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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6214 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1178/2020, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 30 giugno 2025, comunicata in data 3 luglio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e vertente
TRA
(p.iva ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Aiuto (c.f. ) C.F._1
presso il cui studio in Salerno, alla via R. De Martino n. 7, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CodiceFiscale_2
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 8069/2019, pubblicata il 13 marzo 2019, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta da , volta ad ottenere la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni cagionati dal difetto di manutenzione della rete idrica comunale, nei confronti del . Parte_1
Il giudice di prime cure ha accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, condannandolo al pagamento della somma complessiva di € 24.164,74, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'epoca dell'evento lesivo, risalente all'anno
2012, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice e quelle relative alla CTU espletata.
La consulenza da ultimo richiamata ha consentito al Tribunale di vagliare l'effettiva causa dell'evento lesivo subito da , quale proprietario di due Controparte_1 immobili siti nel comune di , uno ubicato al corso Cesare Battisti n. 109 e Pt_1
l'altro, integrato da una villetta bifamiliare di nuova costruzione, alla via AL
MO, oltre a determinare il quantum del danno risarcibile, in considerazione dei lavori di ripristino da porre in essere.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 13/03/2020, il Parte_1
ha spiegato appello, affidato a cinque articolati motivi, chiedendo altresì la
[...] sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
L'appellante ha insistito per la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, in conseguenza della violazione degli artt. 158 c.p.c. per difetto di costituzione del giudice, nonché dell'art. 112 c.p.c. poiché la decisione avrebbe attribuito all'attore una voce di danno non richiesta.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel merito, l'impugnante ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Tribunale riconosciuto la sussistenza dei danni lamentati dall'attore, nonostante l'esame dei documenti e della prova orale espletata avrebbe dovuto condurre ad un rigetto per difetto di prova in ordine al nesso causale.
A detta dell'appellante, il convincimento del primo giudice sarebbe stato fuorviato dalla CTU effettuata dall'ingegner il quale avrebbe commesso Persona_1 errori nella valutazione degli elementi probatori, oltre ad aver causato la nullità della consulenza per violazione dell'art. 195 c.p.c.
Inoltre, è stata denunciata la violazione dell'art. 1284 c.c., in merito alla liquidazione di rivalutazione ed interessi sull'ammontare del risarcimento, anche in virtù della mancata allegazione del momento dal quale far decorrere gli interessi compensativi sulla somma non goduta.
3. è rimasto contumace in appello. Controparte_1
4. Preliminarmente deve essere rilevata, all'esito di verifica ex officio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato via pec in data 12 marzo 2020 dal , nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 327 Parte_1
c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 13 settembre 2019, nonché la sua procedibilità in virtù della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, lunedì 23 marzo 2020, nel rispetto del termine di dieci giorni, di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c., come prorogato ai sensi dell'art. 155, quarto comma,
c.p.c., dalla notifica della citazione in appello.
5. Con ordinanza dell'8 giugno 2021, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Non è stata effettuata alcuna attività istruttoria e, all'esito di un mutamento della sezione assegnataria del procedimento, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in data 30 giugno 2025.
6. Il primo motivo di appello, in cui sono condensate plurime censure alla sentenza di primo grado per violazioni di ordine processuale, è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6.1 L'appellante ha in primo luogo denunciato l'inosservanza del disposto di cui all'art. 158 c.p.c., in ragione del fatto che l'udienza di precisazione di conclusioni si
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sarebbe tenuta innanzi ad un giudice diverso rispetto a quello che poi avrebbe deciso la causa, con conseguente nullità della sentenza, come precisato anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con pronuncia n. 26938 del 2013.
A sostegno di tale tesi difensiva, l'appellante ha allegato un estratto polisweb da cui risulta inferibile che l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/01/2018 era avvenuta innanzi al Giudice dott. Di Cerbo, e non innanzi al Giudice dott. Russo, autore della sentenza.
L'assunto non può essere condiviso, risultando la ricostruzione della vicenda processuale fornita dalla parte appellante, neppure adeguatamente suffragata dall'estratto telematico prodotto – da cui può desumersi che la causa non fu riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 gennaio
2018, effettivamente tenuta dal dott. Di Cerbo, ma alla successiva udienza del 20 settembre 2018 – evidentemente smentita dall'esame del fascicolo telematico di primo grado, contenenti la copia per immagine dei verbali cartacei di causa.
Infatti, dalla disamina dei verbali cartacei del giudizio di primo grado emerge appunto che il giudice Di Cerbo, all'udienza del 25 gennaio 2018, rinviò la causa in prosieguo conclusioni all'udienza del 20 settembre 2018 e che in quella sede le parti precisarono le loro conclusioni dinanzi al giudice Russo, il quale ha poi deciso la controversia.
Pertanto, la censura mossa dall'appellante è priva di fondamento, non essendo stata riscontrata alcuna violazione dell'art. 158 c.p.c.
6.2 Sempre con il primo motivo di appello, il di ha poi denunciato Pt_1 Pt_1
la violazione, ad opera del Giudice di prime cure, degli artt. 112 e 132 comma 2 e 5
c.p.c., 111 della Costituzione e 118 disp. Att. C.p.c. assumendo che, computando nell'importo risarcitorio i costi di ripristino del marciapiede, il Tribunale avrebbe offerto risposta ad una domanda mai spiegata, poiché aveva Controparte_1
esclusivamente domandato il risarcimento del danno alla sua proprietà.
Anche tale censura è senz'altro infondata.
Al riguardo, vale osservare che, alla stregua della testuale previsione dell'art. 112
c.p.c., “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti della
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stessa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, deve dunque ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d' ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6945 del
22/03/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8218 del 06/06/2002).
In buona sostanza, la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto (cfr. Cass. sez. 2,
Sentenza n. 11289 del 10/05/2018).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, deve escludersi che il Giudice di primo grado sia incorso nella violazione contestata. Non sussiste infatti un vizio di extrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c., per aver il giudice di prime cure condannato il ad un risarcimento comprensivo dei costi di ripristino del Pt_1
marciapiede, atteso che, come motivatamente accertato dal CTU, tali costi sono inevitabilmente connessi alla corretta esecuzione dei lavori di rimessione in pristino del muro danneggiato, di proprietà dell'appellato, e della sua fondazione.
L'inclusione della relativa voce di spesa nel computo metrico, allora, lungi dall'integrare un risarcimento – non richiesto- ad una res in proprietà di altri, è strettamente funzionale proprio al ristoro dei danni, pacificamente oggetto di domanda, arrecati alla proprietà attorea, il cui ripristino sarà possibile – salva ogni autorizzazione dell'amministrazione all'uopo preposta, che non rileva in questa sede
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cognitiva - solo eseguendo lavori di parziale rimozione e successivo rifacimento del manto di copertura del marciapiede.
