Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 1067/1953 per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dottori commercialisti decorre dal giorno del compimento dell'attività materiale integrante l'illecito disciplinare contestato al professionista, con conseguente, definitiva improcedibilità dell'azione stessa a prescindere dalla circostanza che, per gli stessi fatti, sia stato o meno instaurato, in epoca successiva al maturarsi della detta prescrizione quinquennale, un procedimento penale a carico del professionista stesso, eventualmente conclusosi con sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2001, n. 7787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7787 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Francesco SERAO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato STEVENS FRANZO GRANDE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO, CA EN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 10937/00 proposto da:
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. Piero Locatelli, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato CESARE ZACCONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA, CA EN;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 11598/00 proposto da:
CA EN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA JOUVENAL LONG, difeso dall'avvocato ROMOLO TOSETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 533/00 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 14/03/00 e depositata il 22/03/00 (R.G. 7/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
uditi gli Avvocati Franz Grande STEVENS ed Edoardo PONTECORVO;
udito l'Avvocato Giorgio GHIA (per delega Avv. R. TOSETTO) udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 27.1.1993 venne iniziata l'azione penale per concorso in bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 223 della legge fallimentare in relazione all'art. 2621 c.c., nei confronti del dottore commercialista Vincenzo RO, sindaco fino al 27.3.1986 della s.p.a. Interchim, di cui il tribunale di RI aveva dichiarato il fallimento il 14.7.1989.
Il procedimento penale fu definito con sentenza di applicazione di pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p. divenuta definitiva in data 11.5.1993.
Per gli stessi fatti, in data 8.10.1994 fu promossa l'azione disciplinare, che il consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di RI dichiarò prescritta con decisione del 3.6.97, confermata il 9.7.98 dal consiglio nazionale dell'ordine, innanzi al quale il pubblico ministero aveva proposto reclamo.
Con sentenza del 29.10.99 il tribunale di RI, adito dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 1067 del 1953, confermò la decisione sul rilievo che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 del previgente c.p.p., l'azione disciplinare avrebbe potuto essere promossa sin dalla data in cui si era perfezionato l'illecito, sicché allora era iniziato a decorrere il termine della prescrizione (quinquennale), ormai maturatasi alla data dell'8.10.94 essendo stati i fatti contestati commessi tutti entro il 27.3.1986. 2. Con sentenza non definitiva n. 533 del 22.3.2000 la corte d'appello di RI, decidendo sull'appello del pubblico ministero cui avevano resistito il RO, l'ordine dei dottori commercialisti di RI ed il consiglio nazionale dell'ordine, ha dichiarato non maturata la prescrizione dell'azione disciplinare ed ha disposto che il procedimento disciplinare proseguisse innanzi a se stessa. Ha ritenuto la corte territoriale che il dato letterale dell'art. 40 del d.P.R. n. 1067 del 1953 (che, sotto la rubrica "rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale", stabilisce che "il dottore commercialista che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso") debba intendersi nel senso che in pendenza del procedimento penale non può svolgersi anche il procedimento disciplinare;
che, qualora l'incolpazione riguardi fatti concretanti anche estremi di reato, l'esperibilità e la procedibilità dell'azione disciplinare è subordinata alla definizione del procedimento penale, sicché solo dopo tale momento inizia a decorrere la prescrizione.
