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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2816/2024 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Lorenzo Cardullo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 2493/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Pertanto nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74% o in misura superiore dalla domanda amministrativa o da altra accertanda, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell' alla CP_2
corresponsione dei corrispettivi emolumenti. Vittoria di spese e compensi.
Costituitosi in giudizio, l deduceva ed eccepiva il difetto ad agire della parte e chiedeva CP_2
il rigetto del ricorso anche per mancanza del requisito sanitario.
Con note del 28/01/2025, il ricorrente rilevava l'infondatezza dell'eccezione di controparte, avendo il conseguito la pensione di vecchiaia dal mese di giugno 2023, all'età di Parte_1
67 anni, essendo stata la domanda amministrativa richiesta in data 10/03/2020; per questa ragione chiedeva il riconoscimento della prestazione, eventualmente, dalla domanda amministrativa del 10/03/2020 fino al giugno 2023, data di conseguimento della pensione di vecchiaia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, lamentandone l'erroneità, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed esaminato la Persona_1
documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui il predetto risulta affetta, caratterizzato da “Artrosi polidistrettuale, associata tendinopatia coscia destra, esiti intervento di Dupuytren bilaterale, a complessiva modesta incidenza funzionale
- Esiti timpanoplastica sinistra, associata ipoacusia – Ipertensione arteriosa - Vasculopatia cerebrale cronica, associata sindrome ansiosa”, integrasse una condizione invalidante nella misura del 60% e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, condividendosi le risultanze raggiunte dal Ctu nel procedimento n. r.g.
2493/2023.
Invero, non possono essere accolte le doglianze del ricorrente nei confronti della relazione del dott. , che appare corretta sotto il piano metologico, esauriente e priva di vizi logici. Per_1
Invero il Ctu, in risposta alle osservazioni di parte nel giudizio sommario, spiegava come le controdeduzioni del procuratore legale di parte, non trovassero riscontro nella disamina della documentazione in atti. Egli osservava che “il metodo da applicare nel riconoscere il grado di invalidità non può limitarsi ad una semplicistica sommatoria di un codice riportato nella relazione ad altri codici tabellari riportati nel verbale dell' , peraltro contestato, come CP_2 richiesto dal procuratore nelle note. In particolare la quantificazione della percentuale d'invalidità a cui si è giunti nella relazione è espressione della valutazione delle singole infermità, operata anche in termini di gravità delle patologie riscontrate, per ognuna delle quali si è quantificata una percentuale riportando il codice di riferimento ed apportando l'eventuale riduzione proporzionale in relazione all'incidenza funzionale. Si è quindi applicato il calcolo riduzionistico previsto per le patologie coesistenti e non concorrenti, come riportato nella relazione, e si è concluso con la percentuale complessiva riconosciuta. L'esame delle singole infermità, peraltro non contestato, è riportato dettagliatamente nelle considerazioni a cui si rimanda. Alla luce di quanto sopra i rilievi mossi dal procuratore di parte ricorrente non trovano alcun riscontro confermandosi quanto già espresso nella relazione di consulenza”.
Ad avviso del Tribunale la relazione del c.t.u. eseguita in sede di Atp è esaustiva e assolutamente priva di carenze avendo il dott. esaminato accuratamente sia il Per_2 paziente durante la visita peritale che la documentazione sanitaria a disposizione;
il ricorrente non ha condiviso il parere diagnostico formulato dall'ausiliario del Giudice con osservazioni alle quali il dott. ha esaurientemente risposto. Per_2
Pertanto, il ricorrente non possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi rigettato, non ritenendosi necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate.
Il rigetto del ricorso assorbe ogni questione inerente all'interesse ad agire.
Nulla sulle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Messina, 14 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando