Ordinanza presidenziale 20 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 07/04/2026, n. 6214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6214 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02720/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2720 del 2023, proposto da
N.B.A. Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pio Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
nei confronti
della Stryker Italia S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determina della Direzione Sanità e Welfare della regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, comunicata a mezzo pec in data 15/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dello ''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista l’istanza di passaggio in decisione del 6 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. ID AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- successivamente alla assegnazione del ricorso al relatore, disposta con decreto del 12 dicembre 2025, con istanza del 6 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso come in epigrafe proposto, atteso il pagamento in misura ridotta in adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito nella legge 8 agosto 2025, n. 118;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
- sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RB VA, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
ID AB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID AB | RI RB VA |
IL SEGRETARIO