In relazione al mutamento del quadro normativo conseguito all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, al superamento del principio della pregiudizialità penale (espresso dall'art. 3 c.p.p. del 1930) ed all'accoglimento dell'opposto principio dell'autonomia tra giurisdizione penale e giurisdizione civile e amministrativa, la corte di appello si è chiesta se l'art. 40 della legge professionale dovesse aversi per implicitamente abrogato, ovvero se si imponesse un'interpretazione evolutiva suscettibile di condurre a diverse conclusioni. Ed ha ritenuto che così non fosse alla luce della disposizione di cui all'art. 211 delle disposizioni di coordinamento del nuovo codice di procedura penale, che ha espressamente fatto salve le contrarie disposizioni contenute in leggi previgenti, ivi comprese quelle attinenti ai giudizi disciplinari (costituenti una categoria del processo amministrativo) che fossero disciplinati da norme contemplanti il principio della pregiudizialità penale. Ha poi ritenuto la corte d'appello che le stesse conclusioni erano indotte dal concorrente rilievo che, dovendo il giudizio disciplinare rimanere sospeso fino all'esito del procedimento penale ai sensi dell'art. 3, capoverso, del previgente codice di rito, tale causa di sospensione, con conseguente non decorrenza del termine di prescrizione, era comunque perdurata fino al 24.10.89, data di entrata in vigore del nuovo codice;
e che il termine non era mai interamente decorso, in ragione delle interruzioni provocate dalla notifica del primo atto del procedimento disciplinare (8.10.94) e dalle impugnazioni del pubblico ministero del 1997 e del 1999. La corte di merito ha, in particolare, considerato irrilevante che nella vigenza del vecchio codice di procedura penale il giudizio disciplinare non fosse stato ancora promosso, ritenendo che la pregiudizialità del procedimento penale cui era ispirato l'art. 3 c.p.p. del 1930 rendeva comunque improcedibile il giudizio disciplinare, quand'anche non iniziato.
Ha, infine, ritenuto la corte di merito che la rimessione degli atti all'organo disciplinare era preclusa dal rilievo che i casi di regressione del giudizio di appello al primo grado previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. sono tassativi e che in essi non rientra la riforma della sentenza su una questione pregiudiziale (diversa dall'estinzione del processo o dal difetto di giurisdizione) che abbia precluso la decisione nel merito, sicché il giudizio avrebbe dovuto proseguire innanzi a se stessa.
3. Avverso detta sentenza ricorrono distintamente per cassazione il consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, il consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di RI e Vincenzo RO, rispettivamente affidandosi a cinque, a tre ed a due motivi. Il consiglio nazionale ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2. Ha ritenuto la corte d'appello che le proprie conclusioni corrispondano all'orientamento di questa corte che, in riferimento al procedimento disciplinare a carico degli avvocati (per il quale l'art. 44, comma 1, r.d. 27.11.1933, n. 1758 detta disposizioni in tutto analoghe all'art. 40 d.P.R. n. 1067/53 che viene nella specie in considerazione), ha confermato il proprio indirizzo nel senso della decorrenza della prescrizione dell'azione disciplinare dalla definizione del processo penale come conseguenza della pregiudizialità di quest'ultimo, espressamente statuendo che "l'indicata disciplina non è mutata per effetto dell'art. 653 del (nuovo) codice di procedura penale" (Cass., sez. un., 6.10.1993, n. 9893). Tutti i ricorrenti negano la conferenza del richiamo, rilevando che la fattispecie oggetto del giudizio concerneva in quell'occasione un procedimento disciplinare iniziato nel marzo del 1982 per fatti risalenti allo stesso anno e sospeso ex art. 3 c.p.p. a seguito di proposizione di giudizio penale nello stesso anno 1982, per poi riprendere pochi mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, intervenuta nel 1990. Affermano che nel caso in questione furono appunto applicate le norme all'epoca vigenti, mentre in quello presente si tratta di applicare le diverse regole del nuovo codice di procedura penale, che ha eliminato la pregiudizialità penale,
optando per l'autonomia dei giudizi.
IL RICORSO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.
3.1. Col primo motivo - col quale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 653 c.p.c. - il consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti sostiene che assai più pertinente è la sentenza delle sezioni unite n. 1532 del 1997, con la quale si è affermato che "allorquando pendano nei confronti della medesima persona, e contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento disciplinare, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, sia perché la sospensione non risulta essere imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio disciplinare, il quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali".
