Sentenza 7 aprile 2015
Massime • 1
In tema di cause di estinzione del reato, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, opera quale causa estintiva solo nella fase di cognizione, mentre l'eventuale conseguimento del titolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non può avere alcun effetto estintivo del reato.
Commentari • 3
- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 3. Art. 637 - Sentenzahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Sentenza (art. 637) Il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione, dispone, ai sensi dell'art. 637, comma 4, la ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 635, ha effetto immediato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione della suddetta sentenza; ciò in considerazione sia del principio generale dell'immediata eseguibilità dei provvedimenti in materia di libertà (art. 588, comma 2), sia del fatto che tanto la sospensione quanto il ripristino dell'esecuzione costituiscono vicende interne ad un unico rapporto esecutivo, avente il suo titolo nella sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2015, n. 32706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32706 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/04/2015
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 720
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 42984/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU ET, nato ad [...] il [...];
CO RI, nato a [...] il [...];
De RE OM, nata ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 07-05-2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. TU ET, CO RI e De RE OM ricorrono per cassazione impugnando l'ordinanza emessa in data 7 maggio 2014 dalla corte di appello di Napoli nella parte in cui ha rigettato l'istanza di declaratoria di estinzione del reato urbanistico per intervenuta sanatoria.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale ha osservato come l'intervenuta sanatoria - concessa, a seguito della demolizione delle opere abusivamente costruite, sulla restante parte del fabbricato diventata successivamente conforme agli strumenti urbanistici - potesse assumere rilievo con riferimento alla demolizione e non invece con riferimento al giudicato di condanna.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza i ricorrenti sollevano, tramite il comune difensore, due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo essi deducono la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 676 c.p.p. nonché della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, nonché D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 45
(art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)). Assumono che la Corte di appello ha rigettato l'istanza applicando erroneamente la L. n. 47 del 1985, art. 38 laddove, in applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45, avrebbe dovuto dichiarare, in fase esecutiva, l'estinzione del reato perché, sebbene dopo la condanna, i ricorrenti avevano demolito la parte abusiva dell'immobile con la conseguenza che la rimanente parte era diventata conforme agli strumenti urbanistici sicché era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria e ciò avrebbe dovuto comportare l'estinzione del reato urbanistico stante l'espressa previsione desumibile dal combinato disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza della motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 676 c.p.p. nonché L. n. 47 del 1985, art. 38 e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 45 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)), dolendosi del fatto che la Corte territoriale, omettendo di considerare che i ricorrenti avevano chiesto la dichiarazione di estinzione dei reati dopo la condanna in applicazione dell'art. 676 c.p.p., non avrebbe assolutamente motivato sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
I motivi di gravame, essendo tra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
2. Questa Corte ha affermato che le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo la condanna, cioè successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento con cui la condanna è stata inflitta. Ciò si evince oltre che dalla formulazione letterale dell'art. 676 cod. proc. pen., che esplicitamente fa riferimento alla estinzione del reato dopo la condanna, anche dalla necessità logica di non trasformare il procedimento di revoca nella fase esecutiva in un ulteriore fase di impugnazione (Sez. 3, n. 448 del 04/02/1999, P.M. in proc. Vitiello G., Rv. 213553).
Ne deriva che dal novero delle cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva va esclusa quella che consegue al rilascio in sanatoria del permesso di costruire, che estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche e produce pertanto effetti estintivi soltanto in relazione alla fase della cognizione, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, mentre l'eventuale conseguimento del permesso di costruire dopo il giudicato non può avere alcun effetto estintivo del reato. Tanto si deduce dalla stessa formulazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45 che detta "norme relative all'azione penale", con ciò
rendendo chiaro che la causa estintiva produce effetti esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione, stabilendo (comma 1) che "l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'art. 36" e che "il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" (comma 3).
A sua volta il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 prevede (comma 1) che - in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità totale o parziale da esso, fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 31, comma 3 (ossia novanta giorni dall'ordinanza di ingiunzione a demolire), art. 33, comma 1, art. 34, comma 1 (ossia, in entrambi i casi, nel congruo termine stabilito con apposita ordinanza dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale per la rimozione degli interventi illegittimi), e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative - il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
È poi previsto (comma 3) che "sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata" sicché la sospensione dell'azione penale, che si spiega con la necessità di impedire che nel corso del procedimento di sanatoria si pervenga ad una sentenza di condanna, opera nella fase del processo di merito per il tempo che intercorre dalla presentazione della domanda di sanatoria, da introdurre nel rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, e sino al silenzio rifiuto o all'esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria. Da ciò consegue che, consumati detti termini, l'azione penale riprende il suo naturale corso ed il processo si conclude con la sentenza di merito dichiarativa dell'estinzione del reato, nel caso di esito favorevole del procedimento amministrativo di sanatoria. È dunque certo che la causa estintiva della sanatoria edilizia D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 45 opera nella fase del merito e questo spiega la ragione per la quale il legislatore non ha ricompreso l'estinzione del reato fra le conseguenze derivanti da una sanatoria conseguita dopo il giudicato di condanna, nel preciso intendimento di limitare evidentemente l'efficacia della causa estintiva sulla base di un contemperamento tra l'interesse pubblico alla sollecita riparazione del bene giuridico violato e l'interesse privato ad evitare una pronuncia di condanna in presenza di una situazione giuridica non più suscettibile di recare pregiudizio all'interesse protetto, stante la accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
3. Avendo correttamente il tribunale escluso l'operatività, in fase esecutiva, della reclamata causa estintiva del reato, i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015