6.3 Quanto alle censure mosse alla motivazione della sentenza di primo grado – che a dire dell'impugnante sarebbe apparente, non indicando quando si sarebbe verificato l'evento dannoso se non con riferimento all'anno 2012, e non contenendo l'indicazione delle “norme di legge” e dei “principi di diritto applicati” - esse risultano infondate, in ragione della presenza di un'adeguata motivazione in cui si dà conto, mediante un preciso iter logico, delle norme di diritto applicate al caso di specie.
Il Giudice di prime cure ha infatti correttamente inquadrato la vicenda giuridica, applicando l'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalla cosa in custodia (la rete idrica), ed evidenziando la mancata prova da parte del di un caso Parte_1
fortuito che possa interrompere il nesso causale tra res e danno alla proprietà.
Effettivamente non è menzionata la data precisa in cui si sarebbe verificato l'evento lesivo, dato che sia in citazione che in sentenza ci si riferisce all'anno 2012 come momento genetico dell'insorgere del pregiudizio, ma tale indicazione risulta nel caso di specie senz'altro sufficiente, alla luce delle risultanze istruttorie – ed in particolare delle deposizioni testimoniali che collocano nell'anno 2012 la scoperta dell'esistenza delle infiltrazioni, a seguito delle indagini geofisiche commissionate dal alla via MO, in ed in considerazione delle difficoltà di Pt_1 Pt_1 accertamento della data di insorgenza di un fenomeno infiltrativo non immediatamente percepibile, in quanto verificatosi al di sotto del piano stradale.
Del resto, a suffragare tale conclusione, va aggiunto che dagli atti di causa risulta che la prima diffida inviata dall'attore al per ottenere la riparazione, in Pt_1
seguito al guasto alla rete idrica, è datata 12 gennaio 2012; ragion per la quale la computazione di rivalutazione ed interessi dal 2012 effettuata in sentenza, risulta senz'altro condivisibile.
6.4 Parimenti infondata è poi la doglianza riferita alla pretesa violazione dell'art. 163-bis c.p.c., che si assume integrata dall'omessa produzione di documenti all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo, violazione che avrebbe causato una lesione del diritto di difesa in primo grado per il convenuto, impossibilitato a conoscere il
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contenuto dei documenti se non al momento del deposito della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Invero, malgrado l'art. 163 c.p.c. menzioni tra i requisiti previsti a pena di nullità dell'atto di citazione l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti dei quali l'attore intende valersi, la Suprema Corte considera priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 544 del 15/01/2020).
Inoltre, lo stesso articolo 183 comma 6 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile - manifestando l'opzione sistematica di non richiedere, ai fini dello svolgimento della udienza di trattazione, la preventiva indicazione dei mezzi di prova - indicava, come termine ultimo per l'articolazione delle prove e la produzione dei documenti, la seconda memoria istruttoria prevista dalla norma, in modo da consentire al convenuto la possibilità di replicare con le proprie richieste istruttorie o allegazioni documentali, in termini di prova contraria, nel terzo termine di cui alla medesima norma.
7. Con il secondo motivo di appello, il – deducendo la violazione Parte_1
degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2051 e 1227 c.c. e degli artt. 191 e ss. c.p.c. - ha denunziato gli errori in cui sarebbe incorso il Tribunale nella risoluzione delle questioni di merito sottoposte alla sua attenzione, in tema di accertamento del nesso di causalità e valutazione dei danni sofferti dall'attore.
7.1 Secondo la ricostruzione dell'appellante, potrebbe discorrersi soltanto di due lesioni al muro di confine, nemmeno gravi, poste ai lati di un cancello e non di
“danni al muro di confine che si accentuano di giorno in giorno, con pericolo alla pubblica e privata incolumità” … con conseguente necessità - ritenuta dall'ausiliario, con valutazione recepita dal primo giudice - di abbatterlo, consolidare le fondamenta e ricostruirlo.
Sul punto, questa Corte distrettuale ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente recepito i rilievi effettuati dal CTU, ing. il quale ha Persona_1
riscontrato la presenza di quattro lesioni, e non soltanto due come sostenuto dall'appellante, precisando che “il muro Grassia presenta sì un quadro fessurativo
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puntuale, ma a seguito della rottura della condotta idrica ha subito anche una lieve rototraslazione tipica di cedimenti differenziali in fondazione”, e che “detto fenomeno è pericoloso per la pubblica e privata incolumità, atteso che a valle del muro vi è transito pedonale e carrabile. E' quindi necessario prevederne il rifacimento, il cui costo va deprezzato per tenere conto della vetustà, dello stato di conservazione e manutenzione e della tecnica costruttiva dell'opera preesistente”
(cfr. pag. 10 della relazione di consulenza).
7.2 Secondo quanto dedotto con il medesimo motivo, sarebbe insufficiente la prova della proprietà fornita dall'attore con riferimento al muro perimetrale per il quale ha agito in via risarcitoria, prova che il Giudice di prime cure ha ritenuto di poter inferire, alla luce dei titoli esaminati e della descrizione dello stato dei luoghi compiuta dall'ausiliario giudiziale, dalla proprietà in capo al dei due CP_1
immobili siti in , alla via Cesare Battisti e alla via AL MO. Pt_1
Al riguardo giova osservare che l'onere probatorio nelle cause in cui sia chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni patiti, risulta meno rigoroso rispetto a quello gravante nei giudizi di tipo petitorio, come l'azione di rivendicazione, non essendo necessario dimostrare tramite la “probatio diabolica” di essere proprietari del bene.
Secondo il ripetuto insegnamento della Corte di legittimità (Cass. sez. 1, sentenza n.
18841 del 26/09/2016; Cass. sez. 3, ordinanza n. 2203 del 22/01/2024), nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già, il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd.probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, una volta accertata, sulla scorta della documentazione in atti, la proprietà in capo al degli immobili in al CP_1 Pt_1 corso Cesare Battisti, 109 ed annesso fabbricato di nuova costruzione (villetta
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda bifamiliare) ubicata alla via AL MO, 20, ha correttamente desunto la proprietà del muro oggetto di causa dalla funzione dallo stesso assolta, precisando che tale muro perimetrale che, come precisato dal c.t.u., si sviluppa sia lungo il corso Cesare
Battisti, sia lungo la via AL MO, delimita l'intera proprietà dell'appellato, svolgendo altresì una funzione di contenimento del giardino e dell'area tutta di proprietà di a fronte di tale conclusione, congruamente motivata, Controparte_1 evidentemente non coglie nel segno la contestazione dell'impugnante, che si è limitato ad asserire acriticamente che la proprietà del muro, nel tratto lungo la via
AL MO, non fosse stata provata.
7.3 Anche le censure relative alla causa dei danni ed allo stato dei luoghi, volte a sollecitare una rivalutazione della prova testimoniale resa dal geologo Tes_1
e di , legale rappresentante della ditta che
[...] Testimone_2 CP_2
effettuò i lavori di scavo a seguito di incarico ricevuto dal comune di , non Pt_1 appaiono idonee a sovvertire il segno della decisione impugnata.