Sostiene, poi, che un'adeguata lettura dell'art. 653 c.p.p., lungi dal manifestare una presunta volontà normativa di mantenere inalterata la previgente disciplina, attesta l'esatto contrario, posto che la norma esclude l'efficacia generale, in sede disciplinare, delle sentenze pronunciate in sede penale al di fuori dei casi ivi enunciati, in armonia col venir meno dei principi dell'unità della giurisdizione e della preminenza del giudizio penale, con la conseguenza che il temine di prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal momento della consumazione del fatto contestato e non già dal successivo formarsi del giudicato penale.
3.2. Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della legge professionale dei dottori commercialisti per avere la corte d'appello impropriamente conferito rilievo (a) ai tempi dei verbi ("sia stato" e "ha formato") per inferirne la subordinazione giuridico-temporale dell'azione disciplinare all'esito del giudizio penale e (b) alla rubrica della disposizione, concernente "i rapporti fra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale".
Assume il ricorrente che, essendo stata la norma introdotta nel '53, nella vigenza del vecchio art. 3 c.p.p., che espressamente fissava il principio della sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, necessariamente il legislatore si raffiguro' un procedimento disciplinare cronologicamente successivo al giudizio penale. Ma ciò non toglie che l'unica vera fonte del principio di dipendenza del procedimento disciplinare rispetto a quello penale fosse l'art. 3 dell'abrogato codice di procedura penale e non già la norma invocata dalla corte d'appello.
3.3. Col terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della legge professionale, interpretato anche alla luce dell'art. 3 dell'abrogato c.p.p. del 1930.
La corte d'appello - si afferma - là dove aveva ritenuto che, anche a volersi assumere il superamento del regime di sospensione obbligatoria a seguito della riforma del codice di procedura penale, le conclusioni sarebbero state ciò nondimeno le stesse posto che dalla data di entrata in vigore del nuovo regime (24.10.89) a quella di attivazione del procedimento disciplinare (8.10.94) non era decorso un quinquennio, era incorsa in un equivoco di fondo. Anche sotto il vigore della cosiddetta pregiudiziale penale, infatti, in tanto il regime di sospensione obbligatoria poteva impedire il decorso della prescrizione ex art. 46 della legge professionale in quanto un procedimento disciplinare, pur immediatamente poi sospeso, fosse stato comunque attivato, giacché in mancanza di un valido atto di esercizio del diritto (id est: esperimento dell'azione disciplinare, la prescrizione non poteva che continuare nel suo decorso naturale.
Del resto, prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. non era stato attivato neanche alcun processo penale (essendo stata l'azione penale iniziata solo il 27.1.93), sicché non poteva che ritenersi che la prescrizione corresse regolarmente anche prima del 24.10.1989. 3.4. Col quarto motivo viene subordinatamente denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, c.p.c., per non avere la corte d'appello fatto analogica applicazione del principio della retroattività della norma penale più favorevole.
