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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
LA NE Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2365/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 7 presso lo studio dell'avv. Pt_1
OT PP, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1
COMPAGNONI 8 presso lo studio dell'avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO, che lo Pt_1 rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 12 Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta l'ammissibilità del presente atto d'appello, ex art.
342 c.p.c., in riforma della sentenza impugnata n. 1297/2023, non notificata, emessa nel Giudizio
RGN23320/2021, dal Tribunale Civile di Milano, XIII sez., dott. Ilario Pontani, depositata il
20.02.2023:
- In accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare che parte appellata, nell'esercizio della sua attività gestoria, ha violato le norme in materia di mandato ed in particolare gli artt. 1710, 1711,
1713 e 1720 c.c., e quelle in materia specificamente condominiale tra le quali l'art. 1129, l'art. 1130,
l'art. 1130 bis, art. 1135 c.c. e l'art. 1176 c.c., ponendo in essere pagamenti indebiti ed ingiustificati in favore di se stesso e di società terze, accertandone la responsabilità contrattuale nei confronti del comparente. Conseguentemente condannare, per i motivi di cui in narrativa, parte appellata al pagamento della complessiva somma di €. 19.417,67 oltre interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. ovvero di quella maggiore o minore che riterrà di Giustizia.
- In via subordinata ed in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, previa la pronuncia di nullità delle delibere assembleari del 12.12.2013, del 1.12.2014, del 17.12.2015 e del 13.12.2016, per la violazione dell'art. 1129 14° comma c.c., accertare che il sig. ha posto in essere pagamenti indebiti e senza alcuna giustificazione, per un CP_1 importo pari ad €. 19.417,67, condannandolo alla restituzione della predetta somma, maggiorata degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data dell'esborso all'effettivo soddisfo ovvero alla restituzione di quella somma che si riterrà di giustizia.
- Con riferimento all'appello incidentale proposto ex adverso voglia la Corte di Appello adita, in via preliminare ed in rito, dichiararlo inammissibile, ex art. 342 cpc.
- In subordine e qualora la Corte di Appello adita non ritenesse di pronunciare l'inammissibilità dell'appello incidentale per come sopra, Voglia comunque ritenerlo infondato nel merito.
- Voglia Altresì la Corte di Appello adita condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.
In via istruttoria si chiede l'interrogatorio formale del sig. sul seguente Controparte_1 articolato:
pagina 2 di 12 1) “Vero che nella sua qualità di amministratore del , in Parte_1
ha eseguito i pagamenti di cui alle fatture che le si mostrano, nel periodo che va dal maggio Pt_1
2012 al 12.06. 2017”;
2) “Vero che tali pagamenti e le relative fatture sono stati contabilizzati nei bilanci consuntivi annuali approvati dall'assemblea di condominio”
3) “Vero che per il compimento delle attività cui si riferiscono le fatture e i relativi pagamenti fu espressamente autorizzato dai condomini ad eseguirle”;
4) “Vero che con riferimento alle fatture di cui al documento denominato “lavori straordinari facciate esterne”, che si mostra, l'assemblea del condominio l'autorizzò a conferire appositi incarichi alle società Consulenze e Amministrazioni Srl, e GE.IN. Controparte_2 CP_3 fissando anche il corrispettivo da corrispondere alle stesse”.
5) “vero che con riferimento al progetto antincendio l'assemblea del condominio l'autorizzò a redigere i documenti denominati “prova di pressione impianto idrico antincendio immobile sito in
in e relazione tecnica antincendio;
Parte_1 Pt_1
6) “Vero che con riferimento alle prestazioni cui ai documenti citati sopra l'assemblea ne approvo il compenso di cui alla nota pro forma del 06.11.2018”.
Chiede ammettersi prova per testimoni a mezzo del Dott. , domiciliato in Fizzonasco di Testimone_1
Pieve Emanuele, via privata Liguria n. 3 sul seguente capitolato:
7) Vero che successivamente alla sua nomina ad amministratore del condominio attoreo, avvenuta in data 23.11.2017, analizzando i documenti forniti dal precedente amministratore Geom CP_1 all'atto del passaggio di consegne del 21.12.2017, accertò la presenza di fatture con data precedente
l'anno di gestione, dal 1.10.2016 al 30.09.2017;
8) Vero che tali fatture, che si mostrano, sono la n. 119/2012, la n. 107/2013, la n. 17/2014, la n.
03/2014, la n. 80/2015, la n. 241/2016”;
9) “Vero che le fatture predette si riferiscono a pagamenti ed esborsi in capo al Parte_1 specificamente indicati e contabilizzati nei bilanci consuntivi annuali precedenti alla gestione dal
1.10.2016 al 30.07.2017, che si mostrano”;
10) “vero che, accertata la mancata contabilizzazione degli esborsi di cui alle predette fatture nei bilanci consuntivi di competenza, ne informò i condomini durante l'assemblea del 17.12.2018”;
11) Vero che conferma il contenuto del documento a sua firma del 27.11.2018 (relazione gestione ordinarie 2016/2017 e 2017/2018) laddove si afferma “abbiamo riscontrato fatture emesse dalla
pagina 3 di 12 precedente amministrazione (fornitore Geom con date e pagamenti precedenti l'anno di CP_1 gestione. Da quanto si apprende dal passaggio di consegne tali fatture non erano state oggetto di consuntivazione dalla precedente amministrazione ed ammontano ad €. 4.666,64.”