In particolare, se il teste ha semplicemente riferito che, nel corso Testimone_1
delle indagini geofisiche a lui commesse dal Comune di , al fine di Pt_1 individuare eventuali cavità sotterranee o infiltrazioni d'acqua, ebbe a verificare che in via AL MO, a distanza di circa un metro dal muro di confine della proprietà di vi erano “terreni saturi che rimandavano alla presenza di Controparte_1
infiltrazioni d'acqua”; il teste ha dichiarato che, sebbene le Testimone_2 infiltrazioni non fossero in atto all'epoca del suo intervento, aveva riscontrato la presenza di crepe vistose sul muro aggiungendo che, all'esito dei saggi effettuati, era stata individuata una tubazione inutile da conservare in quanto inattiva, per la presenza di altra tubazione che serviva la rete idrica in quella strada, e che pertanto era stata rimossa.
Sulla scorta di tali risultanze, il nesso di derivazione causale delle infiltrazioni indubitabilmente verificatesi e la rete idrica comunale è stato poi motivatamente accertato dall'ausiliario ing. che, alla pagina 6 della relazione di consulenza Per_1 depositata nel giudizio di primo grado, ha appunto precisato che “esiste certamente un nesso causale tra il dissesto del muro di confine con la via AL MO e le infiltrazioni provenienti dalla condotta idrica comunale poi riparata. Infatti la
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perdita idrica ha aumentato il contenuto d'acqua nel terreno. La fuoriuscita di acqua in pressione ha provocato da un lato il trasporto della matrice solida dei terreni circostanti e dall'altro fenomeni di subsidenza. Quest'ultimi hanno origine a seguito di infiltrazioni con moto dall'alto verso il basso.
La diminuzione di pressioni neutre provoca l'aumento di tensioni effettive
(l'aliquota di tensioni totali che grava sullo scheletro solido), il terreno si comprime e cioè si modifica la posizione reciproca dei granelli al di sotto del piano di posa delle fondazioni. In presenza di cedimenti differenziali (spostamenti verticali diversi sul piano di posa della struttura di fondazione come quelli subiti dal muro), si determinano nella sovrastruttura sollecitazioni flesso-torsionali, che generano un quadro fessurativo come quello riscontrato.
In definitiva il tratto di muro posto alla sinistra del cancello di ingresso per chi lo osserva dalla strada comunale ha subito una lieve roto-traslazione al di fuori del piano e quindi occorre, procedere al rifacimento dello stesso, per evitare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e stante il fatto che il territorio comunale di ricade in zona sismica”. Pt_1
7.4 Meritano poi di essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi involgenti delle critiche all'operato del consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado, i motivi rubricati ai numeri 2.2 e 2.3 dell'atto di gravame, che parimenti appaiono infondati.
Con tali censure, l'impugnante si duole del fatto che le risposte del CTU alle osservazioni formulate dal consulente di parte dell'ente comunale siano state meramente apparenti.
Dall'analisi della relazione peritale, per converso, emerge che alle pagine 10 e
11 il CTU ha risposto in maniera precisa e puntuale alle osservazioni rivolte sia dal CTP geometra sia dallo stesso avvocato Pasquale D'Aiuto. Persona_2
Anzi, a dimostrazione dell'effettivo contraddittorio instaurato tra i consulenti, deve darsi atto che l'ausiliario d'ufficio ha anche parzialmente recepito i rilievi tecnici del consulente del Comune di , nei termini di seguito testualmente Pt_1
riportati: “Si concorda con il collega sull'adozione di un prezzo unitario per lo smaltimento a discarica più contenuto atteso che i prezzi correnti per
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conferimenti in discariche locali, da indagini di mercato più dettagliate, si attestano sui 0.015 €/kg ossia 15 €/t. All'uopo ho provveduto a modificare il computo metrico estimativo”.
Procedendo nell'analisi delle censure, la Corte ritiene che le doglianze principali esposte alla pagina 12 dell'atto di appello, contraddistinte dalle lettere b), c), d) siano smentite dalla mera lettura e corretta interpretazione della relazione peritale presente in atti.
Il CTU non ha adottato a fondamento del proprio convincimento elementi che non potevano essere utilizzati, poiché lo stesso si è attenuto ad un'analisi oggettiva delle risultanze documentali e dello stato dei luoghi, riconoscendo che i danni al muro riscontrati erano riconducibili alla rete idrica comunale.
In merito all'utilizzo di una documentazione proveniente da un altro giudizio, non presente in atti – e neppure utilizzata dal primo Giudice ai fini della formazione del suo convincimento in ordine alla proprietà del muro attoreo- il consulente ha avuto modo di precisare la sua posizione rispondendo al quesito posto dall'avvocato D'Aiuto nei seguenti termini: “la relazione di CTU indicata alla pagina 3 della bozza di relazione viene menzionata solo perché il paragrafo
è denominato svolgimento delle operazioni di consulenza e quindi in esso vengono riportate le dichiarazioni rese a verbale dai presenti alle operazioni peritali. La citata CTU è semplicemente parte di una dichiarazione resa dall'attore che non è stata in alcun modo considerata nella redazione dell'elaborato peritale in quanto il documento è sconosciuto anche allo scrivente e non in atti”.
Quanto, poi, alla questione relativa alla proprietà del marciapiede, riproposta sotto diversa angolazione con la censura in esame, non può che ribadirsi quanto già osservato, e cioè che la necessità di rifacimento dello stesso prescinde dalla sua proprietà e deriva dalle modalità di esecuzione dei lavori al muro danneggiato ed alla sua fondazione, i cui costi sono stati riconosciuti in favore dell'appellato quale risarcimento per equivalente, secondo la valutazione del consulente d'ufficio; l'ausiliario ha infatti, come già chiarito, ritenuto indispensabile intervenire sul marciapiede- che successivamente dovrà pertanto
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda essere ripristinato- per procedere al rifacimento del muro. Va quindi tenuta in considerazione la valutazione di stretta interdipendenza esposta nella relazione peritale tra il rifacimento del marciapiede e il ripristino del muro dell'appellato, che imporrà in ogni caso al un contegno cooperativo per eliminare le Pt_1 conseguenze lesive della rottura della rete idrica.
Pertanto, come ritenuto correttamente anche dal giudice di prime cure, anche in ragione dell'esigua somma necessaria per il rifacimento del marciapiede (pari a circa € 300,00 sulla base del computo metrico allegato dal CTU, tenuto conto anche dei costi di smaltimento) il relativo importo dovrà essere riconosciuto, in quanto compreso nei costi di ripristino, in favore di il quale, Controparte_1
prima di procedere ai lavori di rifacimento del muro, dovrà evidentemente munirsi delle autorizzazioni necessarie per eseguire il complessivo intervento analiticamente descritto nel computo metrico allegato alla relazione di consulenza tecnica.
Diventa pertanto del tutto irrilevante l'esame, neppure compiuto dal primo
Giudice, della documentazione tardivamente depositata dalla parte attrice, nel giudizio di primo grado, in allegato alla propria memoria di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. - integrata da un mero stralcio di una relazione di consulenza espletata in un diverso giudizio - prodotta dal al fine di provare che il CP_1
marciapiede in questione sarebbe stato realizzato su una consistenza di sua proprietà.
