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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente rel. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1097 2023 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1957 rappresentato e difeso dall'avv. PRIVITERA SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
CF , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/07/1961 , rappresentata e difesa dall'Avv. IS LA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 9.1.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso contestuale depositato in data 04/09/2024 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la sua separazione personale e conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 22.12.1986 in MI , regolarmente Controparte_1
trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune atto n. 68 anno 1986 parte II serie A .
Deduceva che da molti anni era venuta meno tra le parti ogni affectio coniugalis e che le stesse vivevano separate ormai da tempo . Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi e, decorso il necessario termine di legge pronunciare altresì sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Costituitasi in giudizio non si opponeva all'accoglimento della Controparte_1
domanda di separazione e divorzio, chiedendo che le venisse corrisposto un contributo per il suo mantenimento atteso che a causa delle sue condizioni di salute non poteva più svolgere attività lavorativa
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il tentativo di conciliazione aveva esito negativo.
Le parti tuttavia raggiungevano un accordo sulla separazione nei seguenti termini : corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra della somma mensile Parte_1 Controparte_1 di € 100,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento a decorrere dalla data della sentenza e fino al momento in cui la stessa percepirà una pensione di invalidità, di vecchiaia o altra forma di sostentamento pubblica e chiedevano pertanto emettersi sentenza di separazione che recepisse tali condizioni.
Autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero esprimeva il suo parere favorevole con provvedimento del 16.1.2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie .
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande avanzate dalla resistente, come detto, nel corso della prima udienza le parti hanno raggiunto un accodo sulle questione economiche e, in particolare, sulla corresponsione da parte del ricorrente di un contributo per il mantenimento in favore della resistente che ritiene il
Collegio di potere confermare stante la rispondenza ai principi generali in materia di famiglia.
La causa va infine rimessa sul ruolo avendo parte ricorrente proposto contestualmente anche domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in MI in data 22.12.1986 , CP_1
trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune atto n. 68 anno 1986 parte II serie A;
2. PONE A CARICO di l'obbligo di versare a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento a decorrere dalla data della sentenza e fino al momento in cui la stessa percepirà una pensione di invalidità, di vecchiaia o altra forma di sostentamento pubblica.
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 30.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo N. R.G. 711 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente rel. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile iscritto al n. 1097 2023 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1957 rappresentato e difeso dall'avv. PRIVITERA SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
CF , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/07/1961 , rappresentata e difesa dall'Avv. IS LA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
Il Tribunale
Vista la propria sentenza resa in data odierna con la quale è stata pronunciata omologata la separazione personale tra le parti;
rilevato che con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha chiesto altresì procedersi alla pronuncia di divorzio e la causa va pertanto rimessa sul ruolo
P.T.M. Dispone la remissione della causa sul ruolo e fissa a tal fine l'udienza dell'8.9.2025 innanzi al Presidente di sezione dott.sa Concetta Grillo;
ritenuto tale udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che quindi l'attività processuale può essere sostituita dal deposito di note scritte;
ritenuto che va assegnato il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. citato;
ritenuto che
unitamente alle note scritte le parti dovranno depositare dichiarazione di conferma del ricorso (o nuovo accordo interamente riformulato in sostituzione del primo), dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale;
ritenuto che
il giorno di scadenza del termine assegnando è considerato data di udienza “a tutti gli effetti”;
ritenuto che il termine è perentorio e che il deposito delle note sarà tempestivo laddove effettuato entro le ore 9.00 del giorno di scadenza ritenuto che alla scadenza del termine non sarà redatto alcun verbale, non essendo esso richiesto dalla norma, ed il Presidente riferirà al collegio;
ritenuto che
il mancato deposito produce i medesimi effetti processuali della mancata comparizione;
PTM
ASSEGNA alle parti termine fino all'8.9.2025 per il deposito di note scritte e delle dichiarazioni accessorie sopra indicate,
AVVERTE che: - il termine è perentorio e che il deposito delle note sarà tempestivo laddove effettuato entro le ore 9,00 del giorno di scadenza - il mancato deposito produce i medesimi effetti processuali della mancata comparizione all'udienza, - alla scadenza del termine non sarà redatto verbale e il presidente riferirà al collegio - ciascuna parte può opporsi alla cartolarizzazione chiedendo che l'udienza si svolga in presenza con istanza da depositare entro 5 giorni dalla comunicazione del presente decreto,
Così deciso in Caltagirone il 30.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
N. R.G. 711 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente rel. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile iscritto al n. 1097 2023 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1957 rappresentato e difeso dall'avv. PRIVITERA SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
CF , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/07/1961 , rappresentata e difesa dall'Avv. IS LA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente rel. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1097 2023 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1957 rappresentato e difeso dall'avv. PRIVITERA SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
CF , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/07/1961 , rappresentata e difesa dall'Avv. IS LA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 9.1.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso contestuale depositato in data 04/09/2024 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la sua separazione personale e conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 22.12.1986 in MI , regolarmente Controparte_1
trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune atto n. 68 anno 1986 parte II serie A .
