Sentenza breve 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 17/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01718/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2024, proposto da TA AM, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
il Comune di Massafra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Dimito, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
di AN Andria, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 300 del 17.10.2024, avente a oggetto “procedura valutativa per la progressione nell’Area dei Funzionari ed E.Q., per n. 3 posti con profilo professionale di funzionario amministrativo, ex art.13 CCNL Funzioni Locali 2019-2021 - Approvazione atti della commissione e dichiarazione vincitori” , nella sola parte in cui dichiara vincitore della procedura valutativa il controinteressato in luogo della parte ricorrente;
- della determinazione dirigenziale n. 316 del 29.10.2024, avente a oggetto “procedura valutativa per la progressione nell’Area dei Funzionari ed E.Q., per n.3 posti di funzionario amministrativo, ex art.13 CCNL Funzioni Locali 2019-2021 - Inquadramento vincitori e approvazione schema di contratto individuale di lavoro” , nella sola parte riguardante il controinteressato;
- di tutti gli atti a dette determinazioni presupposti e/o connessi, anche se non conosciuti dalla parte ricorrente, in particolare di tutti i verbali e gli atti della procedura valutativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN Andria e del Comune di Massafra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1718 del 2024 ed allegata istanza cautelare, notificato l’11.12.2024 all’ente locale e il 12.12.2024 al controinteressato e depositato il 27.12.2024, la parte ricorrente (risultata quarta classificata con votazione finale di 77,5/100 punti) ha impugnato: -“la determinazione dirigenziale n. 300 del 17.10.2024, avente ad oggetto la procedura valutativa per la progressione nell’Area dei Funzionari ed E.Q., per n. 3 posti; - la determinazione dirigenziale n. 316 del 29.10.2024 - Inquadramento vincitori e approvazione schema di contratto individuale di lavoro, nella sola parte riguardante il controinteressato; nonché tutti gli atti relativi a dette determinazioni presupposti e/o connessi, anche se non conosciuti dal ricorrente, in particolare di tutti i verbali e gli atti della procedura valutativa”.
1.1. Con un’unica doglianza, la parte ricorrente lamenta: “l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti; l’illogicità manifesta; la violazione del bando indittivo della procedura valutativa; nonché il difetto di congrua motivazione” .
1.2. In sostanza, quest’ultima contesta il punteggio che le è stato attribuito in quanto la Commissione esaminatrice, da un lato, avrebbe omesso di valutare gli incarichi risultanti dagli allegati alle determine (D.D. n. 367 del 6.12.2021; D.D. n. 175 del 13.6.2022) – non prodotti dalla ricorrente, come dalla stessa affermato nel ricorso, nell’ambito della procedura concorsuale in questione –. Più precisamente, a parere della parte ricorrente, il seggio di gara avrebbe potuto trarre i predetti allegati dalla documentazione prodotta da altri partecipanti o comunque avrebbe potuto richiederli all’Amministrazione di appartenenza. Dall’altro lato, con la medesima censura la parte ricorrente lamenta il fatto che il seggio di gara non avrebbe preso in considerazione gli incarichi risultanti dalle disposizioni di servizio relative agli anni 2018, 2017 e 2016.
1.3. A parere di quest’ultima, infatti, quanto meno gli incarichi risultanti dagli allegati alle determine suddette le avrebbero consentito di ottenere 2,5 punti, con conseguente aggiudicazione da parte della stessa del terzo posto messo a concorso.
2. In data 10.01.2025, si è costituita l’Amministrazione resistente la quale ha insistito per la reiezione del ricorso e dell’annessa istanza cautelare;
3. In data 07.01.2025, con atto di mero stile, si è costituito il controinteressato che in data 10.01.2025, ha depositato una memoria difensiva ove ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, ha insistito per la reiezione del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
4. All’udienza camerale del 13.01.2025, fissata per l’esame della domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
5. Come noto l’esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 20/06/2024) 19/11/2024, n. 9254).
5.1. Ebbene, il Collegio, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa – giustizia (cfr. da ultimo Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014 cit.; Ad. plen., n. 9 del 2014 cit.), derogando alla naturale rigidità dell’ordine di esame, ritiene preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito in base ad una ben individuata ragione più liquida.
6. Il ricorso, pertanto, è infondato.
6.1. Invero, come emerge ex actis , la lex specialis , agli artt. 2 e 5 (proprio ai fini della procedura valutativa di cui all’art. 6 del bando), prescrive la necessità che i partecipanti al concorso producano i “provvedimenti formali” attributivi dell’incarico “di RUP o RP per almeno un anno” . Lo stesso articolo 2 del bando in questione precisa, infatti, che “sarà cura del candidato fornire tutti gli elementi utili alla valutazione di cui all’art. 6 del presente avviso” . Ai fini del punteggio, il bando prevede quindi che possano essere valutati solo i provvedimenti formali di attribuzione dell’incarico di RUP o RP, i quali debbono necessariamente essere prodotti dal candidato; dunque, vanno valutati solo tali atti e nei limiti del loro contenuto.
6.2. Dunque, la lex specialis è chiara in proposito e il ricorso pertanto è infondato posto che, a pagina 3 e 4 dello stesso, la parte ricorrente ammette pacificamente di aver omesso di produrre gli allegati alle determine di attribuzione degli incarichi suddetti (D.D. n. 367 del 6.12.2021; D.D. n. 175 del 13.6.2022). Ne consegue che tali allegati, non essendo stati prodotti, non sono stati correttamente vagliati dalla Commissione esaminatrice. In materia, infatti, vige il principio generale di autoresponsabilità in base al quale la parte ricorrente “deve sopportare le conseguenze degli errori/incompletezze nella compilazione della domanda e nella presentazione dei documenti” ( cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. VII, 02/09/2024, sentenza n. 7334). Quest’ultima, peraltro, non avrebbe certamente potuto “invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo (avrebbe costituito) una palese violazione del principio della par condicio competitorum” (cfr . ex plurimis , Consiglio di Stato sez. VII, 02/09/2024, sentenza n. 7334).
6.3. Quanto all’omessa valutazione degli incarichi del 2017, del 2018 e del 2016, gli stessi non sono stati valutati posto che non è stato allegato il provvedimento formale come richiesto dall’art. 5, lett. d), della lex specialis , ma solo un elenco riepilogativo da cui non emerge nemmeno se la durata degli stessi incarichi sia annuale come prescritto dalla lex specialis ai fini della relativa valutazione. Gli atti in questione, in relazione ai quali la ricorrente lamenta l’omessa attribuzione del relativo punteggio, in realtà, si sostanziano in mere comunicazioni, o meglio mere disposizioni di servizio che costituiscono atti interni privi di alcuna rilevanza esterna e che certamente non sono qualificabili alla stregua di provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 o, comunque, di atti formali di conferimento di incarichi di RUP o RP.
7. In conclusione, stante le considerazioni suesposte, il ricorso in epigrafe proposto è infondato.
8. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione nei confronti di tutte le parti, tenuto conto della particolarità della vicenda e della natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate nei confronti di tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO