domanda trasversale di accertamento di responsabilita' del terzo chiamato (in successione) di certa ammissibilita', pare che le relative ragioni siano esaustivamente provate, considerato:
CP non abbia mai contestato in sede processuale (anche di ATP, come incontestatamente
. che la affermato dalla difesa della CP_2 ) di essere stata l' effettiva realizzatrice dei lavori conferiti in Cont appalto dalla alla CP_2 e da questa subappaltati proprio alla secondo dato risultante dall' allegato n. 5 della produzione documentale della terza chiamata, da cui emerge che la tipologia dell' opera che innesco' la serie dannosa rientrasse nei compiti conferiti alla medesima;
. infine, che, non essendo comparsa la societa' a rendere l' interrogatorio formale deferito sul punto specifico, devono considerarsi acquisiti virtualmente i fatti come veri, avuto riguardo alle concomitanti emergenze sopra meglio enucleate, giusta applicazione dell' art. 232 cpc, rilevata al rituale notifica dell' ordinanza ammissiva, ordinata ai sensi degli art. 291 segg. cpc alla parte contumace.
Invero, i fini della individuazione del custode, in chiave accertativa della responsabilita' secondo i criteri di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., rileva la custodia effettiva della cosa (e non, come impropriamente alluso dalla CP_2 chi ne abbia la responsabilita' formale), spettante, indubbiamente, a chi al momento gestiva il cantiere, sicche', pare irricevibile anche l' ulteriore eccezione di difetto della condizione dell' azione, formulata sempre dalla terzo chiamata CP_2 ove la attribuisce all' CP quale titpolare del S.I.I.
Cio' esclude fondatezza anche ai rilievi difensivi attorei, nella parte in cui insistono (vedasi memorie conclusionali) sulla attribuzione di responsabilita' della CP dimentichi, evidentemente, che la domanda e' postulata ai sensi dell' art. 2051 c.c., che, come gia' argomentato, comporta la responsabilita' di chi abbia la custodia effettiva della cosa originante il danno, che integra un requisito gia' escluso in capo alla convenuta.
La domanda va, quindi, accolta nei soli confronti della Controparte_3 accertata come effettiva esecutrice dei lavori sulla cosa che determino' l' origine della relativa fenomenologia, con rigetto della pretesa nei confronti delle altre parti, assorbite le gradate domande formulate tra le parti chiamate a resistere, in quanto gradatamente formulate all' eventuale rigetto della prima.
Il danno va quantificato sempre attingendo agli accertamenti peritali, che lo determinavano nell' importo di 11370,35 (quali costi per il pristino delle strutture ammalorate), che, ragguagliata al valore di acquisto al momento del deposito della perizia ATP, va rivalutato da tale momento sino alla presente definizione, e maggiorato degli interessi al tasso legale, da computarsi sulla sorte devalutata alla data dell' accadimento dannoso (risalente al 9/6/25, data della effettiva scoperta del danno e delle sue causali), e da li' decorrenti sino ad effettivo soddisfo, oltre ad € 250,00, pari all' importo sborsato quale al CTU (documentato in atti), maggiorabile dei soli interessi al tasso di legge dall' esborso sino ad affettivo soddisfo.
Pe mera completezza, va disattesa la domanda di estromissione avanzata dalla terza chiamata, non essendosi perfezionati i presupposti previsti dall' art. 108 cpc.
Le spese seguono soccombenza, comprese quelle dell' ATP, e vanno liquidate in dispositivo secondo i criteri tariffari, mentre, avuto riguardo alla parziale soccombenza dei due resistenti costituiti
(esattamente nella parte in cui si opponevano all' accoglimento della domanda, negandone le causali in fatto ed in diritto), possono essere compensate nei confronti di questi, cosi' come nei rapporti interni tra essi, ed anche nei rapporti con la terza societa' ritenuta responsabile.
PQM
Il Tribunale, come costituito, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria avanzata dalla
Pt 1 nei confronti della estesa processualmente nei confronti della terza chiamata, CP CP_2 e Controparte_7 respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni rifusorie per quanto di giustizia, dichiara la Controparte_8 tenuta, e, per l'effetto, la condanna, al pagamento di € 11620,35 in favore dell' attrice, oltre accessori come da parte motiva, a titolo risarcitorio da responsabilita' aquiliana;
rigetta la pretesa nei confronti della CP_9 e di CP_2 dichiarando assorbite le domende di garanzia contrattuale avanzate reciprocamente;
. rigetta l'istanza di estromissione avanzata dalla terza chiamata;
. condanna la CP_10 CP 3 al pagamento delle spese di lite in favore dell' attrice, che si liquidano in € 4885,00 (compensive di quelle dell' ATP) di cui € 275,00 per borsuali esenti, oltre RSG al 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attore con le altre parti, nonche' tra tutte le altre parti del giudizio.
Cosi, deciso, Taranto, 25/11/25
IL GU A. UR