Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 1
Non è qualificabile come incaricato di pubblico servizio il portiere di un ospedale, il quale svolge funzioni di mera guardiania, custodia e pulizia dei locali, senza fornire un contributo concreto alle finalità del servizio pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto tale figura professionale non equiparabile a quella del bidello, il quale, oltre alle prestazioni manuali di pulizia e riordino dei locali, svolge un compito di vigilanza sugli alunni, che integra la funzione scolastica).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2003, n. 17914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17914 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Luciano DE RIU Consigliere
dott. Saverio MANNINO "
dott. Francesco GRAMENDOLA (rel.) "
dott. Francesco IPPOLITO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RU NC;
avverso la sentenza 15/2/02 Corte d'Appello di Potenza;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
udito il P.G. in persona del dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. Savino Di Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dei ricorrente Avv. Giuseppe D'Addezio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 15/2/02 la Corte di Appello di Potenza in parziale riforma della sentenza in data 8/3/2000 del Tribunale di Melfi, che aveva condannato con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art.323/bis cp. alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, concedeva all'imputato l'attenuante del danno di speciale tenuità e riduceva la pena ad undici mesi di reclusione.
Era ascritto al predetto di essersi appropriato, quale portiere dell'Ospedale Civile di Melfi, di 5 quintali di acqua, prelevandoli indebitamente dai rubinetti del bagno della portineria dell'Ospedale.
Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, la corte territoriale confermava la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'imputato, nella specie equiparabile a quello di bidello, o comunque di collaboratore con il personale sanitario nella corretta gestione del servizio, escludeva che nella circostanza potesse essersi verificata una situazione di necessità, essendo l'acqua prelevata destinata a rifornire una casa di campagna dell'imputato, e osservava sotto il profilo psicologico che il dolo era costituito dalla coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile.
Ricorre avverso tale decisione il RU a mezzo del suo difensore, denunziando: l'erronea applicazione dell'art. 358 cp., che la corte territoriale aveva interpretato non adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, essendo l'attività di portiere costituita da semplici mansioni d'ordine e prestazioni materiali, come tale esclusa dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio;
il vizio motivazionale nella valutazione della prova, affidata alla testimonianza del direttore generale, che aveva fatto riferimento ad un mansionario, mai comunicato all'imputato; la mancata concessione dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cp., dimostrata dalla documentazione in atti;
il vizio motivazionale nella valutazione dello stato di necessità. Il ricorso è fondato, ma solo in parte. L'equiparabilità del portiere al bidello, fatta dai giudici del merito non coglie nel segno.
Ed invero ai fini delle qualificazione di un soggetto, come incaricato di pubblico servizio, ha giuridica rilevanza non tanto la natura della singola attività in sé considerata, quanto il contributo concreto di tale attività alla realizzazione della finalità del pubblico servizio, in virtù di uno stretto legame di strumentalità con le finalità suddette.
Il bidello in tanto è stato, dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte di merito, definito incaricato di pubblico servizio, in quanto, accanto a prestazioni puramente manuali, quali la pulizia delle aule, il riordino e la manutenzione dei locali, ecc., svolge anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro solamente manuale, ma implicano conoscenza e applicazione di elementari regole scolastiche e presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche, delegate ai capi di istituto e agli insegnanti.
Il che non è nella fattispecie, dove la persona addetta alla portineria di un ospedale esercita mansioni esecutive di mera guardiania, custodia e pulizia dei locali, e non contribuisce in nessun modo ad integrare quella funzione pubblica che è devoluta ai dirigenti e al personale medico e paramedico dell'ente Ospedaliero (cfr. casi analoghi Cass. 1/3/96 Ruotolo;
28/9/95 Pio Mauro). Non essendo pertanto il fatto storico neppure contestato dal ricorrente, ed essendo adeguatamente motivato il profilo psicologico, tutte le altre censure si rivelano generiche e destituite di fondamento, ivi compresa quella relativa all'attenuante ex art.61 n.6 cp., non dedotta nei motivi di appello. Di guisa che, qualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata dal rapporto di prestazione di lavoro ex artt.646-61 n.11 cp., l'impugnata sentenza va annullata con rinvio alla Corte di
Appello di Salerno per la determinazione della pena.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata ai sensi degli artt.646-61 n.11 cp., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per la determinazione della pena. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 APRILE 2003 .