3.5. Col quinto motivo viene dedotta, in via ulteriormente gradata, violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 35 e 44 della legge professionale per avere la corte d'appello, disponendo che il giudizio proseguisse innanzi a se stessa, violato il principio di autonomia sotteso alla disciplina dell'ordine professionale posto (tra le altre) dalle norme suddette, per le quali "l'intervento" del potere giudiziario presuppone pur sempre la previa, completa cognizione dei fatti sui quali verte il procedimento disciplinare da parte dell'ordine professionale, cui detta cognizione è rimessa in via esclusiva e che nella specie era stata impedita dall'accertamento pregiudiziale dell'intervenuta prescrizione. Donde il corollario che, in caso di rigetto degli altri motivi, il giudizio avrebbe dovuto essere rimesso all'ordine professionale territoriale per l'apprezzamento in prima istanza della rilevanza disciplinare della condotta contestata
IL RICORSO DELL'ORDINE PROVINCIALE
4.1. Col primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 40 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e dell'art. 211 disp. att. c.p.p.. Ritenendo che in pendenza del procedimento penale non potrebbe svolgersi il procedimento disciplinare in quanto il pregnante significato dell'art. 40 della legge professionale "è appunto di subordinare l'esperabilità e la procedibilità dell'azione disciplinare alla definizione del procedimento penale" la corte d'appello aveva conferito improprio rilievo all'uso dei verbi al passato (che invece si giustifica pienamente anche leggendo la norma come intesa a regolare il rapporto tra la sentenza di proscioglimento che intervenga secondo determinate formule ed il procedimento disciplinare) e al riferimento nella rubrica ai rapporti tra giudizi anziché tra sentenze (essendo tuttavia indiscutibile che ne' l'intitolazione ne' il testo dell'articolo in questione contengono richiamo alcuno alla pregiudizialità del procedimento penale ed alla conseguente sospensione di quello disciplinare. Avrebbe dovuto, sul piano di tali rilievi, farsi piuttosto riferimento alla collocazione sistematica dell'art. 40 (in relazione agli artt. 41 e 46 della legge professionale); avrebbe dovuto considerarsi che il vecchio c.p.p. conteneva, nell'art. 25, una disposizione corrispondente all'attuale 653 c.p.p., sicché l'art. 40 della legge professionale dei dottori commercialisti, scritto nella vigenza del citato art. 25, altro non era che la ripetizione del principio ivi contenuto.
Del resto, considerando prevalente la prima parte dell'art. 40 della legge professionale si dovrebbe coerentemente ritenere che il presupposto dell'azione disciplinare è costituito dall'aver subito una condanna penale;
il che è stato dalla stessa corte d'appello escluso.
Considerando, invece, che l'art. 40 altro non costituiva che la reiterazione di un principio vigente nel sistema, non poteva non concludersi che, mutato radicalmente il quadro di riferimento relativo ai rapporti tra giudizi penali, civili e amministrativi, si imponeva un'interpretazione sistematico-evolutiva in prevalenza su qualsiasi altro criterio ermeneutico.
E non avrebbe, in tale chiave, potuto negarsi che l'art. 211 disp. att. c.p.p. ha bensì fatto salve eventuali specifiche ipotesi di sospensione necessaria di procedimenti civili ed amministrativi previste da norme speciali, ma non può tuttavia attribuire ad altra disposizione (l'art. 40 della legge professionale) un contenuto di cui essa sia invece priva.
4.2. Col secondo motivo è subordinatamente eccepita l'illegittimità costituzionale degli artt. 40 d.P.R. n. 1067/53 e 211 del decreto legislativo n. 271/89, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., per l'ipotesi che la corte di cassazione, confermando l'interpretazione privilegiata dalla corte d'appello di RI, ritenesse residuata un'eccezionale ipotesi di sospensione obbligatoria in materia di decorrenza del termine di prescrizione. Sarebbe in tal caso evidente la disparità di trattamento tra i vari professionisti iscritti negli albi e la violazione del principio della ragionevole durata del processo, connessa alla collocazione dell'inizio del termine prescrizionale dell'azione disciplinare all'esaurimento del procedimento penale.
4.3. Col terzo motivo è, da ultimo, denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 35 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 per le stesse ragioni di cui al quinto motivo del ricorso del consiglio nazionale.
IL RICORSO DI EN CA
5.1. Col primo motivo viene denunciata "violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 46 d.P.R. n. 1067/1953, 3 c.p.p. 1930, 653 c.p.p. 1988 e 211 disp. coord. c.p.p. 1988".
