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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/10/2025, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G 9351/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 8/10/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. VA FICHERA;
Per la parte opposta è comparso l'avv. MARIA LETIZIA MARLETTA per delega dell'avv.
LF VA RI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
LL, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9351 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VA FICHERA per procura in atti
ATTORE
E
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
LF VA RI e dall'avv. SIMONA CHIOLO per procura in atti
- opposta
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 5.7.2021 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2017/2021, emesso da questo
Tribunale in data 20.5.2021, notificato in data 26.5.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagina 2 di 6 pagamento della somma di € 9.912,55, oltre interessi e spese della procedura, in virtù del mancato rimborso di alcune rate del contratto di leasing finanziario stipulato in data
11.12.2015 con Mercedes EN Financial Service S.p.A..
L'opponente eccepiva: 1) il difetto di legittimazione in capo all'opposta; 2) l'insufficienza della dichiarazione ex art 50 T.U.B. quale prova del credito;
3) la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, oltre all'errata determinazione del saldo.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_2
l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Nelle more l'opposta modificava la propria denominazione e forma giuridica in
[...]
come dichiarato con comparsa ex art. 111 c.p.c. del Controparte_1
31.1.2022.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio e l'intervenuto espletamento della mediazione, all'udienza del 7.2.2022 – sostituita dal deposito di note - veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 27.6.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27.2.2023.
Seguivano taluni rinvii determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
Infine, all'udienza del 30.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 8.10.2025, alla quale viene decisa.
Occorre innanzitutto rilevare come la trasformazione della società, per il principio di continuità dei rapporti giuridici ex art. 2498 c.c., non incide sul rapporto giuridico oggetto di causa, come anche affermato dalla Suprema Corte: La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un
pagina 3 di 6 soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto
e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria (C. Cass., n. 23030/2020).
L'opposizione è fondata.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
È noto che l'onere della prova della cessione del credito incombe sul cessionario.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. civ.
Sez. III 6 febbraio 2024, n. 3405).
Ai fini della prova della titolarità del credito occorre valutare gli elementi complessivi per individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n.
31188/2017).
In caso di plurime cessioni del medesimo credito è, comunque, necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto, gravando sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova delle cessioni intervenute e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, è inevitabilmente condizionata da quella/e a monte.
Ciò posto, nel caso di specie il credito sembra essere stato oggetto di cessione tra
Mercedes EN Financial Service S.p.A. ed vista la comunicazione Controparte_3 depositata dalla stessa opponente (all. 1 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.) con cui la ha dichiarato di avere ceduto, a sua volta, il credito a poi Controparte_3 CP_4 divenuta .. Controparte_1
Tuttavia, non vi è allegazione alcuna in ordine alla cessione tra Mercedes EN Financial
Service S.p.A. e Controparte_3
pagina 4 di 6 In atti, invero, vi sono i seguenti documenti:
- il contratto di leasing stipulato dalla debitrice con Mercedes EN Financial Service
S.p.A.;
- n. 2 diffide di pagamento, inviate all'opponente dalla società OSIRC S.p.a., incaricata da
Mercedes EN Financial Service S.p.A.;
- comunicazione del 14.9.2020, depositata dall'opponente, con la quale la CP_3
ha informato la stessa opponente di aver trasferito “tutti i diritti di gestione e
[...] riscossione” alla Controparte_2
- attestazione ex art. 50 T.U.B. di Controparte_3
A questo punto, difettando la prova documentale della prima cessione, non è possibile ritenere che il credito oggetto di causa sia stato trasferito da Mercedes EN Financial Service
S.p.A. a e, quindi, da quest'ultima all'odierna opposta. Controparte_3
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, laddove sia oggetto di specifica contestazione l'esistenza del contratto di cessione in sé, ancor prima che l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB (C.
Cass., n. 17994/2023, n. 3405/2024).
Né risulta dirimente il richiamo dell'art. 16 del contratto di leasing, dal momento che la disposizione indicata prevede la cedibilità del credito, comunicando tale cessione per iscritto con preavviso di 15 giorni all'utilizzatore. Ma è proprio la comunicazione in esame che non è stata depositata in giudizio, né è stata fornita prova della relativa cessione.
In ragione di quanto sopra, visto il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla in ordine alla sussistenza della propria Controparte_1 legittimazione sostanziale, l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 6 Sono assorbiti i residui motivi di opposizione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (fino a € 26.000,00) all'effettiva complessità delle questioni trattate e all'attività processuale espletata, in € 2.600,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva,
€ 600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione - tenuto conto che la parte opponente non ha depositato memorie istruttorie - ed € 900,00 per la fase decisionale), oltre a € 145,50 per esborsi (contributo unificato e bollo).
Visto l'art. 8, c. 4 bis, del d. lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile, la parte opponente, che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla sua mancata partecipazione, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9351/2021 R.G., vertente tra (opponente) e Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (opposta), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2017/2021;
2. Condanna al pagamento, in favore Controparte_1
dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 2.600,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania il 08/10/2025.