Ove il Giudice lo ritenga necessario si fa istanza di ammissione di una CTU contabile volta ad accertare, sulla scorta dei bilanci depositati in atti e delle risultanze degli estratti conto bancari ed in relazione ai singoli anni di gestione, la mancata contabilizzazione delle fatture predette con i relativi pagamenti.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello così giudicare: nel merito confermare la sentenza n°1297/2023 emessa dal Tribunale di Milano, limitatamente ai capi 1,2,3 e 4; in parziale riforma della sentenza n°1297/20223, accertare e dichiarare il credito del Geom CP_1 verso il per €.6.990,00 quale emolumento per l'anno di gestione Controparte_4
2017/2018, ed €.5.764,50 per la redazione del progetto Antincendio e, per l'effetto condannare il
al pagamento di €.12.754,50 Controparte_4
In subordine condannare il al pagamento di quel maggiore o minore importo che Controparte_4 parrà di giustizia.
In via istruttoria nell'ipotesi che la Corte volesse riaprire la fase istruttoria, si chiede ammettersi prove per testi sui capitoli di prova indicati nel proprio atto introduttivo, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
Si indicano quali testi:
Dott.ssa ; Testimone_2
Rag. Tes_3 in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 4 di 12 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il in (da qui anche solo il Condominio) agiva Parte_1 Pt_1 giudizialmente davanti al Tribunale di Milano nei confronti di (da qui anche solo Controparte_1
, che aveva svolto l'attività di amministratore del Condominio attore dal 2013 al 2017, per CP_1 ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del convenuto agli obblighi di buona e corretta amministrazione derivanti dal mandato.
A sostegno della domanda, il deduceva, in sintesi: CP_4
-che, solo dopo la revoca dell'incarico al deliberata dall'assemblea il 23.11.2017, CP_1 emergevano venti fatture, emesse tra il 2012 e il 2017, pagate dall'amministratore a sé o a terzi con il conto intestato al di cui il non era a conoscenza;
CP_4 CP_4
-che tali fatture, per un ammontare complessivo di euro 19.417,67, si riferivano a spese, non urgenti, non autorizzate né ratificate dal Condominio;
-che l'esistenza e il pagamento di tali fatture erano stati resi noti ai condomini soltanto nel corso dell'assemblea del 18.12.2018, nella quale dovevano essere approvati i consuntivi delle gestioni
1.10.2016/30.9.2017 e 1.10.2017/30.09.2018, che furono approvati, tranne che per le spese relative alle suddette fatture, non autorizzate né giustificate;
-che nella bozza di bilancio consuntivo relativo alla gestione 1.10.2016/30.9.2017, bilancio redatto dal convenuto e non approvato dalla assemblea, erano state esposte per la prima volta otto fatture fra quelle indicate, che il convenuto aveva pagato a sé o a terzi immediatamente prima della sua revoca;
-che, in subordine, i pagamenti effettuati dal convenuto dovevano ritenersi indebiti per effetto della nullità delle delibere di nomina dell'amministratore dal 2013 al 2016, delibere che, in violazione dell'art. 1129 co. 14 c.c., non contenevano la specificazione del compenso dell'amministratore.
Il convenuto si costituiva davanti al Tribunale e chiedeva il rigetto della domanda attorea, CP_1 deducendo che tutte le fatture contestate, pagate a sé o a terzi, si riferivano ad attività svolte nell'interesse del Condominio;
in via riconvenzionale il convenuto chiedeva poi la condanna del
Condominio al pagamento di euro 6.990,00 quale emolumento per l'anno di gestione 2017/2018, e di euro 5.764,50 per la redazione di un progetto Antincendio.
Il Tribunale, senza far luogo ad attività istruttoria, definiva il giudizio con la sentenza n. 1297/23, con la quale respingeva sia la domanda del Condominio che la domanda riconvenzionale di CP_1
pagina 5 di 12 In sintesi, il Tribunale riteneva infondata la domanda risarcitoria del poiché riteneva che CP_4
l'amministratore non avesse violato gli obblighi del mandatario, avendo sostenuto nell'interesse del le spese contestate, ed essendo stato accertato che “le somme erogate sono transitate su CP_4 uno specifico conto corrente condominiale e l'amministratore ha riconsegnato, alla scadenza del mandato, tutta la relativa documentazione”.
La domanda attorea veniva respinta anche sotto il profilo della pretesa invalidità delle delibere di nomina dell'amministratore, ritenendo il Tribunale che fosse decorso il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione di tali delibere, previsto dall'art. 1137 c.c.
La domanda riconvenzionale di veniva parimenti respinta, per la parte relativa al compenso CP_1 per l'annualità 2017/2018, sulla base del rilievo officioso della nullità della delibera di nomina ai sensi dell'art. 1129 co. 14 c.c., e, per la parte relativa alla redazione del progetto antincendio, per la mancata prova dell'incarico e dell'utilità di tale progetto per il CP_4
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dal sulla base di due motivi. CP_4
Si è costituito l'appellato ed ha chiesto il rigetto dell'appello, svolgendo appello incidentale CP_1 per ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto la sua domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per la gestione 2017/2018 e del corrispettivo per la redazione del progetto
Antincendio.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello principale sia fondato.
Sui motivi di appello, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
SULLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DEL SIG. VARACALLI E SULLA VIOLAZIONE
DEGLI ARTICOLI 1710 C.C., 1713 C.C., 1129 C.C., 1130 C.C., 1130 BIS C.C. E 1176 C.C.
RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA
L'appellante censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che l'amministratore non abbia violato gli obblighi del mandatario, senza considerare che le spese effettuate dall'amministratore non erano state approvate in via preventiva né rendicontate.
Solo alcune delle fatture contestate erano state inserite dall'amministratore nella bozza dell'ultimo bilancio consuntivo redatto che, tuttavia, il non aveva approvato in parte qua. CP_4
pagina 6 di 12 SULLA NULLITÀ DELLE DELIBERE DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE, DAL 12.12.2013 AL
13.12.2016, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1129 14^ COMMA C.C. RILEVANTE AI FINI DELLA
DECISIONE IMPUGNATA E SUL PRINCIPIO DI Controparte_5
L'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto di non decidere nel merito sulla nullità delle delibere di nomina per la violazione dell'art. 1129 co. 14 c.c., mancando in tali delibere la specificazione del compenso, poiché, secondo l'appellante, il vizio di nullità non sarebbe soggetto, a differenza di quanto ha ritenuto il Tribunale, al termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., ma potrebbe essere eccepito in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse e potrebbe altresì essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Il Condominio fa altresì rilevare che per alcune fatture, specificamente indicate, l'amministratore si sarebbe attribuito, senza il consenso dell'assemblea, compensi aggiuntivi, in violazione del principio di onnicomprensività del compenso.