Si afferma che l'errore di fondo che inficia il ragionamento della corte d'appello è costituito dall'opinione che l'azione disciplinare fosse improcedibile prim'ancora che in relazione ai fatti fosse avviata l'azione penale. In realtà, sia l'art. 3 c.p.p. abrogato sia l'art. 211 disp. coord. c.p.p. 1988 subordinano la sospensione del processo extrapenale alla circostanza che sia stata già esercitata l'azione penale. Prima di allora l'azione disciplinare è liberamente procedibile ed il relativo termine prescrizionale corre a partire dalla realizzazione del fatto. Se così non fosse, i termini di prescrizione non correrebbero mai, non potendosi a priori predicare la sicura ed assoluta irrilevanza penalistica di un potenziale illecito disciplinare. Anche l'art. 40 del d.P.R. n. 1067 del 1953, riferendosi ai rapporti tra procedimento disciplinare e giudizio penale, presuppone con tutta evidenza che l'azione penale sia stata esercitata.
Alla stregua di tali rilievi, risalendo i fatti di rilievo disciplinare ad epoca anteriore al 27.3.1986, alla data di esercizio dell'azione penale (27.1.1993), il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare (iniziata in data 8.10.94) era già completamente decorso.
5.2. Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 10, lettera d), 25, lettera g), 28 d.P.R: n. 1067 del 1953, 353 e 354 c.p.c. in relazione alla statuizione della corte di merito secondo la quale la causa avrebbe dovuto essere decisa nel merito dalla corte stessa. Si sostiene che, poiché la deliberazione dei provvedimenti disciplinari compete in via esclusiva all'ordine territoriale, la corte d'appello avrebbe dovuto limitarsi a rimuovere la deliberazione impugnata, consentendo all'ordine di prendere atto della statuizione giudiziale e di assumere i provvedimenti consequenziali. Le sezioni unite avevano d'altronde chiarito che la legge non prevede che l'autorità giudiziaria (sent. n. 7561 del 1990) riesamini integralmente la controversia. 6. È logicamente preliminare l'esame del primo motivo del ricorso di Vincenzo RO.
La censura coglie nel segno.
È accertato che i fatti per i quali fu promossa l'azione disciplinare furono commessi in epoca anteriore al 27.3.1986 e che l'azione penale venne iniziata il 27.1.1993 (l'azione disciplinare fu poi promossa in data 8.10.94, dopo la definizione del processo penale).
Alla data alla quale fu iniziata l'azione penale era già compiutamente decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 46 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, recante "Ordinamento della professione di dottore commercialista". Era dunque definitivamente venuta meno la potestà punitiva dell'Ordine professionale in ordine a fatti di rilevanza disciplinare commessi circa sette anni prima. La prescrizione dell'azione disciplinare incide invero, elidendola, direttamente sulla potestà punitiva dell'ordine professionale nei confronti dell'iscritto in ragione del rapporto di supremazia speciale stabilito dalla legge, investendo l'illecito e non soltanto l'azione.
Non può indurre a diverse conclusioni la previsione di cui all'art.40 del citato d.P.R. n. 1067 del 1953 là dove stabilisce che "il dottore commercialista che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione- (tranne che sia stato prosciolto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso). Il fatto commesso è, invero, pur sempre il medesimo indipendentemente dalla circostanza che il professionista sia stato o non sottoposto a procedimento penale;
circostanza che, non essendo configurabile essa stessa come illecito, vale solo ad imporre la verifica, in sede disciplinare, della sussistenza di concomitanti violazioni di tale tipo. Ma ciò senza incidere sul dies a quo della prescrizione, che anche in tal caso decorre dalla data della realizzazione dell'illecito (sulla data di decorrenza del termine di prescrizione cfr., Cass., sez. un., n. 372 del 1999), in linea con la natura sostanziale della prescrizione di ogni illecito che dia luogo a poteri autoritativi di irrogazione della sanzione, stante la comune ratio che la contraddistingue e che è costituita dal progressivo affievolimento, col passare del tempo, dell'esigenza di reagire all'illecito.