Il Giudice
Milena LL
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 8/10/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. VA FICHERA;
Per la parte opposta è comparso l'avv. MARIA LETIZIA MARLETTA per delega dell'avv.
LF VA RI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
LL, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9351 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VA FICHERA per procura in atti
ATTORE
E
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
LF VA RI e dall'avv. SIMONA CHIOLO per procura in atti
- opposta
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 5.7.2021 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2017/2021, emesso da questo
Tribunale in data 20.5.2021, notificato in data 26.5.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagina 2 di 6 pagamento della somma di € 9.912,55, oltre interessi e spese della procedura, in virtù del mancato rimborso di alcune rate del contratto di leasing finanziario stipulato in data
11.12.2015 con Mercedes EN Financial Service S.p.A..
L'opponente eccepiva: 1) il difetto di legittimazione in capo all'opposta; 2) l'insufficienza della dichiarazione ex art 50 T.U.B. quale prova del credito;
3) la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, oltre all'errata determinazione del saldo.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_2
l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Nelle more l'opposta modificava la propria denominazione e forma giuridica in
[...]
come dichiarato con comparsa ex art. 111 c.p.c. del Controparte_1
31.1.2022.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio e l'intervenuto espletamento della mediazione, all'udienza del 7.2.2022 – sostituita dal deposito di note - veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 27.6.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27.2.2023.
Seguivano taluni rinvii determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
Infine, all'udienza del 30.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 8.10.2025, alla quale viene decisa.
Occorre innanzitutto rilevare come la trasformazione della società, per il principio di continuità dei rapporti giuridici ex art. 2498 c.c., non incide sul rapporto giuridico oggetto di causa, come anche affermato dalla Suprema Corte: La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un
pagina 3 di 6 soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto
e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria (C. Cass., n. 23030/2020).
L'opposizione è fondata.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
È noto che l'onere della prova della cessione del credito incombe sul cessionario.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. civ.
Sez. III 6 febbraio 2024, n. 3405).
Ai fini della prova della titolarità del credito occorre valutare gli elementi complessivi per individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n.
31188/2017).
In caso di plurime cessioni del medesimo credito è, comunque, necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto, gravando sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova delle cessioni intervenute e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, è inevitabilmente condizionata da quella/e a monte.
Ciò posto, nel caso di specie il credito sembra essere stato oggetto di cessione tra
Mercedes EN Financial Service S.p.A. ed vista la comunicazione Controparte_3 depositata dalla stessa opponente (all. 1 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.) con cui la ha dichiarato di avere ceduto, a sua volta, il credito a poi Controparte_3 CP_4 divenuta .. Controparte_1
Tuttavia, non vi è allegazione alcuna in ordine alla cessione tra Mercedes EN Financial
Service S.p.A. e Controparte_3
pagina 4 di 6 In atti, invero, vi sono i seguenti documenti:
- il contratto di leasing stipulato dalla debitrice con Mercedes EN Financial Service
S.p.A.;
- n. 2 diffide di pagamento, inviate all'opponente dalla società OSIRC S.p.a., incaricata da
Mercedes EN Financial Service S.p.A.;
- comunicazione del 14.9.2020, depositata dall'opponente, con la quale la CP_3
ha informato la stessa opponente di aver trasferito “tutti i diritti di gestione e
[...] riscossione” alla Controparte_2
- attestazione ex art. 50 T.U.B. di Controparte_3
A questo punto, difettando la prova documentale della prima cessione, non è possibile ritenere che il credito oggetto di causa sia stato trasferito da Mercedes EN Financial Service
S.p.A. a e, quindi, da quest'ultima all'odierna opposta. Controparte_3
La giurisprudenza di legittimità ritiene che, laddove sia oggetto di specifica contestazione l'esistenza del contratto di cessione in sé, ancor prima che l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB (C.
Cass., n. 17994/2023, n. 3405/2024).
Né risulta dirimente il richiamo dell'art. 16 del contratto di leasing, dal momento che la disposizione indicata prevede la cedibilità del credito, comunicando tale cessione per iscritto con preavviso di 15 giorni all'utilizzatore. Ma è proprio la comunicazione in esame che non è stata depositata in giudizio, né è stata fornita prova della relativa cessione.
In ragione di quanto sopra, visto il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla in ordine alla sussistenza della propria Controparte_1 legittimazione sostanziale, l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 6 Sono assorbiti i residui motivi di opposizione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (fino a € 26.000,00) all'effettiva complessità delle questioni trattate e all'attività processuale espletata, in € 2.600,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva,
€ 600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione - tenuto conto che la parte opponente non ha depositato memorie istruttorie - ed € 900,00 per la fase decisionale), oltre a € 145,50 per esborsi (contributo unificato e bollo).
Visto l'art. 8, c. 4 bis, del d. lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile, la parte opponente, che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla sua mancata partecipazione, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9351/2021 R.G., vertente tra (opponente) e Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (opposta), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2017/2021;
2. Condanna al pagamento, in favore Controparte_1
dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 2.600,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania il 08/10/2025.
Il Giudice
Milena LL
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