Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03332/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02319/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2319 del 2024, proposto dal Comune di San Gregorio di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Ardizzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Valverde, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania del 17 gennaio 2024, n. 180.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 il dott. IE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 6 dicembre 2024, e depositato il giorno 17 dicembre 2024, parte ricorrente chiede l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe.
Parte ricorrente chiede altresì la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa.
Il Comune intimato, sebbene il ricorso risulti ritualmente notificato, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che fra i provvedimenti del Giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, indicati dall’art. 112, comma 2, lett. c) , cpa, quali provvedimenti per cui può essere proposta azione di ottemperanza, rientri anche il decreto ingiuntivo, laddove non impugnato nei termini di legge (sul punto, ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 18 gennaio 2021, n. 153).
A seguire, il ricorso è fondato.
Parte ricorrente afferma che il Comune intimato si sia finora sottratto agli obblighi derivanti dal citato decreto ingiuntivo; il Collegio, attesa la mancata costituzione del Comune intimato e comunque il suo silenzio sul punto, ritiene provato l’assunto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Risulta dalla documentazione di causa che il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutorio con decreto del Tribunale di Catania del giorno 8 maggio 2024, n. cron. 44, e munito di formula esecutiva, è stato ritualmente notificato il 27 maggio 2024 al Comune intimato, e, pertanto, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del DL 669/1996.
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, e risultando provato che non risulta essere stato dato esatto adempimento al disposto del decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione, la domanda principale di cui al ricorso va accolta e va, conseguentemente, ordinato al Comune intimato di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento al decreto ingiuntivo in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente, precisato che non spettano a parte ricorrente spese e diritti relativi ad attività di esecuzione nelle forme civilistiche, o ad atti di precetto, in quanto atti non necessari per la rituale proposizione del presente gravame.
Per il caso di ulteriore inadempienza, allo scopo di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale, si nomina Commissario ad acta il Segretario comunale dello stesso Comune di Valverde, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al decreto ingiuntivo.
Deve, invece, essere disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa, atteso che la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.
Essendo il Comune intimato risultato soccombente per la parte assolutamente prevalente delle domande, le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) ordina, ai sensi dell’art. 114 cpa, al Comune di Valverde di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe, all’uopo assegnando al predetto Comune termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Segretario comunale dello stesso Comune di Valverde, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al decreto ingiuntivo; c) rigetta la domanda di condanna del Comune intimato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa; d) condanna il Comune di Valverde al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI EG, Presidente
IE AM, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE AM | GI EG |
IL SEGRETARIO