Per altre fatture, pagate a terze società sconosciute al Condominio, l'appellante ribadisce che si tratta di spese non autorizzate né giustificate.
Anche per le fatture che l'amministratore ha cercato di giustificare con la predisposizione di lavori di rifacimento delle facciate, il ribadisce di non aver mai autorizzato né ratificato spese per CP_4 tali attività.
Il Condominio contesta, infine, il valore delle proposte economiche depositate dall'amministratore per dimostrare l'accordo sui compensi, che avrebbero potuto essere fatturati anche da società collegate all'amministratore, ribadendo che tali proposte non prevedono alcun compenso aggiuntivo.
Ritiene la Corte che i suddetti motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, siano fondati.
Non è, infatti, sufficiente, per giustificare l'esborso e ritenere che il mandato dell'amministratore sia stato espletato con diligenza, che le spese siano state effettuate nell'interesse del come ha CP_4 ritenuto il Tribunale (peraltro prendendo in esame solo alcuni degli esborsi).
Per giustificare i pagamenti che l'amministratore ha effettuato, sarebbe stata necessaria anche l'approvazione nei bilanci consuntivi, da parte dell'assemblea dei condomini, delle spese effettuate, come può desumersi dall'elaborazione giurisprudenziale in materia di spese effettuate dall'amministratore.
pagina 7 di 12 La S.C. si è, infatti, come di seguito pronunciata, enunciando principi dai quali questa Corte non ritiene vi sia motivo di discostarsi
-Cass. 14197/11 “L'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e
1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare
l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea”; in senso conforme anche Cass. 18084/14.
È evidente che, così come l'amministratore non può esigere, senza una delibera di approvazione del
, il rimborso di spese sostenute in via anticipata, allo stesso modo non può giustificare CP_4 pagamenti dal conto intestato al se l'assemblea non abbia approvato le spese. CP_4
Il principio è stato ribadito anche con pronunce più recenti
Cass. 454/17 “Nel condominio di edifici, l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea, trattandosi di esborsi cui l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea; la loro approvazione è, invece, richiesta in sede di consuntivo, giacché solo con questo si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo, che legittima
l'amministratore ad agire contro i condomini morosi per il recupero delle quote poste a loro carico”
Cass. 15702/20, in motivazione “…Spetta(ndo), comunque, all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, come confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore…”.
Nel caso di specie, le spese di cui alle fatture contestate non risultano, invece, approvate dal
(né in via preventiva né) nei bilanci consuntivi. CP_4
Per alcune di tali spese, l'appellato non ha neppure dedotto una approvazione/ratifica da parte del
CP_4
Per altre spese, invece, l'appellato ha dedotto che il avrebbe approvato la spesa, ma dai CP_4 verbali di assemblea richiamati non risulta alcuna approvazione.
pagina 8 di 12 Nello specifico, seguendo l'ordine in cui le fatture sono state prodotte dalla parte appellante ed esaminando le giustificazioni addotte dalla parte appellata, si può osservare quanto segue:
1)- la fattura 119/12 si riferisce ad uno studio tecnico volto ad ottenere l'esenzione alla posa di valvole e contabilizzatori, studio per il quale non è provata, né l'appellato la deduce, l'approvazione a consuntivo della spesa da parte del Condominio
2)-la fattura 107/13 si riferisce al compenso per la realizzazione del registro anagrafe, compenso per il quale non è provata, né l'appellato la deduce, l'approvazione a consuntivo della spesa da parte del
Condominio
3)- la fattura 111/13 si riferisce alla prima fase di lavori straordinari programmati per il rifacimento delle facciate, lavori che secondo l'amministratore risulterebbero dalle delibere assembleari prodotte sub docc. 3/9: in realtà da tali delibere non risulta alcuna approvazione di spesa né in via preventiva né
a consuntivo
4)- la fattura 17/14 si riferisce ai costi per l'invio di raccomandate ai condomini per ottenere la certificazione dei singoli impianti privati, attività per la quale l'amministratore non prova né deduce di aver ottenuto autorizzazione alla spesa né approvazione
5)-la fattura 3/14 si riferisce a maggiori oneri per la gestione ordinaria 2013/14 per archiviazione della precedente amministrazione e dei documenti cartacei degli anni precedenti: anche in questo caso l'amministratore non prova né deduce di aver ottenuto l'approvazione di tale spesa aggiuntiva
6)-la fattura 58/14 si riferisce alla prima fase dei lavori per le facciate e neppure per questa spesa risulta provata l'approvazione
7)- la fattura 181/14 si riferirebbe sempre alla prima fase dei lavori per le facciate e, secondo l'appellato, la spesa sarebbe stata approvata dalla delibera dell'assemblea del 17.12.2015: in realtà dal doc. 6 prodotto dall'appellato, che contiene tale delibera, non risulta alcuna approvazione di questa spesa, né tale approvazione risulta dal consuntivo della gestione 2014/2015 prodotto dall'appellante
8)- la fattura 115/14 idem come la fattura 181/14
9)-la fattura 202/14 idem come la fattura 181/14
10)- la fattura 80/15 idem come la fattura 181/14
11)- la fattura 209/15 idem come la fattura 181/14, con la precisazione che, secondo l'appellato, la spesa sarebbe stata approvata dall'assemblea il 13.12.2016, ma dal doc. 8 prodotto, che contiene il verbale, non risulta alcuna approvazione, né tale approvazione risulta dal consuntivo della gestione pagina 9 di 12 2016/2017, prodotto dall'appellante, e che, peraltro, non è stato espressamente approvato nella parte riguardante le fatture esposte da (v. verbale assemblea 18.12.2018 prodotto dall'appellante) CP_1
12)- la fattura 241/16 si riferisce al compenso per le incombenze relative al modello 770/2017 reddito di imposta anno 2016 e, secondo l'appellato, sarebbe stata “spesata regolarmente nella gestione
2016/17”: anche per questa spesa, tuttavia, non risulta provata alcuna approvazione
13)- la fattura 72/16 si riferisce agli onorari per la gestione 2016/2017 che, secondo l'appellato, sarebbero stati deliberati nell'assemblea ordinaria del 13/12/2016 come da offerta data 30/11/2016: in realtà, fermo quanto si dirà sulla nullità della delibera di nomina per la mancata specificazione del compenso, tale fattura risulta indicata nel consuntivo della gestione 2016/2017, ma tale consuntivo, in parte qua, non risulta approvato (v. verbale assemblea 18.12.2018 prodotto dall'appellante)
14)- la fattura 330/16 si riferirebbe ai costi per l'adeguamento del Codice Fiscale al nominativo dell'amministratore in carica, ma anche per questa fattura non risulta, né viene dedotta, approvazione della spesa
15)- la fattura 49/16 si riferirebbe alla seconda fase dei lavori per le facciate ma anche per questa fattura vale quanto si è detto per la fattura 209/15
16) la fattura 57/16 idem come per la fattura 49/16
17)- la fattura 219/16 idem come per la fattura 49/16
18)- la fattura 51/16 idem come per la fattura 49/16
19)- la fattura 176/17 si riferirebbe a opere straordinarie per adeguare gli ascensori alle disposizioni delle verifiche periodiche e per aver eseguito poi i lavori: anche per tale spesa non viene provata, né dedotta, l'approvazione del Condominio
20)-la fattura 215/17 si riferirebbe alla richiesta di documenti alla Prefettura e al Comune per la
Certificazione Statica, ma anche per tale spesa manca l'approvazione.
I suesposti rilievi (ai quali si aggiunge quanto si dirà sull'invalidità della delibera di nomina con riferimento ai compensi) sono sufficienti, risultando provata la condotta negligente fonte di danno, per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza, con la condanna di al risarcimento CP_1 come richiesto dal nelle conclusioni di cui in epigrafe. CP_4
Ritiene, invece, la Corte che l'appello incidentale di sia infondato. CP_1
pagina 10 di 12 Anche se nella motivazione della sentenza appellata vi è una contraddizione fra la parte in cui il
Tribunale respinge la domanda subordinata del per la pretesa decadenza dall'impugnativa CP_4 della delibera di nomina e la parte in cui (correttamente v. giurisprudenza citata oltre) rileva d'ufficio la nullità di tale delibera per respingere la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso, va osservato che risulta comunque corretta la decisione di rigetto delle domande dell'amministratore.
La domanda relativa al compenso per la gestione 2017/2018 non risulta provata per plurime ragioni.
Innanzitutto, non è stata prodotta, né dall'appellato né dall'appellante, la delibera di nomina per la gestione 2017/2018, anche se può ritenersi che tale nomina vi sia stata, posto che in data 23.11.2017
l'assemblea ha deliberato la revoca dell'amministratore (v. verbale assemblea straordinaria CP_1
23.11.2017), e che le parti sono concordi nel sostenere che vi è stato svolgimento dell'incarico per circa due mesi ( ritiene di aver diritto ad almeno due dodicesimi del compenso, il Condominio CP_1 sostiene che l'amministratore ha svolto l'incarico per 54 giorni).
Va comunque osservato che, se anche si volesse ritenere che le parti abbiano reiterato per la gestione
2017/2018 le determinazioni assunte per la precedente gestione 2016/2017, non sarebbe in ogni caso dovuto il compenso, essendo nulla la delibera di nomina ed essendo tale nullità rilevabile anche ex officio.
La delibera di nomina per la gestione 2016/2017 (v. verbale 13.12.2016 doc. 8 appellato) non contiene, infatti, la specificazione del compenso, né rimanda a documenti separati per tale specificazione: il documento prodotto da che indica la specificazione del compenso (offerta 30.11.2016 doc. CP_1
15) non risulta richiamato nel verbale di assemblea 13.12.2016.
La nomina deve, quindi, ritenersi nulla (v. Cass. 14425/25 “La deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, è affetta da nullità, rilevabile in appello anche d'ufficio, per contrarietà all'art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita”; v. anche in senso conforme Cass. 12927/22; Cass. S.U. 9839/21).
In ogni caso, la mancata approvazione del rendiconto renderebbe il credito non esigibile, anche ove non fosse nulla la delibera di nomina (v. Cass. 17713/23 “In tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile”).
pagina 11 di 12 Il compenso non è, quindi, dovuto.
Non è dovuto neppure il corrispettivo per il progetto Antincendio, non essendo confutata dall'appellante incidentale la motivazione della sentenza, che ha escluso il diritto per la mancata prova dell'incarico, e ciò rende il motivo di impugnazione inammissibile ancor prima che infondato.
L'appello principale, quindi, deve essere accolto mentre l'appello incidentale deve essere respinto.
L'accoglimento dell'appello principale impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Le spese di entrambi i gradi devono, quindi, essere poste a carico della parte appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza appellata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore del della somma di euro Parte_1
19.417,67 oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. dall'11.5.2021 (data di notifica della citazione introduttiva del primo grado);
-respinge l'appello incidentale;
-condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per Controparte_1 compensi per il primo grado e in euro 3.966,00 per compensi per l'appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-dà atto che sussistono a carico di i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater Controparte_1
D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 25.6.2025 Il Presidente est.
LA NE
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
LA NE Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2365/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 7 presso lo studio dell'avv. Pt_1
OT PP, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1
COMPAGNONI 8 presso lo studio dell'avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO, che lo Pt_1 rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 12 Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta l'ammissibilità del presente atto d'appello, ex art.
342 c.p.c., in riforma della sentenza impugnata n. 1297/2023, non notificata, emessa nel Giudizio
RGN23320/2021, dal Tribunale Civile di Milano, XIII sez., dott. Ilario Pontani, depositata il
20.02.2023:
- In accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare che parte appellata, nell'esercizio della sua attività gestoria, ha violato le norme in materia di mandato ed in particolare gli artt. 1710, 1711,
1713 e 1720 c.c., e quelle in materia specificamente condominiale tra le quali l'art. 1129, l'art. 1130,
l'art. 1130 bis, art. 1135 c.c. e l'art. 1176 c.c., ponendo in essere pagamenti indebiti ed ingiustificati in favore di se stesso e di società terze, accertandone la responsabilità contrattuale nei confronti del comparente. Conseguentemente condannare, per i motivi di cui in narrativa, parte appellata al pagamento della complessiva somma di €. 19.417,67 oltre interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. ovvero di quella maggiore o minore che riterrà di Giustizia.
- In via subordinata ed in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, previa la pronuncia di nullità delle delibere assembleari del 12.12.2013, del 1.12.2014, del 17.12.2015 e del 13.12.2016, per la violazione dell'art. 1129 14° comma c.c., accertare che il sig. ha posto in essere pagamenti indebiti e senza alcuna giustificazione, per un CP_1 importo pari ad €. 19.417,67, condannandolo alla restituzione della predetta somma, maggiorata degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data dell'esborso all'effettivo soddisfo ovvero alla restituzione di quella somma che si riterrà di giustizia.
- Con riferimento all'appello incidentale proposto ex adverso voglia la Corte di Appello adita, in via preliminare ed in rito, dichiararlo inammissibile, ex art. 342 cpc.
- In subordine e qualora la Corte di Appello adita non ritenesse di pronunciare l'inammissibilità dell'appello incidentale per come sopra, Voglia comunque ritenerlo infondato nel merito.
- Voglia Altresì la Corte di Appello adita condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.
In via istruttoria si chiede l'interrogatorio formale del sig. sul seguente Controparte_1 articolato:
pagina 2 di 12 1) “Vero che nella sua qualità di amministratore del , in Parte_1
ha eseguito i pagamenti di cui alle fatture che le si mostrano, nel periodo che va dal maggio Pt_1
2012 al 12.06. 2017”;
2) “Vero che tali pagamenti e le relative fatture sono stati contabilizzati nei bilanci consuntivi annuali approvati dall'assemblea di condominio”
3) “Vero che per il compimento delle attività cui si riferiscono le fatture e i relativi pagamenti fu espressamente autorizzato dai condomini ad eseguirle”;
4) “Vero che con riferimento alle fatture di cui al documento denominato “lavori straordinari facciate esterne”, che si mostra, l'assemblea del condominio l'autorizzò a conferire appositi incarichi alle società Consulenze e Amministrazioni Srl, e GE.IN. Controparte_2 CP_3 fissando anche il corrispettivo da corrispondere alle stesse”.
5) “vero che con riferimento al progetto antincendio l'assemblea del condominio l'autorizzò a redigere i documenti denominati “prova di pressione impianto idrico antincendio immobile sito in
in e relazione tecnica antincendio;
Parte_1 Pt_1
6) “Vero che con riferimento alle prestazioni cui ai documenti citati sopra l'assemblea ne approvo il compenso di cui alla nota pro forma del 06.11.2018”.
Chiede ammettersi prova per testimoni a mezzo del Dott. , domiciliato in Fizzonasco di Testimone_1
Pieve Emanuele, via privata Liguria n. 3 sul seguente capitolato:
7) Vero che successivamente alla sua nomina ad amministratore del condominio attoreo, avvenuta in data 23.11.2017, analizzando i documenti forniti dal precedente amministratore Geom CP_1 all'atto del passaggio di consegne del 21.12.2017, accertò la presenza di fatture con data precedente
l'anno di gestione, dal 1.10.2016 al 30.09.2017;
8) Vero che tali fatture, che si mostrano, sono la n. 119/2012, la n. 107/2013, la n. 17/2014, la n.
03/2014, la n. 80/2015, la n. 241/2016”;
9) “Vero che le fatture predette si riferiscono a pagamenti ed esborsi in capo al Parte_1 specificamente indicati e contabilizzati nei bilanci consuntivi annuali precedenti alla gestione dal
1.10.2016 al 30.07.2017, che si mostrano”;
10) “vero che, accertata la mancata contabilizzazione degli esborsi di cui alle predette fatture nei bilanci consuntivi di competenza, ne informò i condomini durante l'assemblea del 17.12.2018”;
11) Vero che conferma il contenuto del documento a sua firma del 27.11.2018 (relazione gestione ordinarie 2016/2017 e 2017/2018) laddove si afferma “abbiamo riscontrato fatture emesse dalla
pagina 3 di 12 precedente amministrazione (fornitore Geom con date e pagamenti precedenti l'anno di CP_1 gestione. Da quanto si apprende dal passaggio di consegne tali fatture non erano state oggetto di consuntivazione dalla precedente amministrazione ed ammontano ad €. 4.666,64.”
Ove il Giudice lo ritenga necessario si fa istanza di ammissione di una CTU contabile volta ad accertare, sulla scorta dei bilanci depositati in atti e delle risultanze degli estratti conto bancari ed in relazione ai singoli anni di gestione, la mancata contabilizzazione delle fatture predette con i relativi pagamenti.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello così giudicare: nel merito confermare la sentenza n°1297/2023 emessa dal Tribunale di Milano, limitatamente ai capi 1,2,3 e 4; in parziale riforma della sentenza n°1297/20223, accertare e dichiarare il credito del Geom CP_1 verso il per €.6.990,00 quale emolumento per l'anno di gestione Controparte_4
2017/2018, ed €.5.764,50 per la redazione del progetto Antincendio e, per l'effetto condannare il
al pagamento di €.12.754,50 Controparte_4
In subordine condannare il al pagamento di quel maggiore o minore importo che Controparte_4 parrà di giustizia.
In via istruttoria nell'ipotesi che la Corte volesse riaprire la fase istruttoria, si chiede ammettersi prove per testi sui capitoli di prova indicati nel proprio atto introduttivo, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
Si indicano quali testi:
Dott.ssa ; Testimone_2
Rag. Tes_3 in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 4 di 12 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il in (da qui anche solo il Condominio) agiva Parte_1 Pt_1 giudizialmente davanti al Tribunale di Milano nei confronti di (da qui anche solo Controparte_1
, che aveva svolto l'attività di amministratore del Condominio attore dal 2013 al 2017, per CP_1 ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del convenuto agli obblighi di buona e corretta amministrazione derivanti dal mandato.
A sostegno della domanda, il deduceva, in sintesi: CP_4
-che, solo dopo la revoca dell'incarico al deliberata dall'assemblea il 23.11.2017, CP_1 emergevano venti fatture, emesse tra il 2012 e il 2017, pagate dall'amministratore a sé o a terzi con il conto intestato al di cui il non era a conoscenza;
CP_4 CP_4
-che tali fatture, per un ammontare complessivo di euro 19.417,67, si riferivano a spese, non urgenti, non autorizzate né ratificate dal Condominio;
-che l'esistenza e il pagamento di tali fatture erano stati resi noti ai condomini soltanto nel corso dell'assemblea del 18.12.2018, nella quale dovevano essere approvati i consuntivi delle gestioni
1.10.2016/30.9.2017 e 1.10.2017/30.09.2018, che furono approvati, tranne che per le spese relative alle suddette fatture, non autorizzate né giustificate;
-che nella bozza di bilancio consuntivo relativo alla gestione 1.10.2016/30.9.2017, bilancio redatto dal convenuto e non approvato dalla assemblea, erano state esposte per la prima volta otto fatture fra quelle indicate, che il convenuto aveva pagato a sé o a terzi immediatamente prima della sua revoca;
-che, in subordine, i pagamenti effettuati dal convenuto dovevano ritenersi indebiti per effetto della nullità delle delibere di nomina dell'amministratore dal 2013 al 2016, delibere che, in violazione dell'art. 1129 co. 14 c.c., non contenevano la specificazione del compenso dell'amministratore.
Il convenuto si costituiva davanti al Tribunale e chiedeva il rigetto della domanda attorea, CP_1 deducendo che tutte le fatture contestate, pagate a sé o a terzi, si riferivano ad attività svolte nell'interesse del Condominio;
in via riconvenzionale il convenuto chiedeva poi la condanna del
Condominio al pagamento di euro 6.990,00 quale emolumento per l'anno di gestione 2017/2018, e di euro 5.764,50 per la redazione di un progetto Antincendio.
Il Tribunale, senza far luogo ad attività istruttoria, definiva il giudizio con la sentenza n. 1297/23, con la quale respingeva sia la domanda del Condominio che la domanda riconvenzionale di CP_1
pagina 5 di 12 In sintesi, il Tribunale riteneva infondata la domanda risarcitoria del poiché riteneva che CP_4
l'amministratore non avesse violato gli obblighi del mandatario, avendo sostenuto nell'interesse del le spese contestate, ed essendo stato accertato che “le somme erogate sono transitate su CP_4 uno specifico conto corrente condominiale e l'amministratore ha riconsegnato, alla scadenza del mandato, tutta la relativa documentazione”.
La domanda attorea veniva respinta anche sotto il profilo della pretesa invalidità delle delibere di nomina dell'amministratore, ritenendo il Tribunale che fosse decorso il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione di tali delibere, previsto dall'art. 1137 c.c.
La domanda riconvenzionale di veniva parimenti respinta, per la parte relativa al compenso CP_1 per l'annualità 2017/2018, sulla base del rilievo officioso della nullità della delibera di nomina ai sensi dell'art. 1129 co. 14 c.c., e, per la parte relativa alla redazione del progetto antincendio, per la mancata prova dell'incarico e dell'utilità di tale progetto per il CP_4
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dal sulla base di due motivi. CP_4
Si è costituito l'appellato ed ha chiesto il rigetto dell'appello, svolgendo appello incidentale CP_1 per ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto la sua domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per la gestione 2017/2018 e del corrispettivo per la redazione del progetto
Antincendio.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello principale sia fondato.
Sui motivi di appello, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
SULLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DEL SIG. VARACALLI E SULLA VIOLAZIONE
DEGLI ARTICOLI 1710 C.C., 1713 C.C., 1129 C.C., 1130 C.C., 1130 BIS C.C. E 1176 C.C.
RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA
L'appellante censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che l'amministratore non abbia violato gli obblighi del mandatario, senza considerare che le spese effettuate dall'amministratore non erano state approvate in via preventiva né rendicontate.
Solo alcune delle fatture contestate erano state inserite dall'amministratore nella bozza dell'ultimo bilancio consuntivo redatto che, tuttavia, il non aveva approvato in parte qua. CP_4
pagina 6 di 12 SULLA NULLITÀ DELLE DELIBERE DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE, DAL 12.12.2013 AL
13.12.2016, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1129 14^ COMMA C.C. RILEVANTE AI FINI DELLA
DECISIONE IMPUGNATA E SUL PRINCIPIO DI Controparte_5
L'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto di non decidere nel merito sulla nullità delle delibere di nomina per la violazione dell'art. 1129 co. 14 c.c., mancando in tali delibere la specificazione del compenso, poiché, secondo l'appellante, il vizio di nullità non sarebbe soggetto, a differenza di quanto ha ritenuto il Tribunale, al termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., ma potrebbe essere eccepito in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse e potrebbe altresì essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Il Condominio fa altresì rilevare che per alcune fatture, specificamente indicate, l'amministratore si sarebbe attribuito, senza il consenso dell'assemblea, compensi aggiuntivi, in violazione del principio di onnicomprensività del compenso.
Per altre fatture, pagate a terze società sconosciute al Condominio, l'appellante ribadisce che si tratta di spese non autorizzate né giustificate.
Anche per le fatture che l'amministratore ha cercato di giustificare con la predisposizione di lavori di rifacimento delle facciate, il ribadisce di non aver mai autorizzato né ratificato spese per CP_4 tali attività.
Il Condominio contesta, infine, il valore delle proposte economiche depositate dall'amministratore per dimostrare l'accordo sui compensi, che avrebbero potuto essere fatturati anche da società collegate all'amministratore, ribadendo che tali proposte non prevedono alcun compenso aggiuntivo.
Ritiene la Corte che i suddetti motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, siano fondati.
Non è, infatti, sufficiente, per giustificare l'esborso e ritenere che il mandato dell'amministratore sia stato espletato con diligenza, che le spese siano state effettuate nell'interesse del come ha CP_4 ritenuto il Tribunale (peraltro prendendo in esame solo alcuni degli esborsi).
Per giustificare i pagamenti che l'amministratore ha effettuato, sarebbe stata necessaria anche l'approvazione nei bilanci consuntivi, da parte dell'assemblea dei condomini, delle spese effettuate, come può desumersi dall'elaborazione giurisprudenziale in materia di spese effettuate dall'amministratore.
pagina 7 di 12 La S.C. si è, infatti, come di seguito pronunciata, enunciando principi dai quali questa Corte non ritiene vi sia motivo di discostarsi
-Cass. 14197/11 “L'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e
1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare
l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea”; in senso conforme anche Cass. 18084/14.
È evidente che, così come l'amministratore non può esigere, senza una delibera di approvazione del
, il rimborso di spese sostenute in via anticipata, allo stesso modo non può giustificare CP_4 pagamenti dal conto intestato al se l'assemblea non abbia approvato le spese. CP_4
Il principio è stato ribadito anche con pronunce più recenti
Cass. 454/17 “Nel condominio di edifici, l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea, trattandosi di esborsi cui l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea; la loro approvazione è, invece, richiesta in sede di consuntivo, giacché solo con questo si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo, che legittima
l'amministratore ad agire contro i condomini morosi per il recupero delle quote poste a loro carico”
Cass. 15702/20, in motivazione “…Spetta(ndo), comunque, all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, come confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore…”.
Nel caso di specie, le spese di cui alle fatture contestate non risultano, invece, approvate dal
(né in via preventiva né) nei bilanci consuntivi. CP_4
Per alcune di tali spese, l'appellato non ha neppure dedotto una approvazione/ratifica da parte del
CP_4
Per altre spese, invece, l'appellato ha dedotto che il avrebbe approvato la spesa, ma dai CP_4 verbali di assemblea richiamati non risulta alcuna approvazione.
pagina 8 di 12 Nello specifico, seguendo l'ordine in cui le fatture sono state prodotte dalla parte appellante ed esaminando le giustificazioni addotte dalla parte appellata, si può osservare quanto segue:
1)- la fattura 119/12 si riferisce ad uno studio tecnico volto ad ottenere l'esenzione alla posa di valvole e contabilizzatori, studio per il quale non è provata, né l'appellato la deduce, l'approvazione a consuntivo della spesa da parte del Condominio
2)-la fattura 107/13 si riferisce al compenso per la realizzazione del registro anagrafe, compenso per il quale non è provata, né l'appellato la deduce, l'approvazione a consuntivo della spesa da parte del
Condominio
3)- la fattura 111/13 si riferisce alla prima fase di lavori straordinari programmati per il rifacimento delle facciate, lavori che secondo l'amministratore risulterebbero dalle delibere assembleari prodotte sub docc. 3/9: in realtà da tali delibere non risulta alcuna approvazione di spesa né in via preventiva né
a consuntivo
4)- la fattura 17/14 si riferisce ai costi per l'invio di raccomandate ai condomini per ottenere la certificazione dei singoli impianti privati, attività per la quale l'amministratore non prova né deduce di aver ottenuto autorizzazione alla spesa né approvazione
5)-la fattura 3/14 si riferisce a maggiori oneri per la gestione ordinaria 2013/14 per archiviazione della precedente amministrazione e dei documenti cartacei degli anni precedenti: anche in questo caso l'amministratore non prova né deduce di aver ottenuto l'approvazione di tale spesa aggiuntiva
6)-la fattura 58/14 si riferisce alla prima fase dei lavori per le facciate e neppure per questa spesa risulta provata l'approvazione
7)- la fattura 181/14 si riferirebbe sempre alla prima fase dei lavori per le facciate e, secondo l'appellato, la spesa sarebbe stata approvata dalla delibera dell'assemblea del 17.12.2015: in realtà dal doc. 6 prodotto dall'appellato, che contiene tale delibera, non risulta alcuna approvazione di questa spesa, né tale approvazione risulta dal consuntivo della gestione 2014/2015 prodotto dall'appellante
8)- la fattura 115/14 idem come la fattura 181/14
9)-la fattura 202/14 idem come la fattura 181/14
10)- la fattura 80/15 idem come la fattura 181/14
11)- la fattura 209/15 idem come la fattura 181/14, con la precisazione che, secondo l'appellato, la spesa sarebbe stata approvata dall'assemblea il 13.12.2016, ma dal doc. 8 prodotto, che contiene il verbale, non risulta alcuna approvazione, né tale approvazione risulta dal consuntivo della gestione pagina 9 di 12 2016/2017, prodotto dall'appellante, e che, peraltro, non è stato espressamente approvato nella parte riguardante le fatture esposte da (v. verbale assemblea 18.12.2018 prodotto dall'appellante) CP_1
