Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2002, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
ITALIANA 01608 /02 PUBBLICA ee 59177 5N NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 8 9 E 1 / ION 4 / Z 6 A 2 . R T . .R N IS P . - G E D B E I R L R LL E T A A D D I . B S E Oggetto A T N T A E I N 1 S E 3 R EZIONE TRIBUTARIA S I 1 Tributaria E E A . T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 6389/98 - Consigliere Cron. 4066 Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER CECCHERINI Rel. Consigliere Ud.18/10/01 Dott. Aldo MERONE Consigliere Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA CECCHINI DIDIO, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato BOGGIA MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato FABBRI ALBERTO, giusta procura in calce;
2001 - controricorrente . N 2028 avverso la sentenza n. 81/97 della Commissione -1- tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 16/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. OIL N -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Pi- stoia, con decisione n. 515/01/95, accolse il ri- corso proposto da DA IN contro la cartella esattoriale intimatagli sulla base del ruolo emesso dall'Ufficio imposte dirette di Pistoia, per Irpef 1985. La cartella recuperava a tassazione gli inte- ressi passivi relativi ad un contratto di finanzia- mento, ritenuti non deducibili dal reddito. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 16 aprile 1997, confermò la decisione di primo grado, osservando che il con- tratto in questione (atto notarile, copia del quale era stata prodotta in primo grado) aveva il conte- nuto di un mutuo con garanzia ipotecaria, come pre- visto dall'art. 10 d.P.R. n. 597 del 1973: con es- SO, la parte mutuante aveva concesso un mutuo - finanziamento di £ 40.000.000, somma contestual- mente versata, come contestuale era concessione di ipoteca su immobili, da annotarsi sui titoli cam- biari, e la pattuizione degli interessi e delle da- te di scadenza delle rate di restituzione. Contro la sentenza di appello, il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, 8 2 0 2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura ge- nerale dello Stato, ricorre per cassazione con un motivo, con atto notificato il giorno 1 aprile 1998. Il contribuente resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso si denunzia la violazione e fal- applicazione dell'art. 10 d. P. R. n. 597 del sa 1973, come modificato dall'art. 5 della 1. 13 apri- le 1977 n. 114, nonché l'omessa, insufficiente con- traddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia;
si deduce che il contratto di finanziamento cambiario con ga- ranzia ipotecaria è un contratto atipico, e comun- que ben istinto dal contratto di mutuo, e che pro- prio il finanziamento con titoli cambiari può esse- re un espediente per frodare il fisco in quanto può esservi uno scambio reciproco di tali titoli senza alcun movimento di denaro. La specificità della I E S A Z S A fattispecie, prosegue la parte ricorrente, rispetto al mutuo ipotecario emerge dalle modalità di can- cellazione dell'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 2887, allorché l'ipoteca sia stata costi- tuita a garanzia di un titolo all'ordine. Occorre premettere, a questo riguardo, che il giudice del merito ha accertato in fatto, sulla ba- Il cons. rel. est. dr. Aldo Zeccherini T se della copia dell'atto pubblico denominato "finanziamento cambiario con garanzia ipotecaria", che con quel contratto una parte prestava all'altra la somma di £ 40.000.000; che detta somma era stata contestualmente versata, ed era entrata pertanto nella disponibilità immediata del contribuente, con l'obbligo di restituzione del capitale, unitamente agli interessi pattuiti, alle scadenze indicate;
e che con lo stesso atto era stata concessa l'ipoteca sugli immobili, da annotarsi sui titoli ivi de- scritti. La Commissione regionale è pervenuta, sul- la base di questi elementi di fatto, alla conclu- sione che l'atto in questione aveva il contenuto tipico del mutuo. Ora, il ricorso basa la denuncia di violazione di legge consistita nel riconoscimento della de- - ducibilità dal reddito di interessi passivi per un contratto diverso da quello di mutuo ipotecario su una diversa ricostruzione dei fatti, secondo la quale nel caso concreto non si sarebbe trattato di mutuo, bensì di contratto atipico di finanziamento. Tale ricostruzione, tuttavia, è in contrasto con quella offerta dal giudice di merito, che, come ta- le, non è stata fatta oggetto di censura specifica. Sotto la forma apparente del sindacato sulla viola- zione di legge e sull'insufficienza della motiva- zione, ciò che in realtà si sollecita in tal modo una rilettura degli atti, in base alla quale si do- vrebbe pervenire alla conclusione che nella fatti- specie non si trattava di contratto di mutuo ipote- cario, e che pertanto la norma invocata non era ap- plicabile. Una tale indagine di fatto è tuttavia estranea al giudizio di legittimità, e il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissi- bile. In difetto di costituzione del contribuente non v'è luogo a pronuncia sulle spese del grado.
P. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 18 ottobre 2001. Il Presidente Il Cons. est. Лизи Aldo сви (Pasquale Reale) (Aldo Ceccherini) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo SC Oggi 6 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 CARBA E R A C Osvaldo SC ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini