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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice NE RO all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 857 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Cascone Emilio ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti resistente
OGGETTO: opposizione avvisi di addebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l al fine di far dichiarare l'annullamento CP_1
dei seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 37120240016626471000, relativo all'anno
2002 (INDEBITO N. 13067564);
2) avviso di addebito n. 37120240016626370000, relativo all'anno
2003 (INDEBITO N. 13067508);
3) avviso di addebito n. 37120240016626269000, relativo all'anno
2004 (INDEBITO N. 13067501);
1 4) avviso di addebito n. 37120240016625865000, relativo all'anno
2005 (INDEBITO N. 13040253);
5) avviso di addebito n. 37120240016625764000 relativo all'anno
2006
Deduceva l'intervenuta prescrizione
L' si costituiva in giudizio chiedendo la cessazione della CP_1
materia del contendere per gli avvisi di addebito nn.
37120240016626471000, 37120240016626370000,
37120240016625865000, 37120240016625865000 ed il rigetto nel resto del ricorso .
Con le note del 23.10.2025 il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
In ragione dell'intervenuto annullamento degli avvisi di addebito nn.
37120240016626471000, 37120240016626370000,
37120240016625865000, 37120240016625865000 deve essere dichiarata in parte qua la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Resta controversia per l'avviso di addebito n.
37120240016625764000 rispetto al quale l'opposizione è infondata e va respinta.
Ed invero, le somme in contestazione sono state erogate nel 2007 e richieste in restituzione dall' Istituto in data 22.09.2016, 9.1.2017 e
19.7.2021 (cfr. relate in atti), interrompendo utilmente il termine di prescrizione decennale.
Pertanto, alla data di proposizione dell'opposizione la prescrizione non era decorsa.
2 La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito nn. 37120240016626471000, 37120240016626370000,
37120240016625865000, 37120240016625865000 ; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, lì 24.11.2025 IL GIUDICE
NE RO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice NE RO all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 857 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Cascone Emilio ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti resistente
OGGETTO: opposizione avvisi di addebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l al fine di far dichiarare l'annullamento CP_1
dei seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 37120240016626471000, relativo all'anno
2002 (INDEBITO N. 13067564);
2) avviso di addebito n. 37120240016626370000, relativo all'anno
2003 (INDEBITO N. 13067508);
3) avviso di addebito n. 37120240016626269000, relativo all'anno
2004 (INDEBITO N. 13067501);
1 4) avviso di addebito n. 37120240016625865000, relativo all'anno
2005 (INDEBITO N. 13040253);
5) avviso di addebito n. 37120240016625764000 relativo all'anno
2006
Deduceva l'intervenuta prescrizione
L' si costituiva in giudizio chiedendo la cessazione della CP_1
materia del contendere per gli avvisi di addebito nn.
37120240016626471000, 37120240016626370000,
37120240016625865000, 37120240016625865000 ed il rigetto nel resto del ricorso .
Con le note del 23.10.2025 il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
In ragione dell'intervenuto annullamento degli avvisi di addebito nn.
37120240016626471000, 37120240016626370000,
37120240016625865000, 37120240016625865000 deve essere dichiarata in parte qua la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Resta controversia per l'avviso di addebito n.
37120240016625764000 rispetto al quale l'opposizione è infondata e va respinta.
Ed invero, le somme in contestazione sono state erogate nel 2007 e richieste in restituzione dall' Istituto in data 22.09.2016, 9.1.2017 e
19.7.2021 (cfr. relate in atti), interrompendo utilmente il termine di prescrizione decennale.
Pertanto, alla data di proposizione dell'opposizione la prescrizione non era decorsa.
2 La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito nn. 37120240016626471000, 37120240016626370000,
37120240016625865000, 37120240016625865000 ; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, lì 24.11.2025 IL GIUDICE
NE RO
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