Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2001, n. 7787
CASS
Sentenza 8 giugno 2001

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Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 46 del d.P.R. n. 1067/1953 per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dottori commercialisti decorre dal giorno del compimento dell'attività materiale integrante l'illecito disciplinare contestato al professionista, con conseguente, definitiva improcedibilità dell'azione stessa a prescindere dalla circostanza che, per gli stessi fatti, sia stato o meno instaurato, in epoca successiva al maturarsi della detta prescrizione quinquennale, un procedimento penale a carico del professionista stesso, eventualmente conclusosi con sentenza di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2001, n. 7787
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7787
    Data del deposito : 8 giugno 2001

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