Sarebbe dunque erroneo il ricorso all'applicazione (analogica) della disposizione di cui all'art. 2935 c.c. - il quale prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - per inferirne che, allo stesso modo, la prescrizione dell'azione disciplinare comincia a sua volta a decorrere dalla data della definizione del procedimento penale. E ciò non solo perché la norma è dettata in campo civilistico, che postula un rapporto giuridico privato intersoggettivo, nel quale i soggetti si pongono in posizione simmetrica e paritetica rispetto al fatto costituito dal decorso del tempo e dalle sue conseguenze;
ma soprattutto perché il mancato inizio dell'azione penale non costituisce affatto un ostacolo all'esercizio dell'azione disciplinare.
In riferimento alla prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati prevista dall'analoga disposizione di cui all'art.. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, si è infatti escluso, vertendosi in ipotesi di esercizio di una potestà punitiva di natura pubblicistica, che sia integralmente applicabile la disciplina civilistica della prescrizione, dovendosi fare riferimento anche all'art. 160 c.p., suscettibile di assumere rilevanza in tutta la materia punitiva (Cass., n. 372 del 1999), dove, l'efficacia estintiva della prescrizione opera a soddisfacimento dell'interesse del soggetto passibile di sanzione, del tutto irrilevante risultando l'interesse del soggetto chiamato ad irrogarla.
Non può dunque condividersi sul punto la conclusione cui è pervenuta Cass., n. 9893 del 1993 (e cfr. anche n. 2792 del 1993) che, in relazione all'analoga disposizione di cui all'art. 44, comma 1, r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni si avvocato e di procuratore), ha affermato che nel caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato il termine di prescrizione non può decorrere che dalla definizione del processo penale "giacché solo nel giorno in cui la sentenza penale diventa irrevocabile si avvera, per il disposto del citato art. 44, il presupposto necessario della sanzione disciplinare".
Deve osservarsi in contrario che, secondo le norme che vengono in considerazione, la irrevocabilità della sentenza penale non costituisce il presupposto della sanzione ma solo della obbligatoria verifica in sede disciplinare della sussistenza di un illecito disciplinare;
e che il problema dei rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare attiene al piano processuale. Al quale si è impropriamente affidata la corte di merito là dove ha considerato irrilevante che, nella vigenza del vecchio codice di procedura penale, il giudizio disciplinare non fosse stato ancora promosso,
ritenendo che la pregiudizialità del procedimento penale cui era ispirato l'art. 3 c.p.p. del 1930 rendeva comunque improcedibile il giudizio disciplinare, quand'anche non iniziato, e che per questo il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare non potesse iniziare a decorrere. L'art. 3 citato imponeva infatti la "sospensione" del giudizio disciplinare (e dei giudizio civile) in relazione alla pregiudizialità penale, ma non consentiva anche di ritenere, esso stesso ed in difetto di previsioni ulteriori, che quand'anche il giudizio disciplinare (o quello civile) non fosse stato promosso, l'inizio dell'azione penale potesse tuttavia tenere il luogo di un atto impeditivo del decorso della prescrizione dell'illecito disciplinare (o del diritto soggettivo del privato). Chè,. anzi, a ben vedere, nell'impostazione che si avversa il fatto impeditivo del decorso della prescrizione disciplinare sarebbe paradossalmente costituito dal mancato esercizio dell'azione penale. Non è del resto negabile che - quale che sia la soluzione in punto di rapporti tra i procedimenti alla luce del nuovo codice di procedura penale - un procedimento disciplinare promosso per un fatto costituente reato per il quale tuttavia non sia stata iniziata l'azione penale non deve necessariamente risolversi in senso favorevole all'incolpato sol perché il professionista non è stato sottoposto a procedimento penale. Come invece dovrebbe inevitabilmente concludersi se la sentenza penale irrevocabile fosse il necessario presupposto della sanzione. Il che è stato d'altro canto escluso da Cass., n. 1532 del 1997 che, in fattispecie relativa all'applicazione dell'omologa disposizione dell'art. 44, d.P.R. 5 aprile 1950. n. 221, concernente il regolamento per l'esercizio delle professioni sanitarie, ha finanche negato il carattere pregiudiziale del processo penale, in quanto difetta una specifica disposizione di legge che imponga la sospensione del processo disciplinare, e poiché il procedimento penale non costituisce "l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio disciplinare, il quale si fonda su altri presupposti".