Deduceva che da molti anni era venuta meno tra le parti ogni affectio coniugalis e che le stesse vivevano separate ormai da tempo . Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi e, decorso il necessario termine di legge pronunciare altresì sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Costituitasi in giudizio non si opponeva all'accoglimento della Controparte_1
domanda di separazione e divorzio, chiedendo che le venisse corrisposto un contributo per il suo mantenimento atteso che a causa delle sue condizioni di salute non poteva più svolgere attività lavorativa
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il tentativo di conciliazione aveva esito negativo.
Le parti tuttavia raggiungevano un accordo sulla separazione nei seguenti termini : corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra della somma mensile Parte_1 Controparte_1 di € 100,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento a decorrere dalla data della sentenza e fino al momento in cui la stessa percepirà una pensione di invalidità, di vecchiaia o altra forma di sostentamento pubblica e chiedevano pertanto emettersi sentenza di separazione che recepisse tali condizioni.
Autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero esprimeva il suo parere favorevole con provvedimento del 16.1.2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie .
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande avanzate dalla resistente, come detto, nel corso della prima udienza le parti hanno raggiunto un accodo sulle questione economiche e, in particolare, sulla corresponsione da parte del ricorrente di un contributo per il mantenimento in favore della resistente che ritiene il
Collegio di potere confermare stante la rispondenza ai principi generali in materia di famiglia.
La causa va infine rimessa sul ruolo avendo parte ricorrente proposto contestualmente anche domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in MI in data 22.12.1986 , CP_1
trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune atto n. 68 anno 1986 parte II serie A;
2. PONE A CARICO di l'obbligo di versare a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento a decorrere dalla data della sentenza e fino al momento in cui la stessa percepirà una pensione di invalidità, di vecchiaia o altra forma di sostentamento pubblica.
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 30.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo N. R.G. 711 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente rel. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile iscritto al n. 1097 2023 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1957 rappresentato e difeso dall'avv. PRIVITERA SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
CF , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/07/1961 , rappresentata e difesa dall'Avv. IS LA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
Il Tribunale
Vista la propria sentenza resa in data odierna con la quale è stata pronunciata omologata la separazione personale tra le parti;
rilevato che con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha chiesto altresì procedersi alla pronuncia di divorzio e la causa va pertanto rimessa sul ruolo
P.T.M. Dispone la remissione della causa sul ruolo e fissa a tal fine l'udienza dell'8.9.2025 innanzi al Presidente di sezione dott.sa Concetta Grillo;
ritenuto tale udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che quindi l'attività processuale può essere sostituita dal deposito di note scritte;
ritenuto che va assegnato il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. citato;
ritenuto che
unitamente alle note scritte le parti dovranno depositare dichiarazione di conferma del ricorso (o nuovo accordo interamente riformulato in sostituzione del primo), dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale;
ritenuto che
il giorno di scadenza del termine assegnando è considerato data di udienza “a tutti gli effetti”;
ritenuto che il termine è perentorio e che il deposito delle note sarà tempestivo laddove effettuato entro le ore 9.00 del giorno di scadenza ritenuto che alla scadenza del termine non sarà redatto alcun verbale, non essendo esso richiesto dalla norma, ed il Presidente riferirà al collegio;
ritenuto che
il mancato deposito produce i medesimi effetti processuali della mancata comparizione;
PTM
ASSEGNA alle parti termine fino all'8.9.2025 per il deposito di note scritte e delle dichiarazioni accessorie sopra indicate,
AVVERTE che: - il termine è perentorio e che il deposito delle note sarà tempestivo laddove effettuato entro le ore 9,00 del giorno di scadenza - il mancato deposito produce i medesimi effetti processuali della mancata comparizione all'udienza, - alla scadenza del termine non sarà redatto verbale e il presidente riferirà al collegio - ciascuna parte può opporsi alla cartolarizzazione chiedendo che l'udienza si svolga in presenza con istanza da depositare entro 5 giorni dalla comunicazione del presente decreto,
Così deciso in Caltagirone il 30.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
N. R.G. 711 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente rel. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile iscritto al n. 1097 2023 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1957 rappresentato e difeso dall'avv. PRIVITERA SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
CF , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/07/1961 , rappresentata e difesa dall'Avv. IS LA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario