Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2025 promossa da:
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 484/2025 promosso congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Giacomo Guerrini (C.F. , elettivamente domiciliato presso e nello C.F._2
studio del medesimo avvocato in Via del Gelsomino 3 a Firenze
e
, nata a [...] l'[...] ), residente Parte_2 CodiceFiscale_3
a Scandicci (FI) in Via Tiziano 6, rappresentata e difesa dall'avv. Gaia Serri, (C.F.
), elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo C.F._4
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RICORRENTI
con l'intervento ex lege del PM (visto del 20/1/2025) avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore posta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
“I) La figlia rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. II) La figlia manterrà la residenza presso la madre. III) I tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore saranno paritari, regolati mensilmente a 14 giorni come segue: Una settimana: starà con il padre dal lunedì alle 16,30, dall'uscita da scuola, (ove festivo sin dalla Per_1
mattina ore 11,00) fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola ed il fine settimana dal venerdì alle 16,30, dall'uscita da scuola, (ove festivo sin dalla mattina ore
11,00) fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva: starà con il padre dal mercoledì dalle ore 16,30, dopo la scuola, (ove festivo sin Per_1
dalla mattina ore 11,00) fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola. Il suddetto regime di frequentazione si applicherà anche nel periodo delle vacanze estive.
Con riferimento al periodo delle vacanze estive però i genitori si impegnano a concordare ogni anno entro il 31 maggio il modo di far trascorrere ad tre settimane anche non Per_1
consecutive con ciascun di loro. Per quanto attiene al periodo di festività invernale, Per_1
starà con un genitore dalle ore 17,00 del 23 dicembre fino alle ore 17,00 del 30 dicembre,
e con l'altro genitore dalle ore 17,00 del 30 dicembre fino alle ore 17,00 del 6 gennaio.
Alternando i due periodi di anno in anno. Ogni anno trascorrerà la Pasqua con un Per_1 genitore e Pasquetta con l'altro. Alternando anche queste date di anno in anno. IV) La figlia attualmente frequenta la scuola pubblica e, salvo diverso accordo, continuerà Per_1
a frequentare la scuola pubblica. V) La figlia attualmente pratica attività sportiva Per_1
non agonistica e, salvo diverso accordo, continuerà a frequentare attività sportiva di tale natura. VI) Al mantenimento ordinario della figlia ciascun genitore provvederà in via diretta durante il rispettivo tempo di frequentazione. VII) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute da ciascun genitore per il 50% e saranno disciplinate dalle pagina 2 di 4 Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017 che si allegano (doc. n. 12). VIII) L'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito al 50% da ciascun genitore. IX) Ogni detrazione fiscale possibile spetterà per il 50% a ciascun genitore. X) Entrambi i genitori nell'interesse della figlia si impegnano ad avviare congiuntamente un percorso di psicoterapia presso la dott.ssa Silvia Poggiali con studio a Firenze in Via Goro Dati 5, con primo incontro già fissato al 14 gennaio 2025 ore 12,00 e a non abbandonare tale percorso prima di aver svolto almeno 5 incontri. Il sig. si impegna a Pt_1 corrispondere alla sig.ra entro 30 giorni dal deposito di questo ricorso l'importo di Pt_2
€ 1.000,00 (euro mille) a titolo di contributo per le spese della presente procedura”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento della figlia minore Persona_2
(18/07/2012), previste dal decreto del Tribunale di Firenze n. 1010/2019 emesso in data
6/07/2019 su ricorso congiunto;
le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e non pregiudizievoli dell'interesse della figlia minore Persona_2
3. Nulla deve statuirsi sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede;
- prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data 10/01/2025, come in epigrafe riportate, disponendo in conformità;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23/01/2025 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi
pagina 3 di 4 Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Monica Tarchi dott. ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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