12)- la fattura 241/16 si riferisce al compenso per le incombenze relative al modello 770/2017 reddito di imposta anno 2016 e, secondo l'appellato, sarebbe stata “spesata regolarmente nella gestione
2016/17”: anche per questa spesa, tuttavia, non risulta provata alcuna approvazione
13)- la fattura 72/16 si riferisce agli onorari per la gestione 2016/2017 che, secondo l'appellato, sarebbero stati deliberati nell'assemblea ordinaria del 13/12/2016 come da offerta data 30/11/2016: in realtà, fermo quanto si dirà sulla nullità della delibera di nomina per la mancata specificazione del compenso, tale fattura risulta indicata nel consuntivo della gestione 2016/2017, ma tale consuntivo, in parte qua, non risulta approvato (v. verbale assemblea 18.12.2018 prodotto dall'appellante)
14)- la fattura 330/16 si riferirebbe ai costi per l'adeguamento del Codice Fiscale al nominativo dell'amministratore in carica, ma anche per questa fattura non risulta, né viene dedotta, approvazione della spesa
15)- la fattura 49/16 si riferirebbe alla seconda fase dei lavori per le facciate ma anche per questa fattura vale quanto si è detto per la fattura 209/15
16) la fattura 57/16 idem come per la fattura 49/16
17)- la fattura 219/16 idem come per la fattura 49/16
18)- la fattura 51/16 idem come per la fattura 49/16
19)- la fattura 176/17 si riferirebbe a opere straordinarie per adeguare gli ascensori alle disposizioni delle verifiche periodiche e per aver eseguito poi i lavori: anche per tale spesa non viene provata, né dedotta, l'approvazione del Condominio
20)-la fattura 215/17 si riferirebbe alla richiesta di documenti alla Prefettura e al Comune per la
Certificazione Statica, ma anche per tale spesa manca l'approvazione.
I suesposti rilievi (ai quali si aggiunge quanto si dirà sull'invalidità della delibera di nomina con riferimento ai compensi) sono sufficienti, risultando provata la condotta negligente fonte di danno, per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza, con la condanna di al risarcimento CP_1 come richiesto dal nelle conclusioni di cui in epigrafe. CP_4
Ritiene, invece, la Corte che l'appello incidentale di sia infondato. CP_1
pagina 10 di 12 Anche se nella motivazione della sentenza appellata vi è una contraddizione fra la parte in cui il
Tribunale respinge la domanda subordinata del per la pretesa decadenza dall'impugnativa CP_4 della delibera di nomina e la parte in cui (correttamente v. giurisprudenza citata oltre) rileva d'ufficio la nullità di tale delibera per respingere la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso, va osservato che risulta comunque corretta la decisione di rigetto delle domande dell'amministratore.
La domanda relativa al compenso per la gestione 2017/2018 non risulta provata per plurime ragioni.
Innanzitutto, non è stata prodotta, né dall'appellato né dall'appellante, la delibera di nomina per la gestione 2017/2018, anche se può ritenersi che tale nomina vi sia stata, posto che in data 23.11.2017
l'assemblea ha deliberato la revoca dell'amministratore (v. verbale assemblea straordinaria CP_1
23.11.2017), e che le parti sono concordi nel sostenere che vi è stato svolgimento dell'incarico per circa due mesi ( ritiene di aver diritto ad almeno due dodicesimi del compenso, il Condominio CP_1 sostiene che l'amministratore ha svolto l'incarico per 54 giorni).
Va comunque osservato che, se anche si volesse ritenere che le parti abbiano reiterato per la gestione
2017/2018 le determinazioni assunte per la precedente gestione 2016/2017, non sarebbe in ogni caso dovuto il compenso, essendo nulla la delibera di nomina ed essendo tale nullità rilevabile anche ex officio.
La delibera di nomina per la gestione 2016/2017 (v. verbale 13.12.2016 doc. 8 appellato) non contiene, infatti, la specificazione del compenso, né rimanda a documenti separati per tale specificazione: il documento prodotto da che indica la specificazione del compenso (offerta 30.11.2016 doc. CP_1
15) non risulta richiamato nel verbale di assemblea 13.12.2016.
La nomina deve, quindi, ritenersi nulla (v. Cass. 14425/25 “La deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, è affetta da nullità, rilevabile in appello anche d'ufficio, per contrarietà all'art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita”; v. anche in senso conforme Cass. 12927/22; Cass. S.U. 9839/21).
In ogni caso, la mancata approvazione del rendiconto renderebbe il credito non esigibile, anche ove non fosse nulla la delibera di nomina (v. Cass. 17713/23 “In tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile”).
pagina 11 di 12 Il compenso non è, quindi, dovuto.
Non è dovuto neppure il corrispettivo per il progetto Antincendio, non essendo confutata dall'appellante incidentale la motivazione della sentenza, che ha escluso il diritto per la mancata prova dell'incarico, e ciò rende il motivo di impugnazione inammissibile ancor prima che infondato.
L'appello principale, quindi, deve essere accolto mentre l'appello incidentale deve essere respinto.
L'accoglimento dell'appello principale impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
Le spese di entrambi i gradi devono, quindi, essere poste a carico della parte appellata soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza appellata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore del della somma di euro Parte_1
19.417,67 oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. dall'11.5.2021 (data di notifica della citazione introduttiva del primo grado);
-respinge l'appello incidentale;
-condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per Controparte_1 compensi per il primo grado e in euro 3.966,00 per compensi per l'appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-dà atto che sussistono a carico di i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater Controparte_1
D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 25.6.2025 Il Presidente est.
LA NE
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