Parimenti infondata, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, è poi la doglianza di cui al paragrafo 2.2., lettera d), dell'atto di appello, tesa a protestare che l'ausiliario giudiziale avrebbe erroneamente riconosciuto che vi era stata rottura della rete idrica, mentre i tecnici che avevano operato in loco si erano limitati a procedere ad un'ablazione della stessa.
A prescindere dalla precisa indicazione terminologica, non può negarsi che il nominato ctu, all'esito dei sopralluoghi effettuati e dell'esame della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado - tra cui “il rapporto di intervento della ditta del 26 luglio 2012 in cui si interviene Controparte_3
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sulla tubazione idrica da 2'' per eliminare una perdita idrica”, espressamente menzionato nella relazione di consulenza- ha evidenziato una chiara correlazione causale tra le perdite della rete idrica, non più verificabili perché la relativa tubazione non più attiva era stata frattanto rimossa, e i danni arrecati al muro di proprietà . CP_1
Del resto, l'esistenza sia pur pregressa del fenomeno infiltrativo, interessante un'area molto prossima al muro in questione, ubicata nella strada comunale, non può essere seriamente contestata dalla parte impugnante, essendo stata verificata all'esito delle indagini geofisiche svolte dal geologo incaricato proprio dal
Facendo pertanto applicazione della regola della preponderanza Pt_1
dell'evidenza o del "più probabile che non", ispirata al criterio della normalità causale, operante ai fini del riscontro del nesso eziologico in ambito civilistico - mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" che risponde ad un criterio di elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del
16/10/2007; id .Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008) – ed in difetto di diversi fattori causali che possano ritenersi produttivi del danno in questione, ricorrono tutti i presupposti per affermare la responsabilità del ai sensi dell'art. Pt_1
2051 c.c. in ordine ai danni cagionati dalla cosa in custodia.
Risultano altresì infondate le censure menzionate alle pagine 19 e 20 dell'atto di appello, rubricate 2.2.5 e 2.2.6, riferite alla mancata considerazione della pregressa vetustà del muro da ricostruire ed alla rototraslazione dello stesso muro, riscontrata dall'esperto nominato dal Tribunale.
Entrambe le doglianze non offrono elementi per mettere in discussione la correttezza delle asserzioni effettuate dal CTU.
Con specifico riguardo al problema della vetustà del muro, a pagina 8 della relazione peritale è esplicitato il calcolo effettuato per valutare i costi di rifacimento del muro, in considerazione del degrado fisico di oltre quindici anni del bene edificato, per cui la censura trova evidente smentita.
Analizzando, poi, la doglianza di cui al n. 2.2.6, corre mente osservare che, se è vero che la rototraslazione è stata definita lieve anche dal CTU, è parimenti vero
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che al fine di ripristinare il pregresso stato della costruzione risulta necessario un rifacimento integrale, per cui si spiega in questa ottica il calcolo effettuato dal consulente nel computo metrico.
8. Con il terzo motivo di appello, il deduce la nullità per violazione Parte_1
dell'art. 195 c.p.c. della CTU, in quanto vi sarebbe stata una lesione del contraddittorio cagionata dall'evidente difformità tra la bozza inviata alle parti e i nuovi elementi inseriti nella relazione definitiva.
Nello specifico, il computo metrico in base al quale è stato effettuato il calcolo dei costi da sostenere è stato indicato solo nella relazione definitiva e non anche nella bozza inviata alle parti.
La Corte non ritiene che vi sia stata una lesione del contraddittorio poiché il CTU si
è limitato a tradurre in termini matematici le considerazioni fattuali sulle quali le parti sono state invitate a controdedurre.
Inoltre, l'appellante, lamentando genericamente la violazione del contraddittorio, non specifica quali siano stati gli errori commessi dal consulente, né offre un computo alternativo, rilievi questi che avrebbe senz'altro potuto svolgere nella comparsa conclusionale o eventualmente anche in appello.
Secondo il più recente orientamento del Giudice nomofilattico, infatti, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u., e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. (Cass. Sez. U., 21/02/2022, n. 5624)
Per il complesso dei rilievi che precedono, non ricorrendo i vizi e le lacune della relazione di consulenza tecnica espletata in primo grado, non si ravvisano i presupposti per un'integrazione delle indagini peritali o un rinnovo della consulenza
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tecnica, di cui la parte impugnante ha fatto richiesta anche con le note di trattazione scritta depositate in data 10 giugno 2025.
9. Del tutto infondato risulta anche il quarto motivo di appello, con cui si denuncia la violazione dell'art. 1284 c.c., in merito alla determinazione di rivalutazione ed interessi sul risarcimento, che la sentenza avrebbe riconosciuto in difetto di prova, da parte dell'attore, del verificarsi di un maggior danno.
Al riguardo va ricordato che l'obbligazione di risarcimento dei danni rientra nel novero delle obbligazioni di valore, in cui la liquidazione rappresenta la traduzione in termini monetari del pregiudizio arrecato al patrimonio del danneggiato.
Pertanto, gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di rivalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo.
Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti (Cass. Sez. U., 17/02/1995, n. 1712; Cass. civ., sez. I, sentenza n. 18243 del 17/09/2015).
In ordine all'effettivo momento da cui far decorrere il calcolo dei cosiddetti interessi compensativi, si è già rilevato in precedenza che il giorno 12 gennaio 2012 il sig. ha inviato un esposto al Sindaco del comune di ed al Controparte_1 Pt_1
Dirigente Ufficio Lavori Pubblici con cui ha invitato l'ente comunale ad intervenire sul muro lesionato al fine di eliminare la condizione di pericolo per la pubblica e privata incolumità; al 2012 risalgono altresì le indagini geofisiche a cui si è posto finora riferimento.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ne consegue che la sentenza, facendo decorrere gli interessi in esame dall'anno
2012, risulta corretta, atteso che il primo atto da cui è possibile desumere il manifestarsi del danno, poi effettivamente riscontrato, è rappresentato dall'esposto del 12 gennaio 2012.
10. Del pari merita di essere disatteso, infine, l'ultimo motivo di impugnazione, con cui l'appellante censura la sentenza gravata per non aver compensato, quantomeno in maniera parziale, le spese del primo grado di giudizio. La sentenza gravata, infatti, nel condannare il convenuto alla refusione delle spese di lite relative al Pt_1
primo grado di giudizio, si fonda correttamente sull'integrale soccombenza di tale ente, e costituisce pertanto piana applicazione della norma di cui all'art. 92 c.p.c., espressione del principio di causalità.
11. Quanto alle spese del presente grado, non essendosi costituito in grado di appello nulla deve l'appellante soccombente . Controparte_1 Parte_1
12. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8069 del 2019:
1) Rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Nulla per le spese di lite del presente grado, stante la contumacia dell'appellato
Controparte_1
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio
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- 17 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1178/2020, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 30 giugno 2025, comunicata in data 3 luglio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e vertente
TRA
(p.iva ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Aiuto (c.f. ) C.F._1
presso il cui studio in Salerno, alla via R. De Martino n. 7, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CodiceFiscale_2
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 8069/2019, pubblicata il 13 marzo 2019, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta da , volta ad ottenere la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni cagionati dal difetto di manutenzione della rete idrica comunale, nei confronti del . Parte_1
Il giudice di prime cure ha accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, condannandolo al pagamento della somma complessiva di € 24.164,74, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'epoca dell'evento lesivo, risalente all'anno
2012, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice e quelle relative alla CTU espletata.
La consulenza da ultimo richiamata ha consentito al Tribunale di vagliare l'effettiva causa dell'evento lesivo subito da , quale proprietario di due Controparte_1 immobili siti nel comune di , uno ubicato al corso Cesare Battisti n. 109 e Pt_1
l'altro, integrato da una villetta bifamiliare di nuova costruzione, alla via AL
MO, oltre a determinare il quantum del danno risarcibile, in considerazione dei lavori di ripristino da porre in essere.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 13/03/2020, il Parte_1
ha spiegato appello, affidato a cinque articolati motivi, chiedendo altresì la
[...] sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
L'appellante ha insistito per la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, in conseguenza della violazione degli artt. 158 c.p.c. per difetto di costituzione del giudice, nonché dell'art. 112 c.p.c. poiché la decisione avrebbe attribuito all'attore una voce di danno non richiesta.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel merito, l'impugnante ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Tribunale riconosciuto la sussistenza dei danni lamentati dall'attore, nonostante l'esame dei documenti e della prova orale espletata avrebbe dovuto condurre ad un rigetto per difetto di prova in ordine al nesso causale.
A detta dell'appellante, il convincimento del primo giudice sarebbe stato fuorviato dalla CTU effettuata dall'ingegner il quale avrebbe commesso Persona_1 errori nella valutazione degli elementi probatori, oltre ad aver causato la nullità della consulenza per violazione dell'art. 195 c.p.c.
Inoltre, è stata denunciata la violazione dell'art. 1284 c.c., in merito alla liquidazione di rivalutazione ed interessi sull'ammontare del risarcimento, anche in virtù della mancata allegazione del momento dal quale far decorrere gli interessi compensativi sulla somma non goduta.
3. è rimasto contumace in appello. Controparte_1
4. Preliminarmente deve essere rilevata, all'esito di verifica ex officio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato via pec in data 12 marzo 2020 dal , nel rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 327 Parte_1
c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 13 settembre 2019, nonché la sua procedibilità in virtù della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, lunedì 23 marzo 2020, nel rispetto del termine di dieci giorni, di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c., come prorogato ai sensi dell'art. 155, quarto comma,
c.p.c., dalla notifica della citazione in appello.
5. Con ordinanza dell'8 giugno 2021, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Non è stata effettuata alcuna attività istruttoria e, all'esito di un mutamento della sezione assegnataria del procedimento, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in data 30 giugno 2025.
6. Il primo motivo di appello, in cui sono condensate plurime censure alla sentenza di primo grado per violazioni di ordine processuale, è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6.1 L'appellante ha in primo luogo denunciato l'inosservanza del disposto di cui all'art. 158 c.p.c., in ragione del fatto che l'udienza di precisazione di conclusioni si
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sarebbe tenuta innanzi ad un giudice diverso rispetto a quello che poi avrebbe deciso la causa, con conseguente nullità della sentenza, come precisato anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con pronuncia n. 26938 del 2013.
A sostegno di tale tesi difensiva, l'appellante ha allegato un estratto polisweb da cui risulta inferibile che l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/01/2018 era avvenuta innanzi al Giudice dott. Di Cerbo, e non innanzi al Giudice dott. Russo, autore della sentenza.
L'assunto non può essere condiviso, risultando la ricostruzione della vicenda processuale fornita dalla parte appellante, neppure adeguatamente suffragata dall'estratto telematico prodotto – da cui può desumersi che la causa non fu riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 gennaio
2018, effettivamente tenuta dal dott. Di Cerbo, ma alla successiva udienza del 20 settembre 2018 – evidentemente smentita dall'esame del fascicolo telematico di primo grado, contenenti la copia per immagine dei verbali cartacei di causa.
Infatti, dalla disamina dei verbali cartacei del giudizio di primo grado emerge appunto che il giudice Di Cerbo, all'udienza del 25 gennaio 2018, rinviò la causa in prosieguo conclusioni all'udienza del 20 settembre 2018 e che in quella sede le parti precisarono le loro conclusioni dinanzi al giudice Russo, il quale ha poi deciso la controversia.
Pertanto, la censura mossa dall'appellante è priva di fondamento, non essendo stata riscontrata alcuna violazione dell'art. 158 c.p.c.
6.2 Sempre con il primo motivo di appello, il di ha poi denunciato Pt_1 Pt_1
la violazione, ad opera del Giudice di prime cure, degli artt. 112 e 132 comma 2 e 5
c.p.c., 111 della Costituzione e 118 disp. Att. C.p.c. assumendo che, computando nell'importo risarcitorio i costi di ripristino del marciapiede, il Tribunale avrebbe offerto risposta ad una domanda mai spiegata, poiché aveva Controparte_1
esclusivamente domandato il risarcimento del danno alla sua proprietà.
Anche tale censura è senz'altro infondata.
Al riguardo, vale osservare che, alla stregua della testuale previsione dell'art. 112
c.p.c., “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti della
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
stessa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, deve dunque ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d' ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6945 del
22/03/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8218 del 06/06/2002).
In buona sostanza, la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto (cfr. Cass. sez. 2,
Sentenza n. 11289 del 10/05/2018).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, deve escludersi che il Giudice di primo grado sia incorso nella violazione contestata. Non sussiste infatti un vizio di extrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c., per aver il giudice di prime cure condannato il ad un risarcimento comprensivo dei costi di ripristino del Pt_1
marciapiede, atteso che, come motivatamente accertato dal CTU, tali costi sono inevitabilmente connessi alla corretta esecuzione dei lavori di rimessione in pristino del muro danneggiato, di proprietà dell'appellato, e della sua fondazione.
L'inclusione della relativa voce di spesa nel computo metrico, allora, lungi dall'integrare un risarcimento – non richiesto- ad una res in proprietà di altri, è strettamente funzionale proprio al ristoro dei danni, pacificamente oggetto di domanda, arrecati alla proprietà attorea, il cui ripristino sarà possibile – salva ogni autorizzazione dell'amministrazione all'uopo preposta, che non rileva in questa sede
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cognitiva - solo eseguendo lavori di parziale rimozione e successivo rifacimento del manto di copertura del marciapiede.
