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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/12/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 516/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Casoli il 12.01.1979 – CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alderico Di Giovanni
E
n. a Lanciano 14.12.1972 – CF , Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Marco Minutolo
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 04.11.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 18.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto fra loro;
2) i coniugi si dichiarano che ogni pregresso apporto o attività di fatto, di essi l'uno a favore dell'altro e reciprocamente, non ha mai costituito diritto di sorta, anche ad utili, compartecipazioni, stipendi e simili, e comunque entrambi i detti coniugi formulano totale e definitiva rinuncia reciproca, irrevocabile ed essenziale a qualsivoglia pretesa ulteriore rispetto alla presente regolamentazione dei rispettivi rapporti patrimoniali;
3) i coniugi si dichiarano che le pregresse statuizioni patrimoniali omologate in sede di separazione sono ampiamente satisfattive di ogni loro ragione e diritto e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere nei rispettivi confronti per qualsivoglia titolo e/o ragione;
4) i coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso al cambio di domicilio e/o di residenza."
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 22.06.2019 in Torricella Peligna alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torricella Peligna, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2019 n. 2, parte I.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 516/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Casoli il 12.01.1979 – CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Alderico Di Giovanni
E
n. a Lanciano 14.12.1972 – CF , Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Marco Minutolo
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 04.11.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 18.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto fra loro;
2) i coniugi si dichiarano che ogni pregresso apporto o attività di fatto, di essi l'uno a favore dell'altro e reciprocamente, non ha mai costituito diritto di sorta, anche ad utili, compartecipazioni, stipendi e simili, e comunque entrambi i detti coniugi formulano totale e definitiva rinuncia reciproca, irrevocabile ed essenziale a qualsivoglia pretesa ulteriore rispetto alla presente regolamentazione dei rispettivi rapporti patrimoniali;
3) i coniugi si dichiarano che le pregresse statuizioni patrimoniali omologate in sede di separazione sono ampiamente satisfattive di ogni loro ragione e diritto e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere nei rispettivi confronti per qualsivoglia titolo e/o ragione;
4) i coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso al cambio di domicilio e/o di residenza."
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 22.06.2019 in Torricella Peligna alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torricella Peligna, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2019 n. 2, parte I.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo