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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
RG 1695/2024
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ARTIBALE Parte_1 C.F._1
FIORELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ARTIBALE FIORELLA Ricorrente nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASAMONTI CP_1 C.F._2
DAVID, elettivamente domiciliato in VIA G. BETTOLO, 6 00195 ROMA presso il difensore avv.
CASAMONTI DAVID
Resistente in relazione al
RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO stabilite dal Tribunale di Viterbo con Sentenza n° 140/2014 emessa in data 30.01.2014.
Letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti e sentite le parti all'udienza del 13.01.2025 nel corso della quale, anche in seguito al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno positivamente raggiunto l'accordo di cui al verbale di udienza e che di seguito si riporta:
a. Revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra
CP_1
b. A modifica degli accordi assunti in sede di divorzio, determinare in euro 300,00 per ciascun coniuge l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio Persona_1 con versamento a lui diretto e contestuale revoca di ogni contributo nei confronti del figlio Persona_2
pagina1 di 2 c. 50 % a carico di ciascuno dei coniugi delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo nei confronti del solo figlio con decorrenza Persona_1 immediata.
Rilevato e Ritenuto:
Che sulla base degli atti depositati, all'esito dell'audizione delle parti e preso atto dell'accordo tra loro intercorso a definizione della controversia è possibile adottare le decisioni con riguardo alle determinazioni economiche così come proposto dalle parti medesime, non risultando necessaria attività istruttoria;
Rilevato altresì che il ricorrente chiedeva che le spese di trascrizione della cancellazione dell'assegnazione della casa coniugale, nonché le spese del procedimento, fossero di pertinenza della resistente che si opponeva CP_1 chiedendo viceversa la compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che, stante la natura della controversia e l'intervenuto accordo appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio,
- visto l'art. 738 CPC così
dispone
a parziale modifica stabilite dal Tribunale di Viterbo con Sentenza n° 140/2014 emessa in data 30.01.2014 e ferme le ulteriori statuizioni:
a) Revoca il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra
CP_1
b) Determina in euro 300,00 per ciascun coniuge, con decorrenza immediata, l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio con versamento a lui diretto Persona_1
e contestuale revoca di ogni contributo nei confronti del figlio Persona_2
c) pone a carico di entrambe le parti il contributo del 50 % relativo alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo nei confronti del solo figlio con decorrenza immediata. Persona_1
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 4 Marzo 2025. Il Giudice Est. (Francesco Scavo Lombardo)
IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
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