Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2024, proposto da
IR ET S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, n. 5;
contro
Comune di San Benedetto dei Marsi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati MA Flammini e Piergiorgio Mancinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa adozione delle più opportune misure cautelari,
- dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 29 aprile 2024, con la quale il Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi ha vietato “su tutto il territorio qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici ad oggi vigenti pari a 6 V/m”, aggiungendo “che nessuna ragione tecnica, tecnologica o economica potrà giustificare un aumento di tale limite con rischio alla salute per la popolazione”;
- della comunicazione del 4 giugno 2024, con la quale il Comune di San Benedetto dei Marsi, in relazione alla SCIA presentata il 23 maggio 2024 da IR ET ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico dell’impianto di telefonia già esistente in San Benedetto dei Marsi, Via Valeria snc, individuato al NCT al foglio 24 particella 10, ha chiesto alla società di prendere visione dell’ordinanza sindacale;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto
per l’accertamento:
- del perfezionamento della SCIA presentata il 23 maggio 2024 da IR ET ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Benedetto dei Marsi;
Vista la memoria del 9 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AR CO;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto il provvedimento impugnato è stato revocato dal Comune resistente, con conseguente pieno soddisfacimento dell’interesse della ricorrente.
Nondimeno il Collegio, ai fini della regolazione delle spese, che la ricorrente chiede siano liquidate in suo favore, deve preliminarmente vagliare la fondatezza dell’eccezione sollevata dal Comune di San Benedetto dei Marsi di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.
A tal fine occorre premettere che:
- il 29.4.2024 è stata adottata l’ordinanza di necessità ed urgenza che vieta l’istallazione nel territorio comunale di impianti radio - elettrici di potenza superiore a 6V/m;
- il 23.5.2024 la IR S.p.a. ha presentato ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 259/2006 una SCIA per l’implementazione dell’impianto radio base già autorizzato ed esistente nel territorio del Comune di San Benedetto dei Marsi, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla l. n. 36/2001 e dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, come modificati dall’art. 10 della l.214/2023, che ne aumenta il valore da 6V/m a 15V/m;
- il 4.6.2024 lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Benedetto dei Marsi, facendo espresso riferimento alla SCIA del 23.5.2024, ha chiesto alla ricorrente di prendere visione dell’ordinanza del 29.4.2024;
- il 17.6.2024 l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (ARTA- Abruzzo) ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 259/2003, all’esecuzione dell’intervento oggetto di SCIA, avendo accertato il rispetto del limite di emissione di 15V/m;
- il 26.2.2026 l’ordinanza è stata revocata.
L’eccezione è fondata.
Ai sensi dell’art. 45, comma 3, del d.lgs.259/2003, dopo l’espressione del parere favorevole da parte dell’ARTA e la conseguente preclusione dell’adozione di provvedimenti inibitori ex art. 19 l. n. 241/1990, l’efficacia della SCIA presentata dalla ricorrente si è consolidata.
Ne consegue che la ricorrente alla data della notifica del ricorso (8.7.2024) disponeva del titolo di legittimazione all’adeguamento dell’impianto, ancorché di potenza astrattamente riconducibile alla tipologia vietata dall’ordinanza impugnata.
Infatti l’invito rivolto dal SUAP alla ricorrente di prendere visione del contenuto precettivo generale dell’ordinanza di necessità non scalfisce l’efficacia della SCIA, essendo a tal fine necessario un atto di ritiro in autotutela dal diverso contenuto, particolare e concreto, di applicazione di detta ordinanza.
Pertanto il provvedimento impugnato alla data della notifica del ricorso era privo di efficacia lesiva dell’interesse della ricorrente alla realizzazione dell’impianto in questione.
L’originaria inammissibilità del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali in accoglimento della conforme domanda del Comune di San Benedetto dei Marsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA LE ER, Presidente FF
AR CO, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR CO | MA LE ER |
IL SEGRETARIO