6.3 Quanto alle censure mosse alla motivazione della sentenza di primo grado – che a dire dell'impugnante sarebbe apparente, non indicando quando si sarebbe verificato l'evento dannoso se non con riferimento all'anno 2012, e non contenendo l'indicazione delle “norme di legge” e dei “principi di diritto applicati” - esse risultano infondate, in ragione della presenza di un'adeguata motivazione in cui si dà conto, mediante un preciso iter logico, delle norme di diritto applicate al caso di specie.
Il Giudice di prime cure ha infatti correttamente inquadrato la vicenda giuridica, applicando l'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalla cosa in custodia (la rete idrica), ed evidenziando la mancata prova da parte del di un caso Parte_1
fortuito che possa interrompere il nesso causale tra res e danno alla proprietà.
Effettivamente non è menzionata la data precisa in cui si sarebbe verificato l'evento lesivo, dato che sia in citazione che in sentenza ci si riferisce all'anno 2012 come momento genetico dell'insorgere del pregiudizio, ma tale indicazione risulta nel caso di specie senz'altro sufficiente, alla luce delle risultanze istruttorie – ed in particolare delle deposizioni testimoniali che collocano nell'anno 2012 la scoperta dell'esistenza delle infiltrazioni, a seguito delle indagini geofisiche commissionate dal alla via MO, in ed in considerazione delle difficoltà di Pt_1 Pt_1 accertamento della data di insorgenza di un fenomeno infiltrativo non immediatamente percepibile, in quanto verificatosi al di sotto del piano stradale.
Del resto, a suffragare tale conclusione, va aggiunto che dagli atti di causa risulta che la prima diffida inviata dall'attore al per ottenere la riparazione, in Pt_1
seguito al guasto alla rete idrica, è datata 12 gennaio 2012; ragion per la quale la computazione di rivalutazione ed interessi dal 2012 effettuata in sentenza, risulta senz'altro condivisibile.
6.4 Parimenti infondata è poi la doglianza riferita alla pretesa violazione dell'art. 163-bis c.p.c., che si assume integrata dall'omessa produzione di documenti all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo, violazione che avrebbe causato una lesione del diritto di difesa in primo grado per il convenuto, impossibilitato a conoscere il
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contenuto dei documenti se non al momento del deposito della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Invero, malgrado l'art. 163 c.p.c. menzioni tra i requisiti previsti a pena di nullità dell'atto di citazione l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti dei quali l'attore intende valersi, la Suprema Corte considera priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 544 del 15/01/2020).
Inoltre, lo stesso articolo 183 comma 6 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile - manifestando l'opzione sistematica di non richiedere, ai fini dello svolgimento della udienza di trattazione, la preventiva indicazione dei mezzi di prova - indicava, come termine ultimo per l'articolazione delle prove e la produzione dei documenti, la seconda memoria istruttoria prevista dalla norma, in modo da consentire al convenuto la possibilità di replicare con le proprie richieste istruttorie o allegazioni documentali, in termini di prova contraria, nel terzo termine di cui alla medesima norma.
7. Con il secondo motivo di appello, il – deducendo la violazione Parte_1
degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2051 e 1227 c.c. e degli artt. 191 e ss. c.p.c. - ha denunziato gli errori in cui sarebbe incorso il Tribunale nella risoluzione delle questioni di merito sottoposte alla sua attenzione, in tema di accertamento del nesso di causalità e valutazione dei danni sofferti dall'attore.
7.1 Secondo la ricostruzione dell'appellante, potrebbe discorrersi soltanto di due lesioni al muro di confine, nemmeno gravi, poste ai lati di un cancello e non di
“danni al muro di confine che si accentuano di giorno in giorno, con pericolo alla pubblica e privata incolumità” … con conseguente necessità - ritenuta dall'ausiliario, con valutazione recepita dal primo giudice - di abbatterlo, consolidare le fondamenta e ricostruirlo.
Sul punto, questa Corte distrettuale ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente recepito i rilievi effettuati dal CTU, ing. il quale ha Persona_1
riscontrato la presenza di quattro lesioni, e non soltanto due come sostenuto dall'appellante, precisando che “il muro Grassia presenta sì un quadro fessurativo
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puntuale, ma a seguito della rottura della condotta idrica ha subito anche una lieve rototraslazione tipica di cedimenti differenziali in fondazione”, e che “detto fenomeno è pericoloso per la pubblica e privata incolumità, atteso che a valle del muro vi è transito pedonale e carrabile. E' quindi necessario prevederne il rifacimento, il cui costo va deprezzato per tenere conto della vetustà, dello stato di conservazione e manutenzione e della tecnica costruttiva dell'opera preesistente”
(cfr. pag. 10 della relazione di consulenza).
7.2 Secondo quanto dedotto con il medesimo motivo, sarebbe insufficiente la prova della proprietà fornita dall'attore con riferimento al muro perimetrale per il quale ha agito in via risarcitoria, prova che il Giudice di prime cure ha ritenuto di poter inferire, alla luce dei titoli esaminati e della descrizione dello stato dei luoghi compiuta dall'ausiliario giudiziale, dalla proprietà in capo al dei due CP_1
immobili siti in , alla via Cesare Battisti e alla via AL MO. Pt_1
Al riguardo giova osservare che l'onere probatorio nelle cause in cui sia chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni patiti, risulta meno rigoroso rispetto a quello gravante nei giudizi di tipo petitorio, come l'azione di rivendicazione, non essendo necessario dimostrare tramite la “probatio diabolica” di essere proprietari del bene.
Secondo il ripetuto insegnamento della Corte di legittimità (Cass. sez. 1, sentenza n.
18841 del 26/09/2016; Cass. sez. 3, ordinanza n. 2203 del 22/01/2024), nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già, il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd.probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, una volta accertata, sulla scorta della documentazione in atti, la proprietà in capo al degli immobili in al CP_1 Pt_1 corso Cesare Battisti, 109 ed annesso fabbricato di nuova costruzione (villetta
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda bifamiliare) ubicata alla via AL MO, 20, ha correttamente desunto la proprietà del muro oggetto di causa dalla funzione dallo stesso assolta, precisando che tale muro perimetrale che, come precisato dal c.t.u., si sviluppa sia lungo il corso Cesare
Battisti, sia lungo la via AL MO, delimita l'intera proprietà dell'appellato, svolgendo altresì una funzione di contenimento del giardino e dell'area tutta di proprietà di a fronte di tale conclusione, congruamente motivata, Controparte_1 evidentemente non coglie nel segno la contestazione dell'impugnante, che si è limitato ad asserire acriticamente che la proprietà del muro, nel tratto lungo la via
AL MO, non fosse stata provata.
7.3 Anche le censure relative alla causa dei danni ed allo stato dei luoghi, volte a sollecitare una rivalutazione della prova testimoniale resa dal geologo Tes_1
e di , legale rappresentante della ditta che
[...] Testimone_2 CP_2
effettuò i lavori di scavo a seguito di incarico ricevuto dal comune di , non Pt_1 appaiono idonee a sovvertire il segno della decisione impugnata.
In particolare, se il teste ha semplicemente riferito che, nel corso Testimone_1
delle indagini geofisiche a lui commesse dal Comune di , al fine di Pt_1 individuare eventuali cavità sotterranee o infiltrazioni d'acqua, ebbe a verificare che in via AL MO, a distanza di circa un metro dal muro di confine della proprietà di vi erano “terreni saturi che rimandavano alla presenza di Controparte_1
infiltrazioni d'acqua”; il teste ha dichiarato che, sebbene le Testimone_2 infiltrazioni non fossero in atto all'epoca del suo intervento, aveva riscontrato la presenza di crepe vistose sul muro aggiungendo che, all'esito dei saggi effettuati, era stata individuata una tubazione inutile da conservare in quanto inattiva, per la presenza di altra tubazione che serviva la rete idrica in quella strada, e che pertanto era stata rimossa.
Sulla scorta di tali risultanze, il nesso di derivazione causale delle infiltrazioni indubitabilmente verificatesi e la rete idrica comunale è stato poi motivatamente accertato dall'ausiliario ing. che, alla pagina 6 della relazione di consulenza Per_1 depositata nel giudizio di primo grado, ha appunto precisato che “esiste certamente un nesso causale tra il dissesto del muro di confine con la via AL MO e le infiltrazioni provenienti dalla condotta idrica comunale poi riparata. Infatti la
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perdita idrica ha aumentato il contenuto d'acqua nel terreno. La fuoriuscita di acqua in pressione ha provocato da un lato il trasporto della matrice solida dei terreni circostanti e dall'altro fenomeni di subsidenza. Quest'ultimi hanno origine a seguito di infiltrazioni con moto dall'alto verso il basso.
La diminuzione di pressioni neutre provoca l'aumento di tensioni effettive
(l'aliquota di tensioni totali che grava sullo scheletro solido), il terreno si comprime e cioè si modifica la posizione reciproca dei granelli al di sotto del piano di posa delle fondazioni. In presenza di cedimenti differenziali (spostamenti verticali diversi sul piano di posa della struttura di fondazione come quelli subiti dal muro), si determinano nella sovrastruttura sollecitazioni flesso-torsionali, che generano un quadro fessurativo come quello riscontrato.
In definitiva il tratto di muro posto alla sinistra del cancello di ingresso per chi lo osserva dalla strada comunale ha subito una lieve roto-traslazione al di fuori del piano e quindi occorre, procedere al rifacimento dello stesso, per evitare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e stante il fatto che il territorio comunale di ricade in zona sismica”. Pt_1
7.4 Meritano poi di essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi involgenti delle critiche all'operato del consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado, i motivi rubricati ai numeri 2.2 e 2.3 dell'atto di gravame, che parimenti appaiono infondati.
Con tali censure, l'impugnante si duole del fatto che le risposte del CTU alle osservazioni formulate dal consulente di parte dell'ente comunale siano state meramente apparenti.
Dall'analisi della relazione peritale, per converso, emerge che alle pagine 10 e
11 il CTU ha risposto in maniera precisa e puntuale alle osservazioni rivolte sia dal CTP geometra sia dallo stesso avvocato Pasquale D'Aiuto. Persona_2
Anzi, a dimostrazione dell'effettivo contraddittorio instaurato tra i consulenti, deve darsi atto che l'ausiliario d'ufficio ha anche parzialmente recepito i rilievi tecnici del consulente del Comune di , nei termini di seguito testualmente Pt_1
riportati: “Si concorda con il collega sull'adozione di un prezzo unitario per lo smaltimento a discarica più contenuto atteso che i prezzi correnti per
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conferimenti in discariche locali, da indagini di mercato più dettagliate, si attestano sui 0.015 €/kg ossia 15 €/t. All'uopo ho provveduto a modificare il computo metrico estimativo”.
Procedendo nell'analisi delle censure, la Corte ritiene che le doglianze principali esposte alla pagina 12 dell'atto di appello, contraddistinte dalle lettere b), c), d) siano smentite dalla mera lettura e corretta interpretazione della relazione peritale presente in atti.
Il CTU non ha adottato a fondamento del proprio convincimento elementi che non potevano essere utilizzati, poiché lo stesso si è attenuto ad un'analisi oggettiva delle risultanze documentali e dello stato dei luoghi, riconoscendo che i danni al muro riscontrati erano riconducibili alla rete idrica comunale.
In merito all'utilizzo di una documentazione proveniente da un altro giudizio, non presente in atti – e neppure utilizzata dal primo Giudice ai fini della formazione del suo convincimento in ordine alla proprietà del muro attoreo- il consulente ha avuto modo di precisare la sua posizione rispondendo al quesito posto dall'avvocato D'Aiuto nei seguenti termini: “la relazione di CTU indicata alla pagina 3 della bozza di relazione viene menzionata solo perché il paragrafo
è denominato svolgimento delle operazioni di consulenza e quindi in esso vengono riportate le dichiarazioni rese a verbale dai presenti alle operazioni peritali. La citata CTU è semplicemente parte di una dichiarazione resa dall'attore che non è stata in alcun modo considerata nella redazione dell'elaborato peritale in quanto il documento è sconosciuto anche allo scrivente e non in atti”.
Quanto, poi, alla questione relativa alla proprietà del marciapiede, riproposta sotto diversa angolazione con la censura in esame, non può che ribadirsi quanto già osservato, e cioè che la necessità di rifacimento dello stesso prescinde dalla sua proprietà e deriva dalle modalità di esecuzione dei lavori al muro danneggiato ed alla sua fondazione, i cui costi sono stati riconosciuti in favore dell'appellato quale risarcimento per equivalente, secondo la valutazione del consulente d'ufficio; l'ausiliario ha infatti, come già chiarito, ritenuto indispensabile intervenire sul marciapiede- che successivamente dovrà pertanto
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda essere ripristinato- per procedere al rifacimento del muro. Va quindi tenuta in considerazione la valutazione di stretta interdipendenza esposta nella relazione peritale tra il rifacimento del marciapiede e il ripristino del muro dell'appellato, che imporrà in ogni caso al un contegno cooperativo per eliminare le Pt_1 conseguenze lesive della rottura della rete idrica.
Pertanto, come ritenuto correttamente anche dal giudice di prime cure, anche in ragione dell'esigua somma necessaria per il rifacimento del marciapiede (pari a circa € 300,00 sulla base del computo metrico allegato dal CTU, tenuto conto anche dei costi di smaltimento) il relativo importo dovrà essere riconosciuto, in quanto compreso nei costi di ripristino, in favore di il quale, Controparte_1
prima di procedere ai lavori di rifacimento del muro, dovrà evidentemente munirsi delle autorizzazioni necessarie per eseguire il complessivo intervento analiticamente descritto nel computo metrico allegato alla relazione di consulenza tecnica.
Diventa pertanto del tutto irrilevante l'esame, neppure compiuto dal primo
Giudice, della documentazione tardivamente depositata dalla parte attrice, nel giudizio di primo grado, in allegato alla propria memoria di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. - integrata da un mero stralcio di una relazione di consulenza espletata in un diverso giudizio - prodotta dal al fine di provare che il CP_1
marciapiede in questione sarebbe stato realizzato su una consistenza di sua proprietà.
Parimenti infondata, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, è poi la doglianza di cui al paragrafo 2.2., lettera d), dell'atto di appello, tesa a protestare che l'ausiliario giudiziale avrebbe erroneamente riconosciuto che vi era stata rottura della rete idrica, mentre i tecnici che avevano operato in loco si erano limitati a procedere ad un'ablazione della stessa.
A prescindere dalla precisa indicazione terminologica, non può negarsi che il nominato ctu, all'esito dei sopralluoghi effettuati e dell'esame della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado - tra cui “il rapporto di intervento della ditta del 26 luglio 2012 in cui si interviene Controparte_3
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sulla tubazione idrica da 2'' per eliminare una perdita idrica”, espressamente menzionato nella relazione di consulenza- ha evidenziato una chiara correlazione causale tra le perdite della rete idrica, non più verificabili perché la relativa tubazione non più attiva era stata frattanto rimossa, e i danni arrecati al muro di proprietà . CP_1
Del resto, l'esistenza sia pur pregressa del fenomeno infiltrativo, interessante un'area molto prossima al muro in questione, ubicata nella strada comunale, non può essere seriamente contestata dalla parte impugnante, essendo stata verificata all'esito delle indagini geofisiche svolte dal geologo incaricato proprio dal
Facendo pertanto applicazione della regola della preponderanza Pt_1
dell'evidenza o del "più probabile che non", ispirata al criterio della normalità causale, operante ai fini del riscontro del nesso eziologico in ambito civilistico - mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" che risponde ad un criterio di elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del
16/10/2007; id .Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008) – ed in difetto di diversi fattori causali che possano ritenersi produttivi del danno in questione, ricorrono tutti i presupposti per affermare la responsabilità del ai sensi dell'art. Pt_1
2051 c.c. in ordine ai danni cagionati dalla cosa in custodia.
Risultano altresì infondate le censure menzionate alle pagine 19 e 20 dell'atto di appello, rubricate 2.2.5 e 2.2.6, riferite alla mancata considerazione della pregressa vetustà del muro da ricostruire ed alla rototraslazione dello stesso muro, riscontrata dall'esperto nominato dal Tribunale.
Entrambe le doglianze non offrono elementi per mettere in discussione la correttezza delle asserzioni effettuate dal CTU.
Con specifico riguardo al problema della vetustà del muro, a pagina 8 della relazione peritale è esplicitato il calcolo effettuato per valutare i costi di rifacimento del muro, in considerazione del degrado fisico di oltre quindici anni del bene edificato, per cui la censura trova evidente smentita.
Analizzando, poi, la doglianza di cui al n. 2.2.6, corre mente osservare che, se è vero che la rototraslazione è stata definita lieve anche dal CTU, è parimenti vero
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che al fine di ripristinare il pregresso stato della costruzione risulta necessario un rifacimento integrale, per cui si spiega in questa ottica il calcolo effettuato dal consulente nel computo metrico.
8. Con il terzo motivo di appello, il deduce la nullità per violazione Parte_1
dell'art. 195 c.p.c. della CTU, in quanto vi sarebbe stata una lesione del contraddittorio cagionata dall'evidente difformità tra la bozza inviata alle parti e i nuovi elementi inseriti nella relazione definitiva.
Nello specifico, il computo metrico in base al quale è stato effettuato il calcolo dei costi da sostenere è stato indicato solo nella relazione definitiva e non anche nella bozza inviata alle parti.
La Corte non ritiene che vi sia stata una lesione del contraddittorio poiché il CTU si
è limitato a tradurre in termini matematici le considerazioni fattuali sulle quali le parti sono state invitate a controdedurre.
Inoltre, l'appellante, lamentando genericamente la violazione del contraddittorio, non specifica quali siano stati gli errori commessi dal consulente, né offre un computo alternativo, rilievi questi che avrebbe senz'altro potuto svolgere nella comparsa conclusionale o eventualmente anche in appello.
Secondo il più recente orientamento del Giudice nomofilattico, infatti, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u., e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. (Cass. Sez. U., 21/02/2022, n. 5624)
Per il complesso dei rilievi che precedono, non ricorrendo i vizi e le lacune della relazione di consulenza tecnica espletata in primo grado, non si ravvisano i presupposti per un'integrazione delle indagini peritali o un rinnovo della consulenza
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tecnica, di cui la parte impugnante ha fatto richiesta anche con le note di trattazione scritta depositate in data 10 giugno 2025.
9. Del tutto infondato risulta anche il quarto motivo di appello, con cui si denuncia la violazione dell'art. 1284 c.c., in merito alla determinazione di rivalutazione ed interessi sul risarcimento, che la sentenza avrebbe riconosciuto in difetto di prova, da parte dell'attore, del verificarsi di un maggior danno.
Al riguardo va ricordato che l'obbligazione di risarcimento dei danni rientra nel novero delle obbligazioni di valore, in cui la liquidazione rappresenta la traduzione in termini monetari del pregiudizio arrecato al patrimonio del danneggiato.
Pertanto, gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di rivalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo.
Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti (Cass. Sez. U., 17/02/1995, n. 1712; Cass. civ., sez. I, sentenza n. 18243 del 17/09/2015).
In ordine all'effettivo momento da cui far decorrere il calcolo dei cosiddetti interessi compensativi, si è già rilevato in precedenza che il giorno 12 gennaio 2012 il sig. ha inviato un esposto al Sindaco del comune di ed al Controparte_1 Pt_1
Dirigente Ufficio Lavori Pubblici con cui ha invitato l'ente comunale ad intervenire sul muro lesionato al fine di eliminare la condizione di pericolo per la pubblica e privata incolumità; al 2012 risalgono altresì le indagini geofisiche a cui si è posto finora riferimento.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ne consegue che la sentenza, facendo decorrere gli interessi in esame dall'anno
2012, risulta corretta, atteso che il primo atto da cui è possibile desumere il manifestarsi del danno, poi effettivamente riscontrato, è rappresentato dall'esposto del 12 gennaio 2012.
10. Del pari merita di essere disatteso, infine, l'ultimo motivo di impugnazione, con cui l'appellante censura la sentenza gravata per non aver compensato, quantomeno in maniera parziale, le spese del primo grado di giudizio. La sentenza gravata, infatti, nel condannare il convenuto alla refusione delle spese di lite relative al Pt_1
primo grado di giudizio, si fonda correttamente sull'integrale soccombenza di tale ente, e costituisce pertanto piana applicazione della norma di cui all'art. 92 c.p.c., espressione del principio di causalità.
11. Quanto alle spese del presente grado, non essendosi costituito in grado di appello nulla deve l'appellante soccombente . Controparte_1 Parte_1
12. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8069 del 2019:
1) Rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Nulla per le spese di lite del presente grado, stante la contumacia dell'appellato
Controparte_1
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio
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