Escluso che, sul piano del diritto sostanziale, la sentenza penale costituisca il necessario presupposto dell'illecito disciplinare, tutt'altra questione è quella (che qui non viene affrontata) della necessità (esclusa da Cass, nn.. 444 del 2000 e 1532 del 1997) o non di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale promosso per gli stessi fatti;
questione che, tuttavia, unitamente a quella dei possibili effetti sospensivi o interruttivi del termine di prescrizione dell'illecito disciplinare ricollegabile all'inizio dell'azione penale per gli stessi fatti, in tanto può porsi in quanto un processo penale sia stato promosso entro il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare, e non anche se - come nel caso di specie - il termine di prescrizione dell'azione disciplinare sia già compiutamente decorso quando venga iniziata l'azione penale. Altrimenti opinando, posto che non può a priori stabilirsi se un fatto suscettibile di essere qualificato come illecito disciplinare costituisca anche un illecito penale, la prescrizione non inizierebbe mai a maturarsi, e tuttavia si compirebbe alla data in cui fosse decorsa anche quella prevista per il fatto reato (se superiore al quinquiennio); ovvero darebbe luogo ad una situazione di insuperabile incertezza circa l'inizio della sua decorrenza ed il tempo del suo compimento, in contrasto sia con le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche sia con la esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito (cfr. Cass., nn- 58 del 1999, 4909 e 1081 del 1997, 5603 del 1995).
La recente Cass., n. 14811 del 2000, del resto, pur condividendo la tesi opposta a quella qui accolta, ha ritenuto che l'obbligo dell'organo disciplinare di attendere l'esito e le valutazioni del giudice penale, nonché la subordinazione dell'esercizio dell'azione disciplinare alla conclusione del procedimento penale si riferiscano "naturalmente" all'ipotesi che sia stata promossa l'azione penale. Nè la tesi della non decorrenza delle prescrizione può essere suffragata, in diritto, dalla considerazione che "opinando diversamente e considerando i tempi del processo penale, l'azione disciplinare verrebbe normalmente a prescriversi" (cosi la citata Cass., n. 14811 del 2000), giacché la prescrizione comunque opera esclusivamente sul piano disciplinare e poiché la ratio della fissazione di un termine di prescrizione di un illecito rilevante esclusivamente in ambito disciplinare non può essere diversa a seconda che il fatto integrante quel tipo di illecito non costituisca, ovvero costituisca, anche un reato.
Deve conclusivamente affermarsi che, decorso il termine di cinque anni di cui all'art. 46, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (recante ordinamento della professione di dottore commercialista) dal compimento dell'attività materiale integrante un illecito disciplinare ed un reato senza che per gli stessi fatti sia stata iniziata l'azione disciplinare o quella penale, l'azione disciplinare è definitivamente prescritta e non può essere utilmente promossa ai sensi dell'art. 40 del citato d.P.R. a seguito della condanna del professionista in un procedimento penale iniziato dopo la maturazione della prescrizione stessa.
7. L'accoglimento del primo motivo del ricorso del RO (e degli altri ricorsi nella parte in cui analoghi profili di censura vengono prospettati anche da quelli) comporta l'assorbimento di tutte le altre censure mosse alla sentenza gravata.
Alla cassazione della sentenza consegue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. con la declaratoria della prescrizione dell'azione disciplinare.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, li accoglie per quanto di ragione, cassa senza rinvio la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritta l'azione disciplinare nei confronti di Vincenzo RO;
compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001